Doveri del concessionario Clausole campione

Doveri del concessionario. In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni: • sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente scolastico e Referente esterno); • indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica; • inoltrare elenco partecipanti per autorizzazione all’ingresso da parte della scuola; tale elenco verrà aggiornato e comunicato alla scuola in caso di mutamenti in corso d’anno; • osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di Sicurezza (d.lgs. 81/2008 e xx.xx.); • provvedere alla pulizia (COMPRESO IL RELATIVO MATERIALE). Le spese relative saranno a totale carico delle società, che dovranno provvedere con proprio personale e comunicare al Dirigente Scolastico il nominativo del responsabile prima dell’inizio dell’utilizzo dei locali. La persona designata dovrà godere della piena fiducia della società e della scuola al fine di evitare spiacevoli disguidi; • in caso di xxxxx organizzati a conclusione della giornata lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche; • segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali; • evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato; • custodire i locali, gli impianti, le attrezzature fisse e a risarcire la scuola dei danni arrecati; • accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell’attività scolastica; • essere responsabili del rispetto del divieto di fumo in tutti i locali dell’Istituzione scolastica utilizzati (anche il cortile e gli spazi aperti di pertinenza) ai sensi della normativa vigente; • non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi titolo; • ritenere la scuola esente da qualsiasi responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore ed i giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni (a persone e cose) di frequentanti o di terzi, in dipendenza dell’uso dei locali e attrezzature nel periodo di concessione; • assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.
Doveri del concessionario. 1. La Concessionaria è obbligata ad osservare e a far osservare la massima diligenza nell’utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc, in modo da evitare qualsiasi danno all’impianto, ai suoi accessori ed a quant’altro di proprietà del Comune, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza e fruibilità. Sarà tenuta al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili e immobili. La Concessionaria dovrà provvedere a proprio carico alla pulizia degli spogliatoi, degli spalti, dell’area interessata alla pratica sportiva, alle pertinenze e alla segnatura del campo di gioco; 2. La Concessionaria deve segnalare tempestivamente e non oltre 5 giorni all’Ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati; 3. La Concessionaria non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell’uso o della gestione saranno presi accordi tra le parti volta per volta; 4. La Concessionaria, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d’ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti; 5. Per quanto attiene alle manifestazioni non sportive, la Concessionaria è tenuta a richiedere se dovute tutte le autorizzazioni amministrative; 6. La Concessionaria deve presentare all’Ufficio Sport del Comune di Assemini entro il 31 Gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione dell’impianto e sull’attività sportiva svolta nell’anno precedente, con relativa rendicontazione; 7. La Concessionaria deve mettere a disposizione del Comune gli impianti sportivi ogni qual volta venga richiesto per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d’intesa tra le parti, fatte salve le attività di campionato già programmate e non rinviabili; 8. Ai sensi del Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, richiamato nella presente, la Concessionaria è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenz...
Doveri del concessionario a) Il Concessionario sarà tenuto a segnalare chiaramente il collegamento tra il Marchio utilizzato ed i prodotti e servizi di CEMBRE S.p.A., in modo da evitare il pericolo di confusione con prodotti e servizi altrui. Il Marchio dovrà essere ben collegato ai Prodotti CEMBRE e tenuto distinto dai prodotti della concorrenza; non potrà in alcun caso essere utilizzato in correlazione a prodotti diversi dai prodotti CEMBRE. b) Il Concessionario riconosce che CEMBRE S.p.A. è unica ed esclusiva proprietaria del Marchio. Il Concessionario si impegna ad utilizzare il Marchio secondo modalità che non ledano in alcun modo i diritti della società Titolare sul Marchio stesso e non eseguirà alcuna azione che possa in qualsiasi modo danneggiare la reputazione del Marchio e/o della società Titolare, inclusi, senza alcuna limitazione, gli usi che potrebbero definirsi di cattivo gusto o illegali o il cui scopo o obiettivo sia quello di incoraggiare attività illecite, durante il periodo di validità della Licenza d'uso del Marchio o successivamente. Il Concessionario accetta di non adottare, utilizzare né registrare nessun nome aziendale, nome commerciale, marchio di fabbrica, marchio di servizio o marchio di certificazione, né altre indicazioni simili, che contengano in parte o nella totalità il Marchio oggetto della Licenza. c) L’utilizzo del Marchio da parte del Concessionario vale quale prova d’uso ai sensi delle disposizioni in tema di conservazione del Marchio e si intende a favore del Titolare del Marchio. Il Concessionario accetta di procurare tali prove d’uso qualora richiesto dal Titolare. d) Qualsiasi iniziativa volta alla creazione di siti web e/o registrazione o utilizzo di domini internet contenenti uno o più Marchi tra quelli sopra elencati, sia in Italia che all’estero, con qualsiasi estensione ed in qualsiasi lingua, dovrà essere sottoposta a preventiva autorizzazione da parte dell’Ufficio Marketing del Titolare, che ne disciplinerà altresì modalità e contenuti. Qualsiasi link al sito xxx.xxxxxx.xxx o ad altri siti corporate potrà avvenire esclusivamente in relazione a siti ospitanti che non forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o lesivi di diritti altrui. L’utilizzo del link deve essere in ogni caso espressamente autorizzato dal Titolare. Il Titolare non è responsabile dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante. Le sole informazioni tecniche e commerciali ritenute vincolanti per CEMBRE S.p.A. sono quelle pubblicate e diffuse tram...
