SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO
SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DA ESPLETARSI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 43, COMMA 1, LETTERE A) E B) DELLA LEGGE REGIONALE 26/2014
SOMMARIO
Articolo 1 | Valore delle premesse e degli allegati | Pag. | 6 |
Articolo 2 | Definizioni e modalità di utilizzo del Contratto quadro | “ | 6 |
Articolo 3 | Norme regolatrici | “ | 8 |
Articolo 4 | Oggetto e valore economico del Contratto quadro | “ | 9 |
Articolo 5 | Durata del Contratto quadro | “ | 10 |
Articolo 6 | Corrispettivo del servizio | “ | 11 |
Articolo 7 | “ | 12 | |
Articolo 8 | Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari | “ | 16 |
Articolo 9 | Condizioni di esecuzione del servizio | “ | 17 |
Articolo 10 | Obbligazioni specifiche del Fornitore | “ | 18 |
Articolo 11 | “ | 19 | |
Articolo 12 | Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro | “ | 19 |
Articolo 13 | Obblighi di riservatezza | “ | 20 |
Articolo 14 | Trasparenza | 21 | |
Articolo 15 | “ | 21 | |
Articolo 16 | Livelli di servizio e verifiche sull’esecuzione | “ | 23 |
Articolo 17 | Penali | “ | 25 |
Articolo 18 | Risoluzione del contratto | “ | 26 |
Articolo 19 | Recesso | “ | 28 |
Articolo 20 | Disposizioni antimafia | “ | 30 |
Articolo 21 | Procedura di affidamento in caso di fallimento fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento | “ | 30 |
Articolo 22 | Subappalto | “ | 30 |
Articolo 23 | Divieto di cessione del contratto e dei crediti | “ | 33 |
Articolo 24 | Codice di comportamento dei dipendenti pubblici | “ | 33 |
Articolo 25 | Clausola anti Pantouflage | “ | 34 |
Articolo 26 | Oneri fiscali e spese contrattuali | “ | 35 |
Articolo 27 | Trattamento dei dati personali | “ | 35 |
Articolo 28 | Forma delle comunicazioni | “ | 36 |
Articolo 29 | Foro competente | “ | 36 |
CONTRATTO QUADRO
relativo all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da espletarsi presso le Amministrazioni contraenti di cui all’articolo 43, comma 1, lettere a) e b) della LR 26/2014-----------------------
CIG 685277727A---------------------------------------------------------------------
REPUBBLICA ITALIANA
In Trieste, l’anno duemiladiciasette, il giorno del mese di ( 2017),
nella sede della Presidenza della Regione, in Piazza Unità d’Italia n. 1, avanti a me
, Ufficiale rogante aggiunto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 51 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, così come modificato dall’art. 18 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, giusto conferimento di incarico adottato con decreto del Presidente della Regione
, intervengono:
- Regione autonoma Friuli Venezia, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d’Italia n. 1, codice fiscale codice fiscale 80014930327, rappresentata dal dott.
, nat0 a il , nella sua qualità di Direttore del Servizio centrale unica di committenza della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme;------------------------------------
E
- , con sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. ,
P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusti poteri allo stesso conferiti con (di seguito, per brevità anche solo “Fornitore”);------
della cui identità personale io, Ufficiale rogante aggiunto della Regione, sono certo.
