Schema di contratto di appalto relativo al servizio di Pronto Intervento Sociale Sovraterritoriale H24 PRIS
Schema di contratto di appalto relativo al servizio di Pronto Intervento Sociale Sovraterritoriale H24 PRIS
Art. 1 (Definizioni di riferimento)
1. Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:
a) per “Azienda ASP”, l’Azienda per i servizi alla persona ASP Città di Bologna, quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione del servizio oggetto del presente contratto;
b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Azienda ASP e un operatore economico prestatore di servizi (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi / di fornitura oggetto del presente contratto;
c) per “appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Azienda ASP, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente contratto, integrate con le indicazioni dell’offerta;
d) per contratto, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Azienda ASP e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
e) per Codice” o “Codice dei contratti pubblici” il d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50;
f) per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, individuato come capitolato speciale descrittivo prestazionale, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.
Art. 2
(Elementi generali di riferimento e finalità dell’appalto)
1. Il presente contratto regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l’Azienda ASP e l’appaltatore individuato in relazione alla prestazione di servizi di assistenza sociale, compresi nell’allegato IX del d.lgs. n. 50/2016 (Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi) riferiti all’ambito di intervento dell’Azienda ASP come soggetto gestore di servizi socio-assistenziali.
2. Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono individuate in relazione ad attività di assistenza sociale e ad attività complementari, finalizzate a soddisfare il fabbisogno dell’Azienda ASP determinato in relazione alle esigenze degli utenti dei servizi resi dalla stessa nell’ambito del contratto di servizio con il Comune di Bologna.
Art. 3
(Prestazioni oggetto dell’appalto / specifiche tecniche e prestazionali - interazioni organizzative essenziali)
1. L’appaltatore esegue nell’ambito del quadro di attività strumentali relative al funzionamento dell’Azienda ASP le seguenti attività realizzative di servizi sociali, educativi e amministrativi, con riferimento ai dati classificatori generali per ciascuna indicati nel successivo comma 2.
2. L’appaltatore realizza le attività dell’appalto oggetto del presente contratto di seguito specificate come “attività principali” o come “attività secondarie”:
Attività/servizi | CPV | Note comparative |
Servizi sociali | CPV 85320000-8 (all. IX d.lgs. n. 50/2016) Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi | Attività principale |
3. Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi (con inclusione degli standard qualitativi), individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi dell’art. 68 del Codice dei contratti pubblici, nonché delle modalità di esecuzione specifica dell’appalto sono illustrati nel capitolato speciale prestazionale e descrittivo, al quale si fa rinvio e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
4. Per l'ottimale sviluppo delle attività relative all’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore è tenuto a rendere anche le attività illustrate dallo stresso come migliorative delle prestazioni (attività migliorative – ulteriori) nell’ambito dell’offerta presentata nella procedura di selezione per l’affidamento del presente appalto.
5. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative all’appalto oggetto del presente contratto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall’appaltatore.
6. Prima dell’avvio dell’appalto, l’appaltatore individua un recapito organizzativo specificamente afferente all’ambito di intervento presso l’Azienda ASP, costituito da un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l’orario di funzionamento dei servizi.
7. Mediante il recapito di cui al comma 6:
a) l’appaltatore, con specifico referente, assicura le tempestive sostituzioni degli addetti e l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
b) sono veicolate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l’Azienda ASP intenda far pervenire all’appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.
8. L’appaltatore individua un responsabile per il servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Azienda ASP e che rappresenti per l’Azienda ASP la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.
9. L’appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Servizio referente dell’Azienda ASP che può anche chiederne l’integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.
10. L’Azienda ASP individua un Direttore dell’esecuzione del contratto diverso dal Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 101 e 111 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, nonché provvede a comunicarne il nominativo ed i recapiti presso l’Azienda ASP all’Appaltatore.
11. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Azienda ASP in relazione al presente appalto.
12. Il Direttore dell’esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell’esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal d.lgs. n. 50/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.
13. Il Responsabile del Procedimento svolge, in base all’articolo 31, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, i seguenti compiti ed attività relativi al presente appalto:
a) svolgimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove / se diversamente nominato, delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo competente dell’Azienda ASP aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
b) raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.
Art. 4
(Modifiche e varianti in corso di esecuzione dell’appalto)
1. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all’appalto oggetto del presente contratto sono ammesse nei casi stabiliti dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’Azienda ASP nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 106 d.lgs. n. 50/2016.
3. Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto.
4. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle modifiche e delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
5. In particolare, l’Azienda ASP può richiedere modifiche al contratto stipulato ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice, nei casi di seguito previsti:
l’Azienda ASP si riserva la facoltà di estendere - anche con servizi e prestazioni di nuova tipologia – e/o ridurre e/o non attivare le prestazioni (o talune di esse) oggetto del presente appalto e di apportare modifiche alle modalità attuative del servizio in oggetto – anche mediante richiesta di figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente contratto – in funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero presentarsi o derivare dalle scelte amministrative e dalle politiche sociali del Comune di Bologna, atteso che:
a) tutte le facoltà e i diritti esercitabili dall’ASP sono riconosciuti ed esercitati in via diretta quale gestore titolare del contratto di servizio per la realizzazione di interventi e servizi sociali e sociosanitari stipulato con il Comune di Bologna, Ente depositario delle funzioni amministrative, in data 26/03/2009;
b) eventuali decisioni e/o determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale di Bologna in ordine ai servizi di cui al presente appalto, così come comunicate all’ASP costituiranno vincolo per la medesima Azienda e, conseguentemente, per l’appaltatore di riferimento.
6. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell’Azienda ASP, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile del Procedimento.
7. Nei casi previsti al comma 5, l’Azienda ASP può chiedere all’appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’appaltatore stesso è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni o concordando i prezzi e le tariffe da applicare in caso di servizi o prestazioni non previste nel contratto originario. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, l’Azienda ASP procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’appaltatore.
8. L’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 5 e 6, alle stesse condizioni previste dal contratto.
9. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Azienda ASP e che il Direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’appaltatore maggiori oneri.
10. Nel caso in cui l’Azienda ASP richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall’art. 106 Codice, la garanzia definitiva costituita in relazione all’esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata.
