uffici competenti Clausole campione

uffici competenti. 3.1. Gli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Ambiti scolastici provinciali e con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, provvedono, per le province di rispettiva competenza, all’attuazione del presente Accordo nelle relative modalità operative.
uffici competenti. Non si ritiene di doversi soffermare sugli uffici competenti a registrare gli atti pubblici e le scritture private autenticate in quanto, nella generalità dei casi per i contratti di locazione e di sublocazione si ricorre alla scrittura privata o al contratto verbale; in tali ipotesi la registrazione può essere eseguita da qualsiasi Ufficio del registro o, dove esistenti, dagli Uffici delle entrate. Il contribuente, individuato l'ufficio presso il quale presentare la richiesta di registrazione, deve effettuare il versamento al concessionario del servizio di riscossione dei tributi (articolo 4 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237) nel cui ambito territoriale ha sede il suddetto ufficio finanziario. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 - concernente "Approvazione dei modelli e modalità di riscossione delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal dipartimento delle Entrate e dal dipartimento del Territorio" - il versamento può essere eseguito o direttamente al concessionario stesso o presso una dipendenza di banca sita nell'ambito territoriale di detto concessionario ovvero presso un ufficio postale, sull'apposito conto corrente intestato al concessionario competente.
uffici competenti. Gli Uffici competenti per il collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui alla L. 68/99, sono gli Uffici specialistici provinciali legge 68/99 di Perugia e Terni. Si occupano della gestione dei servizi per il collocamento dei disabili nonché dell’attuazione del Programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l’utilizzazione delle risorse del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (artt. 14 e 46 L.R. 1/2018 e smi). Essi operano al fine dell'informazione, dell'orientamento e della formazione delle persone iscritte negli elenchi provinciali nonché al fine della predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'ingresso dei lavoratori con disabilità nel sistema regionale per il collocamento mirato, nonché, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, al fine della promozione, dell'attuazione e della verifica dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Sono altresì competenze delle strutture provinciali di cui al comma 1: a) l’approvazione e la stipula delle convenzioni di cui al paragrafo n. 4 del presente procedurale; b) la procedura di avviamento al lavoro presso datori di lavoro privati; c) il rilascio delle autorizzazioni al computo ex art. 4; d) la concessione dell'esonero parziale; e) la procedura di avviamento a selezione presso datori di lavoro pubblici; f) l’autorizzazione alla sospensione degli obblighi di assunzione; g) verifica dichiarazioni dei datori di lavoro circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 l. 68/99); h) la tenuta degli elenchi provinciali dei lavoratori disabili e di quelli dei lavoratori appartenenti alle altre categorie protette di cui all’art. 18; i) la rilevazione ed elaborazione di dati per l’attività di monitoraggio dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, per le indagini annuali dell’INAPP e per altre finalità istituzionali. Gli uffici competenti operano al fine di garantire il livello massimo di informazione, trasparenza e consapevolezza delle opportunità offerte dalla L. n. 68/99 nei confronti delle persone con disabilità, delle altre categorie protette e delle aziende obbligate e non.
uffici competenti. La sanzione amministrativa è irrogata dal Comando Polizia Locale, su segnalazione della violazione effettuata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. L’Autorità competente a ricevere il rapporto, ex. art. 17 L. 689/1981, è il Dirigente del Servizio Anagrafe e Stato Civile.
uffici competenti. L’applicazione del presente Regolamento, la gestione e aggiornamento della graduatoria sono demandati alla competenza dell’Ufficio Servizi Sociali. ALLEGATO A Elenco Alloggi in assegnazione ALLEGATO B Modulo domanda di assegnazione alloggi Allegato A ALLEGATO C Criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi ALLEGATO D Determinazione del canone più favorevole ALLEGATO E Xxxxxx domanda di ricongiungimento ALLEGATO F Regolamento gestione alloggi ALLEGATO G Schema bando di assegnazione ALLEGATO H Schema contratto di locazione ordinario ALLEGATO I Schema contratto di locazione emergenziale (art. 14) Il canone annuo concordato è determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 2; il valore al mq. di superficie convenzionale è stabilito in euro 35,00 (trentacinque), ed è assoggettato a revisione annuale ai sensi dell’articolo 7, comma 3. VIA XXXXXXX X Numero Appartamento Superficie convenzionale mq. Canone concordato euro Numero indicativo componenti (ex R.R. n. 1/2004) 19 19 2° piano 29,80 1.043,00 1 PIAZZA IV NOVEMBRE Numero Appartamento Superficie convenzionale Canone concordato euro Numero indicativo componenti (ex R.R. n. 1/2004) 20 1 Piano terra 52,79 1.847,65 2 21 2 Piano terra 44,37 1.552,95 2 22 3 Piano terra 50,76 1.776,60 2 23 4 1° piano 46,40 1.624,00 2 24 5 1° piano 46,40 1.624,00 2 25 6 1° piano 59,98 2.099,30 3 VIA PARROCCHIA Numero Appartamento Superficie convenzionale Canone concordato euro Numero indicativo componenti (ex R.R. n. 1/2004) 26 1 Piano terra 42,84 1.499,40 2 27 2 Piano terra 36,00 1.260,00 1 28 3 1° piano 42,84 1.499,40 1 29 4 1° piano 51,70 1.809,50 2 30 5 1° piano 67,10 2.348,50 3 31 6 2° piano 48,14 1.684,90 2 32 7 2° piano 50,60 1.771,00 2 33 8 2° piano 35,40 1.239,00 1 34 9 2° piano 37,56 1.314,60 1 VIA MAZZINI Numero Appartamento Superficie convenzionale Canone concordato euro Numero indicativo componenti (ex R.R. n. 1/2004) 35 1 73,93 2.587,55 4 36 2 100,10 3.503,50 5 37 3 112,13 3.924,55 5 38 4 50,40 1.764,00 2 39 5 42,24 1.478,40 1 40 6 48,80 1.708,00 2 41 7 64,80 2.268,00 3 42 8 45,08 1.577,80 2 43 9 59,66 2.088,10 3 44 10 81,11 2.838,85 4 45 11 59,59 2.085,65 3 46 12 64,39 2.253,65 3 47 13 64,30 2.250,50 3 48 14 71,11 2.488,85 3 49 15 55,51 1.942,85 2 50 16 41,58 1.455,30 1 51 17 50,60 1.771,00 2 52 18 59,66 2.088,10 3 53 19 64,04 2.241,40 3 54 20 57,73 2.020,55 3 55 21 72,50 2.537,50 4 56 22 73,75 2.581,25 4 VIA COLER Numero Appartamento Superficie convenzionale Canone concordato euro Numero indicativo componenti (ex R.R...

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.