Premesso che:
1) l’articolo 43, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, ha istituito, all’interno dell’ordinamento regionale, la Centrale unica di committenza regionale (di seguito nominata, per brevità, anche “CUC”) per l’acquisto di beni e la fornitura di servizi a favore dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al D.P.Reg. 27 agosto 2004, 0000/Xxxx (xxxxxxx x) x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx (xxxxxxx x);
2) per le finalità di cui al succitato articolo 43 della LR 26/2014, la Centrale unica di committenza regionale, nell’esercizio dell’attività di centralizzazione della committenza, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando contratti quadro per l’acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell’articolo 44, comma 1 della
predetta legge;
3) la “Programmazione 2016-2018 per l’Amministrazione regionale e gli Enti Regionali”, contenuta nella Relazione politico-programmatica 2016-2018, ha previsto, tra le procedure che la Centrale unica di committenza doveva avviare nel 2016, la gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
4) il Direttore del Servizio centrale unica di committenza, con decreto n. del
/ /2016, ha, pertanto, disposto l’avvio di una gara sopra soglia comunitaria a procedura aperta per la conclusione di un Contratto quadro per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le Amministrazioni di cui all’articolo 43, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 26/2014, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016;----------------------------------------
5) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE /s del / /2016 e sulla GURI n. del / /2016;
6) la gara è stata regolarmente espletata e l’appalto è stato aggiudicato con decreto del Direttore del Servizio centrale unica di committenza n. del
/ / a favore di , che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;---------------------
7) nell’ambito della propria domanda di partecipazione il Fornitore ha, tra l’altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nello schema di Contratto quadro;----------------
8) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il capitolato tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, depositati presso il Servizio centrale unica di committenza ancorché non materialmente allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire;------------------------
9) l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto quadro sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile del valore stimato del Contratto medesimo, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto quadro e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi stabiliti;
10) il rapporto contrattuale si instaura a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni contraenti, da una parte, ed il Fornitore dall’altra, attraverso l’emissione dei contratti attuativi del Contratto quadro;----------------------------
11) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi inclusa la garanzia definitiva;
12) il presente Contratto quadro non è fonte di obbligazione per il Servizio centrale unica di committenza nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso le condizioni generali delle prestazioni che verranno richieste dalle singole Amministrazioni contraenti con l’emissione dei relativi contratti attuativi del Contratto quadro, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
13) il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.------------------------------------------
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate--------
-----------------------SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:----------------
----------------ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI------------
1. Le premesse al Contratto quadro, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, nonché l’offerta tecnica ed economica presentate dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono fonti delle obbligazioni oggetto del medesimo.-----------
-Art.2 – DEFINIZIONI E MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CONTRATTO QUADRO-
1. Nell’ambito del Contratto quadro si intende per:-------------------------------------
a) Amministrazioni contraenti: le Amministrazioni di cui all’articolo 43, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 26/2014, presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
b) Contratto quadro: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Fornitore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio o la Rete di imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i contratti attuativi;---------------------------------
d) Contratti attuativi del Contratto quadro: le Amministrazioni contraenti possono aderire al presente Contratto quadro e richiedere le prestazioni oggetto dello stesso con le seguenti modalità:
- contratto derivato (Fac simile allegato 1): contratto sottoscritto dalle Amministrazioni contraenti e per accettazione dal Fornitore, con il quale le Amministrazioni manifestano la loro volontà di aderire ed utilizzare il Contratto quadro, indicando la durata e l’importo massimo stimato spendibile; il contratto derivato recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel Contratto quadro, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa ed integrativa, nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell’Offerta Economica.-------------------------------
Le Amministrazioni contraenti possono sottoscrivere più contratti derivati nella stessa annualità, a fronte di nuove esigenze, anche qualora i precedenti contratti siano ancora vigenti ma abbiano esaurito l’importo massimo spendibile;-------------
- Ordinativo di Fornitura (Fac simile allegato 2): documento applicativo del contratto derivato, che costituisce il contratto di somministrazione di lavoro di cui all’articolo 33 del D.lgs. 81/2015, con il quale l’Amministrazione contraente
individua puntualmente le prestazioni richieste al Fornitore. I contenuti dell’Ordinativo di fornitura sono individuati dall’articolo 5 del Capitolato tecnico.----
2. Le Amministrazioni contraenti, sulla base delle proprie necessità e delle relative disponibilità economiche, possono in un primo momento sottoscrivere il contratto derivato, nell’ambito del quale verranno successivamente emessi gli Ordinativi di Fornitura, ovvero emettere Ordinativi di Fornitura che contengano contestualmente l’adesione al Contratto quadro.
3. I Contratti attuativi non possono essere sottoscritti qualora sia esaurito l’importo massimo di cui al successivo articolo 4.---------------------------------------
4. I contratti derivati e gli Ordinativi di Fornitura sono sottoscritti digitalmente dai soggetti autorizzati ad effettuare la spesa per conto di ciascuna Amministrazione contraente e vengono trasmessi al Fornitore e, per conoscenza alla CUC, mediante PEC.
5. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano il Contratto quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare il Contratto quadro, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto del Contratto stesso.-------------------------------------
Art.3 – NORME REGOLATRICI
1. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto quadro e dei contratti attuativi del medesimo è regolata, in via gradata:----------------------------
a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, nonché dall’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli
accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, anche “Codice”), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;------------------------------------
c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.-----------------------------
----Art.4 – OGGETTO E VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO QUADRO-----
1. Il Contratto quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l’esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da espletarsi presso le Amministrazioni di cui all’articolo 43, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 26/2014 che aderiranno al presente Contratto.-----------------
2. Con il Contratto quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle suddette Amministrazioni a prestare tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica proposta in sede di gara, ove migliorativa ed integrativa, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni mediante i contratti attuativi, il tutto nei limiti dell’importo del valore economico massimo stimato pari a Euro 15.000.000,00, IVA inclusa ai sensi di legge, calcolata sull’utile di impresa indicato in sede di offerta.------------------------------------------
3. Tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed è da intendersi presunto e non garantito atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste
nell’ambito dei singoli contratti attuativi del Contratto quadro e sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, comprese le poste non prevedibili a priori (a titolo esemplificativo: il premio incentivante), nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio e dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro di ciascuna Amministrazione contraente. Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante né per la CUC né per le Amministrazioni contraenti, che non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato raggiungimento dell’importo stesso.----------------------------------
4. Il presente Contratto disciplina, quindi, le condizioni generali dei contratti attuativi (contratti derivati e Ordinativi di Fornitura) conclusi dalle Amministrazioni contraenti e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC nei confronti del Fornitore. Il Contratto quadro è fonte di obbligazione per le Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore solo a seguito dell’emissione dei contratti attuativi del medesimo.
5. Nel periodo di efficacia del presente Contratto la CUC potrà richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni, corrispettivi e termini, l’aumento delle prestazioni contrattuali. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente Contratto sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di un quinto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12 del Codice.----------------
----------------------Art.5 – DURATA DEL CONTRATTO QUADRO------------------
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, il presente Contratto quadro avrà la durata di 48 mesi, a decorrere dalla data di
sottoscrizione dello stesso.
2. Il Contratto potrà essere rinnovato, su comunicazione scritta della CUC, fino ad ulteriori 12 mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 5, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche rinnovata, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, il Contratto verrà considerato concluso.
4. Per durata del Contratto quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti, in adesione al Contratto quadro, possono emettere contratti attuativi dello stesso. Il Contratto quadro resta comunque valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.--------
5. In ogni caso, la validità dei contratti attuativi non potrà superare il quinto anno dalla sottoscrizione del Contratto quadro.----------------------------------------------
6. La CUC si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la CUC medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.----------------------------------------------
------------------------Art. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO----------------------
1. Per i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni contraenti si obbligano a corrispondere al Fornitore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore, l’importo derivante dall’applicazione del moltiplicatore unico offerto in sede di gara pari a e la tariffa oraria lorda
prevista per ciascuna categoria, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, per i lavoratori dipendenti di pari categoria e posizione economica delle Amministrazioni contraenti presso cui i lavoratori somministrati sono funzionalmente assegnati, oltre ad IVA ai sensi di legge, calcolata sull’utile di impresa.
2. Il moltiplicatore offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualunque eventualità, ancorché imprevista.------
3. La retribuzione oraria per ciascuna categoria di lavoratori somministrati potrà variare, nel periodo di vigenza contrattuale, solo a seguito delle variazioni del costo del lavoro determinate da eventuali miglioramenti contrattuali futuri, fermo restando comunque la misura del moltiplicatore offerto in sede di gara. -------------
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto quadro e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si richiama l’articolo 11 del capitolato tecnico.
Art.7–FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Il Fornitore emette fattura posticipata con cadenza mensile, secondo le norme fiscali in vigore, intestata all’Amministrazione che ha richiesto la prestazione, e la invia in modalità elettronica al codice univoco dell’Amministrazione contraente, che verrà successivamente comunicato. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.
2. La fattura deve contenere i seguenti dati:--------------------------------------------
⮚ codice CIG del contratto attuativo;
⮚ codice univoco ufficio;
⮚ denominazione e P. IVA dell’Amministrazione presso cui il lavoratore è impiegato;
⮚ nominativo del lavoratore;
⮚ numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
⮚ tariffa oraria, così come derivante dall’offerta economica e dalla prestazione resa;
⮚ retribuzione accessoria e costo unitario della stessa;
⮚ relativo utile d’impresa;
⮚ IVA di legge sull’utile d’impresa;
⮚ dicitura recante “ IVA versata dall’ente pubblico ai sensi dell’articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972”, per le Amministrazioni che rientrano nel regime della predetta normativa;
⮚ importo totale della fattura.