Art. 5
(Piano di sviluppo – Programma di esecuzione delle attività oggetto dell’appalto - Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell’appalto)
1. Per l’ottimale gestione dell’appalto oggetto del presente contratto, l’Azienda ASP definisce un piano di sviluppo – programma di esecuzione delle attività per esso realizzabili, al quale l’appaltatore si attiene.
2. Il piano di sviluppo – programma di esecuzione delle attività relative all’appalto può essere modificato per esigenze dell’Azienda ASP.
3. L’appaltatore realizza i servizi previsti in relazione al presente appalto nell’ambito del territorio del Comune di Bologna.
4. L’appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l’appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.
5. L’Azienda ASP comunica tempestivamente all’appaltatore l’eventuale indisponibilità di uno o più luoghi di produzione dei servizi, specificando le soluzioni alternative temporanee.
Art. 6
(Dimensionamento complessivo/entità dell’appalto)
1. Il complesso delle prestazioni di servizi rientranti nel presente appalto ha la seguente configurazione dimensionale su base annuale, da ritenersi come dimensionamento massimo ipotizzabile, seppure con quantificazione indicativa:
Servizio sociale
Dimensionamento/volumi/qu antità
Tipologia di prestazione
Vedi capitolato speciale
Servizi sociali e di coordinamento
Art. 7
(Condizioni particolari di esecuzione di prestazioni oggetto dell’appalto)
1. L’Azienda ASP individua quali condizioni particolari di esecuzione di prestazioni oggetto dell’appalto, in relazione alla soddisfazione delle esigenze sociali ed ambientali per ciascuna di esse specificate, le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale.
Art. 8
(Durata del contratto/dell’appalto)
1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di 3 anni dalla sua stipulazione.
2. La durata del contratto può essere prorogata, secondo quanto previsto al successivo art. 12.
2. La durata del contratto può essere prorogata, secondo quanto previsto al successivo art. 12.
Art. 9
(Presupposti generali per l’esecuzione del contratto - Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto)
1. L’esecuzione del presente contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma
8 del d.lgs. n. 50/2016, l’Azienda ASP ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
3. Il Responsabile del Procedimento autorizza l’esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l’esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.
4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b) l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell’esecuzione.
5. L’Azienda ASP si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal presente contratto.
Art. 10
(Condizioni generali per l’esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione – sospensione dell’esecuzione del contratto)
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9, dopo che il contratto è divenuto efficace ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione.
2. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Azienda ASP per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’appaltatore non adempia, l’Azienda ASP ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Il Direttore dell’esecuzione del contratto redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore, il quale contiene i seguenti elementi:
a) l’indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l’appaltatore svolge l’attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell’appaltatore dall’Azienda ASP per l’esecuzione dell’attività;
c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è libera da persone e cose ovvero che, in ogni caso, che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dell’attività.
4. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dall'appaltatore; copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.
5. Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio di attività, a pena di decadenza.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l’avvio o la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del contratto, il Direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, con riferimento a quanto previsto dall’art. 107 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.
7. Fuori dei casi previsti dal comma 6, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall’art. 107 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.
8. Il Direttore dell’esecuzione del contratto compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dell’attività oggetto del contratto, le attività già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall’appaltatore. Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, tale verbale è inviato a quest’ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
9. I verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigere a cura del Direttore dell’esecuzione non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed eventualmente inviati al Responsabile del Procedimento nel modi e nei termini sopraccitati. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 11
(Opzioni relative all’appalto – Rinnovo)
1. Il presente contratto è assoggettabile a rinnovo, ai medesimi patti e condizioni, per ulteriori 2 (due) anni, a seguito di valutazione di convenienza da parte dell’Azienda ASP e qualora non
siano intervenuti obblighi che comportino diversa determinazione in ordine all’acquisizione dei servizi.
Art. 12
(Opzioni relative all’appalto - Proroga)
1. Il presente contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell’Azienda ASP in relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore/affidatario e del conseguente passaggio gestionale.
2. Il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di 6 (sei) mesi in funzione dello svolgimento delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente. La proroga può essere eventualmente estesa, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per l’aggiudicazione al nuovo appaltatore.
3. La proroga del contratto è disposta dall’Azienda ASP senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno un (1) mese rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.
4. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.
Art. 13
(Valore del contratto/dell’appalto)
1. Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto e rapportato alla durata per lo stesso individuata dall’art. 8 è determinato come importo base posto a base d’asta e di seguito specificato al netto dell’IVA, con costi della sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto rispettivamente definiti:
Lotto | Descrizione | Valore a base d’asta | Costi della sicurezza non assoggettati a ribasso | Motivazione costi della sicurezza |
1 | Pronto Intervento Sociale | € 1.252.388,86 | Costi pari a 0 (zero). | L’appalto si svolge in luoghi non nella giuridica disponibilità dell’Azienda ASP. |
2. Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso stabilita dall’art. 8, nonché al possibile esercizio delle opzioni stabilite dall’art. 11, dall’art. 12 e dall’art. 4, ai soli fini dell’evidenziazione del valore dell’appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dall’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, è determinato nell’importo complessivo stimato di seguito specificato, al netto dell’IVA:
Lotto | Valore stimato (comprensivo di rinnovo e proroga e “quinto d’obbligo”) |
1 | € 2.755.255,50 |
In ogni caso il valore da considerarsi ai fini della formulazione delle offerte è unicamente il valore a base d’asta indicato nel precedente comma 1.
Nota bene: il contratto riporterà il valore derivante dall’offerta dell’aggiudicatario.
Art. 14
(Risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)
1. L’appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.
1.1. Per le cooperative sociali il contratto di riferimento per i prestatori di lavoro dipendenti impiegati nei servizi è il CCNL coop sociali triennio normativo 2010-2012 vigente.
1.2. I riferimenti relativi alla configurazione del personale da impiegare nei diversi servizi (capitolati speciali) è riportata - convenzionalmente - come riferita all’inquadramento derivante dall’applicazione del CCNL coop sociali: in caso di applicazione di diverso contratto collettivo dovrà essere garantito l’impiego di personale avente pari qualifica e/o medesimo contenuto professionale in relazione alle mansioni/compiti previsti.
2. L’appaltatore, in corrispondenza con l’inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi, con specificazione dei titoli formativi, professionali e di anzianità di servizio. Le sostituzioni sono consentite per motivate ragioni organizzative dell’appaltatore, ma dovranno essere effettuate impiegando risorse umane con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell’elenco.
