LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
ALLEGATO C
LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
(stipulato ai sensi dell’art.5, comma 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431)
il Sig.(1) nato a il domiciliato in , codice fiscale
di seguito denominato locatore
assistito/a da:(2)...................... in persona di .......................
CONCEDE IN LOCAZIONE A
il Sig.(1) nato a il domiciliato in , codice fiscale di seguito denominati conduttore identificato/a mediante (3) ...........................
assistito/a da:(2)...................... in persona di .......................
che accetta, per se’ e i suoi aventi causa, l’unita’ immobiliare posta in (), n. scala........interno composta di
n vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresi’ dei seguenti elementi accessori indicare quali:
solaio,cantina,autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI:
proprieta’...............riscaldamento...............acqua...............altre COMUNICAZIONE ex articolo 8,
comma 3, del decreto legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n.359: a estremi catastali identificativi dell’unita’ immobiliare:...............
b codice fiscale del locatore..............................
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI: ....................
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:....................
La locazione e’ regolata dalle pattuizioni seguenti.
ARTICOLO 1 (Durata). Il contratto e’ stipulato per la durata di mesi 0 (5) dal al .Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
ARTICOLO 2 (Natura transitoria) Secondo quanto previsto dall’Accordo territoriale stipulato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra .......... depositato il ........... presso il Comune di , le
parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile per un periodo non eccedente i .............. frequentando il corso di studi di .........
presso l’Universita’ di Pisa
ARTICOLO 3 (Canone) Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo di cui all’articolo 2, e’ convenuto in euro 0,00 , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ......., in n. ....... rate eguali anticipate di euro ......ciascuna, alle seguenti date (4).
Qualora vi siano una pluralità di conduttori, gli stessi risulteranno obbligati solidalmente al pagamento del canone di locazione e all’adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal presente contratto.
ARTICOLO 4 (Garanzia).A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza una somma di Euro 00,00 pari a …… mensilità del canone, non imputabile in conto canoni. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ARTICOLO 5 (Oneri accessori) Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire in sede di consuntivo entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione anche tramite organizzazioni sindacali presso il locatore o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
ARTICOLO 6 (Spese di xxxxx e di registrazione) Le spese di xxxxx per il presente contratto e le spese di registrazione sono divise in parti uguali tra i contraenti.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
ARTICOLO 7 (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non puo’ venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone nonche’ di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilita’ del canone , costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78. La vendita dell’unita’ immobiliare locata in relazione alla quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 8 (Uso) L’immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, e’ fatto divieto di sublocare o dare in comodato, ne’ in tutto ne’ in parte, l’unita’ immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
ARTICOLO 9 (Recesso del conduttore) Il conduttore ha facolta’ di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza. In caso di recesso di uno o piu’ conduttori, ferma la presenza di almeno uno degli iniziali firmatari del contratto, e’ ammesso il subentro di altro studente nel rapporto di locazione.
Il subentro dovra’ essere comunicato al locatore per scritto da parte del conduttore/i iniziale e di quello subentrante, il quale dovra’ dichiarare di accettare solidalmente e integralmente le clausole contrattuali ed in particolare la durata concordata inizialmente. La tassa di registro e i bolli relativi all’atto di subentro sono a carico dei conduttori recedente e subentrante al 50%.
Qualora tutti gli originali coduttori fossero sostituiti dai subentranti studenti, questi ultimi dovranno stipulare un nuovo contratto; in caso contrario il contratto si intendera’ risolto ipso jure salvo il pagamento della indennita’ di occupazione sino all’effettivo rilascio dell’alloggio.
ARTICOLO 10 (Consegna) Il conduttore dichiara di aver visitato l’unita’ immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e cosi di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.
Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unita’ immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresi’ a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, cosi’ come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini.
E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile di quanto segue ovvero di quanto risulta dall’allegato verbale di consegna. (4)
ARTICOLO 11 (Modifiche e danni) Il conduttore non puo’ apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilita’ per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonche’ per interruzioni incolpevoli dei servizi.
ARTICOLO 12 (Assemblee) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unita’ immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalita’ di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprieta’ o da almeno tre conduttori.
ARTICOLO 13 (Impianti) Il conduttore in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore in caso di inosservanza
autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla puo’ pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, dello stesso DPR.
ARTICOLO 14 (Accessi) Il conduttore deve consentire l’accesso all’unita’ immobiliare al locatore, al suo amministratore nonche’ ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivandola ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unita’ immobiliare locata, il conduttore deve consentire la visita all’unita’ immobiliare in orari concordati tra le parti.
ARTICOLO 15 (Commissione di conciliazione) Ciascuna parte adirà, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine alla esatta applicazione dell’accordo territoriale, in precedenza citato anche in relazione al canone, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale.
La Commissione di Conciliazione è costituita da tre membri di cui due scelti tra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore, presieduta dal Difensore Civico del Comune presso il quale viene depositato l’accordo.
La parte interessata ha l’obbligo di chiedere l’attivazione della Commissione al Difensore Civico che deve convocarla entro 15 giorni e di segnalare per conoscenza anche alla controparte il proprio rappresentante sindacale di cui al precedente comma 2.
ARTICOLO 16 (Varie) A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli piu’ non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove e’ situato l’immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non puo’ aver luogo, e non puo’ essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal
Codice Civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonche’ alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3. Altre clausole ..................................................................................
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
,
La parte locatrice La parte conduttrice
A mente dell’articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto.
La parte locatrice La parte conduttrice
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero d’iscrizione al Tribunale; nonche’ nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L’assistenza e’ facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’autorita’ di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978,
n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’autorita’ di P.S., ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima e’ di sei mesi e quella massima e’ di trentasei mesi.
(6) Xxxxxxx tre mensilita’.