CONVENZIONE
CONVENZIONE
(di seguito la “Convenzione” o il “Contratto”)
Tra
2i Rete Gas S.p.A. con sede legale con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 – iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano, Uff. Reg. Imp. N. 1910484 - Codice Fiscale e Partita IVA 06724610966 (di seguito denominata anche “Committente” e/o “2iRG”)
e
………..………………………………….……………………………………….con sede legale in
........................................................., via ,codice
fiscale/p.Iva…..................................................,PEC……………………………………………………
……..in persona del suo legale rappresentante (qui di seguito denominato per brevità “l’Impresa”),
di seguito anche denominate singolarmente come Parte e nel loro insieme Parti.
Premesso che:
- 2iRG è il secondo operatore nazionale nell’ambito della distribuzione del gas naturale e gestisce il servizio in circa 2.200 Comuni con circa 57.000 km di rete e circa 3,9 milioni di utenti ed è interessata anche all’allacciamento e all’eventuale attivazione di punti nuovi di riconsegna (di seguito “PdR”), nei comuni in cui è Concessionaria;
- 2iRG svolge la funzione di capogruppo del Gruppo 2iRG ed esercita l’attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 c.c.;
- 2iRG intende avvalersi della collaborazione di un’impresa specializzata per incrementare il numero dei PdR mediante l’esecuzione delle opere di allacciamento alla rete del gas metano e la gestione di tutte le attività strumentali e connesse all’allacciamento e all’eventuale attivazione dei nuovi PdR (di seguito le “Attività”);
- l’Impresa si è dichiarata disponibile a collaborare con 2iRG per l’esecuzione delle Attività su indicate;
- 2iRG si è dotata di un “Regolamento del Sistema di Qualificazione degli esecutori di lavori dei fornitori di beni e servizi ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” avente lo scopo di definire le regole con cui viene istituito e gestito l’Albo Fornitori di 2i Rete Gas S.p.A., i requisiti che devono essere posseduti dai Fornitori al fine di ottenere la qualificazione al Sistema nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti e, inoltre, le condizioni, i termini e le limitazioni di utilizzo del Sistema.
Il Regolamento ha lo scopo di regolare i criteri, le modalità di iscrizione e di funzionamento del Sistema di Qualificazione degli esecutori di lavori, dei fornitori di beni e servizi di 2i Rete Gas S.p.A., istituito ai sensi dell’art. 134 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale Sistema di Qualificazione degli esecutori di lavori, dei fornitori di beni e servizi di 2i Rete Gas S.p.A., ha lo scopo di definire elenchi di Fornitori, con riferimento a quelle categorie merceologiche “core business”, di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali 2i Rete Gas
S.p.A. individua i Xxxxxxxx da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, alle singole procedure di affidamento della fornitura di prodotti ovvero di servizi o di lavori. La formazione dell’Elenco prende avvio mediante la procedura di registrazione e, segnatamente, con la richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati a far parte dell’Elenco medesimo;
- l’Impresa potrà sottoscrivere il presente Contratto esclusivamente a seguito dell’avvenuta iscrizione all’Albo Fornitori di 2i Rete Gas S.p.A. e per tutta la durata del presente Contratto l’Impresa dovrà rimanere Iscritta.
- Il Contratto sarà valido solamente dopo che l’Impresa avrà potuto iscriversi nell’Albo Fornitore qualificati di 2iRG e quando l’Impresa riceverà la conferma d’ordine (Modello di Conferma D’Ordine - Allegato C).
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.
1. PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto.
2. OGGETTO
2.1 Con la presente Convenzione le Parti intendono definire le modalità di gestione e di esecuzione, da parte dell’Impresa, delle Attività necessarie per la creazione di nuovi PdR ed eventuale attivazione degli stessi, in particolare:
• individuazione di nuovi potenziali clienti finali, attività di assistenza agli stessi nello svolgimento di tutte le procedure necessarie all’allacciamento, alla conseguente creazione di un PdR e all’eventuale attivazione del nuovo punto di riconsegna;
• progettazione del punto di riconsegna ed esecuzione dei lavori di allacciamento aereo.
2.2. Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte dall’Impresa con organizzazione propria dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, sopportandone costi, spese ed oneri, nel rispetto della presente Convenzione, delle Condizioni Generali, dell’Appendice di riferimento e dei relativi allegati che l’Impresa dichiara di conoscere e accettare integralmente. Nessuna clausola della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di costituire una società, una joint-venture, un’agenzia, un rapporto di lavoro subordinato, o nel senso di attribuire all’Impresa il potere di agire in nome e per conto di 2i Rete Gas S.p.A..
2.3 L’Impresa si obbliga a svolgere le Attività che sono state accettate con diligenza e professionalità, nell’interesse di 2i Rete Gas S.p.A. e collaborando eventualmente anche con altri fornitori di quest’ultima, rispettando le tempistiche e le indicazioni tecniche da quest’ultima segnalate, nel rispetto degli obblighi di correttezza e di puntuale adempimento dei doveri e degli obblighi alla stessa facenti carico ai sensi di legge e della presente Convenzione.
Fermo restando quanto previsto all’art. 2.1 che precede, l’Impresa non potrà assumere nei rapporti con qualsiasi terzo, ivi compresi Enti pubblici o pubbliche Autorità, obbligazioni di qualsivoglia genere, in nome e per conto di 2i Rete Gas S.p.A., senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa.
