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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AIUTI E AUSILI FINANZIARI A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA LOCALE, AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/90 NONCHÉ DELL’ART. 26 DEL D.LGS N. 33/2013, E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL’ENTE.
ART. 1. ‐ PRINCIPI NORMATIVI
1) La Camera di Commercio di Treviso‐Belluno, a norma dell’art. 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i, ed in conformità alle proprie norme statutarie, svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
2) Per assolvere tali funzioni la Camera di Commercio, sulla base dei principi di programmazione pluriennale e annuale nonché con specifico riferimento alla Relazione previsionale e programmatica di cui alle vigenti disposizioni in tema di disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio e al Preventivo economico, anche in sede di aggiornamento dello stesso, elabora e approva un programma di interventi per lo sviluppo socio‐economico della circoscrizione territoriale di competenza che si articola nell’attuazione diretta, o anche tramite società partecipate, di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti.
ART. 2. ‐ SCOPI, FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
1) Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/90 e s.m.i., nonché dell’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013, i criteri e le modalità cui la Camera di Commercio di Treviso‐Belluno si attiene per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti e ausili finanziari comunque denominati per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a imprese, enti pubblici e privati, organismi, associazioni, consorzi e altre organizzazioni di diritto pubblico e privato, al fine di garantire il rispetto dei principi – sanciti anche nel quadro dell’ordinamento comunitario – di trasparenza, efficacia, economicità, pubblicità, imparzialità e non discriminazione dell’azione amministrativa.
2) L’attività promozionale della Camera di Commercio di Treviso‐Belluno a supporto del sistema economico è così articolata:
A. Interventi diretti per progetti di interesse diffuso per l’economia del territorio di competenza, che si distinguono in:
a. azioni gestite in proprio dalla Camera di Commercio;
b. azioni realizzate da soggetti terzi in base a accordi/convenzioni con enti ed organismi di diritto pubblico;
c. azioni dirette realizzate mediante specifici bandi pubblici di concorso per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di imprese e attività imprenditoriali, con intensità di aiuto che possono arrivare fino al 50% dei costi ammissibili.
B. Interventi indiretti, che si possono ricondurre a iniziative realizzate da soggetti terzi, sostenute finanziariamente dalla Camera di Commercio e disciplinate mediante specifici bandi pubblici di concorso: si tratta dei contributi accordati a soggetti privati rappresentativi e portatori di interessi generali per il sistema economico locale (tra cui enti, associazioni e organismi collegati, purché generalmente rappresentativi di interessi economici collettivi). Anche in tali casi si tratta di cofinanziamenti a fondo perduto, sempre con intensità di aiuto pari, al massimo, al 50% dei costi ammissibili.
3) In ogni caso la Camera di Commercio, nell’indirizzare i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi, tiene conto dei seguenti criteri generali:
- aprire le iniziative a tutti i soggetti potenzialmente e legittimamente interessati, in modo trasparente e senza discriminazioni;
- contenere i contributi di modesta entità al fine di poter concentrare le risorse su iniziative di maggior rilievo;
- dare la priorità a iniziative che si inseriscano in programmi di sviluppo organici e con valenza generale, rispetto a iniziative di carattere sporadico e occasionale;
- preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici, organismi e associazioni di categoria maggiormente rappresentativi, non ammettendosi le iniziative che abbiano esclusivo interesse interno alle associazioni o enti o che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;
- favorire la rotazione nella fruizione delle agevolazioni;
- sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi d’interesse comune agli operatori.
4) I contributi di cui al presente Regolamento saranno in ogni caso concessi nel rispetto delle disposizioni comunitarie in tema di aiuti di Stato, qualora applicabili nelle diverse fattispecie, nonché delle disposizioni nazionali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5) La Camera di Commercio osserva e fa osservare le norme vigenti in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle erogazioni di cui al presente Regolamento.
