ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
per l’erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Toscana per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 21 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020
PREMESSA
Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (G.U. n. 70 del 17 marzo 2020)
Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sottoscritto il seguente accordo tra la Regione Toscana e con le Parti Sociali presenti nella Conferenza Regionale Permanente Tripartita in merito all’utilizzo della Cassa Integrazione in Deroga (di seguito CIGD) di cui all’Art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.
Su proposta dell’Assessore Regionale al Lavoro di procedere alla definizione di criteri ed elementi essenziali circa l’utilizzo della CIGD;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. Ambito di applicazione
Possono richiedere la CIGD tutti i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Sono esclusi dall’applicazione i datori di lavoro domestico.
La CIGD è concessa a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate in Toscana, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
2. Durata della prestazione
Per ciascuna unità produttiva la CIGD può essere concessa con decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020, per un periodo non superiore a 63 giorni.
3. Condizioni per l’accesso
La domanda può essere presentata dai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.
4. Lavoratori beneficiari
Il trattamento di CIGD ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020.
5. Procedura di accesso
I datori di lavoro presentano domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa alla Regione Toscana in via telematica attraverso il Sistema Informativo reso disponibile dalla Regione stessa, entro 60 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
I datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti dovranno allegare alla domanda l’accordo sottoscritto, anche in via telematica, all’esito della consultazione sindacale con le XX.XX. comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, nel quale sia dia atto che il ricorso alla CIGD è necessario in conseguenza degli effetti diretti o indiretti del fenomeno
epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte. Il datore di lavoro dovrà dare atto che per l’unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare della CIGO o dell’assegno ordinario, secondo quanto indicato al punto 3.
Il datore di lavoro può inviare la richiesta di consultazione alle XX.XX. che attiva la procedura sindacale da esperire entro il termine di 5 giorni lavorativi; in mancanza della definizione, il datore di lavoro può presentare l’istanza di CIGD allegando l’evidenza della richiesta inviata alle XX.XX.
Le autorizzazioni per la CIGD saranno effettuate dalla Regione Toscana sulla base delle risorse disponibili, di cui all’articolo 22, comma 3, ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e comunque subordinate alla verifica preventiva della compatibilità finanziaria da parte dell’INPS.
È prevista unicamente la modalità di pagamento diretto da parte di INPS.
6. Monitoraggio
La Regione Toscana si impegna a monitorare l’andamento delle domande pervenute da parte dei datori di lavoro e a trasmetterlo alle Parti Sociali con report periodici.
La Regione Toscana provvederà altresì, anche in collaborazione con INPS, al costante monitoraggio dell’utilizzo delle risorse finanziarie.
7. Disposizioni finali
Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo e regolatorio di riferimento.
Resta inteso che le procedure di consultazione sindacale legate alla concessione dei trattamenti di CIGD potranno essere riviste una volta conclusa la fase di emergenza epidemiologica.
Regione Toscana – Assessore al Lavoro Xxxxxxxx Xxxxxx CGIL Toscana Xxxxx Xxxx
CISL Toscana Xxxx Xxxxx UIL Toscana Xxxxxxxx Xxxxx
Coldiretti Toscana Xxxxxx Xxxxxxxx CIA Toscana Xxxxxxxx Xxxxxxxx CNA Toscana Xxxxxx Xxxxxxxx
Confartigianato Toscana Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Confesercenti Toscana Xxxxxxxx Xxxxxxx
Confcommercio-Imprese per l'Italia Toscana Xxxxxx Xxxxxxxx
Lega Regionale delle Cooperative e Mutue Toscana Xxxxxxx Xxxxxxx Confcooperative Toscana Xxxxx Xxxxxxxxx
Confindustria Toscana Xxxxxxxx Xxxxxxxx Firenze, 18 marzo 2020