Ultimazione delle prestazioni. L’appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Ultimazione delle prestazioni. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.
Ultimazione delle prestazioni. 1. Non appena avvenuta l'ultimazione delle prestazioni relativi ad ogni contratto attuativo, il DEC effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.
Ultimazione delle prestazioni. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
Ultimazione delle prestazioni. Ai sensi dell’art. 199 del DPR 207/2010, l'ultimazione delle prestazioni, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore per l’esecuzione del contratto, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
Ultimazione delle prestazioni. Le prestazioni per ogni singolo intervento si intenderanno ultimate ad avvenuto completamento di tutte le opere relative e dopo che saranno state concluse tutte le attività tecniche connesse all’intervento e necessarie all’ottenimento del credito fiscale. Le prestazioni oggetto dei Contratti Operativi devono essere ultimate entro i termini contrattuali che saranno indicate nei singoli Ordini di servizio con cui si avviano le opere. Detti termini si intendono tassativi ed essenziali. Al termine delle prestazioni l’appaltatore comunicherà l’avvenuto adempimento alla Stazione appaltante trasmettendo ogni documentazione necessaria e utile al collaudo. Qualora ACER Bologna, per tramite della Direzione Lavori, o del proprio personale incaricato dell’Alta Sorveglianza rilevasse errori o deficienze, l’Appaltatore procederà alle correzioni e ai rifacimenti richiesti, entro il termine all’uopo assegnato e comunque non superiore a 60 giorni, naturali e consecutivi. Ove detto termine non venisse rispettato torneranno a decorrere i termini contrattuali.
Ultimazione delle prestazioni. L’ultimo giorno di durata dell’appalto, il direttore dell’esecuzione del contratto effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il Certificato di ultimazione delle prestazioni previsto dall’art. 309 del D.P.R. n. 207/2010, attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il Certificato di ultimazione delle prestazioni avrà come allegato un Verbale riconsegna degli impianti, redatto in contraddittorio tra il committente e l’appaltatore, attraverso il quale gli impianti ed i loro accessori, alla fine dell’appalto, verranno ripresi in consegna dal committente. Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla committente nello stesso stato di conservazione e funzionalità in cui si trovavano al momento della consegna iniziale, salvo il normale deperimento per l'uso. Ai fini della redazione del Verbale riconsegna degli impianti, prima della scadenza del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto, effettuerà, alla presenza dell’appaltatore, una verifica sullo stato di conservazione e di funzionalità degli impianti. Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verrà sospesa la presa in carico degli impianti da parte del committente e sarà cura ed onere dell’appaltatore provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati. Qualora l’appaltatore non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, la committente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese dello stesso. L'importo dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute all’appaltatore. Nel verbale di riconsegna degli impianti saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell’appalto. Al momento della riconsegna, l’appaltatore consegnerà al committente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovrà essere completa ed aggiornata. La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra l’appaltatore e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza allo stesso committente. Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico del committente qualora la stessa dovesse decidere di diventare intestataria dei contratti di fornitura.
Ultimazione delle prestazioni. Al termine del periodo di validità del contratto, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti riservandosi la possibilità di redigere il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, in tal caso il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall'esecutore.
Ultimazione delle prestazioni. Le prestazioni dovranno essere eseguite in modo che vengano completamente ultimati in ogni loro parte, per quanto è di competenza dell'impresa, entro la data prevista e fissata dalla dai responsabili della Direzione Tecnica della FAV. L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al Direttore dell’esecuzione del contratto e responsabile del procedimento. Nel caso in cui le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, l'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità. Se al termine degli interventi le opere non risultassero complete e perfette e dovesse essere necessario rifare o migliorare qualche opera, l’impresa dovrà eseguire le prestazioni che le verranno indicate e nel tempo prescritto. Solamente dopo l’effettivo perfezionamento delle opere si redigerà il verbale di ultimazione degli interventi.
Ultimazione delle prestazioni. A fronte della comunicazione scritta dell’appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all’Appaltatore. Per il periodo intercorrente tra l’ultimazione dei servizi e l’approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite. Nessun compenso aggiuntivo è dovuto per il protrarsi dei tempi contrattuali dovuti a qualsivoglia eventualità.