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C O M U N E D I P O I R I N O
Provincia di Torino
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P.IVA 02007520014
REGOLAMENTO
DEI CONTRATTI CIMITERIALI
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 11-04-2016
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Tumulazioni
1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Dpr del 10.9.1990 n. 285;
e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
Art. 2 - Caratteristiche delle concessioni
I manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico (art. 824 del C.C.). Pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d’uso ma non ne trasferisce la proprietà.
La concessione può essere rinnovata per iniziativa del concessionario, ovvero dei discendenti, entro i tre mesi successivi alla data di scadenza.
Il manufatto cimiteriale ed il suo diritto non sono commerciabili ed il concessionario non può trasferirli, a nessun titolo e ragione ad altri, né permutarli, né consentirne l’uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.
Le tariffe delle concessioni di aree cimiteriali o tombe di famiglia a soggetti non nativi o non residenti nel Comune di Poirino al momento della concessione sono maggiorate del 50% rispetto le tariffe vigenti.
Le tariffe delle concessioni di loculi o cellette ossario destinati a persone non native o non residenti nel Comune di Poirino al momento della concessione sono maggiorate del 50% rispetto le tariffe vigenti.
CAPO II
CONCESSIONI AREE CIMITERIALI E TOMBE DI FAMIGLIA
Art. 3 – Ambito d’applicazione
Il presente capo disciplina le concessioni di aree cimiteriali e di tombe di famiglia esistenti nel cimitero comunale.
Art. 4 - Concessione aree cimiteriali
Si da luogo alla concessione di aree cimiteriali, su richiesta dell’interessato al fine di edificare la tomba di famiglia secondo la normativa vigente in materia e riportata nell’atto di concessione.
La tomba di famiglia può essere edificata anche allo scopo di riunire due o più salme di parenti aventi diritto già tumulati individualmente, con facoltà di retrocedere al Comune i loculi liberati.
Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.
Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.
Con la concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la tomba di famiglia entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
Art. 5 - Durata delle concessioni
Le concessioni delle aree cimiteriali, sulle quali edificare le tombe di famiglia, hanno una durata di anni 99 dalla data di sottoscrizione dell’atto pubblico di concessione.
Art. 6 - Aventi diritto
Gli aventi diritto alla tumulazione nelle tombe di famiglia, entro i limiti degli originari posti disponibili risultanti dal progetto approvato, sono i seguenti:
- i concessionari;
- i parenti ed affini del concessionario, entro il 4° grado;
- i conviventi di fatto, per dichiarazione resa sotto personale responsabilità dal concessionario;
Nelle tombe di famiglia, su richiesta del concessionario, è consentita la sepoltura in via provvisoria e per la durata massima di due anni, di salme di soggetti non aventi diritto.
Art. 7 - Frazionamenti - rinunce e rapporti fra concessionari
Nell’ambito dell’esercizio del diritto di utilizzazione delle tombe di famiglia così come risultante dalla concessione, più concessionari possono comunicare al Comune, con atto sottoscritto da tutti in forma collettiva o separata, il frazionamento dei posti. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la rinuncia del diritto di sepoltura per se o per i propri aventi causa in favore di uno o più concessionari, i quali dovranno accettare, e per iscritto dichiarare, la propria disponibilità a subentrare.
Con atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositata anche in allegato all’atto di concessione, più concessionari di un’unica concessione possono regolare i loro rapporti interni, ferma restando l’unicità della concessione nei confronti del Comune.
Art. 8 - Revoca o decadenza
La concessione, a prescindere dalla sua durata, è revocata con provvedimento del Dirigente nei seguenti casi:
1. violazione delle norme dettate dal presente Regolamento delle concessioni ovvero di quelle previste dall’atto di concessione;
2. abbandono del manufatto dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.
Il provvedimento di revoca è notificato agli interessati i quali potranno ricorrere in base alle normative vigenti.