ART. 3. ‐ SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI CAMERALI
1) Possono accedere ai contributi camerali di cui al presente Regolamento i seguenti soggetti che, ove obbligatoriamente previsto, siano regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della
Camera di Commercio di Treviso‐Belluno nonché siano in regola con il pagamento del diritto annuale e con l’adempimento dei doveri contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile e con quelli fiscali relativi al pagamento di imposte e tasse:
I. le imprese di qualsiasi forma e settore aventi sede legale e/o unità locali attive nella circoscrizione territoriale di competenza;
II. le associazioni, fondazioni, enti o soggetti di diritto privato comunque denominati, portatori di interessi diffusi e collettivi dei sistemi imprenditoriali, dei consumatori e per lo sviluppo del sistema economico locale;
III. gli enti pubblici comunque denominati.
2) I soggetti di cui ai punti II e III del comma precedente possono avere la sede legale anche al di fuori della circoscrizione territoriale, fermo restando l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese o nel REA, purché l’iniziativa garantisca una ricaduta sul sistema economico del territorio.
3) Nella predisposizione dei Bandi per la concessione di contributi, la Camera di Commercio tiene conto del “Rating di legalità” (già previsto dall’art. 5‐ter del decreto‐legge 1/2012, come modificato dal Decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012).
ART. 4. ‐ TIPOLOGIE DI INIZIATIVE
1) Le iniziative promosse ai sensi del presente Regolamento sono le seguenti:
A. interventi promozionali per progetti di interesse diffuso per l’economia di cui all’art. 2, comma 2, lettera A ‐ punti a e b:
Tali iniziative sono attuate e gestite direttamente dalla Camera con risorse finanziarie proprie o assegnate da soggetti pubblici o privati, anche nell’ambito delle iniziative progettuali di carattere comunitario, nazionale, regionale e locale, con utilizzo di proprie attrezzature e risorse umane oppure avvalendosi di risorse e strutture terze specializzate, anche nell’ambito del sistema camerale di cui all’art 1, comma 2 della legge 580/1993, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici e selezioni ad evidenza pubblica.
B. Contributi alle imprese di cui all’art. 2, comma 2, lettera A ‐ punto c:
Le singole imprese potranno accedere ai contributi camerali unicamente nell’ambito di iniziative regolamentate con appositi bandi pubblici approvati dalla Giunta camerale in conformità con la Relazione previsionale e programmatica di cui all’art. 5 del DPR 254/2005, tenuto conto delle disponibilità indicate nel preventivo economico e sulla base delle linee di programmazione della Camera di Commercio e del sistema camerale.
C. Contributi ad Enti, associazioni e organismi vari di cui all’art. 2, comma 2, lettera B): Gli organismi di cui all’articolo 3, comma 1 punti II e III potranno accedere ai contributi camerali unicamente nell’ambito di iniziative regolamentate con appositi
bandi pubblici approvati dalla Giunta camerale in conformità con la Relazione previsionale e programmatica di cui all’art. 5 del DPR 254/2005, tenuto conto delle disponibilità indicate nel preventivo economico e sulla base delle linee di programmazione della Camera di Commercio e del sistema camerale.
D. Contributi non programmati:
La Giunta camerale, anche ai sensi dell’art. 13 comma 3 del DPR 254/2005, può autorizzare il finanziamento di ulteriori iniziative promozionali che non siano state inserite nel programma promozionale di cui all’art. 1, comma 2. Le iniziative dovranno comunque essere coerenti con il programma medesimo e rispondenti ai principi generali di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
ART. 5. ‐ COMPETENZA
1) La competenza per l’adozione dei provvedimenti relativi agli interventi di cui al presente Regolamento si articola come segue:
1) Il Consiglio camerale, nell’ambito degli atti di programmazione pluriennale e annuale, con particolare riferimento alla Relazione previsionale e programmatica e alla Relazione al preventivo di cui al D.P.R. 254/2005 e s.m.i., approva le linee generali di intervento, in coerenza con il Piano triennale della performance di cui al D.lgs. 150/2009, con assegnazione delle relative risorse.