3. In occasione di ogni singolo pagamento, il Fornitore deve operare sull’imponibile una ritenuta pari allo 0,50%, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D.lgs. 50/2016. Tali ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo. Alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà fatturare anche l’ammontare delle ritenute operate in corso di esecuzione.
4. Le Amministrazioni che rientrano nel regime di cui all’articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (split payment), provvederanno a versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata dal Fornitore.----------------------
5. Per il servizio di somministrazione, l’Amministrazione si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo utile d’impresa.
6. Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro, l’Amministrazione contraente trasmetterà al Fornitore la scheda contenente le ore lavorate, desunte dalle timbrature elettroniche del badge ovvero, in assenza di timbrature elettroniche, dai fogli riepilogativi delle presenze sottoscritti dal lavoratore e dal dirigente, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla prestazione al Fornitore.
7. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla categoria di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
8. Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata dall’attestazione del versamento degli oneri contributivi, assistenziali, previdenziali e assicurativi del mese precedente quello a cui la fatturazione si riferisce. Il Fornitore dovrà, altresì, fornire copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di consentire la verifica della regolarità dell’inquadramento e della retribuzione, nonché comunicare gli imponibili previdenziali di ciascun dipendente ai fini dell’applicazione da parte dell’Amministrazione dell’I.R.A.P. calcolata con il metodo retributivo.
9. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l’avvenuta presentazione della documentazione senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte del Fornitore. -----
10. La liquidazione delle fatture potrà, altresì, essere sospesa qualora l’Amministrazione abbia contestato al Fornitore l’inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste da prescrizioni di legge, dal presente Contratto quadro, dai contratti attuativi, dal capitolato tecnico o dall’offerta presentata in sede di gara. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui al successivo articolo 16 “Livelli di servizio e verifiche sull’esecuzione”. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l’Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell’importo previsto dalla fattura.
11. L’Amministrazione contraente provvede al pagamento del dovuto a favore del Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito a 30 (trenta) giorni dalla data dell’attestazione della conformità della prestazione contrattuale, qualora si riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. In caso di ricevimento successivo, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento della fattura.-----
12. Il Fornitore non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili all’Amministrazione.---------------
13. La liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato dichiarato dal Fornitore, secondo quanto previsto al successivo articolo 8 “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”. -----------------------
14. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l’erogazione della prestazione dei servizi; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i contratti attuativi del Contratto quadro e/o il Contratto quadro medesimo si potranno risolvere di diritto
mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle Amministrazioni contraenti e/o dalla CUC.----------------------------------------------
15. La CUC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti relativi al Contratto quadro in oggetto.
00.Xx precisa che le Amministrazioni contraenti potranno richiedere al Fornitore modalità differenti di fatturazione per taluni lavoratori somministrati, senza che alcun onere possa essere richiesto.
17.Nello specifico, a titolo esemplificativo, si precisa che potranno essere richieste fatturazioni interessanti solamente alcuni lavoratori somministrati o riportanti particolari diciture.
----Art. 8 –OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI----
1. Il Fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, pena la nullità assoluta del presente Contratto quadro e dei contratti attuativi.----------------------
2. Il conto corrente di cui al comma 14 dell’art. 8 della L. 136/2010 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della medesima legge.--
3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Fornitore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni alla CUC e alle Amministrazioni contraenti che abbiano aderito al Contratto quadro. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.--------------
4. Qualora le transazioni relative ai contratti attuativi inerenti il presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto e i
contratti attuativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i..-------------------
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Società; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla CUC.------------------
7. La CUC verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.-----------
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla CUC e alle Amministrazioni contraenti, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.lgs. n 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata. E’ facoltà della CUC richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.
