Lavoratori beneficiari. Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga i lavoratori subordinati anche a tempo determinato, in forza al 23 febbraio 2020 con le seguenti qualifiche: operai impiegati quadri Rientrano, altresì, tra i beneficiari del trattamento: • i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; • I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, solo se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti; • gli apprendisti, fermo restando che nell'ipotesi in cui in organico vi siano lavoratori non apprendisti la sospensione non può essere riferita ai soli apprendisti; • I lavoratori con contratto di lavoro intermittente esclusivamente se già in forza al 23 febbraio 2020 e nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei 12 mesi precedenti; • gli operai agricoli a tempo determinato già assunti al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei 12 mesi precedenti; • i pescatori, anche delle acque interne, a qualsiasi titolo imbarcati, così come risultante dal ruolino di equipaggio al 23 febbraio 2020. Per tale settore, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative. Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, le imprese obbligate al versamento ai Fondi di cui all'art.27 del D.Lgs. 148/2015, tra cui quelle artigiane di qualsiasi dimensione tenute al versamento al Fondo FSBA, devono fare ricorso agli specifici strumenti di sostegno al reddito da questi predisposti. Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito solo per la durata del rapporto in essere senza la previsione di proroghe del contratto di lavoro, con la sola esclusione delle ipotesi di contratti a termine per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Lavoratori beneficiari. Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i soggetti di cui al precedente punto 1.1:
1.2.1. operai;
1.2.2. impiegati;
1.2.3. quadri;
1.2.4. apprendisti, quando siano gli unici dipendenti ovvero quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
1.2.5. lavoratori assunti con contratto di inserimento;
1.2.6. soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
1.2.7. lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
1.2.8. lavoranti a domicilio monocommessa. Per avere diritto al trattamento di CIG in deroga i lavoratori devono essere in possesso del requisito individuale di anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente. Per i lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro. Per gli apprendisti passati in qualifica, si computa anche il periodo di apprendistato. Tale requisito deve essere posseduto da ciascun lavoratore alla data di presentazione della richiesta, ovvero alla data di inizio delle sospensioni indicato nella richiesta stessa se antecedente.
Lavoratori beneficiari. Possono beneficiare, dell’integrazione salariale tutti i lavoratori (indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso l’azienda richiedente il trattamento) aventi alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui al punto 1 che, a seguito e a causa degli effetti economici negativi conseguenti all’emergenza sanitaria in corso, hanno sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l'orario di lavoro. • I lavoratori beneficiari devono essere dipendenti alla data del 23 febbraio 2020. • Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale. • Per i lavoratori a termine l'intervento di sostegno al reddito termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro. • I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell’agenzia di somministrazione). • I lavoratori intermittenti e a chiamata possono accedere, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti. • I lavoratori agricoli possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell’anno precedente ovvero se l’attività è iniziata in seguito con riferimento alle giornate lavorate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti.
Lavoratori beneficiari. 1. Il trattamento del Fondo ai sensi degli artt. 19 e 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti di qualsiasi livello e di qualsiasi forma contrattuale, i lavoratori subordinati assunti secondo l’articolo 18 delle legge 97 del 1994, i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato.
2. I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell’agenzia di somministrazione) solo in subordine alla mancata capienza del rispettivo fondo settoriale.
3. Il principio sussidiario in base al quale possono essere chieste ed autorizzate le prestazioni del Fondo qualora altri fondi non possano concedere le prestazioni per mancata capienza è esteso anche ai dipendenti di imprese artigiane.
4. Sono compresi altresì i lavoratori agricoli e forestali occupati presso amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione, qualora non possono accedere ad ammortizzatori sociali ordinari.
5. I lavoratori beneficiari devono risultare in forza presso il datore di lavoro durante il periodo decorrente dalla data del 23 febbraio 2020 entro il 17 marzo 2020 o ad eventuali nuove decorrenze che dovessero essere stabilite.