Qualora gli interessati non fossero reperibili il provvedimento di revoca è preceduto da un avviso posto sul manufatto ed affisso all’Albo all’ingresso del cimitero nonché all’Albo Pretorio comunale. Trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, qualora nessuno ne abbia rivendicato e provato il possesso, il Dirigente del Settore procederà, previa dichiarazione attestante l’avvenuta procedura di pubblicazione, alla revoca della concessione ed alla conseguente riacquisizione d’ufficio del manufatto al demanio comunale.
Nel caso specifico di abbandono del manufatto dipendente da morte degli aventi diritto, relativo ad una concessione perpetua, la procedura di revoca, quando lo stato della tomba di famiglia lo consenta, verrà di norma avviata dopo che siano trascorsi 20 anni dall’ultima tumulazione.
La concessione decade alla scadenza prevista dal contratto in mancanza di rinnovo nei tre mesi successivi.
Art. 9 - Effetti della revoca o della decadenza
In caso di decadenza o revoca della concessione, una volta che il provvedimento è reso esecutivo il manufatto tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell’accessione previsto dall’art. 934 del vigente codice civile.
ll Dirigente, sentito il Coordinatore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l’esumazione e l’estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste dalla normativa vigente in materia, una volta liberato, il manufatto potrà essere nuovamente concesso.
Art. 10 - Procedura di rescissione manufatti cimiteriali
I/Il concessionari/o possono richiedere per iscritto la rescissione del contratto di concessione del manufatto retrocedendolo al Comune, che a sua volta potrà dare corso alla procedura di rimborso nella misura prevista da apposita deliberazione e all’acquisizione del manufatto.
Non è prevista la procedura di rescissione se non è la totalità dei concessionari a richiederla.
Art. 11 – Valorizzazione aree cimiteriali retrocesse
Nel caso di retrocessione di aree cimiteriali anche con manufatti, il Comune potrà concedere la rescissione della concessione con la corresponsione di 1/3 del valore attuale della concessione, senza alcuna valorizzazione del manufatto.
Art. 12 - Decesso del concessionario
In caso di decesso del titolare della concessione gli eredi sono tenuti a comunicare il nominativo dei nuovi concessionari all’Ufficio comunale delle concessioni cimiteriali, preferibilmente entro 12 mesi dal decesso e sulla base di idonea documentazione ferma restando la durata originaria della concessione.
Art. 13 - Tempo di concessione
La durata della concessione rimane invariata nel caso di subentro nella concessione degli eredi che siano parenti o affini del concessionario originario, entro il 4° grado.
In tutti gli altri casi, l’erede può scegliere tra:
- la voltura della concessione che si configurerà come nuova concessione soggetta a registrazione, senza esborso di tariffa e assumerà la validità ordinaria di 99 anni;
oppure
- la rescissione prevista dall’articolo 10 del presente regolamento.
Art. 14 – Tariffe
La tariffa per la concessione delle aree cimiteriali è quella prevista con apposita deliberazione. La tariffa per la concessione di tombe di famiglia rientrate nella disponibilità del Comune è pari alla tariffa prevista per le aree cimiteriali se non sono presenti manufatti diversi dalle lapidi, sopra il piano di campagna.
In tutti gli altri casi la tariffa sarà fissata con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di una relazione della ripartizione Tecnica, a partire dalla tariffa prevista per le aree cimiteriali, con eventuale maggiorazione in presenza di manufatti di pregio ed in buono stato di conservazione.
CAPO III
CONCESSIONI DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO
Art. 15 – Ambito di applicazione
Il presente capo disciplina le concessioni di loculi e cellette ossario esistenti nel cimitero comunale qui di seguito definiti Manufatti cimiteriali.
Art. 16 - Concessione di manufatti cimiteriali
Si da luogo alla concessione di loculi e cellette ossario su richiesta dell’interessato che può o no essere il destinatario del manufatto secondo la normativa vigente in materia e riportata nell’atto di concessione.
Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.
Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni a monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione al cimitero.
Art. 17 – Doveri del concessionario
I concessionari di loculi e cellette ossario sono tenuti al rispetto della uniformità per quanto concerne i copriloculi, le scritte, i vasi portafiori, le cornici portafoto ed i lumini, come stabilito da indirizzo della Giunta Comunale.