3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell’elenco di cui al precedente comma 2, l’Azienda ASP può disporre che l’appaltatore non impieghi nei servizi persone rilevate come prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l’appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell’Azienda ASP.
4. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
5. Le risorse umane impegnate dall’appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Azienda ASP, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo.
6. Tutte le risorse umane impegnate nell’esecuzione del presente appalto ed operanti in locali dell’Azienda ASP o aree dalla stessa rese disponibili per l’esecuzione dell’appalto devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia del dipendente.
7. L’appaltatore si impegna a sostituire nell’ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Azienda ASP, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.
8. L’appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente contratto, sollevando pertanto l’Azienda ASP da oneri di istruzione delle stesse.
9. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto l’appaltatore realizza interventi formativi specifici, nell’ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:
a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei servizi complementari;
b) favorire l’interazione con il pubblico degli operatori addetti ai servizi di assistenza / accoglienza dello stesso.
10. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l’appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell’Azienda ASP addetto a servizi/attività analoghi/e.
11. Al fine di garantire la continuità delle attività affidate quando riportate a processi gestionali di servizi pubblici locali e di funzioni amministrative fondamentali, nonché di salvaguardare contestualmente il diritto di sciopero per i dipendenti del soggetto appaltatore, sono individuati come servizi minimi essenziali i servizi specificati nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale secondo gli standard qualitativi e quantitativi essenziali indicati nello stesso. Non sono pertanto compresi nei servizi minimi essenziali i servizi migliorativi sviluppati ordinariamente dall’appaltatore in base all’offerta da esso presentata nella procedura di affidamento del presente appalto.
12. I servizi minimi essenziali individuati nel precedente comma 11 sono considerati come essenziali in relazione alle attività affidate all’appaltatore, al fine della garanzia di continuità delle stesse nell’ambito del processo gestionale complessivo in cui sono inserite.
13. In caso di astensioni facoltative dal lavoro del personale addetto alla gestione dei servizi oggetto del presente appalto, fermi gli altri obblighi previsti dal Capitolato speciale e dal presente contratto, l’operatore economico appaltatore è tenuto a garantire le prestazioni indispensabili corrispondenti ai servizi minimi essenziali, individuati nel precedente comma 11, il cui elenco dovrà essere recepito in un accordo, da sottoscrivere e mantenere aggiornato in esito al confronto tra l’appaltatore e le organizzazioni sindacali.
14. Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti, quando in violazione dei precedenti commi.
15. Qualora vengano impiegati volontari da parte di soggetti diversi dalle associazioni/organizzazioni di volontariato partecipanti alla gara, essi devono svolgere la propria attività in una logica complementare, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali e agli standard di servizio identificati nel presente contratto e nei capitolati speciali descrittivi e prestazionali; l’impresa deve essere comunque, in ogni caso, preventivamente formalmente autorizzata dall’ASP all’utilizzo di volontari e trasmettere periodicamente l’elenco nominativo di tali figure corredato dalle specifiche modalità di utilizzo.
16. Le collaborazioni dei volontari, nei casi di cui al comma che precede, non incidono con le dotazioni organiche richieste e previste nei capitolati speciali descrittivi e prestazionali o nelle dotazioni comunque prescritte dall’ASP.
Art. 15
(Obblighi dell’appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali ulteriori dell’appaltatore in relazione alla propria organizzazione rilevanti per l’appalto)
X. Xxxxxxxx nei confronti delle risorse umane impegnate nell’appalto.
1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l’appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l’appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai
vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l’appaltatore anche se la stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’appalto l’Azienda ASP può richiedere all’appaltatore ogni documento utile.
5. L’appaltatore si obbliga ad estendere ai propri dipendenti impegnati nell’appalto le previsioni del d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei Comuni fruitori dei servizi, per quanto compatibili.
B. Obblighi generali ulteriori in relazione alla propria organizzazione rilevanti per l’appalto.
1. L’appaltatore si obbliga ad adottare, entro novanta (90) giorni dalla stipulazione del presente contratto, in base a quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, il Modello organizzativo-gestionale (Mog) previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, al fine di assicurare massima garanzia in ordine alla prevenzione di possibili comportamenti fraudolenti o illeciti penali da parte di propri dipendenti. Una volta adottato, l’appaltatore deve presentare il Mog all’Azienda ASP.
2. Qualora l’appaltatore sia configurato in forma di associazione temporanea d’impresa o di raggruppamento temporaneo di impresa, il Mog di cui al precedente comma 1 deve essere adottato da tutti i soggetti facenti parte dell’associazione o del raggruppamento.
3. Qualora l’appaltatore sia configurato in forma di Consorzio e abbia individuato per l’esecuzione una o più consorziate, il Mog di cui al precedente comma 1 deve essere adottato dal Consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
4. Qualora l’appaltatore abbia già adottato il Mog di cui al precedente comma 1, è tenuto a presentarlo all’Azienda ASP.
Art. 16
(Verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore)
1. L’Azienda ASP sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore e dei subappaltatori, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento, il quale ha validità di centoventi (120) giorni dalla data del rilascio.
3. L’Azienda ASP provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC e l’eventuale presentazione del documento da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori non rileva ai fini della verifica.
4. L’Azienda ASP acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in relazione al presente contratto:
a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al servizio;
b) per il certificato di verifica di conformità / l’attestazione di regolare esecuzione.
5. In relazione alle verifiche di cui al precedente comma 4, L’Azienda ASP può utilizzare il DURC in corso di validità acquisito per una precedente verifica.
6. Per il pagamento del saldo finale l’Azienda ASP acquisisce in ogni caso un nuovo documento unico di regolarità contributiva.
7. L’Azienda ASP acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto e per le verifiche relative ai pagamenti di cui al precedente comma 4.
8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
9. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Azienda ASP pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 105, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
10. Qualora il Documento unico di regolarità contributiva sia stato rilasciato in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati, in base all’art. 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 marzo 2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 165 del 16 luglio 2013) si applica il comma 5 dell'art. 30 del Codice, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore, come meglio specificato nel successivo art. 17.
11. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico, acquisito dall’Azienda mediante il sistema DURC on-line.
Art. 17
(Intervento dell’Azienda ASP quale sostituto contributivo)
1. In relazione alle attività del presente contratto, l’appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall’Azienda ASP direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.
3. La trattenuta da parte dell’Azienda ASP, quale sostituto contributivo, delle somme dovute all'appaltatore è effettuata successivamente alle ritenute indicate dal comma 5 dello stesso art.