2.4 In considerazione della specificità dell’oggetto della presente Convenzione, l’Impresa si obbliga a tenere informata 2i Rete Gas S.p.A. sull’andamento della propria attività, nonché su eventuali ritardi o difficoltà nell’esecuzione delle singole attività oggetto di incarico e 2i Rete Gas X.x.X.xx riserva il diritto di richiedere all’Impresa tutte le informazioni ritenute utili in relazione alle Attività svolte e di monitorare e vigilare, a mezzo di propri incaricati, sul rispetto e corretta attuazione da parte dell’Impresa medesima di quanto previsto nella presente Convenzione e nelle Condizioni Generali, Appendice e Allegati.
2.5 Nel caso di Impresa uni personale, la stessa si impegna a non realizzare lavori in quota o, in alternativa, a verificare altra soluzione percorribile, concordandola con 2i Rete Gas S.p.A..
3. DURATA
3.1 Il presente Contratto ha efficacia dal giorno della ricezione della conferma d’ordine (Modello Conferma D’Ordine - Allegato C) che 2iRG trasmetterà a mezzo PEC all’Impresa fino al terzo anno successivo. Il presente Xxxxxxxxx non si rinnoverà tacitamente.
3.2 L’Impresa si impegna, sin da ora, una volta iniziate, a portare a termine le attività di cui all’articolo che precede (ed i servizi e le attività ad esse connesse e strumentali) anche qualora la Convenzione non dovesse avere più efficacia tra le Parti.
4. COMPENSI, REVISIONE, MODALITÀ DI PAGAMENTO E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
4.1 Il valore della convenzione verrà indicato nella conferma d’ordine che 2iRG dovrà inviare all’Impresa a perfezionamento della presente Convenzione. Il modello della conferma d’ordine verrà allegato alla presente convenzione e costituirà parte integrante della stessa (Modello di Conferma D’Ordine - Allegato C);
4.2 Le Parti concordano che, in relazione alle Attività oggetto del presente Contratto, 2i Rete Gas S.p.A. riconoscerà all’Impresa il compenso previsto nella Tabella [1] “IDU aereo compreso progettazione e installazione”, così come indicati per ciascuna tipologia di intervento e/o servizio realizzato e nelle modalità di pagamento e di fatturazione sotto riportate. Il pagamento verrà effettuato solo per i lavori e le Attività effettivamente eseguite e documentate.
4.3 L’Impresa dichiara sin d’ora di ritenere congrui e remunerativi della propria attività il compenso previsto nella Tabella 1 “IDU aereo compreso progettazione e installazione”, poiché tengono conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attività svolte da parte dell’Impresa.
4.4 L’attività individuazione di potenziali clienti finali cui proporre l’allacciamento e l’eventuale attivazione di nuovi punti di riconsegna nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore ed in particolare dalle delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, verrà remunerata applicando il valore euro dell’allaccio.
Tabella [1] - IDU aereo compreso progettazione e installazione
Prestazione | Descrizione prestazione | € |
Fornitura e posa in opera di IDU aereo con attività di progettazione e concordamento posizione IDU aereo, installazione e collaudo, dimensionamento del misuratore. La presente voce si applica per lavori semplici riferiti ad allacciamenti aerei fino ai misuratori G6 inclusi. L'attività comprende nel complesso: il contatto con il/i cliente/i finale/i potenzialmente insistente/i sulla derivazione area, presa dell'appuntamento, lo spostamento verso il cliente e relativo rientro, il sopralluogo tecnico per assumere tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dell'IDU e del PDR compresa la definizione concordata della posizione della parte aerea dell'IDU, il dimensionamento dell'opera in accordo con le procedure della Committente, la raccolta della Richiesta di Preventivo di spesa formalizzata dal cliente e l’implementazione nei sistemi informativi aziendali della Committente della Richiesta di Preventivo di spesa, dello schema esecutivo di allacciamento e del relativo calcolo per il dimensionamento. La voce comprende inoltre le operazioni di consuntivazione delle attività nei sistemi informativi aziendali della Committente. La voce comprende anche eventuali contatti, sopralluoghi, ridimensionamenti dell'opera qualora si rendessero necessari per la presenza di più soggetti interessati alla stessa parte aerea e non contattabili in un'unica soluzione/incontro. L'attività comprende inoltre l'eventuale successivo contatto con il cliente finale, presa dell'appuntamento, lo spostamento verso il cliente e relativo rientro, il sopralluogo tecnico per assumere e verificare tutte le informazioni necessarie alla definizione del calibro del contatore idoneo alle potenzialità da alimentare in coerenza con le indicazioni della Committente, l'illustrazione delle informazioni per la realizzazione delle opere a carico del cliente finale (nicchia ecc). La voce comprende le operazioni di consuntivazione delle attività per l'alimentazione nei sistemi informativi aziendali della Committente. L’attività comprende anche la presentazione al cliente finale del Preventivo elaborato previo appuntamento, con relativo spostamento e rientro, l’illustrazione dello stesso, la presa dell’accettazione da parte del cliente finale e successivo caricamento nei sistemi informativi aziendali, nonché la definizione dell’appuntamento per la realizzazione dell’allacciamento aereo. La voce è riconosciuta per ogni singolo misuratore attivato. | 320,00 |
Per quanto riguarda gli IDU – Parte Aerea vengono convenzionalmente valutati come opere compiute, al termine di ogni tratta effettivamente realizzata e portata a termine; la valutazione avviene per ogni Punto di Riconsegna (PdR) commissionato dal Committente; gli interventi sugli IDU – Parte Aerea sono compensati come prescritto nella precedente
tabella, intendendosi comunque compresi, oltre a quanto altrove precisato in contratto, i seguenti oneri particolari:
• fornitura a piè d’opera dei materiali necessari, ad esclusione delle mensole;
• fornitura, sistemazione, fissaggio, utilizzo e smontaggio di tutte le attrezzature e degli accessori per la posa;
• montaggio delle apparecchiature e accessori forniti dal Committente;
• lubrificanti, materiali di consumo, utensili e quant’altro necessario per il corretto posizionamento dei tubi e per le giunzioni, in qualsiasi numero e qualsiasi posizione;
• intercettazione della derivazione esistente, collegamento e attivazione della nuova tubazione posata;
• opere provvisionali per consentire l’accesso alle proprietà e il traffico veicolare;
• strutture mobili o fisse per l’elevazione in quota e l’abbassamento a terra dei materiali;
• delimitazione e protezione dell’area di lavoro e dell’eventuale deposito dei materiali;
• opere murarie di demolizione e ripristino, necessarie alla realizzazione della tubazione in funzione del tracciato definito dal Committente;
• pulizia dell’area di cantiere al termine dei lavori.