2) La Giunta camerale, ai sensi dell’art. 14, comma 5 lettera a) della legge n. 580/1993, definisce le singole iniziative di dettaglio delle linee di intervento di cui al punto 1). La Giunta, inoltre, delibera i bandi di concorso, approvando il relativo disciplinare.
Nel caso di iniziative indirette (art. 4, comma 1, lettera C) e di contributi non programmati (art. 4, comma 1, lettera D), valuta i progetti presentati, su proposta del Segretario Generale e previa istruttoria del Dirigente e degli uffici competenti, e, in caso di accoglimento, alloca le necessarie risorse da destinare all’iniziativa, autorizzando il Dirigente dell’Area competente all’utilizzo delle risorse nel budget assegnato e alla concessione del contributo.
Qualora, invece, il progetto non venga approvato, la Giunta delibera il diniego, esplicitando adeguatamente le motivazioni, alla luce dei criteri, parametri e punteggi previsti dal relativo Bando.
3) Il Dirigente, nel caso di realizzazione di iniziative dirette (art. 4, comma 1, lettere A e B), provvede all’adozione degli atti necessari per la realizzazione delle stesse.
Nel caso di iniziative indirette (art. 4, comma 1, lettere C e D), in caso di accoglimento da parte della Giunta, provvede all’emanazione del provvedimento di concessione del contributo.
4) Il Responsabile del procedimento provvede all’esecuzione delle attività di cui all’art. 6 della legge 241/1990, con particolare riferimento all’istruttoria inerente il procedimento stesso.
2) Nel caso di iniziative dirette e qualora previsto dal Bando di concorso, l’attività del Responsabile del procedimento può essere coadiuvata da un’apposita Commissione di esperti, che effettua la valutazione sui progetti proposti ed esprime un parere, non vincolante per l’Ente, circa l’idoneità tecnica delle iniziative. Ove necessario la Commissione di valutazione, i cui componenti saranno individuati in base a requisiti di professionalità ed esperienza, può essere integrata da professionalità tecniche che garantiscano la più ampia competenza e indipendenza, fermo restando il rispetto dei vincoli di legge.
ART. 6. ‐ PROCEDURE TELEMATICHE
1) In applicazione del principio generale fissato dall’art. 5 bis del Codice dell’amministrazione digitale approvato con Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., al fine di rendere più efficienti e trasparenti i flussi informativi tra la Camera di Commercio e i soggetti interessati alla concessione di interventi economici di cui al presente regolamento, le proposte di interventi promozionali, le domande di contributo, le richieste di erogazione e in generale tutta la documentazione correlata ai procedimenti di cui al presente regolamento devono pervenire, a pena di irricevibilità, esclusivamente per via telematica secondo le procedure, le piattaforma tecnologiche o le formalità determinate dalla Camera di Commercio, anche come descritte nei singoli Bandi.
2) L’interessato è tenuto a comunicare nella domanda di contributo l’apposita casella di posta elettronica certificata (PEC) che dovrà essere utilizzata dalla Camera di Commercio per l’invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti ed ogni altro atto comunque denominato relativo ai procedimenti di cui al presente regolamento.
3) Il Dirigente competente definisce la modulistica necessaria alla trasmissione telematica di cui al precedente comma pubblicandola in apposita area del sito internet istituzionale ai sensi del D.Lgs 33/2013.
ART. 7. ‐ FORMULAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
1) I soggetti che intendano ottenere contributi per il sostegno di un´iniziativa di cui al precedente art. 4 lettere B) e C) devono far pervenire, nei termini previsti dal relativo Bando, apposita domanda. Tali domande non sono soggette ad imposta di bollo.