30 del d.lgs. n. 50/2016 e dal successivo art. 18 del presente contratto, in base al quale sull’importo netto progressivo delle prestazioni deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento ed il complesso di tali ritenute può essere svincolato soltanto in sede di liquidazione finale.
4. Con la somma restante dopo la ritenuta operata in base al precedente comma 3, l’Azienda ASP procede al pagamento degli eventuali debiti previdenziali dell’appaltatore. L’intervento sostitutivo dell’Azienda ASP può operare anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze dell’appaltatore evidenziate nel Durc.
5. Le somme finalizzate a soddisfare i crediti devono essere ripartite tra gli Istituti previdenziali creditori in proporzione dei crediti di ciascun ente previdenziale evidenziato nel documento di regolarità contributiva.
6. Per consentire il coordinamento di più possibili interventi sostitutivi da parte di amministrazioni che abbiano contratti di appalto con lo stesso operatore economico irregolare sotto il profilo contributivo, l’Azienda ASP è tenuta a preavvisare gli enti previdenziali prima di procedere ai versamenti, al fine di consentire la rimodulazione dei crediti, nonché, a seguito del versamento, a comunicare tempestivamente agli enti previdenziali i pagamenti effettuati.
7. In relazione ai debiti contributivi dei subappaltatori, a fronte del principio solidaristico che coinvolge appaltatori e amministrazioni appaltanti, l’Azienda ASP deve operare con l’intervento sostitutivo solo per le somme residue rimaste dopo l’analogo intervento dell’appaltatore. In tal caso, inoltre, quanto corrisposto dall’Azienda ASP non può eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del durc irregolare.
8. L’Azienda ASP, nel rapporto tra i versamenti connessi all’intervento dell’Azienda ASP come sostituto previdenziale e quelli da realizzare per coprire debiti verso l’erario rilevabili presso Equitalia in caso di pagamenti superiori a 10.000 euro in base all’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, è tenuta all’applicazione prioritaria del meccanismo previsto dall’art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, al fine di consente all’operatore economico appaltatore in prospettiva di ottenere un DURC regolare e pertanto di continuare ad operare sul mercato, salvaguardando così anche i crediti dell'Azienda ASP fiscale.
9. A garanzia della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’Azienda ASP del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 18
(Intervento dell’Azienda ASP quale sostituto retributivo)
1. Per le attività oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Azienda ASP paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore.
2. I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 19 (Clausole sociali)
1. Qualora l’appaltatore subentrante abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d'impresa prescelta dall’aggiudicatario, quale appaltatore subentrante.
2. Qualora l’appaltatore subentrante applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell’appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l’obbligo di riassunzione del personale dell’appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 20
(Obblighi generali dell’appaltatore e dell’Azienda ASP in materia di sicurezza sul lavoro)
1. L’appaltatore è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al d.lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.
3. Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego, di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è individuato nel Responsabile del Servizio Sistema di Gestione dell’Azienda ASP.
4. In relazione all’esecuzione delle attività per l’esecuzione dell’appalto oggetto del presente contratto all’interno dei luoghi di lavoro dell’Azienda ASP, l’appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato nella persona del Responsabile del Servizio del Sistema di Gestione) per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
5. L'appaltatore si impegna a fornire all’Azienda ASP, in corrispondenza con l’inizio dell’appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
❑ nominativo del responsabile della sicurezza;
❑ nominativo del rappresentante dei lavoratori;
❑ requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
❑ mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
❑ formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
❑ mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
❑ dotazione di dispositivi di protezione individuali;
❑ numero e presenza media di addetti;
❑ numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
❑ altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
16. In relazione all’applicazione delle misure di sicurezza per la tutela dei lavoratori l’appaltatore si obbliga ad adempiere a quanto previsto dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale in rapporto all’esecuzione dei servizi.
Art. 21 (Subappalto)
1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che l’appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al ………………………. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Azienda ASP, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall’offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda ASP con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. L’Azienda ASP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda ASP sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Azienda ASP sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
13. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
14. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Azienda ASP, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
15. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 22
(Verifiche nei confronti dei subappaltatori – Obblighi dell’appaltatore)
1. L’appaltatore, in relazione alle attività in subappalto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
2. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all’Azienda ASP prima dell’inizio dell’appalto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché, quando necessario, copia del piano di sicurezza.
3. L’appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all’Azienda ASP copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
4. L’Azienda ASP provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, secondo quanto previsto dal successivo art. 29, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi all’effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, quando non riscontrabili d’ufficio dall’Azienda ASP stessa, nonché previa verifica, ai sensi del precedente art. 16, del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
5. Per consentire l’ottimale attuazione di quanto previsto dal precedente comma 4, ai fini del pagamento delle prestazioni eseguite, in relazione alla periodicizzazione prevista, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Azienda ASP copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti e quando gli stessi non possano essere verificati d’ufficio dall’Azienda ASP. Contestualmente l’Azienda ASP provvede
d’ufficio alla verifica della regolarità contributiva, secondo le modalità specificate nel precedente art. 16.
Art. 23
(Obblighi dell’Azienda ASP e interazioni organizzative correlate all’esecuzione dell’appalto)
1. L'Azienda ASP mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:
a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
e) alla verifica degli interventi, anche mediante verifica di conformità delle prestazioni e collaudo delle attrezzature;
f) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l’utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze dell’aggiudicataria);
g) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti/fruitori (eventuale cessazione, modifiche, ecc.).
2. L’Azienda ASP svolge le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell’elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell’appaltatore e con il referente dello stesso.
3. L’Azienda ASP si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno dell’organizzazione dell’appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.
4. Ulteriori competenze dell’Azienda ASP sono individuabili con riferimento alle interazioni organizzative specifiche tra la stessa e l’appaltatore desumibili dall’evoluzione effettiva delle attività inerenti il presente appalto: per esse l’Azienda ASP e l’appaltatore definiscono protocolli operativi integrativi del contratto di appalto.
