IPOTESI ACCORDO NAZIONALE
IPOTESI ACCORDO NAZIONALE
tra
il Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’università e le Organizzazioni sindacali concernente l’attuazione
dell’articolo 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007)
sottoscritta il 25 luglio 2008
Articolo 1
destinatari
1.1. Il presente Accordo regola, a carattere permanente, i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione delle posizioni economiche di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
1.2. La prima posizione economica è attribuita al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) con contratto a tempo indeterminato dei profili professionali dell’area contrattuale “A” e “B” di cui alla Tabella “C” allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007.
1.3. La seconda posizione economica è assegnata al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) con contratto a tempo indeterminato dei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico dell’area contrattuale “B” di cui alla Tabella indicata al comma 2.
1.4. Le posizioni economiche di cui ai commi 2 e 3 sono attribuite, altresì, al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ed a quello collocato fuori ruolo a qualsiasi titolo ovvero in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
Articolo 2
attivazione procedura
2.1. Le procedure concorsuali sono attivate e disciplinate secondo le norme contenute negli accordi nazionali 20 ottobre 2008 e 12 marzo 2009, concernenti l’attribuzione, in prima applicazione, rispettivamente della prima e della seconda posizione economica.
2.2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 devono essere indette per i profili professionali e per la tipologia di posizione economica per i quali le graduatorie formulate per effetto dei citati accordi risultino esaurite ovvero in fase di esaurimento.
2.3. Le graduatorie di cui al comma 2 sono da considerare esaurite qualora per tutti gli aspiranti, ivi compresi quelli in eccedenza al 105% di cui agli Allegati “1” agli stessi Accordi, si siano conclusi i percorsi formativi e le relative procedure concorsuali. Ai medesimi aspiranti deve essere stata offerta, altresì, una delle posizioni economiche disponibili all’atto della convocazione.
2.4. Le graduatorie di cui al comma 2 sono da considerare in via di esaurimento e quindi tali da legittimare il Direttore generale ad indire nuove procedure concorsuali, qualora il numero degli aspiranti in attesa di nomina non risulti sufficiente a ricoprire le posizioni economiche presumibilmente disponibili nel triennio scolastico successivo.
2.5. Al fine della determinazione della disponibilità triennale di cui al comma 3 il Direttore regionale, tramite Sistema informativo, individua, per posizione economica, provincia e profilo professionale, la presumibile consistenza del personale che, già titolare del beneficio economico, cesserà dal servizio nel periodo di riferimento.
2.6. Il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, in applicazione dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, comunica al Ministero, entro il 15 novembre, le graduatorie per le quali devono essere attivate le procedure. Il Ministero, entro il 5 dicembre successivo, rappresenta eventuali motivi ostativi. Gli adempimenti successivi devono essere espletati con cadenze temporali contestuali a livello nazionale, tali da garantire la nomina dei beneficiari in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico successivo.
2.7. Al verificarsi del successivo esaurimento delle graduatorie predisposte per effetto del comma 2, il Direttore regionale dell’Ufficio scolastico regionale provvede all’attivazione di nuove procedure concorsuali in ottemperanza alle disposizioni di cui al presente Accordo.
2.8. Agli aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi 2008 e 2009, la posizione economica è conferita, secondo l’ordine di graduatoria, con precedenza rispetto al personale inserito nelle graduatorie formulate per effetto del presente Accordo.
2.9. La precedenza di cui al comma 8 è attribuita, a carattere permanente, agli aspiranti inclusi nelle graduatorie in via di esaurimento, di cui al comma 4.
2.10. Il personale di cui ai commi 8 e 9 non deve presentare la domanda di cui al successivo articolo 5.
Articolo 3
uffici competenti
3.1. Gli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Ambiti scolastici provinciali e con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, provvedono, per le province di rispettiva competenza, all’attuazione del presente Accordo nelle relative modalità operative.
3.2. Le attività in presenza dei percorsi formativi sono gestite, su base territoriale, dagli Uffici scolastici regionali mentre l’ambiente di apprendimento telematico, per la componente formativa a distanza, è organizzato dall’Amministrazione centrale in collaborazione con l’ANSAS.
Articolo 4
disponibilità
4.1. La consistenza delle posizioni economiche deve essere contenuta nel limite delle risorse finanziarie indicate all’articolo 2, comma 5, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
4.2. Le posizioni economiche annualmente attribuibili per surroga agli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie sono determinate in relazione alle effettive cessazioni dal servizio determinatesi al 1° settembre, ivi compresi i passaggi in altro ruolo o altra area professionale, del personale già titolare del beneficio economico. Il passaggio in altro profilo professionale della medesima area contrattuale non concretizza disponibilità surrogabile in quanto l’originario titolare della posizione economica mantiene il beneficio economico. Sono, altresì, da considerare surrogabili le disponibilità conseguenti all’acquisizione della seconda posizione da parte del personale già beneficiario della prima.
4.3. Ad integrazione delle disponibilità di cui al comma 2, il presente Accordo disciplina le modalità di attribuzione delle posizioni economiche conseguenti ad eventuali risorse economiche aggiuntive. Con apposito provvedimento, il Ministero effettua la conseguente ripartizione provinciale per profilo professionale e per tipologia di posizione economica.
4.4. In assenza di aspiranti ovvero di domande di inclusione nella graduatoria di cui all’articolo 2, le eventuali disponibilità sono assegnate, a cura del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale e sempre nell’ambito della medesima provincia, ad altro profilo professionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali. Prioritariamente sono ricolmate eventuali, analoghe compensazioni disposte nei precedenti anni scolastici. Le variazioni di cui al presente comma sono tempestivamente comunicate al Ministero.
