DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Bando per la selezione di 332 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Calabria
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la delibera di Consiglio Regionale n. 37/6 in data 27.06.2006 (BURA 37 Speciale del 28.07.2001) con la quale è stato istituito l’albo degli enti di servizio civile della Regione Calabria;
VISTA la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale del 23 settembre 2013, concernente: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto Ministeriale del 30 maggio 2014 con il quale è stato approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014, concernente “Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Xxxxxxxx Xxxxxxx in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia” ed in particolare l’art. 2, comma 3, che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed al decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77;
VISTO il decreto 8 maggio 2014 con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato Xx. Xxxxx Xxxxx, tra le quali le Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2014, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (di seguito “Dipartimento”) al consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxx dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO l’avviso agli enti, pubblicato sul sito internet del Dipartimento in data 16 giugno 2014, con il quale il Capo del Dipartimento, in accordo con le Regioni, le Province autonome e la Consulta nazionale per il servizio civile, ha fissato al 31 luglio 2014 – successivamente
prorogato al 4 agosto 2014 - il termine per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nell’anno 2015;
VISTO il documento di programmazione finanziaria per l’anno 2014 nel quale è stato previsto, in relazione alle risorse finanziarie disponibili (euro 132.241.050,00), un contingente di 650 volontari per i progetti da realizzarsi all’estero di competenza del Dipartimento, un contingente di 22.955 volontari per i progetti da realizzarsi in Italia, nonché 468 unità da destinare ai progetti concernenti l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili;
VISTO che, durante la gestione amministrativa 2014, il Dipartimento ha recuperato, previo assenso del Sottosegretario di Stato alla Presidenza, la disponibilità di euro 12.000.000,00 precedentemente accantonati dall’Ufficio del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione di specifiche disposizioni legislative;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) con la quale sono stati assegnati al Fondo nazionale per il servizio civile ulteriori 50.000.000,00 di euro, a valere sull’esercizio finanziario 2015;
VISTO il decreto n. 2/BIL del 26 gennaio 2015, con il quale l’Ufficio del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto in via amministrativa una integrazione del suddetto stanziamento, assegnando al Fondo nazionale per il servizio civile l’ importo di 10.000.000,00 di euro, mediante prelievo dal Fondo di riserva della Presidenza medesima;
CONSIDERATO che le somme recuperate in via amministrativa e quelle assegnate dalla citata legge di stabilità consentono al Dipartimento d’incrementare i contingenti dei volontari in Italia (da 22.955 a 34.206 unità) e di quelli all’Estero (da 650 a 684 unità, con esaurimento delle graduatorie dei progetti approvati);
CONSIDERATO che, in base al riparto tra lo Stato e le Regioni e Province autonome dei
34.206 volontari da impegnare in progetti da realizzarsi in Italia, 18.471 sono da destinare a progetti presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale, pari al 54% del contingente e 15.735 a progetti presentati dagli enti iscritti agli albi delle Regioni e delle Province autonome pari al 46% del totale;
VISTA la nota dell’11 febbraio 2015 con la quale la Regione capofila Liguria ha comunicato il numero dei volontari da assegnare alle singole Regioni e Province autonome;
CONSIDERATO che entro il 31/07/2014 (termine prorogato al 4/8/2014) sono stati presentati alla Regione Calabria da parte degli enti iscritti al relativo albo regionale, un numero di progetti pari a 164 per l’impiego di n. 647 volontari;
RILEVATO che alla data odierna, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il 31/7/2014 (termine prorogato al 4/8/2014) sono stati approvati n 53 progetti, che prevedono complessivamente l’impiego di n. 332 volontari;
VISTO il decreto dirigenziale n.2019 del 12/03/2015, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione Calabria - pubblicata sul sito della Regione Calabria - xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx ;
VISTA la comunicazione prot. n. 0005372/0.00.0.0. del 6/3/2015 con la quale il Dipartimento ha comunicato alla Regione Calabria che il numero massimo di volontari da inserire nel bando è pari a 332 unità;
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 01091/2014 espresso nell’adunanza della Sezione Seconda del 9 luglio 2014 e depositato in data 9 ottobre 2014, con il quale l’Alto Consesso ha ritenuto che “la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs n.77 del 2002, il cui tenore letterale appare inequivocabile a motivo dell’espresso richiamo ai “cittadini italiani” e non suscettibile di un’interpretazione costituzionalmente orientata nel senso del riferimento del termine “cittadini” anche ai soggetti stranieri, vada disapplicata poiché incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa di matrice europea, per gli Stati membri, di prevedere per i cittadini stranieri (siano essi comunitari, extracomunitari lungo soggiornanti o beneficiari di protezione internazionale), anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali”;
RITENUTO pertanto di indire un bando per la selezione di volontari per i progetti approvati, nell’ordine in cui risultano iscritti nella graduatoria, fino alla concorrenza di 332 volontari per i progetti da realizzarsi nella Regione Calabria;
DECRETA
Art. 1
Generalità
È indetto un bando per la selezione di 332 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2015 nei progetti di servizio civile presentati dagli enti di cui all’Allegato 1, approvati dalla Regione Calabria (di seguito: “Regione”) ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, utilmente collocati in graduatoria.