Sono riconosciuti separatamente i costi per la predisposizione di ponteggi o trabattelli o per l’utilizzo di cestelli telescopici o altre opere provvisionali necessarie per lavorazioni a quota superiore (a 2 m. o ai limiti normativi).
4.5 Documentazione probatoria
Alla fine di ogni lavoro, l’Impresa consegnerà tempestivamente al Committente la documentazione comprovante la corretta esecuzione dell’allacciamento aereo e l’esecuzione con esito positivo della prova di tenuta delle tubazioni (collaudo).
4.6 I pagamenti all’Impresa sono effettuati dal Committente solo in base alle risultanze dei documenti contabili e costituiscono semplice acconto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1666 del Codice Civile; per nessun motivo sono corrisposti all’Impresa altre somme ad alcun titolo che non siano quelle riportate nei documenti contabili, né viene accordato il versamento frazionato o comunque anticipato dei pagamenti.
Ciascun documento contabile, dopo l’autorizzazione del Committente, è tempestivamente inviato all’Impresa per consentirgli l’emissione della relativa fattura.
Si evidenzia che per la prestazione oggetto del presente contratto, valorizzata complessivamente in 320,00 €, il pagamento da parte del Committente avverrà secondo le seguenti modalità:
• acconto in misura pari al 30%, ad avvenuta esecuzione dell’IDU aereo a perfetta regola d’arte e collaudato con esito positivo;
• saldo in misura pari al 70%, ad avvenuta attivazione del rispettivo misuratore.
A tal proposito si precisa che, al fine di evitare l’eventuale differimento del pagamento di tutte le prestazioni correttamente contabilizzate, l’Impresa dovrà emettere specifica fattura,
per l’intero importo riconoscibile (100%), a fronte delle sole attività da remunerare con il riconoscimento della prestazione di cui alla tabella 1
Si precisa che la quota trattenuta a saldo, sarà liquidata alla fine del mese successivo alla data di attivazione del rispettivo PdR.
Ai sensi dall’art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Impresa dovrà comunicare, alla Direzione Amministrativa competente, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla Lettera d’ordine entro i tempi previsti dalla legge 136/2010 citata ed in ogni caso prima dell’emissione della prima fattura, nonché, entro gli stessi termini, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, a 60 giorni fine mese dalla data fattura. Ciò subordinatamente al perfezionamento del presente contratto.
Le fatture devono essere emesse con data non anteriore alla data di emissione del SAL autorizzato dal Committente.
4.7 Le fatture dovranno essere intestate a:
• 2i RETE GAS S.p.A.
• Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx
• P. IVA e Codice fiscale 06724610966.
In ciascuna fattura dovranno essere riportati i riferimenti indicati in oggetto (n. SAP), nonché le coordinate bancarie necessarie al pagamento, ovvero:
• Il codice IBAN del conto corrente;
• Il codice BIC (Bank Identifier Code) della Banca.
Le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno essere emesse in modalità “elettronica” secondo quanto previsto dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Le fatture elettroniche dovranno essere inviate attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), pena l’essere considerate quali non emesse. Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel medesimo provvedimento.
Il portale Bravo Solution xxxxx://0xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx/xxxxx.xxxx (WebEDI) dovrà essere utilizzato come portale per l’abbinamento manuale delle fatture così emesse qualora l’abbinamento automatico non sia avvenuto correttamente.
Mediante l’inserimento dei campi qui sotto indicati sarà garantito il corretto abbinamento alle BEM (Benestare Entrata Merci ovvero l’autorizzazione a fatturare) e quindi una più celere contabilizzazione della fattura elettronica pervenuta.
Campo tracciato PA | File Excel Tracciato PA | Descrizione del Campo | Valore Campo da Impostare |
Qui di seguito la rappresentazione tecnica del tracciato PA: Tabella [2] – Tracciato PA
IdDocumento | Punto 2.1.2.2 | Numero dell’ordine | Numero dell’ordine di riferimento |
CodiceCommessaConvenzione | Punto 2.1.2.5 | Tipologia di fornitura | S = Servizi M = Merci |
NumeroDDT | Punto 2.1.8.1 | Numero documento utilizzato per la creazione della fattura | - Numero BEM in caso di fornitura di Servizi - Numero DDT in caso di fornitura di Merci |
La tabella sopra riportata è da considerarsi un estratto con identificazione dei soli campi necessari affinché il portale WebEDI possa correttamente indirizzare le fatture e relative BEM.