----------------Art.9 –CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ---------------
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto quadro, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste del presente Contratto.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati, pena l’applicazione delle penali di cui all’articolo 17.------------------------------------
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti o, comunque, della CUC, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.---------------
4. Tutte le attività oggetto del presente Contratto sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con le Amministrazioni contraenti.-------------------------------
---------------Art. 10 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE------------
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:-----
- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del presente atto;
- fornire e/o sostituire il personale da assegnare presso le Amministrazioni per cui viene formulato l’Ordinativo di Fornitura nei tempi e modalità stabilite nel
Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa, anche se non espressamente riportati nel presente atto;----------------------------------------------
- eseguire gli Ordinativi di Fornitura in conformità alle richieste pervenute dall’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;---------------------
- fornire il personale nella categoria e profilo professionale richiesti;------------------
- predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare, in conformità all’Offerta tecnica presentata in sede di gara;-------------------------------------------
- controllare che il personale si uniformi al Codice di comportamento dell’Amministrazione ove presta servizio.
2. Il Fornitore è consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere l'allontanamento di quei lavoratori che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirli.
3. Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività produttiva in generale che il prestatore svolgerà presso l’Amministrazione.
4. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla CUC e alle singole Amministrazioni contraenti interessate di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
Art. 11 – CLAUSOLA SOCIALE
1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, in merito alle procedure di cambio d’appalto, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.------------
----------Art. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO----------
1. Nei confronti dei prestatori di lavoro trovano applicazione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, ivi comprese quelle a tutela dell’occupazione del personale somministrato in conformità alla contrattazione collettiva vigente.
2. L’Amministrazione contraente osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza e ad osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.
4. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.-----------------------------
Art. 13 –OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Tutto il personale somministrato dovrà mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l’espletamento dell’attività lavorativa o in funzione della stessa; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale.----------------------
2. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.-------------------
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CUC, nonché le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto quadro ed i singoli contratti attuativi, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.----------------------------------------
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e
s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.---------------
Art. 14 –TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:-------------------------------------
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art.15 – GARANZIA DEFINITIVA
1. Il Fornitore ha costituito una garanzia definitiva mediante polizza
n. rilasciata in data da
, di importo pari a € (euro
/00), resa ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 in favore del Servizio centrale unica di committenza.
2. (Eventuale): Alla garanzia di cui al presente articolo sono state applicate le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
3. La garanzia deve avere una validità temporale di 60 mesi, termine entro il quale deve essere data completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi.
4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del presente Contratto quadro e dei singoli contratti attuativi ricevuti, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.---------------------------------------
5. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 17 “Penali”, hanno diritto di rivalersi sulla garanzia per l’applicazione delle penali.-----------------------------------
6. In caso di risoluzione del Contratto quadro, la CUC tratterà dalla garanzia
definitiva un importo pari al 2%, mentre il restante 3% verrà ripartito in modo proporzionale tra le Amministrazioni contraenti sulla base dei contratti attuativi in corso emessi dalle stesse.
7. La garanzia definitiva può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla CUC documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dei contratti attuativi emessi, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Lo svincolo definitivo della garanzia avviene solo previa apposita comunicazione liberatoria da parte del Servizio centrale unica di committenza, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. -------------------------------------
9. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dal Servizio centrale unica di committenza.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la CUC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto quadro.----------------------
----------Art. 16 - LIVELLI DI SERVIZIO E VERIFICHE SULL’ESECUZIONE---------
1. Il responsabile competente alla gestione dei contratti attuativi del Contratto quadro di ciascuna Amministrazione contraente accerta che il servizio sia eseguito a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni,
modalità, termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile, attestandone la conformità.
