Spese ammissibili Clausole campione

Spese ammissibili. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa deve essere: - pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle attività oggetto del contributo; - effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia; - giustificata con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al soggetto capofila o ai partner). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo (cd. scontrino parlante) e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente; - riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere sostenute non prima della data di avvio dell’attività – comunque dopo la data di presentazione della domanda - e non dopo la data di conclusione, ad eccezione delle spese per attività di rendicontazione che possono essere sostenute e pagate anche dopo la conclusione delle attività progettuali, ma comunque entro il termine di rendicontazione alla Regione. Ogni titolo di spesa originale (fatture, cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione dell’importo al progetto. Sono ammissibili le spese sostenute per l’autenticazione e la registrazione degli Accordi Temporanei di Scopo di cui al paragrafo 4.1. Sono ammissibili le spese per affitto di locali o noleggio di beni o attrezzature destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali; le spese per affitti o noleggi collegate alla prestazione di servizi (es. noleggio veicoli con conducente, affitto sala con servizio pulizia o catering, etc.) sono da ricondursi interamente alla categoria dell’affidamento a terzi anche ai fini della verifica dei relativi limiti percentuali. Analogamente, le spese per l’acquisto di spazi, fisici o digitali, per finalità promozionali o pubblicitarie (annunci su stampa, domini o profili web, spazi per affissioni), sono da riferirsi alla categoria dell’affidamento di servizi a terzi. Le spese assicurative specifiche per la realizzazione del...
Spese ammissibili. Sono considerate ammissibili, tutte le spese (al netto d’IVA) sostenute dalla data di pubblicazione del bando fino al 240° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher relative ai servizi di consulenza/assistenza presso i fornitori in possesso dei singoli requisiti previsti dal bando.
Spese ammissibili. Le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito all’articolo 67, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 1303/2013, “rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente agli ammortamenti”. In questo ambito sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa: • personale docente e non docente impegnato nel progetto formativo (Macrovoce A); • assicurazione INAIL ed assicurazioni aggiuntive (Macrovoce B); • affitto di locali e siti destinati alle attività didattiche, al netto di eventuali altre spese (pulizia locali e utenze) (Macrovoce C); • noleggio, ivi incluso il leasing, di macchinari ed attrezzature connesse all’attività formativa, limitatamente al periodo di realizzazione del progetto (Macrovoce C); • acquisto di materiale didattico (Macrovoce D) e cancelleria (Macrovoce C); • produzione di supporti didattici (Macrovoce D); • materiale di informazione sui corsi (Macrovoce D); • costi connessi ai viaggi (compresi vitto e alloggio) per visite didattiche e attività dimostrative, esclusivamente per docenti, tutor e allievi, tra cui il noleggio di mezzi di trasporto collettivo (Macrovoci A e B); • spese generali come definite all’art. 7 del presente bando pubblico (Xxxxxxxxx A e C). Il costo per il personale amministrativo non potrà, in nessun caso, essere superiore al 20% del costo complessivo approvato a seguito dell’istruttoria del progetto. Il costo per spese di funzionamento e gestione (totale della Macrovoce C) non potrà, in nessun caso, essere superiore al 15% del costo complessivo approvato a seguito dell’istruttoria del progetto. E’ ammessa la figura del codocente a supporto del docente, a condizione che il numero di allievi effettivi per corso non sia inferiore a 20 al momento di inizio corso. I massimali di costo per risorse umane relativi alle principali figure professionali sono dettagliati nella “Direttiva regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”, Allegato B alla Determinazione n. B06163 del 17/09/2012 e sono riepilogati nell’Allegato 1 accluso al presente bando pubblico. Al fine di definire la congruità del costo oggetto del sostegno, l’Autorità di Xxxxxxxx ha provveduto ad identificare le Unità di Costo di Riferimento (U.C.R.), da intendersi come costi massimi delle attività formative finanziate con il presente bando, al netto dell’IVA. L’identificazione della U.C.R. espressa in Euro/...