Il file del tracciato completo del XML così come definito dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 può essere scaricato direttamente dal sito dell’Agenzia dell’Entrate.
Inoltre, il portale WebEDI potrà sempre essere usato come portale di consultazione al fine di trovare nella sezione “manualistica” le informazioni necessarie a poter compilare un file xml che garantisca l’abbinamento automatico di cui sopra.
5. PENALI
5.1 Qualora si accerti un inadempimento da parte dell’Impresa ad una delle obbligazioni assunte con l’Appendice tecnica di cui all’Allegato B, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo disconoscimento da parte del Cliente della firma apposta su documentazione fornita dall’Impresa, false dichiarazioni e attestazioni rese dall’ Impresa, ai sensi dell’art. 6 della presente Convenzione, la Committente avrà facoltà di:
• applicare una penale all’Impresa, consistente nel pagamento di € 150,00 (escluso IVA) se non diversamente disposto
• bloccare eventuali pagamenti dovuti o, in caso di avvenuto pagamento del compenso, detrarre detto importo dai pagamenti successivi
• richiedere il rimborso, tramite l’emissione di fattura, maggiorato delle prestazioni effettuate e quantificabili di volta in volta a seconda dei casi, nel caso in cui il contratto sia stato già risolto
5.2 La committente si riserva altresì la facoltà di addebitare all’Impresa gli indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale secondo quanto stabilito dalla Delibera ARERA 574/2013/R/gas,
Gli indennizzi automatici base per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale, fatta eccezione per gli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di
puntualità degli appuntamenti, sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione (rif. art. 59.2 dalla Delibera ARERA 574/2013/R/gas) come di seguito riportato:
a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
6. RESPONSABILITÀ, DICHIARAZIONI E GARANZIE, PENALI
6.1 L’Impresa, nell’esecuzione della presente Convenzione, agirà autonomamente e con organizzazione propria di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio nel rispetto delle istruzioni operative impartite da 2i Rete Gas S.p.A.
L’Impresa assume, altresì, in via esclusiva la responsabilità per le prestazioni eseguite in attuazione della presente Convenzione, impegnandosi ad eseguire le attività di cui al precedente art. 2.1 ed i servizi ad esse connessi e strumentali, secondo le norme di buona tecnica e comunque sempre a regola d'arte.
L'Impresa dichiara, altresì, di ottemperare e che ottempererà per tutto il periodo di validità ed efficacia della presente Convenzione alle disposizioni normative e regolamentari di settore, di volta in volta, vigenti ed alle delibere emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA’”) e che tutte le attività verranno svolte nel rispetto degli indirizzi, delle procedure e delle specifiche tecniche e degli standard qualitativi indicati da 2i Rete Gas S.p.A. e/o dalla normativa di settore. L’impresa, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto di impegna altresì:
- dare immediata comunicazione a 2i Rete Gas di ogni circostanza che in qualunque modo interferisca o possa interferire con l’esecuzione dell’attività oggetto del Contratto;
- osservare le prescrizioni in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i);
- osservare le prescrizioni in materia di tutela e trattamento retributivo e/o contributivo dei dipendenti;
- osservare le prescrizioni in materia di smaltimento rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i);
- osservare in materia di Privacy gli obblighi indicati nel presente Contratto.
Il personale dell’Impresa dovrà essere munito di apposito tesserino riconoscimento di 2i Rete Gas che sarà redatto secondo i requisiti normativi, anche di settore, previsti per la specifica tipologia di Attività Accettata e che sarà restituito a 2i Rete Gas S.p.A. alla cessazione del servizio od in ogni caso di cambio del personale di cui l’Impresa si avvale per l’esecuzione della Convenzione, utilizzando tutte le tecnologie, gli strumenti ed il personale qualificato e regolarmente assunto conformemente alle previsioni di legge e contrattuali vigenti ed in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi, previdenziali e fiscali a sua disposizione affinché il risultato cui tendono le singole attività ed in particolare i servizi oggetto dei propri interventi siano conformi agli standard di qualità richiesti dalla
normativa di settore e normalmente applicati da 2i Rete Gas S.p.A. nell’esecuzione delle medesime attività.
Qualora l’Impresa fosse costretta ad interrompere le Attività Accettate e/o i servizi oggetto delle attività oggetto della presente Convenzione per il verificarsi di eventi eccezionali e comunque alla stessa oggettivamente non imputabili, la medesima Impresa si impegna sin da ora (i) a comunicare prontamente a 2i Rete Gas S.p.A. l’evento interruttivo e la durata dell’interruzione e (ii) a collaborare attivamente con 2i Rete Gas X.x.X.xx fine di contenere nel minor tempo possibile il periodo di interruzione e/o mal funzionamento dei servizi. 2i Rete Gas X.x.X.xx riserva la facoltà, qualora l’evento interruttivo perduri per oltre 30 (trenta) giorni, di recedere dalla Convenzione comunicandolo per iscritto a mezzo di raccomandata A/R all’Impresa dandone preavviso di 90 (novanta) giorni e, in tal caso, verrà riconosciuta all'Impresa solo la quota parte del corrispettivo fino a quel momento maturata con rinuncia espressa dell'Impresa, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile, in quanto nella quantificazione dei corrispettivi previsti nella Convenzione si è tenuto conto di ogni eventuale indennizzo dovuto all'Impresa in caso di eventuale recesso di 2i Rete Gas S.p.A..