2. L’Amministrazione contraente si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Fornitore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Fornitore di tutte le prescrizioni contenute nel presente Contratto quadro, nei contratti attuativi e nel capitolato tecnico, in particolare i controlli di rispondenza e di qualità. ---------------------------------------
3. Qualora dalle verifiche operate dalle Amministrazioni contraenti il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste ovvero, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità risoluzione del contratto, l’Amministrazione contraente contesterà mediante PEC al Fornitore, e per conoscenza alla CUC, le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
4. Qualora il richiamo avesse esito negativo (constatando il persistere
dell’inadempienza) o il Fornitore non comunicasse le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero dovesse fornire elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 17, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Art.17 – PENALI
1. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti da prescrizioni di legge, dal presente Contratto quadro e dai contratti attuativi, le
Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di applicare nei confronti del Fornitore le penali di seguito riportate:
a) in caso di omessa fornitura di lavoratori: addebito di un importo pari allo 0,5 per mille dell’ammontare del contratto attuativo;---------------------------------------
b) per ogni giorno di mancata sostituzione del personale nei casi di cui agli articoli 8 e 9 del capitolato tecnico: addebito di un importo pari allo 0,5 per mille dell’ammontare del contratto attuativo;
c) per ogni giorno di ritardo nella somministrazione del personale richiesto ovvero di ritardo nella sostituzione del personale ritenuto non idoneo a seguito del periodo di prova rispetto alla tempistica indicata nell’Offerta tecnica: addebito di un importo pari allo 0,3 per mille dell’ammontare del contratto attuativo;---------
d) per i casi di inadempimento contrattuale di cui al presente articolo: addebito di un importo compreso tra 0,3 per mille e 1 per mille dell’ammontare del contratto attuativo, comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento.
2. Per l’applicazione delle penali viene adottato il procedimento di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 16.
3. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Amministrazione contraente potrà trattenere l’importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, mediante escussione della garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti, per il tramite della CUC. In tale ultimo caso, il Fornitore è obbligato a reintegrare la garanzia per l’importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte della CUC.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Le Amministrazioni contraenti possono applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del proprio contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La CUC, per quanto di sua competenza, nei casi di inadempimento contrattuale, può applicare al Fornitore penali di un importo compreso tra 0,3 per mille e 1 per mille dell’ammontare del Contratto quadro, in relazione all’entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% dell’importo massimo complessivo del Contratto quadro, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’importo massimo complessivo del Contratto quadro: in tale caso, la CUC si riserva il diritto alla risoluzione del Contratto quadro.----------------------------------
-----------------------Art.18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO---------------------
1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/16, le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, i singoli contratti attuativi, nei seguenti casi:-
a) irregolarità nell’applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi;-----------------------
b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;-------------------------------
c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;-----------
d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo 17 “Penali”;
e) in tutti i casi espressamente previsti nel presente Contratto quadro.-------------
2. La CUC, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.lgs. n. 50/16, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, il Contratto quadro nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;--------------------------------------
b) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni contraenti abbiano risolto il proprio contratto attuativo ai sensi del precedente comma 1;----------------------
c) perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell’appalto;----------
d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;-----------
e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo 17 “Penali”;
f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 15 “Garanzia definitiva”;
g) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto quadro;-------
h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.-------------------------------------
3. La risoluzione del presente Contratto quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Contratto quadro. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.-------------------------------------
4. In caso di risoluzione del Contratto quadro, la CUC e le Amministrazioni contraenti che hanno in corso di esecuzione un contratto attuativo hanno diritto di escutere la garanzia definitiva rispettivamente per il 2% e per la parte percentualmente proporzionale all’importo dei contratti attuativi risolti fino alla concorrenza del restante 3% del valore della garanzia.---------------------------------
5. Nei casi di risoluzione del singolo contratto attuativo, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la garanzia definitiva, nei limiti del 3% della stessa, per la parte percentualmente proporzionale all’importo del proprio contratto attuativo risolto.
6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto delle Amministrazioni contraenti e/o della CUC al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Nei casi di risoluzione di cui sopra, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.------------------------------
8. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto quadro si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia vigenti.
Art. 19 - RECESSO
1. La CUC ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante PEC. Il recesso dal Contratto comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi contratti attuativi in corso di esecuzione.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.---------------------------
3. Nei casi di recesso per giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.-----------------------------------------
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.
Art. 20 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
1. Il Fornitore prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. ----
2. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla CUC ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
3. La CUC si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto quadro, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo al Fornitore.
4. (Eventuale): La CUC si è avvalsa della facoltà, prevista all’art. 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente Contratto quadro anche in assenza dell’informazione antimafia. Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, il presente Contratto quadro è risolto immediatamente e automaticamente.--------------------------------
-------Art.21 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO -------------
1 Il Servizio centrale unica di committenza, nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del D.lgs 50/2016, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’ originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art.22 – SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento)
Ditte | Prestazioni |
dell’importo del Contratto quadro, l’esecuzione delle seguenti prestazioni alle seguenti Ditte:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti o alla CUC o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto quadro e dei singoli contratti attuativi i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. ------------------------------------
4. Il Fornitore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, così come disposto dall’art. 105, comma 12 del Codice.----
5. Il subappalto è autorizzato dalla CUC. Il Fornitore si impegna a depositare presso la CUC, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 codice civile con il subappaltatore. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alle Amministrazioni contraenti. In caso di mancata presentazione dei
documenti sopra richiesti nel termine previsto, la CUC non autorizzerà il subappalto.