Spese ammissibili. 1. Ai fini della rendicontazione sono ammissibili le spese per biglietti, vitto, alloggio dei partecipanti al progetto e/o dei formatori. Sono ammesse le spese logistico-organizzative e per il personale necessario all’organizzazione del progetto. Sono ammesse inoltre le spese per la copertura assicurativa e sanitaria dei giovani che partecipano al programma di scambio. Sono inoltre ammesse le spese per produzione di materiale informativo e banche dati su qualunque supporto (siti internet, materiale cartaceo, etc.). Ogni voce non potrà superare la percentuale stabilita dal Bando.
Spese ammissibili. Le spese ammissibili e i relativi limiti del costo di investimento massimo di riferimento sono riportate nell’Appendice E. Si ricorda che le spese devono riguardare impianti a fonti rinnovabili aventi le caratteristiche descritte al paragrafo 1.1.1 Parte III. Si specifica inoltre che: • le spese devono essere sostenute successivamente all’avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità; • tutte le spese dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario e comprovate con fatture elettroniche e pagamenti effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (sono ammesse solo le spese quietanziate entro la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026); • le fatture attestanti i costi sostenuti, oltre a riportare gli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente, devono essere caratterizzate dai seguenti elementi atti a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato: o gli estremi identificativi (partita IVA, CF) del soggetto Beneficiario che effettua il pagamento;
Spese ammissibili. Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal soggetto Beneficiario per la realizzazione del progetto. Una spesa per essere considerata ammissibile deve in primo luogo risultare coerente con le finalità previste dall’intervento e rispettare i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l’Investimento PNRR di riferimento. Sono ammissibili, ai sensi del Decreto, le seguenti spese:
Spese ammissibili. Come previsto dai documenti di riferimento, sono ammissibili tutte le spese relative a interventi inseriti nei piani e sostenute a partire dal 1° gennaio 2014. Esse devono essere: • assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente); • temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento; • effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; • pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato. Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento. Sono ammesse a rendicontazione da parte del Libero Consorzio comunale di Trapani le spese ammissibili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018. Le spese non ammissibili resteranno a carico del beneficiario.
Spese ammissibili. Il bilancio del progetto di residenza deve prevedere un costo complessivo non inferiore a 35.000,00 euro per ciascuna annualità e rispettare la struttura descritta di seguito, pena la non ammissione. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa (direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, riferite all’arco temporale del programma), nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, così come riportati nell’allegato E di cui agli articoli 8 e 12:
Spese ammissibili. In base a quanto disposto dalla Delibera Cipe n. 25/2016 al punto 2.i, che detta i principi generali per l’ammissibilità della spesa, ripresi al punto D.3 della Circolare 1/2017, sono ammissibili al FSC 2014/2020 tutte le spese relative a interventi inseriti nei piani operativi/xxxxx e sostenute a partire dal 1° gennaio 2014. Esse devono essere: • legittime, ossia assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, con particolare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente nonché in materia fiscale e contabile; • eleggibili, temporalmente sostenute nel periodo di validità della spesa e nell’arco di tempo definito nell’atto di concessione del finanziamento dell’intervento; • pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato; • previste dall’intervento e, quindi, espressamente indicate nel relativo quadro economico approvato e contenute nei limiti di importo autorizzati nell’atto di concessione del finanziamento e nel relativo quadro economico; • effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; • contabilizzate, ossia registrate correttamente nel sistema contabile del soggetto attuatore e nel sistema informativo di monitoraggio SGP GESPRO. In tema di spese ammissibili si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei per il periodo di programmazione 2014/2020”. Eventuali spese non contemplate dal citato regolamento dovranno essere condivise con l’ADG FSC che valuterà di richiedere, se del caso, uno specifico parere all’ACT. Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l’intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del FSC. Non sono altresì ammissibili le spese di cui all’art. 13 del DPR 22/2018. Il soggetto attuatore deve applicare le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, in particolare è tenuto: • a riportare sugli ordinativi/mandati di pag...
Spese ammissibili. 1. L’importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l’importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.