5. L’appaltatore è comunque tenuto al rispetto del disciplinare tecnico-organizzativo per la gestione delle attività inerenti il presente appalto stabilito dall’Azienda ASP e specificato nel protocollo operativo di seguito illustrato:
Soggetto produttore | Attività | Interazione organizzativa | Soggetto interlocutore |
Appaltatore | Piano gestionale attività | Comunicazione degli elementi di pianificazione gestionale | Azienda ASP |
Azienda ASP | Programmazione attività di sviluppo dell’appalto | Comunicazione programma | Appaltatore |
Appaltatore | Programmazione operativo-gestionale definitiva | Programmazione e condivisione degli elementi gestionali su base temporale concordata | Azienda ASP |
Appaltatore | Progettazione di dettaglio di eventuali attività di sviluppo dell’appalto (permesse | Condivisione degli elementi di progettazione (coerenza con | Azienda ASP |
dal quadro prestazionale) | progettazione - base) | ||
Appaltatore | Esecuzione delle attività oggetto dell’appalto | Comunicazione su andamento gestione | Azienda ASP |
Azienda ASP | Verifiche su gestione attività oggetto dell’appalto | Controllo (interoperatività con verifiche funzionali appaltatore) | Appaltatore |
Azienda ASP | Verifica su complessiva funzionalità dell’appalto | Verifica operativa e gestionale | Appaltatore |
6. Il protocollo di interazione organizzativa è sviluppato in dettaglio dal capitolato prestazionale e descrittivo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
7. Lo svolgimento delle interazioni organizzative ed operative nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 5 è finalizzato ad ottimizzare le relazioni tra appaltatore e Azienda ASP in ordine alla gestione delle attività principali, complementari e correlate, oggetto del presente appalto.
8. La Società affidataria può fornire all’Azienda ASP ulteriori elementi utili per la programmazione o per l’adeguamento, sotto il profilo operativo – progettuale, delle attività riferibili all’appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all’esecuzione dello stesso.
9. In relazione alle interazioni organizzative necessarie per assicurare la corretta esecuzione del contratto relativo al presente appalto, l’Azienda ASP individua quale referente organizzativo il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici o il Direttore dell’esecuzione del contratto, se non coincidente con il Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto dal precedente art. 3.
Art. 24
(Trattamento di dati personali nell’esecuzione del contratto / Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all’esecuzione del contratto)
1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
2. L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
3. L’Azienda ASP e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 25
(Riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso di ritardato avvio dell’esecuzione del contratto)
1. Nel caso di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nell’avvio dell’esecuzione attribuibile a fatto o colpa dell’Azienda ASP in base a quanto previsto dalla vigente normativa, l’appaltatore stesso ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese
effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
2. Xxx l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Oltre alle somme espressamente previste nel precedente comma nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.
Art. 26
(Corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni dell’appalto)
1. Il corrispettivo che l’Azienda ASP corrisponde all’appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall’offerta dell’appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.
2. L’Azienda ASP assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall’appaltatore in sede di offerta.
Art. 27
(Imposte riferite alle prestazioni / attività oggetto del contratto)
1. Ai fini della resa del corrispettivo, i servizi principali e le attività complementari oggetto del presente appalto sono assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L’appaltatore è tenuto a indicare nella fattura le eventuali aliquote differenziate eventualmente applicabili in relazione a beni forniti o servizi resi nell’ambito dell’appalto.
Art. 28 (Adeguamento/revisione dei prezzi)
1. I prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale.
2. La revisione dei prezzi è effettuata dall’Azienda ASP con specifica istruttoria, condotta dal Dirigente /Responsabile di Servizio responsabile del processo di acquisto dei servizi / beni oggetto del presente appalto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
3. Qualora non siano disponibili i dati di cui al comma 2, il soggetto deputato a realizzare l’istruttoria di verifica assume a riferimento generale l’indice dei pressi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall’ISTAT.
4. Il valore assunto a riferimento in base all'indicatore di cui al precedente comma 2 o 3 è modulato per l'effettiva definizione della revisione di prezzo considerando l'incidenza sullo stesso dei limiti di spesa per l'Azienda ASP disposti dalla normativa vigente o a valere sul periodo contrattuale per cui viene a essere effettuata la revisione medesima.
5. L'Azienda ASP informa il fornitore/l'aggiudicatario sulle disposizioni di legge comportanti per essa limiti all'autonomia di spesa entro 30/45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario e
comunque entro termini analoghi dall'entrata in vigore delle disposizioni vincolanti, fornendo indicazioni sui valori percentuali delle limitazioni stesse.
6. In relazione all’istruttoria di cui al precedente comma 2, il soggetto deputato a realizzarla invita l’appaltatore ad inoltrare all’Azienda ASP, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), la documentazione dimostrativa sull’aumento dei costi sostenuti, entro il giorno 30 novembre di ogni anno per valere dall’anno successivo.
7. In relazione alla revisione per l’adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all’art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
8. L’istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia pari o superiore alla metà della durata ordinaria del contratto.
Art. 29 (Condizioni di pagamento)
1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall’Azienda ASP entro trenta (30) giorni dalla verifica di conformità del servizio ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, qualora essa riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
2. L’Azienda ASP e l’appaltatore hanno comunque la facoltà di definire un termine diverso entro un massimo di sessanta (60) giorni secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del d.lgs. n. 231/1002, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, quando ciò è giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto, oppure dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto.
3. Il pagamento può avvenire, in base a quanto previsto dall’art. 111, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, solo dopo che sia stata verificata la regolarità delle prestazioni; pertanto l’appaltatore è tenuto ad emettere la fattura solo dopo la suddetta verifica.
4.1. Al fine di consentire il corretto riscontro delle prestazioni, alla fine di ogni mese, entro il giorno 5 del mese successivo, l’appaltatore dovrà consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto il riepilogo delle prestazioni del mese precedente.
4.2. Tali documenti di riepilogo, una volta ratificati, costituiranno la base per l’emissione della relativa fatturazione che l’Azienda ASP procederà a liquidare. I documenti potranno esser predisposti all’interno del sistema di gestione delle prestazioni che l’appaltatore presenterà in sede di gara. I documenti utili alla rendicontazione dovranno essere esplicitati e autorizzati dal personale amministrativo e dalla Direzione dell’Azienda ASP secondo le procedure contabili della stessa.
4.3. L’appaltatore è comunque tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, con riguardo alle varie prestazioni svolte nel periodo stesso, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all’Azienda ASP la verifica complessiva delle attività in rapporto alle procedure di riscontro precisate nei precedenti commi 4.1. e 4.2.