Art. 18 - Durata delle concessioni
Le concessioni di loculi e cellette ossario hanno una durata di anni 60 dalla data di sottoscrizione dell’atto privato di concessione.
Art. 19 - Aventi diritto
Gli aventi diritto alla tumulazione nei loculi e cellette ossario sono quelli indicati nell’atto di concessione. I loculi e le cellette ossario non potranno essere in alcun modo ceduti né il loro uso potrà essere trasferito a salma diversa da quella registrata sul contratto.
Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere tumulati, in relazione alla capienza, una cassetta di resti ossei o un’urna cineraria.
Anche nelle cellette ossario, in relazione alla capienza, possono essere tumulati fino a due cassette di resti ossei o urne cinerarie.
Art. 20 – Rinnovo o decadenza
Alla scadenza naturale della concessione, gli aventi diritto potranno chiederne il rinnovo, previo pagamento del corrispettivo pari alle tariffe che saranno allora in vigore, fatte salve diverse disposizioni legislative o regolamentari.
La concessione decade alla scadenza prevista dal contratto in mancanza di rinnovo nei tre mesi successivi.
Art. 21 - Procedura di rescissione manufatti cimiteriali
Dopo aver rimosso i resti secondo la normativa vigente, il concessionario o i suoi eredi possono richiedere per iscritto la rescissione del contratto di concessione del manufatto cimiteriale retrocedendolo al Comune, che a sua volta potrà dar corso alla procedura del rimborso e all’acquisizione del manufatto.
Art. 22 – Valorizzazione loculi e cellette ossario retrocesse
Nel caso di rescissione di loculi e cellette ossario, il Comune potrà concedere la rescissione della concessione con la corresponsione di un valore calcolato in base alla seguente tabella:
da 0 a 4 anni dalla data della concessione | 1/4 del valore attuale della concessione |
da 5 a 9 anni dalla data della concessione | 1/5 del valore attuale della concessione |
da 10 a 19 anni dalla data della concessione | 1/6 del valore attuale della concessione |
da 20 a 29 anni dalla data della concessione | 1/7 del valore attuale della concessione |
da 30 a 39 anni dalla data della concessione | 1/8 del valore attuale della concessione |
da 40 anni | nulla sarà rimborsato |
L’eventuale maggiorazione pagata all’atto della concessione, non verrà presa in considerazione nel calcolo della quota da rimborsare.
Art. 23 – Valorizzazione loculi perpetui
Le concessioni perpetue, in caso di rescissione, sono equiparate a quelle con scadenza, come stabilito all’art. 22.
Art. 24 – Valorizzazione concessioni trentennali
Nel caso di rescissione di concessioni trentennali, nulla sarà rimborsato dal Comune
Art. 25 - Decesso del concessionario
In caso di decesso del titolare della concessione gli subentrano gli eredi fermo restando il destinatario del posto ceduto.
Art. 26 - Tempo di concessione
Il tempo di concessione rimane invariato nel caso di subentro nella concessione degli eredi.
Art. 27 – Tariffe
La tariffa per la concessione dei manufatti cimiteriali è quella prevista con apposita deliberazione e si applica anche ai manufatti cimiteriali rientrati nella disponibilità del Comune.
Nel caso in cui il beneficiario della concessione non sia residente o non sia nato a Poirino, verrà applicata una maggiorazione del 50% sul prezzo originale.
Nel caso in cui in uno stesso loculo, siano tumulate, oltre alla salma, anche resti o ceneri, la tariffa applicata sarà quella relativa alla residenza in vita della salma.
Nel caso in cui nella stessa celletta ossario vengano tumulate due cassette ossario o urne cinerarie, se non sono entrambi residenti o nati a Poirino, la tariffa verrà maggiorata del 50%.