6. Le prestazioni del Fondo possono essere autorizzate esclusivamente a favore dei dipendenti che sono occupati presso datori di lavoro con unitá produttiva ubicata nel territorio della provincia di Bolzano.
7. Il trattamento del Fondo, limitatamente al settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Tenendo conto che per il settore agricolo il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata, il trattamento del Fondo, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane previste dal decreto, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni), calcolate in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 23 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro (da considerarsi in giornat...
Lavoratori beneficiari. Il trattamento di CIGD ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020.
Lavoratori beneficiari. Può beneficiare del C.d.S. tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti, dei lavoratori a domicilio e in via generale, di coloro che sono assunti con contratto di formazione e lavoro. Per i lavoratori a part-time sarà ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora dimostrabile il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro e pertanto verrà attentamente valutata l'eventuale trasformazione di rapporti di lavoro da part-time a full-time in periodi prossimi alla stipula del C.d.S., al fine di non consentire un uso improprio di tale istituto. In particolare sarà prestata attenzione a verificare che l'istituto del C.d.S. non sia usato in luogo di contratti a termine per soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di stagionalità, tanto più ora in presenza della maggiore flessibilità della forma di riduzione d'orario stabilito dall'art.5, comma 1, Legge 236/93. L'istituto della solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A questo riguardo, nel caso di richieste di utilizzazione di detto istituto da parte di aziende edili, dovranno essere riportati nell'accordo sindacale i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente distinguendoli, laddove esistenti, da quelli appartenenti alle fattispecie sopra richiamate. A tal fine assumeranno rilievo le date di assunzione di tutti i lavoratori, ivi compresi quelli adibiti ai cantieri, nonché le date di apertura e chiusura dei cantieri stessi.
Lavoratori beneficiari. Tutti i lavoratori
Lavoratori beneficiari. Lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE 1. per aziende artigiane esonero totale dei contributi per 36 mesi; 2. per tutte le altre aziende riduzione 50% dei contributi per 36 mesi. Tenuto conto del cumulo degli incentivi e del criterio di flessibilità (art. 4 co. 13 L. 92/2012), l’incentivo è previsto anche nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, purché il lavoratore abbia conservato lo status di lavoratore in CIGS da almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato (Circolare Inps n° 137 del 12.12.2012)
Lavoratori beneficiari. Sono destinatari coloro che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti: 1) giovani di età non superiore a 35 anni (il limite dei 35 anni deve intendersi come 35 anni e 364 giorni); 2) essere genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori; 3) essere titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato o di una delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo n° 276/03 (contratto di somministrazione, intermittente, ripartito, inserimento, a progetto, occasionale e accessorio). In caso di cessazione da uno dei contratti di lavoro di cui al punto 3) gli interessati devono risultare iscritti al centro per l’impiego. Per il riconoscimento della dote è necessario iscriversi alla “banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, creata appositamente dall’INPS. INCENTIVI Il contributo consiste nel riconoscimento di una dote del valore massimo di € 5000,00 per ogni assunzione fino al limite di 5 assunzioni per singola impresa. Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle normative vigenti.
Lavoratori beneficiari. Sono i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato elencati nell’Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia sottoscritto da Regione Lombardia e Parti Sociali il 23 marzo 2020. Per poter ottenere la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga devono risultare in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020. In relazione al paragrafo precedente si precisa che, in caso di trasferimento d'azienda o di parte dell’azienda (Articolo 2112 del Codice civile così come modificato dall'art. 32 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) i lavoratori mantengono tutti i diritti (anzianità convenzionale). Nel caso in cui i lavoratori, continuando a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da un’impresa all'altra per successione di appalti (cambio di appalto), l'anzianità aziendale - ai soli fini della concessione dell'integrazione salariale anche in deroga alla normativa ordinaria - deve essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, anche nell'ipotesi in cui non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 Codice civile (circolare INPS n.30 del 2 marzo 2012). Ai fini del riconoscimento del trattamento ai lavoratori non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro (non necessita l’anzianità dei 90 gg.).