2) La domanda, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, deve contenere, di norma:
a. generalità, natura giuridica, sede, codice fiscale ed eventuale partita IVA, regime fiscale del richiedente;
b. esauriente relazione illustrativa dell’iniziativa per cui è richiesto il contributo, con espressa indicazione della data d’inizio e conclusione, nella quale siano evidenziati, in linea con le finalità del bando, gli obiettivi e i vantaggi d’interesse generale, nonché i risultati attesi, con l’indicazione degli indicatori di efficacia adottati per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi;
c. il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l’iniziativa, redatto in forma analitica, che evidenzi, tra le entrate, eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici e la quota di autofinanziamento del promotore;
d. la misura e/o l’importo del contributo richiesto;
e. i dati anagrafici e fiscali del beneficiario, attuatore dell’iniziativa, cui destinare il contributo e che sarà tenuto alla rendicontazione conclusiva, e il relativo regime fiscale, con indicazione del soggetto incaricato referente del progetto, del quale dovrà essere fornito il curriculum redatto secondo il formato europeo;
f. la disponibilità a fornire tutti gli ulteriori elementi informativi e di valutazione, nonché la corrispondente documentazione, che si rendessero necessari in sede istruttoria;
g. nel caso di iniziative indirette, l’impegno a dare visibilità esterna al contributo camerale, apponendo in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa, il logo della Camera di Commercio;
h. le dichiarazioni, da redigersi nelle forme di legge, concernenti il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, qualora applicabile nelle diverse fattispecie, nonché di altre ipotesi se prescritte;
i. eventuale dichiarazione di iscrizione nell’elenco dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato per il Rating di legalità;
j. ogni altra opportuna documentazione, secondo quanto previsto dal relativo Bando.
3) Ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui al successivo art. 10 farà fede la data di spedizione, mediante la specifica procedura telematica prevista dal relativo Bando, della richiesta di contributo.
4) Ove sia necessario, l’ufficio camerale competente provvede alla richiesta di ulteriori elementi informativi e/o di documentazione integrativa, fissando un termine di decadenza che non potrà essere inferiore a 15 giorni.
5) Accertata la regolarità della domanda, la Camera di Commercio, di norma entro 120 giorni dalla data di arrivo della domanda, adotta appositi provvedimenti in merito.
6) I provvedimenti sono adottati per competenza dalla Giunta camerale o dalla dirigenza, in ottemperanza alle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
7) L´esito viene quindi comunicato tempestivamente al richiedente e comunque entro 30 giorni dall´esecutività dei provvedimenti adottati.
8) Eventuali successive variazioni ai progetti approvati dovranno in ogni caso essere comunicate con congruo anticipo. Qualora le variazioni riguardino elementi sostanziali del progetto, la Camera di Commercio si riserva di adottare apposito provvedimento in merito.
ART. 8. ‐ INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE
1) Non possono essere ammesse ai contributi di cui al presente Regolamento le domande che, in particolare:
a. comportino il finanziamento di attività manifestamente non coerenti con i fini istituzionali della Camera di Commercio e con la programmazione, ovvero che non trovino la necessaria copertura finanziaria nel bilancio camerale;
x. xxxxxxxxxx iniziative in corso o già realizzate a prescindere dall’intervento camerale, alla data di presentazione della domanda, in relazione al principio previsto dalla normativa comunitaria con riferimento alla “necessità” dell’aiuto. Il progetto si intende in corso quando siano già stati sottoscritti contratti e/o siano già state fatturate le relative forniture di beni e/o servizi;
c. siano presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale (qualora dovuto), fatta salva la possibilità di regolarizzazione in tempo utile all’adozione del provvedimento, e/o non in regola per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assistenziali;
d. siano presentate da soggetti che risultino destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
e. siano presentate da soggetti che risultino avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano casi di divieto, di decadenza e di sospensione previsti dall’art. 10 della L. 577/1965 (cd. Disposizioni contro la mafia) e/o per i quali si applichino con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D. Lgs. 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia);
f. siano incomplete, irregolari, anche a seguito di invito alla regolarizzazione e scadenza del termine assegnato, o di cui sia accertata la non veridicità dei dati forniti in relazione all´attuale o a precedenti richieste di contributo.