6.2 Qualora il servizio o l’intervento richiesto non venisse prestato dall’Impresa o, anche se eseguito, non dovesse essere eseguito nel rispetto della normativa di settore che l’Impresa si è impegnata a rispettare ai sensi del precedente articolo 5.1, ovvero non dovesse rispondere agli standard qualitativi sopra richiamati, 2i Rete Gas S.p.A. potrà applicare alla stessa, in relazione a ciascuna attività svolta e/o iniziate e servizio ad essa connesso, le penali, ove previste, descritte e calcolate per ciascuna attività svolta e/o iniziata nell’Appendice allegata alla presente Convenzione di riferimento, fatto salvo il diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e di richiedere il risarcimento del maggior danno.
L’Impresa si impegna a tenere indenne e manlevata 2i Rete Gas S.p.A. laddove il Cliente finale dichiari di volere risolvere o recedere dal contratto di allacciamento per cause direttamente o indirettamente imputabili all’Impresa e/o ai soggetti da essa incaricati, o faccia comunque pervenire a 2i Rete Gas S.p.A. richiesta o promuova azioni per il riconoscimento di diritti, pretese, ragioni (a titolo, esemplificativo e non esaustivo, di qualsiasi natura, di risarcimento, indennitario, corrispettivo) connesse e/o imputabili direttamente o indirettamente alla mancata o non corretta esecuzione da parte dell’Impresa e/o dai soggetti da essa incaricati delle attività espletate nei loro confronti nonché dei lavori e/o dei servizi oggetto della Convenzione. In questi casi, fermo restando la responsabilità esclusiva dell’Impresa, 2i Rete Gas S.p.A. potrà applicare a propria insindacabile discrezione a quest’ultima, le penali, ove previste, riportate in relazione a ciascuna attività svolta e/o iniziata dall’Impresa nell’Appendice, nonché risolvere di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. la presente Convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Nel caso di comprovata cattiva esecuzione delle attività e/o del lavoro e/o del servizio prestato riconducibile direttamente o indirettamente all’Impresa e/o ai soggetti di cui si avvale a qualunque titolo per l’esecuzione delle Attività svolte e/o iniziate, quest’ultima dovrà eseguire, nuovamente e senza aggravio di costi per 2i Rete Gas S.p.A. la prestazione oggetto di contestazione. In caso di reiterata inottemperanza o erronea esecuzione da parte dell’Impresa, 2i Rete Gas X.x.X.xx riserva il diritto di far eseguire le singole prestazioni
contestate ad un soggetto terzo scelto a propria discrezione, addebitando all’Impresa il rimborso di ogni costo e/o spesa sostenuto che sia conseguente e/o connesso a tale sostituzione, maggiorato dei costi sostenuti da 2i Rete Gas S.p.A. per la risoluzione di tale problema. In ogni caso 2i Rete Gas S.p.A. potrà applicare le penali riportate in relazione a ciascuna attività svolta e/o iniziate dall’Impresa nelle relative Appendice, nonché risolvere di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. la presente Convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6.3 L’Impresa si assume piena ed esclusiva responsabilità per le obbligazioni nascenti dall’operato delle persone da essa incaricate per lo svolgimento delle attività svolte e/o iniziate come regolamentate dalla presente Convenzione, impegnandosi a tenere 2i Rete Gas
S.p.A. completamente sollevata, manlevata e indenne da tutte le conseguenze che possano derivare da tale operato anche a fronte di pretese, ragioni, azioni, richieste, da parte delle predette persone, dall’Impresa incaricate, nonché per i danni arrecati a terzi e in generale alle persone, alle cose di 2i Rete Gas S.p.A., dei terzi, che si dovessero verificare per colpa o responsabilità della medesima Impresa o dei soggetti da essa incaricati, in esecuzione della presente Convenzione nonché delle singole attività svolte e/o accettate anche oggetto dell’Appendice allegata. La medesima responsabilità sarà fatta valere anche nel caso in cui i suddetti danni dovessero essere causati per la non corretta esecuzione da parte dell’Impresa delle attività oggetto del presente contratto, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il mancato completamento delle opere di allacciamento da qualsiasi causa dipendente. L’Impresa si impegna altresì a tenere manlevata e indenne 2i Rete Gas S.p.A. da qualsivoglia pretesa e/o diritto e/o ragione, e/o azione, e/o credito, possa essere fatto valere a qualsiasi titolo, esemplificativo e non esaustivo, retributivo, risarcitorio, indennitario, corrispettivo, di fine rapporto, connesso a status, da parte delle persone del cui operato l’Impresa si avvale nell’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione e in generale della presente Convenzione, ivi compresa ogni eventuale pretesa e/o diritto e/o ragione, e/o azione, e/o credito, anche in ordine alla sussistenza di un rapporto di dipendenza, di collaborazione, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, in via diretta o indiretta, connesso con 2i Rete Gas S.p.A..
6.4 In aggiunta alle ipotesi previste negli articoli 6.2 e 6.3 che precedono, l’Impresa, inoltre, terrà indenne e manlevata 2i Rete Gas S.p.A. da ogni sanzione amministrativa e indennizzo che dovesse essere irrogata a quest’ultima per l’inosservanza, da parte dell’Impresa, di norme di legge e/o delibere.