4.5. Le compensazioni di cui al comma 4 possono essere effettuate unicamente nell’ambito di ciascuna tipologia di posizione economica. Di conseguenza, sono escluse compensazioni tra disponibilità della prima con la seconda posizione economica. Per la prima posizione, con riferimento all’incidenza di ciascun beneficio economico, la compensazione avviene in ragione di due posizioni dell’area contrattuale “A” con una posizione dell’area contrattuale “B”.
Articolo 5
presentazione delle domande
5.1. L’accesso alla procedura per l’attribuzione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo avviene a domanda dell’interessato, da presentare all’Ufficio Scolastico dell’Ambito territoriale della provincia di titolarità .
5.2. La domanda di cui al comma 1 viene trasmessa, a cura dell’interessato, esclusivamente con modalità web, conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, secondo i modelli informatici di cui agli allegati 1 e 3, costituenti parti integranti del presente accordo.
5.3. Il personale che ha perduto la titolarità deve presentare la domanda presso l’Ambito scolastico provinciale di ultima titolarità.
5.4. I titoli valutabili e i relativi punteggi, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di cui all’articolo 2, sono indicati nelle allegate tabelle 2 e 4 costituenti parti integranti del presente Accordo. Sono valutabili i titoli posseduti fino alla data del primo giorno del periodo di presentazione della domanda.
5.5. La valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria è effettuata sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato nell’apposita scheda/domanda, ai sensi dell’articolo 46 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni.
5.6. L’Amministrazione scolastica periferica effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati, secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Nei casi di falsità documentali o dichiarative, si applica il licenziamento disciplinare di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
5.7. Il trasferimento in altra provincia rispetto a quella di inserimento nella graduatoria per la posizione economica, comporta la perdita del diritto alla acquisizione del beneficio economico.
Articolo 6
motivi di esclusione
6.1. E’ escluso dalla procedura concorsuale l’aspirante che non abbia compilato la domanda secondo le modalità web di cui all’articolo 5, commi 1 e 2.
6.2. Fatte salve le responsabilità di carattere penale e amministrativo, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. Le dichiarazioni mendaci ovvero la produzione di certificazioni o documentazioni false comportano l’esclusione dalle procedure di cui al presente accordo.
Articolo 7
formazione
7.1. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare le attività di formazione di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, in numero pari al 105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4.
7.2. La formazione prevista dal presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico.
7.3. In caso di svolgimento del servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità.
7.4. Le iniziative di formazione vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola.
7.5. Nella considerazione dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2, comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007.
7.6. Ai previsti percorsi formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.
Articolo 8
cadenze temporali a regime
8.1. Le procedure concorsuali per le posizioni economiche attribuibili a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 devono essere attivate e gestite, a carattere permanente, secondo i termini e le modalità di seguito indicate:
a) disposizioni comuni:
Entro il 15 novembre il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale individua le graduatorie esaurite o in via di esaurimento, ed inoltra la comunicazione di cui all’articolo 2, comma 6;
Entro il 5 dicembre l’Amministrazione Centrale comunica eventuali motivi ostativi. In assenza di riscontro dell’Amministrazione centrale la richiesta si intende autorizzata.
Entro il 5 febbraio il personale interessato presenta la domanda tramite le istanze on line.
Al termine dell’acquisizione delle domande le medesime sono prese in carico sul sistema SIDI a disposizione delle segreterie scolastiche e degli USP.
Il mese di marzo è riservato alle regolarizzazioni.
b) prima posizione economica:
entro il 5 aprile: rilascio prenotazione graduatorie provvisorie entro il 15 aprile: esame dei reclami;
dal 16 aprile: rilascio prenotazione graduatorie definitive.
c) seconda posizione economica:
entro il 10 aprile: consegna file per la prova selettiva;
entro il 5 maggio: ricezione file con punteggio prova selettiva; entro il 15 maggio: rilascio prenotazione graduatorie provvisorie; entro il 25 maggio: esame dei reclami;
dal 10 giugno: rilascio prenotazione elenchi definitivi del personale da avviare a formazione; a decorrere dal 15 giugno: avvio formazione.
Articolo 9
disposizione transitoria
9.1. Limitatamente alle graduatorie da formulare per le posizioni disponibili a decorrere dal 1° settembre 2011, il Ministero provvede a disciplinare termini e modalità della procedura concorsuale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo ed in tempi utili per l’avvio dell’anno scolastico 2011/2012.
Articolo 10
disposizioni finali
10.1. Il personale titolare delle posizioni economiche, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è regolamentato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo.
10.2. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto previsto dall’articolo 39 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Il Dirigente scolastico procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, facendo ricorso anche alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato.
10.3. Gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi per le attività formative, che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, mantengono, in prima applicazione, il diritto
all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dall’Ufficio provinciale del Ministero dell’economia della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite complessivo del contingente delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le posizioni economiche attribuite al personale trasferito in altra provincia non possono essere reintegrate nelle rispettive province di provenienza. Di conseguenza, sulle posizioni economiche del personale trasferito in altra provincia non è ammesso alcun scorrimento di graduatoria.
10.4. L’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
10.5. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.
Articolo 11
norma di rinvio
11.1. Per quanto non espressamente contemplato ovvero non innovato dal presente Accordo, ivi compresa la disciplina sui percorsi formativi, si applicano, per quanto compatibili con le vigenti disposizioni, l’Accordo nazionale 20 ottobre 2008 sulla prima posizione economica e l’Accordo nazionale 12 marzo 2009 sulla seconda posizione economica.
Roma, 12 maggio 2011
LA PARTE PUBBLICA: LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
FLC CGIL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
SNALS–CONFSAL
GILDA-UNAMS