5.1. L’Azienda ASP, a seguito della verifica di cui al precedente comma 3, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, a fronte del ricevimento della corrispondente fattura emessa dall’appaltatore entro il decimo giorno successivo al mese di effettuazione delle prestazioni.
5.2. La fatturazione dovrà essere conforme alle prenotazioni giornaliere così come risultanti dai moduli appositamente predisposti dall’appaltatore e compilati dal personale dipendente dell’Azienda ASP.
6. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell’appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all’accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di emissione della fattura.
7. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Azienda ASP.
8. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 ed è assicurato il risarcimento previsto dall’art. 6 dello stesso d.lgs. n. 231/2002.
9. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e nel presente contratto, in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con riferimento al rapporto sussistente tra appaltatore e subappaltatori.
10. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Azienda ASP, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
11. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate come fatture elettroniche Azienda servizi alla persona ASP Città di Bologna – Codice Univoco UFTH7H.
12. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
12.1.) estremi della comunicazione dell’Azienda ASP con la quale la stessa ha informato l’appaltatore della copertura finanziaria;
12.2.) l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
12.3.) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN;
12.4.) l’indicazione del CIG dell’appalto;
12.5.) tutti gli elementi richiesti dall’art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per le fatture elettroniche.
13. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l’Azienda ASP procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
14. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 13, è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 4.
15. E’ facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
16. In sede di pagamento, l’Azienda ASP riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara – CIG, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
17. In relazione alle attività di pagamento l’appalto oggetto del presente contratto è contraddistinto dal seguente CIG: 8144714E9A.
Art. 30
(Obblighi dell’affidatario, dei subappaltatori e dei subcontraenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l’appaltatore è tenuto, in particolare:
a) a comunicare all’Azienda ASP i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto;
b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n. 136/2010;
c) a utilizzare il CIG comunicato dall’Azienda ASP nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.
3. L’Azienda ASP verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L’appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
5. L’Azienda ASP verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.
Art. 31 (Cessione del contratto)
1. È vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016.
2. L’Azienda ASP si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
Art. 32
(Cessione dei crediti maturati in relazione all’esecuzione del contratto)
1. L’appaltatore può, in relazione ai crediti verso l’Azienda ASP derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell’opponibilità all’Azienda ASP, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall’appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Azienda ASP stessa quale soggetto debitore.
3. In base a quanto stabilito dall’art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto
sono efficaci e opponibili all’Azienda ASP qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all’appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. Al fine di consentire all’appaltatore la migliore gestione possibile dei crediti vantati nei suoi confronti, l’Azienda ASP si impegna a rilasciare apposita certificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11- quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonché dai correlati decreti attuativi e comunque fatte salve eventuali disposizioni speciali in materia.
Art. 33
(Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto)
1. L’appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del Codice.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda ASP.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto, nel limite massimo del ottanta per cento (80%) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell’Azienda ASP, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dell’appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al venti per cento (20%) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice dei contratti pubblici da parte dell’Azienda ASP, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 103, commi 1 e 2, del Codice, la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. E’ fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
8. L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente appalto.
9. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
10. L’importo della garanzia può essere diminuito qualora l’appaltatore sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 34 (Responsabilità)
1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L’appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell’Azienda ASP, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l’Azienda ASP da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti e/o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone e/o a cose dall’attività del proprio personale e/o dagli utenti affidati, in relazione ai servizi / alle forniture oggetto dell’appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Azienda ASP sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L’appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Azienda ASP, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
6. L’appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi / delle forniture e si impegna a sollevare l’Azienda ASP da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Azienda ASP in contraddittorio con i rappresentanti dell’appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Azienda ASP stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
Art. 35 (Coperture assicurative)
1. È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto.
2. È obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i dipendenti, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell’appalto.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto
dell’Azienda ASP, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
4. Per le polizze assicurative di cui al precedente comma 2 e al precedente comma 3 sono richieste le seguenti estensioni:
RCO | Per danno biologico |
RC | Estensione delle garanzie a favore dei lavoratori parasubordinati |
5. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’Azienda ASP, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
Art. 36
(Verifiche in ordine alla conformità dell’esecuzione delle prestazioni)
1. L’Azienda ASP procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell’ambito dell’appalto oggetto del presente contratto con periodicità mensile.
2. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
4. La verifica di conformità dei servizi e delle forniture correlate è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Ove le prestazioni contrattuali siano di particolare complessità accertata dal Responsabile del Procedimento l’Azienda ASP può attribuire l'incarico della verifica ad uno o più soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto.
5. Il Direttore dell’esecuzione del contratto o i soggetti incaricati alla verifica di conformità dei servizi provvedono a sottoporre a verifica tecnica specifica le prestazioni rese dall’appaltatore, secondo le indicazioni di processo di seguito specificate:
5.1. I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.
5.2. Per il controllo degli standard qualitativi definiti nel Capitolato speciale prestazionale e descrittivo relativo al presente appalto e migliorati da quelli indicati nell’offerta dall’appaltatore, l’Azienda ASP individua quali indicatori e parametri gli elementi dimensionali o di frequenza della prestazione che permettono la soddisfazione del livello qualitativo minimo determinati nel capitolato stesso.
5.3. In relazione all’effettuazione dei controlli sui servizi appaltati l’Azienda ASP definisce le seguenti interazioni per l’acquisizione e la gestione delle informazioni essenziali:
Acquisizione continua | Acquisizione periodica | Acquisizione occasionale | |||
Rilevazione di flussi di | Rilevazione di complessi di dati organizzati | Rilevazione | di | ||
informazioni sulla | mediante rapporto mensile elaborato | informazioni | da | note | e |
gestione dei servizi | dall’appaltatore/affidatario. | reclami pervenuti ai |
mediante connessioni | competenti servizi | |
informatiche. | dell’Azienda ASP. |
5.4. L’Azienda ASP si riserva il diritto di procedere in ogni momento e senza preavviso al controllo dei locali e delle attrezzature in sua disponibilità giuridica concessi in uso all’appaltatore, mediante personale incaricato. Inoltre, anche avvalendosi della collaborazione di professionisti del settore, potrà controllare ed analizzare la qualità dei servizi, l'igiene dei locali e la cura del personale. Anche a tali procedure di verifica è tenuto a partecipare il responsabile del servizio indicato dall’appaltatore al momento dell'affidamento del servizio.
5.5. L’azienda ASP sviluppa i controlli tenendo conto delle specificità dell’appalto e delle specifiche modalità previste dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale.