Nel caso di iniziative di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera C):
g. siano finalizzate, anche parzialmente, a finanziare il mero funzionamento degli enti ed organismi assegnatari dei benefici economici richiamati nel precedente art. 3;
h. siano presentate da organismi privati per iniziative alle quali non sia garantito l’accesso e parità di condizioni per tutte le imprese interessate, indipendentemente dall’adesione a tale organismo;
i. i cui beneficiari finali siano esclusivamente i soggetti proponenti, ovvero soggetti da questi controllati ai sensi dell’art. 2359 c.c. o soggetti a direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2479 c.c., ovvero soggetti che adottino procedure di selezione dei beneficiari basate sull’iscrizione, appartenenza, affiliazione all’organizzazione dei proponenti;
j. non siano aperte alla generalità dei potenziali destinatari o partecipanti all’iniziativa;
k. propongano spese per le attività promozionali direttamente svolte all'estero.
ART. 9. ‐ LIMITE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO CAMERALE
1) I progetti ammessi a contributo saranno finanziati per un importo che non potrà eccedere il 50% dei costi preventivati e ammessi e comunque fino al massimo del pareggio di bilancio dell’iniziativa stessa; la Giunta potrà discrezionalmente decidere percentuali e/o importi di contribuzione minori alle eventuali richieste con riferimento alla rilevanza del progetto presentato e alle disponibilità di bilancio.
2) Per i contributi superiori a € 30.000 (trentamila/00), esclusivamente qualora espressamente richiesto dal soggetto terzo all’atto della presentazione della domanda iniziale, è facoltà dell´Ente ammettere la liquidazione del contributo in due frazioni.
3) La Camera di Commercio potrà quindi erogare una quota parte del contributo totale concesso, in misura corrispondente a non meno del 50% dello stesso e comunque correlata proporzionalmente ai costi effettivamente sostenuti. L’erogazione di tale prima frazione avverrà, nei limiti percentuali stabiliti in sede di concessione, su apposita richiesta del beneficiario, attestando il rispetto delle norme regolamentari e attenendosi alle modalità di rendicontazione di cui al successivo art. 12.
4) Resta fermo, pertanto, l’obbligo della rendicontazione finale e l’impegno alla restituzione di quanto percepito qualora l’iniziativa non si concluda o si discosti da quella preventivata, anche alla luce delle disposizioni di cui ai successivi artt. 12 e 13.
ART. 10. ‐ SPESE AMMISSIBILI
1) Ai fini della concessione del contributo camerale saranno considerate unicamente le spese dirette strettamente imputabili all’iniziativa, documentate attraverso fatture, ricevute di pagamento e/o altro documento contabile e fiscale, debitamente quietanzato. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente con mezzi tracciabili (bonifico, ricevuta bancaria, carte di credito o debito, assegno non trasferibile).
2) Al riguardo e alla luce del successivo art. 12, dai corrispondenti documenti finali di spesa
‐ in originale o in copia – dovranno risultare sia l’imputabilità diretta delle spese al beneficiario sia ogni utile riferimento all’iniziativa oggetto del contributo.
3) Le spese si intendono al netto dell’IVA, qualora essa non costituisca un costo per il beneficiario.
4) In ogni caso, non si dovrà trattare di iniziative già avviate o concluse alla data di trasmissione dell’istanza iniziale di contributo; conseguentemente, le spese non devono essere sostenute anteriormente alla data sopra citata.