CAPO IV
CONCESSIONI TEMPORANEE DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO
Art. 28 – Concessione
Per agevolare situazioni straordinarie o di emergenza che rendano necessaria la tumulazione provvisoria di una salma in un loculo o di resti o ceneri in una celletta ossario, si darà luogo ad una concessione cimiteriale temporanea.
Per le concessioni temporanee non è obbligatoria l’apposizione della lastra di marmo.
Art. 29 – Tariffe
Le tariffe mensili da applicare alle concessioni temporanee sono stabilite da apposita deliberazione. Se la domanda di concessione viene protocollata entro il 15 del mese, la tariffa mensile verrà pagata per tutto il mese in corso mentre, se la domanda viene protocollata dal 16 del mese, la tariffa sarà pagata dal mese successivo.
CAPO V
LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE
Art. 30 – Apposizione di lapidi – Costruzioni
Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro nel Cimitero, sia per apposizioni di lapidi o costruzioni di tombe, sia per restauri o riparazioni si deve ottenere l’autorizzazione del Sindaco o chi per esso.
L’autorizzazione va richiesta prima dell’inizio di qualsiasi lavoro, previo pagamento dei diritti dovuti.
I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private debbono ottenere, oltre l’autorizzazione edilizia di cui di cui al primo capoverso, anche il parere della Commissione comunale per l’edilizia.
Art. 31 – Imprese operanti nei Cimiteri
Le imprese edili che intendono operare nei Cimiteri devono essere a ciò appositamente autorizzate dal Comune.
Art. 32 – Recinzione aree – Scavi
Nella costruzione di sepolture il concessionario deve recingere, a regola d’arte, con assito di tavole, lo spazio assegnato.
Nell’esecuzione degli scavi e delle costruzioni i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere, per evitare danni alle tombe e alle altre opere pubbliche e private.
I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando spargimento di materiali sul suolo del Cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l’impresa ha l’obbligo di ripulire, ripristinare il terreno eventualmente danneggiato e risarcire eventuali danni arrecati a terzi.
Art. 33 – Introduzione e deposito di materiale
Per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle opere i privati concessionari potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale da costruzione e degli arnesi da lavoro.
Al termine dell’orario di lavoro, le attrezzature dovranno essere asportate dal Cimitero o riposte in zona deposito.
I materiali occorrenti all’esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
E’ vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento del materiale in altro spazio.
Nel corso dei lavori l’impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia e calce, ecc.
Art. 34 – Orario di lavoro
L’orario di lavoro è fissato dall’Ufficio Tecnico Comunale. E’ in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dallo stesso Ufficio Tecnico.
Art. 35 – Consumi – Area deposito
E’ fatto divieto alle imprese operanti nel Cimitero di allacciarsi a prese del Comune per la fornitura di energia elettrica.
Tale allacciamento potrà essere consentito soltanto eccezionalmente e per ragioni di pubblica utilità dall’Ufficio Tecnico Comunale, dietro rimborso al Comune del valore dell’energia consumata.
Il Comune potrà, su richiesta delle imprese e sempre che ne esista la possibilità, concedere alle medesime l’uso di un’area di deposito, verso la corresponsione di un affitto nella misura determinata dalla Giunta Municipale, la quale determinerà anche l’importo forfetario che le imprese dovranno rimborsare al Comune per il consumo dell’acqua.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 36 – Sanzioni
Le infrazioni al presente Regolamento, quando non costituiscono altro particolare reato punito dal codice penale, o non rientrano nelle violazioni previste dall’art. 7 delle Leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265, sono punite ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
Si applicano le procedure della Legge di depenalizzazione 24 novembre 1981 n. 689.
Art. 37 – Abrogazione precedenti disposizioni
Il presente Regolamento regola l’intera materia, pertanto s’intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento Comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.
Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, non contemplate nel presente regolamento,
Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento e per quanto non espressamente previsto nello stesso, si applica la normativa sovraordinata.
L’entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell’Albo.
Art. 38 – Tariffe
Le tariffe dei canoni o diritti previsti dal presente Regolamento sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto separato.
Art. 39 – Tutela dei dati personali
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.