L’impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà comunicata dal Dipartimento agli enti e ai volontari – tenendo conto, compatibilmente con la data di arrivo delle graduatorie e con l’entità delle richieste, delle date proposte dagli enti - secondo le procedure e le modalità indicate al successivo art. 6, a seguito dell’esame delle graduatorie.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro.
Art. 2
Progetti e posti disponibili
Le informazioni riguardanti : i progetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’Allegato 1, i criteri per la selezione dei volontari, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicate sulla HOME PAGE dei siti internet degli enti titolari del progetto, secondo lo schema di cui all’Allegato 6, recante le informazioni minime indispensabili per la conoscenza del progetto da parte dei giovani. Le informazioni di cui sopra potranno, altresì, essere rese note mediante la pubblicazione dell’intero elaborato progettuale, ovvero essere richieste direttamente agli enti che realizzano il progetto prescelto.
Art. 3
Requisiti e condizioni di ammissione
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadini dell’Unione europea;
- familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari di permesso di soggiorno per asilo;
- titolari di permesso per protezione sussidiaria;
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge
n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi;
c) abbiano presentato domanda per progetti inseriti nel Bando speciale di servizio civile nazionale Expo 2015. La presente disposizione non si applica per le domande presentate nell’ambito dei Bandi di servizio civile nazionale, quale misura per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani.
Art. 4
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 16 aprile 2015. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegnate a mano.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle Province autonome contestualmente pubblicati. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. La mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. È cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede, ove necessario.
Art. 5
Procedure selettive
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002, dall’ente che realizza il progetto prescelto.
L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti.
L’ente dovrà inoltre verificare che:
• la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro i termini prescritti dall’art. 4 del presente bando;
• alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di identità; è invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.
Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente. L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet.
Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l’ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in “Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60 sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto.
Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive.
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento.
Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità.
Art. 6
Avvio al servizio
L’ente deve inserire nel sistema informatico “Helios” le graduatorie compilando un apposito format disponibile sul sistema stesso, avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il punteggio conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale avrà attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che le due sedi coincidano. L’ente deve inoltre inserire, in ordine decrescente di punteggio, l’elenco degli idonei non selezionati in un’unica sede di attuazione del progetto di riferimento. Di seguito l’ente deve altresì inserire i nominativi dei candidati risultati non idonei o esclusi dalla selezione, provvedendo nel contempo, ad indicare il numero complessivo delle domande ricevute nell’apposito box presente sul sistema Helios.
La graduatoria, sottoscritta dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale dell’ente, unitamente alla dichiarazione di cui all’Allegato 5, deve essere inviata al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx , in aggiunta alla seguente documentazione:
a) domande di partecipazione (Allegato 2) dei soli candidati risultati idonei selezionati;
b) documenti di identità degli interessati.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l’ente per ogni necessità del Dipartimento.
Le graduatorie devono pervenire, sia via internet che via PEC, entro e non oltre il 16 settembre 2015 a pena di non attivazione del progetto e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi; la documentazione da inviare al Dipartimento di cui ai precedenti punti a) e b) riguarda invece i soli candidati che risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di subentro.