5) Premesso che l’Ente camerale può intervenire soltanto a sostegno di veri e propri costi progettuali di investimento (con ciò intendendosi gli oneri connessi alla realizzazione di progetti e iniziative specifiche e non i costi di mero funzionamento), e salva diversa disciplina prevista dallo specifico Bando, possono essere ammesse a contributo – qualora espressamente evidenziate nella richiesta iniziale e fatti salvi ulteriori limiti imposti dalla regolamentazione in tema di aiuti di stato per singoli casi – le seguenti spese, secondo i limiti indicati e purché direttamente correlate alle azioni da svolgere:
a) spese generali, di amministrazione interna e di organizzazione (ad es.: spese telefoniche, postali, per materiali di consumo, canoni internet, riscaldamento, energia elettrica, trasporto, tasse, imposte e similari): sono ammissibili, fino alla percentuale massima del 5% delle spese vive e dirette progettuali. Dette spese andranno elencate e giustificate a parte nella dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 12 e opportunamente documentate;
b) spese di personale dipendente: sono ammissibili fino alla percentuale massima del 10% degli oneri vivi e diretti, a condizione che dette spese siano rendicontate a parte, con specifico riferimento al tempo (ore) dedicato alle iniziative da parte del personale; il relativo costo andrà comprovato mediante la trasmissione di apposita documentazione ‐ in originale o in copia – (ad esempio, statini stipendiali), a corredo di quanto deve essere appositamente attestato in sede di dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 12.
6) Le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano anche nei casi in cui dette spese siano comprovate da documenti contabili e/o fiscali di soggetti controllati, collegati, partecipati o di emanazione dei beneficiari dei contributi o aventi legali rappresentanti in comune.
7) Non sono in ogni caso ammesse:
a) spese di rappresentanza (quali ad esempio omaggi, pranzi, colazioni di lavoro, rinfreschi, ecc.).
b) spese per acquisto di beni immobili e/o durevoli, salvo che le stesse non siano espressamente previste nello specifico disciplinare o bando;
c) beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti del soggetto proponente o loro prossimi congiunti, nonché da soggetti nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti del soggetto proponente o loro prossimi congiunti. A tal fine, in sede di rendicontazione della
spesa, il beneficiario produce una specifica dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
d) spese di funzionamento ordinario in generale, salvo quanto precisato alle lettere a) e
b) del precedente comma 5;
e) spese relative a tasse, imposte, notarili e atti accessori, salvo quanto precisato alla lettera a) del precedente comma 5;
f) acquisizione di beni in leasing;
g) spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni e/o compensazione tra beneficiario e fornitore, spese documentate da note e ricevute non fiscalmente valide;
h) interventi per la realizzazione di servizi e/o acquisti oggetto di autofatturazione e/o sostenuti “in economia”;
i) spese che beneficino o abbiano già beneficiato di agevolazioni, finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci;
j) spese fatturate all’impresa beneficiaria dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
k) le altre spese espressamente non ammissibili secondo quanto previsto dai relativi Bandi o disciplinari.
ART. 11. ‐ TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI
1) I progetti ammessi a contributo devono essere avviati e realizzati entro i termini previsti dai relativi Bandi o disciplinari.
2) Qualora in sede di realizzazione si renda necessario apportare modifiche ai progetti approvati e/o ai relativi piani finanziari è richiesta una preventiva comunicazione all’Ente.
3) Nel caso di mancata realizzazione dell’attività è richiesta una tempestiva comunicazione all’Ente, con conseguente rinuncia al contributo.
4) Per le sole iniziative di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) è prevista la possibilità di richiedere una proroga dei termini di conclusione del progetto, evidenziando le particolari motivazioni, che sarà discrezione della Camera di Commercio eventualmente recepire, attraverso propria comunicazione scritta, fatti salvi in ogni caso i principi di contabilità economica dell’Ente Camerale.
ART. 12. ‐ TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE
1) I Bandi stabiliscono il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione da parte del soggetto beneficiario, a pena di decadenza del contributo.
