Procedure selettive Clausole campione

Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto. Per ciascun candidato l’ente cui è rivolta la domanda ne verifica la correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti dall’articolo 2. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede a dare comunicazione all’interessato. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. L’ente deve attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet. L’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in Allegato 6, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punt...
Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002, dall’ente che realizza il progetto prescelto. In relazione a quanto dichiarato nella domanda di ammissione redatta nella forma di autocertificazione, l’ente cui è rivolta la domanda accerta, a pena di esclusione, che: • la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro il termine di cui al precedente art.4; • alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in xxxxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxx la presentazione della fotocopia di un documento di identità scaduto); • la domanda sia presentata da candidati che abbiano l’età prevista dall’art.3 del presente bando e che contenga la dichiarazione relativa alla residenza in Italia, alla registrazione al PON IOG, all’assenza di condanne penali, allo status di disoccupato o inoccupato ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, nonché al non inserimento in un percorso di istruzione o di formazione. Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato, alla Regione e al Servizio competente a cura dell’ente. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità della procedure selettive.
Procedure selettive. 2.1 Principi generali relativi ai passaggi economici all’interno delle Aree
Procedure selettive. 4. Se intende ricorrere alla procedura selettiva, il committente:
Procedure selettive. Il Direttore Generale con proprio Decreto indice le procedure selettive per la progressione orizzontale, tenendo conto dei criteri previsti dal successivo art. 5, in quanto specificativi degli indicatori di cui all’art. 82 del CCNL 2006/2009. Successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione alla PEO il Direttore Generale costituisce un’apposita Commissione.
Procedure selettive. L’articolo in questione stabilisce la modalità di indizione delle procedure selettive. Si stabilisce, inoltre, che, successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione alla PEO, il Direttore Generale costituisce un’apposita Commissione.
Procedure selettive. Il possesso dei requisiti di professionalità viene effettuato mediante l'espletamento di apposita prova teorico pratica e/o colloquio. Le procedure selettive hanno la funzione di verificare l'idoneità del candidato rispetto al profilo, sia nelle sue componenti tecnico-professionali sia in quelle più spiccatamente di coordinamento, nei casi in cui tali elementi risultino costituire parte integrante del profilo stesso. Il colloquio, in particolare, può inoltre essere anche diretto a valutare attitudini, potenzialità e disponibilità del candidato. La selezione deve comprendere anche una valutazione comparata con i criteri dei titoli, di cui all'art. 9 delpresente regolamento. In particolare:
Procedure selettive. La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002, dall’ente che realizza il progetto. L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando (limiti di età, possesso della residenza in Italia, assenza di condanne penali), nonché la sottoscrizione del Patto di Servizio, in relazione a quanto dichiarato nella domanda di ammissione redatta nella forma di autocertificazione e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. L’ente dovrà inoltre verificare che: • la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro il termine di cui al precedente articolo 4; • alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità; • la domanda di partecipazione sia corredata da copia del Patto di servizio sottoscritto dall’interessato con il CPI e/o Servizio competente. Sono causa di esclusione dalla selezione: • la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione della domanda fuori termine; • il mancato invio del Patto di servizio; • il mancato invio della fotocopia del documento di identità. E’invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto. Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato, alla Regione e al CPI e/o Servizio competente a cura dell’ente. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;