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la CUC procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della CUC e/o delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.-------------------
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CUC e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.------------------------------------------
9. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto
termine, l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la CUC potrà risolvere il presente Contratto quadro e le singole Amministrazioni contraenti il contratto attuativo, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta):
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto quadro.------------------
---------Art.23 –DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI---------
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto quadro e i singoli contratti attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del D.lgs. 50/2016.------
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte della CUC, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..--------------------
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la CUC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto quadro e i singoli contratti attuativi.
-----Art. 24 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI------
1. E’ fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell’articolo 54 del D. lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti delle singole Amministrazioni contraenti, quali parti integranti del Contratto quadro e dei singoli contratti attuativi, ancorché non materialmente allegati.------------------------------
2. In ottemperanza dell’articolo 2 dei suddetti Xxxxxx, gli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.
3. Il Fornitore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all’esecuzione del presente contratto, con dipendenti delle Amministrazioni contraenti, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1. ---------------------------------
4. La CUC ha la facoltà di risolvere il Contratto quadro in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.----------------------------------------
5. Il Codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti è accessibile nella sezione “Amministrazione trasparente” dei rispettivi siti istituzionali.
-----------------------Art.25 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE -------------------
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti delle Amministrazioni contraenti che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che,
avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto delle Amministrazioni contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.----------------------------------
2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.------------------------------------
------------------Art. 26 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI---------------
1.Tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente Contratto quadro, xxx comprese le spese di xxxxx e di registro, sono a carico del Fornitore.
------------------------Art.27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -------------
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto quadro, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto quadro, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.----------------------------------------
2. La CUC, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto quadro e dei singoli contratti attuativi.
3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo al Contratto quadro, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla CUC, da parte del Fornitore, anche per via telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto quadro e dei singoli contratti attuativi ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I dati conferiti ai fini dell’esecuzione del presente Contratto quadro saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte della CUC esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente Contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.-----------------------
5. Il titolare, nonché Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio centrale unica di committenza, nonché il Direttore responsabile dell’esecuzione di ciascuna Amministrazione contraente; per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è Insiel Spa.----------------------------------------------
-----------------------Art.28 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI-------------------
1. In corso di contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, ai recapiti che verranno successivamente comunicati.
Art.29 – FORO COMPETENTE
1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la CUC è competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.---------------------------------------
3. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, è competente in via esclusiva il foro in cui hanno sede le Amministrazioni.
Xxxxxxxxx, io, Ufficiale Rogante aggiunto della Regione, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura ai comparenti.
Detti comparenti, riconoscendolo conforme alla volontà espressami, lo approvano e lo sottoscrivono digitalmente insieme a me, Ufficiale rogante aggiunto della Regione, utilizzando certificati di firma la cui validità è stata da me previamente verificata.
Scritto con sistemi elettronici da persona di mia fiducia, da me diretta, quest’atto occupa pagine intere … (…..) e fin qui della pagina …. (……….).------------------------
Per
Per il Servizio centrale unica di committenza ----------------------------------------
L’Ufficiale rogante
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed
espressamente approva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c., le clausole di cui agli articoli 2 (Definizioni e modalità di utilizzo del Contratto quadro), 3 (Norme regolatrici), 4 (Oggetto e valore economico del Contratto quadro), 6 (Corrispettivo del servizio), 7 (Fatturazione e pagamenti), 8 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari), 9 (Condizioni di esecuzione del servizio), 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), 11 (Clausola sociale), 12 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 13 (Obblighi di riservatezza), 15 (Garanzia definitiva), 17 (Penali), 18 (Risoluzione del contratto), 19 (Recesso), 20 (Disposizioni antimafia), 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 24 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), 25 (Clausola antipantouflage), 26 (Oneri fiscali e spese contrattuali) e 29 (Foro competente).--
IL FORNITORE