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2) La richiesta di erogazione del contributo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto stesso, deve contenere le generalità, natura giuridica, sede, codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dettagliata relazione sullo svolgimento dell’iniziativa, sottoscritta dal beneficiario, recante, in particolare:
- tempi e modalità di realizzazione del progetto, tipologia degli interventi/investimenti effettuati, che devono risultare coerenti con quanto proposto e approvato dall’Ente;
- risultati ottenuti e i vantaggi conseguiti sul piano di interesse generale per l’economia locale, evidenziati anche mediante l’utilizzo di appropriati strumenti di rilevazione o opportuni indicatori qualitativi e quantitativi di valutazione, in relazione agli obiettivi stabiliti;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi della legislazione vigente, contenente:
- il rendiconto analitico delle spese sostenute, con l’indicazione degli estremi delle fatture riferite all’iniziativa e con tutti i dati per la loro individuazione (numero, data, fornitore, importo, oltre agli elementi di seguito specificati) e delle entrate realizzate o comunque accertate;
- le coordinate bancarie del beneficiario, a valere sulle quali la Camera di Commercio potrà operare per la liquidazione del contributo;
- le attestazioni necessarie ai fini dell’applicazione delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
c) copia dei corrispondenti documenti di spesa, fiscalmente validi e debitamente quietanzati, da cui risulti l’imputabilità delle spese al soggetto beneficiario e ogni necessario e utile riferimento all’iniziativa oggetto del contributo;
d) gli ulteriori documenti, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, previsti dal relativo bando inerenti, ad esempio, la natura dell’iniziativa ai fini dell’applicazione della normativa antimafia (ove necessaria), il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3) Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o irregolare o si renda necessario acquisire ulteriori elementi informativi, l’ufficio camerale competente provvede a richiedere la regolarizzazione e/o quanto necessario, fissando un termine inderogabile che non potrà essere inferiore a 15 giorni e non superiore a 60 giorni.
4) Il mancato riscontro alla suddetta richiesta deve intendersi quale rinuncia al contributo, di cui si prenderà atto con apposito provvedimento dirigenziale.
ART. 13. ‐ LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
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1) Pervenuta la rendicontazione definitiva, l’ufficio camerale competente procede alla verifica istruttoria, che si conclude ‐ in caso di esito positivo ‐ con l’emissione del provvedimento di liquidazione, di norma entro 120 (centoventi) giorni dall’arrivo della rendicontazione stessa, cui segue l’emissione del mandato di pagamento.
2) Qualora l´iniziativa realizzata si sia discostata in modo significativo da quella preventivata, in caso d’inosservanza delle eventuali direttive fornite dall´Ente camerale ovvero in caso di manifeste incongruità delle spese sostenute, il contributo assegnato potrà essere annullato e/o revocato.
3) Il contributo, nel caso in cui il rendiconto consuntivo evidenzi una contrazione dei costi, subirà una conseguente riduzione proporzionale. Allo stesso modo, il contributo subirà una riduzione nel caso in cui il rendiconto dell´iniziativa evidenzi un avanzo, fino all´ottenimento del pareggio. Restano fermi gli obblighi di restituzione nelle ipotesi di cui all’art. 9, comma 4.
4) In ogni caso, salvo i limiti minimi inderogabili previsti dai singoli Bandi e salvo i casi preventivamente e/o adeguatamente giustificati, l’importo complessivo delle spese ammissibili sostenute non deve essere inferiore al 30% dell’importo dei costi indicati a preventivo, pena la revoca del contributo stesso.
ART. 14. ‐ PATROCINIO CAMERALE
1) Con la concessione del patrocinio la Camera di Commercio di Treviso‐Belluno aderisce all’iniziativa, riconoscendole meritorie finalità economiche, istituzionali, sociali, culturali, artistiche, scientifiche o umanitarie.
2) Per “iniziativa” si intende un’attività organizzata da terzi quale, ad esempio, un evento, un convegno, una mostra, una pubblicazione, anche composta da più eventi o appuntamenti.
