Lavoratori beneficiari Clausole campione

Lavoratori beneficiari. Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga i lavoratori subordinati anche a tempo determinato, in forza al 23 febbraio 2020 con le seguenti qualifiche: operai impiegati quadri Rientrano, altresì, tra i beneficiari del trattamento: • i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; • I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, solo se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti; • gli apprendisti, fermo restando che nell'ipotesi in cui in organico vi siano lavoratori non apprendisti la sospensione non può essere riferita ai soli apprendisti; • I lavoratori con contratto di lavoro intermittente esclusivamente se già in forza al 23 febbraio 2020 e nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei 12 mesi precedenti; • gli operai agricoli a tempo determinato già assunti al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei 12 mesi precedenti; • i pescatori, anche delle acque interne, a qualsiasi titolo imbarcati, così come risultante dal ruolino di equipaggio al 23 febbraio 2020. Per tale settore, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative. Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, le imprese obbligate al versamento ai Fondi di cui all'art.27 del D.Lgs. 148/2015, tra cui quelle artigiane di qualsiasi dimensione tenute al versamento al Fondo FSBA, devono fare ricorso agli specifici strumenti di sostegno al reddito da questi predisposti. Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito solo per la durata del rapporto in essere senza la previsione di proroghe del contratto di lavoro, con la sola esclusione delle ipotesi di contratti a termine per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Lavoratori beneficiari. Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i soggetti di cui al precedente punto 1.1:
Lavoratori beneficiari. Possono beneficiare, dell’integrazione salariale tutti i lavoratori (indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso l’azienda richiedente il trattamento) aventi alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui al punto 1 che, a seguito e a causa degli effetti economici negativi conseguenti all’emergenza sanitaria in corso, hanno sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l'orario di lavoro. • I lavoratori beneficiari devono essere dipendenti alla data del 23 febbraio 2020. • Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale. • Per i lavoratori a termine l'intervento di sostegno al reddito termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro. • I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell’agenzia di somministrazione). • I lavoratori intermittenti e a chiamata possono accedere, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti. • I lavoratori agricoli possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell’anno precedente ovvero se l’attività è iniziata in seguito con riferimento alle giornate lavorate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti.
Lavoratori beneficiari. Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati, quadri1, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19. I lavoratori devono essere dipendenti e in forza alla data del 23 febbraio 20202. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, l’intervento di cassa in deroga può essere richiesto fino alla naturale scadenza del termine e termina al momento della cessazione del rapporto. I lavoratori intermittenti accedono nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti e nel limite massimo dei 12 mesi precedenti. I lavoratori somministrati possono accedere nell’ipotesi in cui i lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (ordinaria o in deroga) previo
Lavoratori beneficiari. Tutti i lavoratori
Lavoratori beneficiari. Lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE 1. per aziende artigiane esonero totale dei contributi per 36 mesi; 2. per tutte le altre aziende riduzione 50% dei contributi per 36 mesi. Tenuto conto del cumulo degli incentivi e del criterio di flessibilità (art. 4 co. 13 L. 92/2012), l’incentivo è previsto anche nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, purché il lavoratore abbia conservato lo status di lavoratore in CIGS da almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato (Circolare Inps n° 137 del 12.12.2012)
Lavoratori beneficiari. Sono destinatari coloro che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti: 1) giovani di età non superiore a 35 anni (il limite dei 35 anni deve intendersi come 35 anni e 364 giorni); 2) essere genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori; 3) essere titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato o di una delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo n° 276/03 (contratto di somministrazione, intermittente, ripartito, inserimento, a progetto, occasionale e accessorio). In caso di cessazione da uno dei contratti di lavoro di cui al punto 3) gli interessati devono risultare iscritti al centro per l’impiego. Per il riconoscimento della dote è necessario iscriversi alla “banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, creata appositamente dall’INPS. INCENTIVI Il contributo consiste nel riconoscimento di una dote del valore massimo di € 5000,00 per ogni assunzione fino al limite di 5 assunzioni per singola impresa. Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle normative vigenti.
Lavoratori beneficiari. I lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati, quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati assunti fino al 23/02/2020, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Lavoratori beneficiari. Hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda che ha fatto richiesta di usufruire del contratto di solidarietà, interessati dalla riduzione di orario. Per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time è ammissibile l’ap- plicazione dell’ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. Sono esclusi: • dirigenti • apprendisti • lavoratori a domicilio • lavoratori assunti a tempo determinato con carattere stagionale
Lavoratori beneficiari. Hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda che ha fatto richiesta di usufruire del contratto di solidarietà, interessati dalla riduzione di orario, compresi quelli assunti con contratto a tempo determinato, di inserimento e apprendistato i quali, però, possono usufruirne solo fino alla scadenza del contratto a termine. Sono esclusi: • dirigenti • lavoratori a domicilio