L’avvio al servizio dei volontari è subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti. Il mancato invio via internet del format di presentazione delle stesse comporta l’impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall’ente, anche se la documentazione risulti inviata via PEC entro il termine innanzi indicato.
Costituisce, altresì, causa di non attivazione del progetto il mancato invio della dichiarazione di cui all’Allegato 5.
Il Dipartimento, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare ai candidati idonei selezionati, tramite gli enti stessi, un codice utenza ed una password utilizzando i quali il giovane potrà scaricare, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile nazionale firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche, previdenziali ed assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 8.
L’ente trasmette via PEC al Dipartimento copia del contratto sottoscritto dal volontario per la conservazione dello stesso e l’erogazione dei pagamenti ai volontari.
Art. 7
Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.
I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo.
L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile nazionale, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.
I dati medesimi saranno trattati dal Dipartimento ai fini dell’approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I dati raccolti dal Dipartimento potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo del Dipartimento, titolare del trattamento dei dati personali.
Art. 9
Disposizioni finali
Al termine del servizio, svolto per dodici mesi o per almeno nove mesi in caso di subentro, verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile nazionale redatto sulla base dei dati forniti dall’ente.
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare la Regione Calabria – Ufficio servizio civile dipartimento n.6 via Lucrezia della Valle telefono 0961/858475; e- mail xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx , ovvero il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (Via della Ferratella in Laterano n.51 - 00184 Roma) attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio al seguente numero 06/67792600.
Roma, 13/03/2015 Prot. N. 0006590
Il Capo del Dipartimento Cons. Xxxxxxxx XXXXXXX
Digitally signed by XXXXXXX XXXXXXXX
Date: 2015.03.13 18:10:02
+01:00
Reason: Location: Roma
NOTE ESPLICATIVE AL BANDO
Note all’art. 1
Il numero dei posti per i quali è indetta la selezione rappresenta il totale dei volontari previsti dai progetti approvati e utilmente collocati in graduatoria fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per il biennio 2014/15.
I progetti da realizzarsi nella Regione Calabria sono consultabili sul sito internet della Regione xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx e del Dipartimento: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
La durata del servizio è di dodici mesi. Per i volontari subentranti la predetta durata è ridotta al periodo che intercorre dalla data di inizio del servizio presso l’ente fino al termine del progetto.
Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.
Gli assegni corrisposti per l’attività di servizio civile, a norma dell’art. 9 del decreto legislativo n. 77/2002 e successive modifiche, non sono “rimborsi spese”, bensì costituiscono compensi che, uniti ad altri emolumenti, concorrono a formare il reddito imponibile di ciascun volontario. Tali compensi ai fini del trattamento fiscale, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente; su di essi il Dipartimento applica le detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 del DPR 22/12/1986, n. 917 e successive modifiche.
Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 4, c. 2 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, ai fini previdenziali.
Per i volontari è prevista una assicurazione stipulata dal Dipartimento a favore degli stessi.
Note all’art. 2
Dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento, l’ente pubblica sulla Home Page del proprio sito internet la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto approvato, ovvero l’intero elaborato progettuale. L’accesso al sito è gratuito. L’ente può inoltre adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di potenziali candidati il proprio progetto.
Dal sito del Dipartimento è possibile linkare direttamente i siti di tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce il presente bando.
Note all’art. 3
Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda (Consiglio di Stato, sentenze n. 1284 e n. 1291 del 5 marzo 2010). Anche gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione dell’età, mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di decadenza.
Non possono presentare domanda: gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia; i volontari già impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile (non è possibile cioè interrompere il servizio per partecipare alle selezioni per un nuovo progetto), o che abbiano già svolto il predetto servizio, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; i giovani che abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi; i giovani che abbiano presentato domanda per
progetti inseriti nel Bando speciale di servizio civile nazionale Expo 2015, ad eccezione alle domande presentate nell’ambito dei Bandi di servizio civile nazionale, quale misura per l’attuazione del programma europeo Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Note all’art. 4
Le domande, redatte secondo il modello di cui all’Allegato 2 e corredate dalla dichiarazione di cui all’Allegato 3 del presente bando, nonché dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, debbono pervenire all’ente che realizza il progetto entro il termine perentorio delle ore 14.00 del 16 aprile 2015.