6.5 L’Impresa assume altresì ogni responsabilità e si impegna, sin da ora, a manlevare e tenere indenne 2i Rete Gas S.p.A. in caso di danni o sanzioni arrecati a Terzi, che si dovessero verificare in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione nonché in caso di atti o fatti illeciti di cui all’art 2043 c.c. derivanti direttamente o indirettamente dalla medesima Impresa e/o dai soggetti da essa incaricati, siano essi dipendenti, collaboratori, consulenti. La medesima responsabilità sarà fatta valere anche nel caso in cui i suddetti danni dovessero essere causati da un non corretto espletamento da parte dell’Impresa dei servizi oggetto della presente Convenzione in violazione delle normative vigenti. A tal fine l’Impresa dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e/o prestatori d’opera a copertura dei rischi provenienti dallo svolgimento di tutti i servizi e attività previsti nella presente Convenzione, di cui ha consegnato copia a 2i Rete Gas S.p.A.
6.6 Nel caso di mancato pagamento di fornitori o comunque di soggetti impegnati nell’esecuzione di cui al presente contratto nonché in caso di inadempienza contributiva e/o retributiva relativa al personale impiegato nell’esecuzione della presente Convenzione, 2i Rete Gas potrà trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, 2i Rete Gas invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedere entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente tale termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato 2i Rete Gas potrà in alternativa:
- pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del Contratto inadempiente;
- pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate ed escutere per il relativo importo la garanzia di cui al successivo art. 8.
6.7 Con riferimento agli allacciamenti eseguiti in forza della presente Convenzione l’Impresa si obbliga a non intrattenere alcun rapporto con le società di vendita. In particolare, l’Impresa è consapevole che la Committente è tenuta a rispettare le regole sulla separazione funzionale contenute nel Testo integrato sull’unbundling approvato da ARERA con la delibera n. 296/2015/R/COM e successive eventuali modifiche e integrazioni. Tali regole sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dell’attività di distribuzione gas svolta dalla Committente. In particolare, la Committente è obbligata a:
a) garantire la neutralità e l’imparzialità nella gestione di reti e impianti e, in generale, di tutte le infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico affidate alla Committente;
b) impedire discriminazioni nell’accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
c) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti della filiera del gas naturale.
6.8 L’Impresa è tenuta a garantire che, nell’esecuzione del presente Contratto, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della separazione funzionale sopra richiamati. L’Impresa è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale e l’osservanza degli obblighi conseguenti ha la massima importanza per l’esercizio dell’attività svolta dalla Committente e che la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni da parte di XXXXX e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione.
6.9 Nel caso in cui la condotta dell’Impresa si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata da ARERA, la Committente assegnerà all’Impresa – mediante comunicazione scritta - un termine di almeno 30 (trenta) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere agli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente oppure qualora la violazione impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via transitoria, la Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione scritta all’Impressa, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente.
6.10 In ogni caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Impresa, quest’ultima non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del Contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dell’Impresa, compreso il rimborso degli importi pagati dalla Committente per eventuali sanzioni irrogate dalla ARERA.
6.11 Le Penali indicate nel presente Contratto potrà essere trattenuta dal certificato di pagamento l’importo corrispondente alla\e penale\i.
7. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
L’inosservanza da parte dell’Impresa del codice etico e del modello di organizzazione e gestione è considerata un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati, quali ad esempio quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni previste dal citato Decreto.
8. COPERTURE ASSICURATIVE
Prima di dare inizio a qualsiasi opera, lavoro o intervento, ivi comprese l’installazione degli impianti di cantiere e la costruzione delle opere provvisionali, l’Impresa è tenuta, a stipulare le coperture richieste unicamente con Compagnie di assicurazione di comprovata solidità finanziaria e di gradimento della Committente, comunque espressamente autorizzate ad esercitare la propria attività in Italia.
La polizza deve avere validità fino alla data di emissione della Lettera di Situazione Finale e deve prevedere la rinuncia della Società Assicuratrice ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
Le garanzie dalle coperture assicurative stipulate dall’Impresa dovranno prestare la propria efficacia per tutta la durata del presente contratto e per un periodo successivo al trasferimento della proprietà dei beni ed all’accettazione definitiva da parte della Committente a seguito dell’emissione della Lettera di Situazione Finale.
Tutte le coperture assicurative dovranno prevedere la rinuncia all'esercizio di surrogazione nei confronti di 2i Rete Gas S.p.A. e delle società controllate, anche ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
2i Rete Gas S.p.A. non sarà comunque responsabile per l’importo rientrante in eventuali franchigie o scoperti previsti dalle coperture assicurative in caso di sinistro e tale importo dovrà rimanere a carico dell’Impresa.
L’Impresa è tenuta a trasmettere al Committente presso anche l’unità territoriale che gestisce il contratto, prima della consegna dei lavori, copia dei certificati di tutte le polizze assicurative richieste al presente articolo.
I certificati dovranno essere prodotti dalla compagnia assicuratrice e riportare le seguenti informazioni minime:
- Società Assicurata
- Attività dell’assicurato
- Numero di Polizza e nominativo delle compagnie assicurative sottoscrittrici
- Periodo di efficacia della copertura
- Massimali e sottolimiti di copertura
Le Polizze Assicurative, la copia dei certificati e le relative quietanze di periodico rinnovo dovranno essere esibite a semplice richiesta di 2i Rete Gas S.p.A., ferma comunque l'esclusiva responsabilità dell’Impresa nella stipula.
Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per 2i Rete Gas S.p.A., pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, 2i Rete Gas
S.p.A. potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c. con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
In caso di recesso dal Contratto assicurativo, l’Impresa rimane obbligata a darne tempestiva comunicazione a 2i Rete Gas S.p.A. prima della cessazione del contratto e dovrà provvedere. sotto la sua esclusiva responsabilità, al perfezionamento di una nuova polizza che garantisca continuità con le coperture innanzi precisate.
L’Impresa dovrà occuparsi con diligenza della gestione dei sinistri ed ottemperare a tutti gli obblighi delle coperture assicurative. L’Impresa si impegna inoltre a fornire copia alla Committente di tutti i documenti relativi alla gestione dei sinistri.
L’attivazione delle suddette coperture assicurative non costituirà comunque - in alcun modo
- motivo di limitazione della responsabilità a carico dell’Impresa che abbia provocato i danni.
Su richiesta del Committente, L’Impresa deve fornire dichiarazione di aver contratto polizza assicurativa conforme ai requisiti previsti nel presente articolo.
L’Impresa deve provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua diretta responsabilità, alla stipula di tutte le seguenti polizze assicurative con i massimali sotto indicati:
- per responsabilità civile verso Terzi, Committente compreso, per danni a persone, cose e animali;
- contro i danni per rischi normalmente assicurabili;
- contro i danni ai materiali e alle apparecchiature di proprietà del Committente.
A. Tutte le polizze assicurative che sono richieste dalle vigenti leggi, incluse coperture assicurative relative ad infortuni sul lavoro e polizze di responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli.
B. Polizza di Responsabilità Civile Generale, come di seguito indicato:
B.1. Responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) massimale minimo: €3.000.000,00 per sinistro. Il massimale deve intendersi anche per la garanzia specifica per danni causati da incendio, scoppio, esplosione.
B.2. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) massimale minimo:
€1.000.000,00.
9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
9.1 Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 6, 2 i Rete Gas S.p.A., in aggiunta alle altre ipotesi di risoluzione previste dalla normativa vigente nonché alle ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nell’Appendice, si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di risolvere immediatamente e senza preavviso la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. quando si verifichi anche uno dei seguenti inadempimenti:
a) mancata comunicazione dell’esistenza di atti e/o procedimenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo decreti ingiuntivi, precetti, procedure esecutive, protesti) che evidenzino l’insolvenza dell’Impresa successiva alla sottoscrizione della presente Convenzione;
b) sottoposizione dell’Impresa ad una procedura concorsuale nel rispetto di quanto previsto dal X.X. x. 000/00;
c) ritardato adempimento o inadempimento degli obblighi relativi all’esecuzione delle Attività Accettate dall’Impresa rispetto a quanto descritto nell’Appendice di riferimento e, in particolare, violazione da parte dell’Impresa di anche uno solo degli obblighi di cui all’Appendice (Allegato B);
d) violazione delle disposizioni di cui alla presente Convenzione in relazione alla compilazione o trasmissione della documentazione necessaria allo svolgimento delle Attività descritte nell’Appendice di riferimento e/o alla conformità delle dichiarazioni e/o attestazioni contenute nella documentazione sottoscritta dai Clienti finali;
e) violazione da parte dell’Impresa di anche uno solo degli obblighi e/o divieti di cui all’art. 2, 5, 6, 7, della presente Convenzione, nonché di cui agli artt. 2 (Uso del marchio), 3 (Cessione delle Convenzione e dei crediti), 4 (Esclusiva), 6 (Sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori), 11 (Gestione dei Rifiuti) delle Condizioni Generali;
f) mancata consegna preliminarmente alla firma della convenzione di copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dell’ulteriore documentazione di cui all’art. 6 delle Condizioni Generali della presente Convenzione nonché dei successivi aggiornamenti, nei termini e con le modalità di cui al predetto articolo 6 e della documentazione attestante l’idoneità tecnico-professionale della ditta
g) nel caso di imprese uni personali impegno a non realizzare lavori in quota o in alternativa verificare altra soluzione percorribile
i) non veridicità anche di una sola delle dichiarazioni di cui all’art. 6, punto 1) delle Condizioni Generali;
l) verificarsi dei casi indicati all’art. 13 del “Regolamento del Sistema di Qualificazione degli esecutori di lavori dei fornitori di beni e servizi ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
2i Rete Gas S.p.A. nell’ipotesi sub d), fermo restando il diritto di risolvere la Convenzione, di richiedere il risarcimento del danno e di applicare, ove previste, le penali di riferimento, si riserva altresì il diritto di segnalare tali circostanze alle Autorità competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo CCIAA – Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente) nonché di agire presso le sedi giudiziarie per la tutela dei servizi;
9.2 La risoluzione della Convenzione ex art. 1456 c.c., in tutti i casi previsti nella medesima Convenzione, nelle Condizioni Generali e nelle Appendice potrà essere fatta valere da 2i Rete Gas S.p.A. mediante l’invio di una semplice comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R e PEC, in cui dichiara all’Impresa di avvalersi della clausola risolutiva. La risoluzione avrà efficacia a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione
9.3 In tutti i casi di risoluzione previsti nella presente Convenzione, ivi compresi quelli previsti all’articolo 6.2 che precede, nelle Condizioni Generali e nell’Appendice, saranno ad esclusivo carico dell’Impresa tutti i costi, le spese ed oneri che 2i Rete Gas S.p.A. dovrà sopportare anche nei confronti degli Utenti, e all’Impresa non spetterà alcun tipo di indennità o di risarcimento del danno.
10. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
10.1 Le Parti convengono che i contenuti del presente contratto sono da considerarsi come strettamente confidenziali e si impegnano a mantenerli riservati, e farli mantenere riservati dai rispettivi dipendenti e consulenti.
In particolare, le parti si impegnano a:
- utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente atto per le sole operazioni e per i soli scopi nello stesso previsti;
- non comunicare i dati di cui al punto precedente a soggetti diversi da quelli autorizzati a trattarli e a non diffonderli;
- custodire i dati di che trattasi in modo da evitare rischi di distruzione o di accessi da parte di soggetti non autorizzati;
10.2 I dati personali dell’Impresa acquisiti dal Committente in relazione alla stipulazione del Contratto sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, dal Committente nell’osservanza delle norme di Legge vigenti esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla Legge
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito dell’affidamento del presente contratto sono raccolti e trattati in modo elettronico ed in forma cartacea per le finalità connesse alla stipula ed esecuzione dell’Accordo ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata dell’Accordo e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; il mancato consenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità di realizzare tale attività;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge.
Il titolare del trattamento dei dati è 2i Rete Gas S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore.
Il Committente nomina l’Impresa quale Responsabile del Trattamento (art 28 Regolamento UE 2016/679), come da Allegato documento specifico di nomina (Allegato C1 alla Conferma d’Ordine)
Il Committente ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati (“RPD” nominato ai sensi dell’art. 37 GDPR). Il RPD è Cogitek srl Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxx email xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx nella persona del xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxx.
Si rinvia per l’esauriente informativa sul trattamento all’allegata Informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679 (Allegato E).
11. CLAUSOLA CONTRO LA CORRUZIONE
Le Parti nel perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma, così come previsto dall’art. 2635 c.c., proibiscono, anche per persona interposta, il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di denaro o altre utilità non dovuti, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder, tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti.
L’Impresa dichiara di prendere atto degli impegni di cui al comma precedente e si obbliga a non ricorrere a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di denaro o altre utilità non dovuti al personale in relazione all'esecuzione del presente Xxxxxxxxx.
In caso di violazioni, il Committente si riserva di risolvere il Contratto nonché di richiedere il risarcimento dei danni.
12. ESCLUSIVA
In nessun modo la presente Convenzione potrà dare l’esclusiva circa l’esecuzione delle attività oggetto della stessa ad una singola Impresa.
13. ALLEGATI
Formano parte integrante del contratto i seguenti documenti: All. A: Condizioni Generali;
All. B: Appendice tecnica -Individuazione di Potenziali Clienti Progettazione IDU e Costruzione di Allacciamenti Aerei:
all. B.1.: Elenco Procedure Per Installatori
all. B.2.: Manuale Gestione Preventivi Allacciamenti Terzi all. B.3.: Schema esecutivo 2i Rete Gas
all. B.4.: Specifiche tecniche commerciali All. C: Conferma D’Ordine:
all. C.1.: Nomina Responsabile del Trattamento (art 28 Regolamento UE 2016/679) All. D: Codice etico in uso presso il Committente è consultabile sul sito xxx.0xxxxxxxx.xx; All. E: Informativa sul trattamento ex art. 13 del Regolamento 2016/679.
14. PERFEZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE
L’Impresa dovrà inviare a 2i Rete Gas S.p.A. la presente Convenzione debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante in segno di formale accettazione di tutte le condizioni contenute nella stessa e nei relativi allegati di cui al precedente art. 13. A seguito della ricezione della Convenzione debitamente sottoscritta, 2i Rete Gas S.p.A. provvederà ad inviare all’Impresa la Conferma D’Ordine.
La Convenzione si riterrà perfezionata una volta ricevuta la Conferma D’Ordine da parte dell’Impresa.
L’Impresa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le Parti dichiarano di avere preso visione delle clausole tutte della Convenzione, nonché delle Condizioni Generali, dell’Appendice e degli Allegati e di approvarle ed accettarle, espressamente e specificatamente, con particolare riferimento alle statuizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione e degli Allegati.
Convenzione
- Art. 3 (Durata)
- Art. 4 (Compensi, revisione, modalità di pagamento e sospensione dei pagamenti)
- Art. 6 (Responsabilità, dichiarazioni e garanzie, penali)
- Art. 7 (Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione)
- Art. 8 (Coperture assicurative)
- Art. 9(Clausola Risolutiva espressa)
All. A - Condizioni Generali
- Art. 2 (Uso del Marchio)
- Art. 3 (Cessione della Convenzione e dei crediti)
- Art. 4 (Esclusiva)
- Art. 5 (Recesso)
- Art. 6 (Sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori)
- Art. 7 (Modifiche e comunicazioni)
- Art. 8 (Obbligo di riservatezza)
- Art. 10 (Obbligo di registrazione)
- Art. 11 (Gestione Rifiuti)
- Art. 12 (Legge applicabile e Foro competente)
All. B - Appendice tecnica -Individuazione di Potenziali Clienti Progettazione IDU e Costruzione di Allacciamenti Aerei
L’Impresa