Responsabilità verso terzi. L’ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dall’Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.
Responsabilità verso terzi. L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.
Responsabilità verso terzi. L’ Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
Responsabilità verso terzi. L’Aggiudicatario solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Responsabilità verso terzi. L’ aggiudicatario dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa della sua opera sia verso il committente che verso terzi. Nelle prestazioni relative alla fornitura l’ aggiudicatario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l’incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ne consegue che ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sarà assunta dall’ aggiudicatario.
Responsabilità verso terzi. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo è a carico dell’appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia. L’Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto dell’appalto. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in materia. Per le finalità di cui sopra l’appaltatore è tenuto a possedere un’adeguata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo successivo.
Responsabilità verso terzi. Il Beneficiario, in rappresentanza della Regione/Provincia autonoma, si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il MLPS non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione. Il Beneficiario si impegna, in conseguenza, nella suddetta sua qualità, a sollevare il MLPS da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette od indirette dell'Ente territoriale rappresentato.
Responsabilità verso terzi. Poiché nell'esercizio del rapporto concessorio opera una “sostituzione” integrale del Concessionario nella posizione del Concedente, l'unico responsabile nei confronti dei terzi è il Concessionario, conformemente al principio secondo cui il Concessionario ha l'obbligo di tenere indenne il Concedente proprietario dell'area da qualsiasi pretesa vantata da terzi e riconducibile al presente rapporto di concessione. Il Concessionario esonera quindi interamente e senza riserve ed eccezioni il Comune di Padova da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da questi designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Concedente, che sia causa di danno alla funzionalità alla funzionalità degli impianti e delle attrezzature. Il Concessionario rifonderà al Concedente tutti i danni arrecati all'immobile nella misura stabilita dall'Ufficio Tecnico comunale. Per garantire una congrua copertura assicurativa relativa a Responsabilità Civile verso terzi nello svolgimento della concessione in oggetto, il concessionario si impegna a presentare una polizza con massimali non inferiori ad € 2.500.000,00 per sinistro, € 2.500.000,00 per persona, € 1.000.000,00 per cose e animali. I contratti di assicurazione suddetti dovranno essere stipulati con compagnie di primaria importanza.
Responsabilità verso terzi. Il Professionista incaricato solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il Professionista incaricato si impegnerà ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Il Professionista incaricato si impegnerà, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al periodo precedente. Il Professionista, con la sottoscrizione del Patto di Integrità prodotto in sede di gara e successivamente allegato al contratto, sarà chiamato a dichiarare, ai sensi della Legge 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono/che sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell’Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l’esecuzione dello stesso. Parimenti, il Professionista sarà chiamato a dichiarare all’interno del Patto di Integrità che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell’Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Responsabilità verso terzi. Il beneficiario del contributo è l’unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell’esecuzione e dell’esercizio dell’iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni pubblici e privati, restando l’Amministrazione regionale indenne da qualsiasi responsabilità, azione o molestia.