6. L’estensione delle attività di verifica della conformità dei servizi può essere disposta secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 102 e 111, comma 2, del Codice.
7. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono svolte in presenza di rappresentanti dell’appaltatore e dell’Azienda ASP.
8. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’appaltatore. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
9. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi agli obblighi previsti dal precedente comma 8, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.
10. Il Direttore dell’esecuzione del contratto o il soggetto incaricato provvede a redigere un verbale di verifica di conformità, che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
11. Nel verbale di verifica di conformità sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
12. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. L’Azienda ASP assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l’appalto il quadro normativo definito dall’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016, riservandosi tuttavia la facoltà di sviluppare altre soluzioni di verifica e di controllo.
14. L’appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall’Azienda ASP.
15. L’Azienda ASP può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.
16. L’Azienda ASP può realizzare, anche con la collaborazione dell’appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l’effettivo impatto sul contesto socio- economico di riferimento.
Art. 37 (Ultimazione delle prestazioni)
1. L’appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni mediante verbale redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione e dall’appaltatore.
Art. 38
(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno)
1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, secondo quanto specificato nei seguenti commi del presente articolo, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
2. In relazione all’esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l’appaltatore nell’ambito del presente contratto, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:
Inadempimento | Gravità | Penale |
Ogni caso di mancata conformità rispetto alla pianificazione degli interventi stabiliti dal Capitolato. | Bassa | €. 000000 corrispondente a quota percentuale dello 0,3 per mille del valore contrattuale. |
Mancato rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale e del presente contratto in materia di personale, quando non costituenti inadempimenti gravi comportanti la risoluzione. | Significativa | €. 000000 corrispondente a quota percentuale dello 0,4 per mille del valore contrattuale. |
Impiego nei servizi di figure professionali diverse da quelle previste in numero e qualifica nel Capitolato speciale. | Significativa | €. 000000 corrispondente a quota percentuale dello 0,4 per mille del valore contrattuale. |
Prestazioni rese in quantità inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale senza immediata reintegrazione. | Molto Significativa | €. 000000, corrispondente a quota percentuale dello 0,5 per mille del valore contrattuale. |
Ritardo grave nell’esecuzione delle prestazioni rispetto al termine stabilito dal capitolato speciale | Molto Significativa | €. 000000, corrispondente a quota percentuale dello 0,5 per mille del valore contrattuale. |
Mancata esecuzione o sospensione o abbandono temporaneo (individuato in ore due – 120 minuti) da parte del personale dell’appaltatore delle attività oggetto del presente | Elevata | €. 000000, corrispondente a quota percentuale del 1 per mille del valore contrattuale. |
contratto/capitolato. | ||
Svolgimento di attività non autorizzate nell’ambito della gestione del servizio appaltato. | Elevata | €. 000000, corrispondente a quota percentuale del 1 per mille del valore contrattuale. |
Mancato rispetto delle indicazioni dell’Azienda ASP in ordine alla programmazione della attività | Elevata | €. 000000, corrispondente a quota percentuale del 1 per mille del valore contrattuale. |
3. L’applicazione della penale sarà effettuata dall’Azienda ASP su base giornaliera ossia per ogni giorno in cui si verifichi l’inadempimento, considerando l’effettivo inadempimento (effettivo ritardo nella resa della prestazione rispetto al termine contrattualmente stabilito).
4. In sede di applicazione della prima penale relativa al primo giorno di rilevazione dell’inadempimento, l’Azienda ASP provvede contestualmente a diffidare l’appaltatore dal proseguire nel comportamento non conforme alle previsioni contrattuali.
5. Il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei servizi rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 1, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 108 del codice.
6. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell’Azienda ASP:
a) nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto, disciplinate dal presente contratto;
b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori del presente appalto/contratto;
c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del presente appalto/contratto.
7. La contestazione dell’inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Azienda ASP.
8. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’Azienda ASP procederà all’applicazione delle penali individuate al precedente comma 2.
9. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l’Azienda ASP, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 40.
10. Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Azienda ASP può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
11. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Azienda ASP può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Art. 39
(Vicende soggettive inerenti l’appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale - Fallimento dell’appaltatore)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Azienda ASP fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 50/2016.
2. Nei sessanta (60) giorni successivi l’Azienda ASP può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell’Azienda ASP, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Il fallimento dell’appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
6. Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Azienda ASP proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
7. Ai sensi dell’art. 48, comma 17, d.lgs. n. 50/2016, qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’Azienda ASP può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante ASP può recedere dal contratto.
8. Ai sensi dell’art. 48, comma 18, d.lgs. n. 50/2016, qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
9. Ai sensi dell’art. 48, comma 19, d.lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Art. 40
(Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto)
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, l’Azienda ASP può ritenere risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento entro un periodo continuativo di 20 giorni, determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi/delle forniture;
b) inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che, comportando l’applicazione di penali in base al precedente art. 38, determinino il superamento del dieci percento (10%) del valore netto complessivo del contratto;
c) inosservanza delle direttive dell’Azienda ASP in sede di avvio dell’esecuzione dei servizi/delle forniture;
d) inosservanza, da parte del soggetto gestore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio/nella fornitura (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal contratto).
2. Nei casi di cui al precedente comma, l’Azienda ASP procederà all’incameramento della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all’eventuale rinnovazione della procedura fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
3. Costituiscono specifiche cause di risoluzione del contratto, comportanti inefficienze pregiudizievoli per l’esecuzione in via sostanziale del servizio/della fornitura, i seguenti inadempimenti, configurabili come gravi in quanto determinanti la mancata o non corretta esecuzione di attività essenziali per la compiuta fruizione dei servizi:
Attività /Prestazione essenziale | Inadempimento comportante causa di risoluzione |
Produzione delle prestazioni assistenziali | Interruzione completa del processo produttivo dei |
nei confronti dei minori e delle loro | servizi per un periodo superiore a cinque (5) |
famiglie. | giorni consecutivi, non determinato da cause di |
forza maggiore. |
Gli inadempimenti previsti al presente comma comportano la risoluzione del contratto a prescindere dalla causa scatenante i medesimi.
4. Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:
a) il subappalto o sub-affidamento di parti dei servizi/delle forniture affidati non autorizzato in base a quanto previsto dall’art. 21 del presente contratto;
b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
b.1.) la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, quando rilevata nell’arco di durata del contratto di servizio;
b.2.) la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;
b.3.) la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell’arco di durata del contratto di servizio.
5. Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:
a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
b) le cause previste dal successivo art. 41 (Risoluzione per reati accertati).
6. L’elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma 5 deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto di servizio e nell’arco di durata dell’affidamento dei servizi al soggetto gestore.
7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del soggetto gestore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
8. Quando il Direttore dell’esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
9. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
10. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Azienda ASP, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.
11. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell’esecuzione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
12. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.
13. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l’Azienda ASP, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
14. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
15. Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformità, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante.
16. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l’Azienda ASP non si sia avvalsa della facoltà (prevista dall’art. 110 comma 1 del Codice) di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
17. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall’Azienda ASP ai sensi delle disposizioni contenute nel presente contratto e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l'appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Azienda ASP; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda ASP provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L’Azienda ASP, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 41 (Risoluzione per reati accertati)
1. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, l’Azienda ASP, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 42
(Recesso unilaterale dell’Azienda ASP)
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, l’Azienda ASP si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
1.1. Costituiscono, tra le altre, motivo di risoluzione del contratto le determinazioni/decisioni assunte e comunicate dal Comune di Bologna in ordine alla interruzione dell’erogazione di determinati servizi e/o lo stralcio/riduzione dei medesimi dal contratto di servizio con l’ASP o dalle determinazioni di delega dei servizi assegnate anche a diverso titolo all’ASP e, per l’effetto, rientranti nel presente appalto.
1.2. Il recesso unilaterale dell’ASP che determina la risoluzione del contratto può essere esercitato anche in seguito alla carenza di fondi a copertura dell’appalto conseguente a minori trasferimenti provenienti dal Comune di Bologna in ordine al finanziamento del contratto di servizio e/o dei servizi comunque delegati all’ASP a diverso titolo e, per l’effetto, rientranti nel presente appalto.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l’Azienda ASP si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
4.1.) prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Azienda ASP;
4.2.) spese sostenute dall’appaltatore;
4.3.) un decimo dell’importo del servizio / della fornitura non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 43
(Cause ostative all’esecuzione dell’appalto e sospensione dell’appalto per volontà dell’Azienda ASP – Recesso dell’appaltatore)
1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 10, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Azienda ASP, la stessa può sospendere l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
2. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
3. L’Azienda ASP, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
4. L’Azienda ASP provvede a comunicare per iscritto all’appaltatore la sospensione dell’esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
5. Qualora l’avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all’Azienda ASP, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal precedente art. 25 comma 1. Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all’avvio dell’esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal precedente art. 25 comma 2.
6. La facoltà dell’Azienda ASP di non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 5, qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Art. 44
(Clausola revisionale relativa a convenzioni Consip sopravvenienti)
1. L’Azienda ASP, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 13 del d.l. n. 95/2012 conv. in
l. n. 135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore/affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite:
a) i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli in esso riportati;
b) l’appaltatore/affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Qualora l’appaltatore/affidatario si adegui alla proposta di modifica delle condizioni economiche rispetto ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale formulata dall’Azienda ASP, questa non recede dal contratto.
3. Nell’analisi finalizzata ad operare il confronto tra le condizioni previste dal presente contratto di appalto e i parametri stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale sopravveniente, condotta dal Direttore dell’esecuzione / dal Responsabile del Procedimento, l’Azienda ASP opera un raffronto:
a) tra i parametri qualitativi, intesi come parametri e livelli desumibili dalle specifiche prestazionali/tecniche, del presente contratto e quelli indicati nella convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale e nei suoi eventuali allegati tecnici;
b) tra i parametri economici, intesi come i dati di prezzo unitari desumibili /stabiliti dal presente contratto e quelli desumibili/stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.
4. Qualora il parametro economico sia condizionato dai parametri qualitativi (specifiche prestazionali e tecniche) l’Azienda ASP deve, per mezzo del Direttore dell’esecuzione / del Responsabile del Procedimento, ai fini del confronto di cui al comma 1 del presente articolo, riponderare e ricalcolare i valori di riferimento, al fine di individuare elementi comparabili con i parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.
5. Qualora l‘operazione di riponderazione e di ricalcalo di cui al precedente comma 4 non sia possibile o tecnicamente realizzabile, l’Azienda ASP effettua, per mezzo del Direttore dell’esecuzione / del Responsabile del Procedimento, il confronto assumendo a riferimento, per le prestazioni principali e per quelle secondarie, alcune tipologie di attività ed i relativi parametri economici, individuando quelli più facilmente comparabili ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.
6. L’Azienda ASP, per mezzo del Direttore dell’esecuzione / del Responsabile del Procedimento, verbalizza tutte le operazioni per il confronto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 135/2012, al fine di motivare la propria scelta in ordine all’esercizio del diritto di recesso o in ordine al mantenimento dell’appalto regolato dal presente contratto.
Art. 44
(Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l’esecuzione del contratto)
1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall’Azienda ASP e dall’appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 208 del d.lgs. n. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata:
a) dall’appaltatore, per essere presentata all’esame del dirigente competente dell’Azienda ASP;
b) dal dirigente competente dell’Azienda ASP, per essere rivolta all’appaltatore, sentito il Responsabile del procedimento.
3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.
Art. 45
(Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva)
1. La risoluzione delle controversie inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 44 è devoluta alla competenza del Foro di Bologna.
2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).
Art. 46
(Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto)
1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell’appaltatore/aggiudicatario, con riferimento particolare:
a) all’assolvimento dell’imposta di bollo;
b) all’assolvimento dell’imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 3;
c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.
2. L’appaltatore è tenuto, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a rimborsare all’Azienda ASP le spese sostenute per la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie speciale relativa ai contratti) e per la pubblicazione per estratto del bando sui quotidiani in base a quanto previsto dall’art. 216 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016.
(in caso di contratto formato per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa)
3. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.
(in caso di contratto formato per scrittura privata, ad es. a seguito di affidamento a procedura negoziata ex art. 36 ovvero ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016)
3. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d’uso ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.
Art. 47 (Clausola di rinvio)
1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Azienda ASP e l’appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.
Data, ………………………. Per l’Azienda ASP ………………………………………
Per l’Operatore economico ……………………………….
Sottoscrizioni da effettuarsi con firma digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli articoli 21 e 23-ter del d.lgs. n. 82/2005.