3) Il patrocinio è concesso dal Presidente sempre ed esclusivamente con riferimento all’iniziativa o all’opera specifica per la quale esso è richiesto e solo per il periodo corrispondente all’iniziativa o alla durata dell’opera, tenendo conto dei seguenti criteri:
- coerenza tra l’iniziativa e le finalità istituzionali della Camera di Commercio;
- rilevanza dell’iniziativa per la circoscrizione territoriale di competenza e, in particolare per il sistema delle imprese;
- carattere pubblico dell’iniziativa, che deve essere aperta e accessibile.
Non possono beneficiare del patrocinio:
- le iniziative di carattere politico;
- le iniziative che hanno come scopo la promozione di interessi prevalentemente privati;
- le iniziative non coincidenti con le finalità istituzionali dell’Ente camerale.
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4) Il patrocinio può essere concesso ad enti pubblici, associazioni imprenditoriali e di consumatori, altre associazioni e istituzioni, portatrici di interessi generali per il sistema economico locale, esclusivamente per iniziative non aventi primariamente scopo di lucro.
5) Per le iniziative promosse o organizzate da persone fisiche o imprese di qualsiasi forma giuridica, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di concedere il patrocinio esclusivamente quando rivestano il carattere di particolare rilevanza o laddove siano previste importanti ricadute positive sull’economia della circoscrizione territoriale di competenza.
6) Le iniziative oggetto del patrocinio devono svolgersi – di norma – nella circoscrizione territoriale di competenza. Possono svolgersi anche in altri luoghi qualora coinvolgano interessi del territorio di competenza.
7) Il soggetto interessato ad ottenere il patrocinio deve presentare apposita richiesta almeno 30 giorni prima dell’avvio dell’iniziativa, indicando l'oggetto, le finalità, il programma, gli strumenti di comunicazione utilizzati per la promozione dell’iniziativa, nonché ogni altra ulteriore e opportuna informazione.
8) La Camera di Commercio, valutata la documentazione pervenuta, deciderà insindacabilmente in merito alla concessione. In ogni caso viene inviata una risposta al richiedente, di norma entro 15 giorni dalla data di arrivo della richiesta.
9) La concessione del patrocinio deve essere resa nota attraverso tutti i mezzi con cui il soggetto beneficiario promuove l'iniziativa, apponendo su tutto il materiale informativo la dicitura "Con il patrocinio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso‐Belluno" e il logo istituzionale della Camera. Al logo dovrà essere data adeguata visibilità, riproducendone fedelmente le caratteristiche secondo le modalità indicate nel “Manuale di identità visiva” pubblicato sul sito web istituzionale.
10) La Camera può eseguire controlli per accertare l'utilizzazione del patrocinio, riservandosi di adottare idonee misure qualora ne rilevi un uso scorretto.
11) La Camera può ritirare il patrocinio quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dell'iniziativa sono difformi da quanto previsto nel presente articolo o possono avere un impatto negativo sulla propria immagine.
12) Nel caso previsto dal comma precedente, e nel caso in cui risulti la menzione non preventivamente autorizzata della Camera come Ente patrocinante, la stessa Camera si riserva di adire le vie legali, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.
ART. 15. ‐ NORME FINALI
‐ 14
1) Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale camerale, all’indirizzo xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx, per la sua massima diffusione e conoscenza.
2) Analogamente saranno pubblicati nel medesimo sito e periodicamente aggiornati l’Albo dei Beneficiari e le notizie in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle erogazioni di contributi, sovvenzioni, compensi e corrispettivi a persone, professionisti, imprese ed enti pubblici e privati, ai sensi delle norme vigenti nelle materie di cui trattasi.
3) Il presente Regolamento costituisce indirizzo tecnico per la definizione di appositi diversi regolamenti ad hoc (disciplinanti specifiche fattispecie) e costituisce fonte di riferimento per la regolamentazione di singole iniziative, tra cui i bandi di concorso con cui viene disposta la concessione, a favore di una pluralità di soggetti, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.
ART. 16. ‐ ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 08/02/2017 e si applica ai contributi assegnati a decorrere dalla stessa data.
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(Adottato con provvedimento della Giunta camerale n. 11 del 24/01/2017)