Documentazione probatoria Clausole campione

Documentazione probatoria. Il Contraente/Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all’art. 7.1 Obblighi in caso di Sinistro
Documentazione probatoria. In caso di Sinistro l’Assicurato o il Beneficiario deve presentare: • primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni; • certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti; • in caso di ricovero, la cartella clinica; • documentazione relativa alle spese mediche sostenute; • fotocopia della patente di guida; • copia dei verbali dell’eventuale intervento dell’autorità o di inchieste in corso. Se l’Infortunio ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra: • certificato di morte; • certificato di famiglia, se necessario; • atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l’eventuale presenza di un testamento e l’identità degli eredi; • in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i Beneficiari, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dall’obbligo di reimpiego dalla quota spettante al minorenne o al soggetto incapace, se necessario; • certificato di non gravidanza della vedova, se in età fertile e se necessario; • dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione o sentenza di divorzio, se espressamente richiesto. Se l’Assicurato muore per cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari per la quantificazione dell’Invalidità Permanente, gli eredi, Beneficiari devono inviare: • un certificato di guarigione o altro equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi (ad esempio, una relazione medico–legale o certificazioni INAIL) e tutta la documentazione medica; • attestazione che la causa del decesso è estranea all’Infortunio. Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti.
Documentazione probatoria. Il Contraente e l’Assicurato devono mettere a disposizione della Compagnia tutta la documentazione probatoria in loro possesso. Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti.
Documentazione probatoria. Il venditore-convenzionato fornisce, su richiesta del Finanziatore, la documentazione comprovante la fornitura dei beni/servizi oggetto del finanziamento ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal Finanziatore in relazione al contratto.
Documentazione probatoria. Il Contraente e l’Assicurato devono mettere a disposizione della Compagnia tutta la documentazione probatoria in loro possesso.
Documentazione probatoria. La documentazione probatoria da consegnare dovrà sempre includere, se esistenti, i seguenti documenti:
Documentazione probatoria. Per essere ammessa a rimborso, la documentazione relativa alle spese deve essere presentata in I biglietti relativi ai mezzi di trasporto, ai pedaggi autostradali, alle spese dei pasti e dei pernottamenti devono riportare la data di utilizzo e non possono essere cumulativi per più persone. Costituisce eccezione al riguardo il caso del pernottamento in camera doppia nella misura in cui risulti economicamente più conveniente rispetto al pernottamento in camera singola. Lo scontrino fiscale può giustificare i costi sostenuti per i pasti anche se non siano specificati la natura e quantità della consumazione, purché dal documento sia individuabile l’esercizio commerciale che lo rilascia, la data ed il luogo della consumazione, che dovranno coincidere con gli elementi delle missione. La modulistica di rimborso delle missioni dovrà essere compilata in tutte le parti richieste fornendo le informazioni in modo chiaro; non si darà corso alla liquidazione delle pratiche irregolari, o compilate in modo non corretto.
Documentazione probatoria. La documentazione probatoria consiste nella raccolta dei report di tutte le prove di tipo e di serie su rotabile completo e sui suoi componenti previste dal Piano; per ciascun tram, essa sarà trasmessa alla Stazione Appaltante ed al Gestore ANM con il tram per l’Accettazione da parte della Stazione Appaltante, vd. Art. A.9.3 del presente Capitolato SpecialeParte Tecnica, rappresentando una condizione necessaria per il rilascio della stessa.
Documentazione probatoria. Il CLIENTE, con la sottoscrizione del presente accordo, conviene con il FORNITORE che il registro elettronico del funzionamento di Internet (il cd. “file di log"), generato e conservato a cura del FORNITORE ed esibibile solo su richiesta dell’Autorità competente in caso di controversia, costituisce piena ed incontrovertibile prova dei fatti e degli atti compiuti dal CLIENTE nell’uso di Internet. In caso di controversia, il registro dei singoli conteggi dei tempi delle connessioni ad "Internet" costituisce piena ed incontrovertibile prova dei fatti e degli atti compiuti dal CLIENTE medesimo in relazione ad "Internet". Il registro dei singoli conteggi dei tempi delle connessioni ad "Internet" costituisce l’unica base di comune accordo accettata per la determinazione degli importi da addebitare al CLIENTE in relazione agli accessi ad "Internet" da questi effettuati.
Documentazione probatoria. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA La busta A, da inserire nel plico sopra descritto, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “BUSTA A DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA” e il nominativo del soggetto concorrente , dovrà contenere: - il “Modulo di partecipazione -Allegato A” (compilato in ogni sua parte) contenente sia la domanda di partecipazione alla gara sia l’autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/00 e successive modifiche, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e dell’assenza delle cause di esclusione; - fotocopia documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i della suddetta dichiarazione sostitutiva; - copia del “Regolamento – allegato B”, firmato in segno di accettazione; - copia del “questionario di Customer satisfaction – allegato C” sottoscritto per accettazione; - attestato di avvenuto sopralluogo obbligatorio rilasciato dal Comune attestante che l'impresa ha preso conoscenza, recandosi sul posto, delle condizioni del luogo ove verranno eseguiti i servizi. Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente il rappresentante legale, o suo delegato, le cui qualità e qualifica dovranno essere dimostrate in sede di sopralluogo mediante la produzione di idonea documentazione probante. Il sopralluogo avverrà previa specifica richiesta via mail all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xxxxxx.xx o via pec all’indirizzo xxxxx@xxx.xx . Si informa ai sensi del D. Lgs. 10.08.2018, n. 101, che i dati forniti dai concorrenti alla gara verranno raccolti e pubblicati così come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. La mancanza o incompletezza della documentazione prodotta comporta l’esclusione dalla gara e l’impossibilità di aprire le altre buste contenute nel plico. La dichiarazione dovrà essere completa di fotocopia, ancorché non autenticata, di valido documento d’identità della persona che firma. XXXXX X – OFFERTA TECNICO QUALITATIVA – QUALITÀ DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO. La seconda busta (busta B) debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura “busta B – offerta tecnico – qualitativa” e il nominativo del soggetto concorrente dovrà contenere l’offerta tecnica come da allegato “D” nonché la relazione descrittiva dettagliata sulla gestione dell’immobile e promozione, debitamente sottoscritta. BUS...