I modelli di cui agli Allegati 2 e 3 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - sezione modulistica, oppure dal sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx
La mancata presentazione dell’Allegato 3 non è causa di esclusione dalle selezioni. La tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il progetto:
• mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione per le domande in formato cartaceo;
• mediante verifica della data e dell’orario di recezione risultante dal server per le domande via PEC.
Si fa presente che i giovani in possesso della PEC denominata “…@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx” non possono presentare domande ad indirizzi PEC degli enti privati no profit, atteso che con il dominio suddetto è possibile dialogare solo con enti pubblici e pertanto per la presentazione delle domande ad enti privati dovranno utilizzare una delle altre due modalità indicate all’art.4, ovvero un indirizzo PEC diverso da quello sopra indicato e di cui è titolare l’interessato.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all’art. 4 del presente bando non saranno prese in considerazione.
Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, ovvero gli stessi possono essere elencati in un curriculum vitae reso sottoforma di autocertificazione.
Note all’art. 5
L’ente deve verificare che la domanda, se presentata in formato cartaceo, sia sottoscritta con firma autografa per esteso dall’interessato. Per le domande presentate con PEC, si precisa che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 82/ 2005 e dell’art. 16-bis della Legge 2/2009, l’inoltro tramite posta elettronica certificata è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta, purché la denominazione dell’indirizzo PEC sia riconducibile all’anagrafica dell’interessato.
La selezione è effettuata dall’ente che realizza il progetto ed al quale sono state inviate le domande. L’ente dovrà stabilire e rendere noti ai candidati i giorni, i criteri di selezione e la sede di svolgimento della selezione. Il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenta nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
La selezione può essere effettuata attenendosi ai criteri verificati ed approvati dal Dipartimento in sede di accreditamento, ovvero secondo i criteri indicati nel progetto o quelli stabiliti dal Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009, cui si riferisce l’Allegato 4. Nel caso in cui siano utilizzati questi ultimi criteri, il candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a 36/60 è dichiarato non idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il quale ha sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.
Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dal comma 7, art. 3, della legge n. 191/98. Le graduatorie dovranno riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio conseguito. Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell’esclusione. L’ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie. La graduatoria è compilata per ogni progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti. L’ente deve pubblicare le graduatorie sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee modalità.
Note all’art. 6
L’ente invia al Dipartimento, tramite PEC, la graduatoria unitamente alla dichiarazione di impegno di cui all’Allegato 5 e ai restanti documenti elencati all’art. 6 del bando, con riferimento ai soli candidati risultati idonei e selezionati, e conserva gli originali da esibire a richiesta del Dipartimento.
L’ente deve inviare via Internet le graduatorie complete dei dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati. Nell’inviare i dati gli enti avranno cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli stessi, in quanto le informazioni implementeranno direttamente gli archivi del sistema. Il Dipartimento non risponde di eventuali errori commessi nella compilazione del format di invio.
Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l’assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dal Dipartimento agli enti, i quali informano tempestivamente gli interessati.
In attuazione delle disposizioni concernenti la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, è stata predisposta una nuova modalità per l'invio dei contratti ai volontari del servizio civile nazionale. La nuova modalità prevede l'indicazione di un codice utenza e di una pass-word a fianco di ciascun nominativo inserito nell'Allegato al provvedimento del Dipartimento avente ad oggetto "Verifica dei requisiti...", che viene trasmesso all’ente.
Ciascun ente, alla ricezione del provvedimento sopra citato, avrà cura di far avere con sollecitudine le predette credenziali ai volontari per poter permettere loro - anche ponendo a disposizione, se richiesto, una postazione internet - di scaricare il contratto nel quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto.
Ciascun volontario, mediante l'utilizzo del codice utenza e della pass-word, dovrà collegarsi al sito del Dipartimento, all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - area riservata volontari - per scaricare il contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei servizi personalizzati ivi indicati nel termine di 30 giorni dall’inizio del servizio salvo richiesta di proroga al Dipartimento.
Il contratto controfirmato per accettazione dal volontario dovrà essere restituito via pec, al Dipartimento, a cura del responsabile dell'ente che indicherà in calce la data di effettiva presentazione in servizio.
Note all’art. 9
L’attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato ai volontari che hanno interrotto il servizio.