Doveri del concessionario. In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni: - indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica; - indicare tutto il personale che avrà accesso ai locali concessi; fornirne copia del documento in corso di validità; fornire prospetto con turnazione oraria e i relativi titoli professionali che giustifichino l’ingresso del suddetto personale; - osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; - lasciare i locali, dopo l'uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche; - segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali sull’apposito registro firme. - sospendere su semplice richiesta del DS, anche a mezzo fonogramma, l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della istituzione scolastica; - assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.
Doveri del concessionario. 1-­‐ Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un contributo determinato in base alle tariffe orarie stabilite dal Comune e alle ore richieste a supporto dei costi sostenuti dalla scuola per il funzionamento della struttura al di fuori dell’orario destinato allo svolgimento delle normali attività curriculari ed extracurriculari. Il costo viene così determinato: Il concessionario si impegna a versare alla scuola il costo di utilizzo della palestra entro il 15 dicembre di ogni anno. Il versamento andrà effettuato su CCB dell’ISTITUTO COMPRENSIVO X. XXXXXX -­‐ PALESTRINA CODICE IBAN IT 70 Q 08716 39320 000001078129. La scuola verserà a sua volta la metà degli incassi al Comune come rimborso per le forniture di acqua, luce e riscaldamento entro il 30 giugno di ogni anno. La scuola verrà esonerata dal rimborso al Comune nel momento in cui le attività proposte saranno dirette a fini di promozione sociale e prevenzione del disagio degli alunni, eventualità che verrà valutata con l’Ufficio Patrimonio alla fine dell’anno scolastico.
Doveri del concessionario. Ai sensi del D.M.I. n. 61/1996, come modificato dal D.M.I. del 6.06.2005, i complessi e gli impianti sportivi devono essere conformi ai Regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali. Il concessionario deve garantire: a) l’applicazione delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (D.M. Del 18. 03.1996 come modificato dal D.M.I. Del 6.06.2005); b) provvedere all’Omologazione dell’impianto sportivo; per omologazione di un impianto sportivo si intende la dichiarazione, emessa dal Consiglio della Federazione Sportiva Nazionale, di idoneità all’esercizio della pratica sportiva ed allo svolgimento delle competizioni di vario livello, riferita ad un impianto già realizzato, finito e potenzialmente funzionante. La dichiarazione di omologazione può essere concessa dalla Federazione Sportiva Nazionale solo ad impianti sportivi per i quali detta dichiarazione viene esplicitamente richiesta dal soggetto concessionario; c) il rispetto delle normative sulle barriere architettoniche; d) il rispetto del Decreto Legislativo 81/08;
Doveri del concessionario. 7.1. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, a un comportamento corretto durante l’attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola. 7.2. Eventuale materiale necessario all’espletamento dell’attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e l’ottenimento della relativa autorizzazione in forma scritta. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola. 7.3. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori della associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva se non specificatamente autorizzati. 7.4. E' vietato l’utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione. 7.5. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso. 7.6. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze. Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietato l’utilizzo di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.
Doveri del concessionario. E’ vietato tassativamente mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi e agevolazioni pubbliche o private, E’ divieto di cessione della concessione a terzi a qualsiasi titolo gratuito ed oneroso sia pure temporaneamente;
Doveri del concessionario. Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un contributo all’Istituto in base alla tariffe stabilite nel presente Regolamento a supporto dei costi sostenuti dalla scuola per il funzionamento della struttura al di fuori dell’orario destinato allo svolgimento delle normali attività curriculari ed extracurriculari e ad un contributo in base alle tariffe orarie stabilite dall’Amministrazione Provinciale di Chieti e alle ore richieste. Il costo viene così determinato: 1) Contributo all’Istituto Scolastico: a. fino a 4 ore settimanali di utilizzo per l’intero anno scolastico: € 650,00 b. superiore a 4 ore settimanali e fino a 8 ore settimanali di utilizzo per l’intero anno scolastico: € 1.300,00 c. superiore a 8 ore settimanali e fino a 16 ore settimanali di utilizzo per l’intero anno scolastico: € 2.000,00 d. superiore a 16 ore settimanali di utilizzo per l’intero anno scolastico: € 3.000,00 2) Contributo all’Amministrazione Provinciale:
Doveri del concessionario. ● L’attrezzatura viene assegnata in comodato a tempo determinato e per l’uso determinato, con l’obbligo di restituzione; ● Il periodo di comodato ha origine dalla data di consegna e termina con la ripresa delle attività didattiche in presenza; ● Il genitore si impegna e ha l’obbligo di custodire il dispositivo ricevuto presso il proprio domicilio, di conservarlo in buono stato di manutenzione, assumendosi e prendendosi carico delle spese di uso di ordinaria e straordinaria manutenzione se necessarie, nonché di riparazione in caso di danneggiamento o di malfunzionamento; ● E’ vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi (ad eccezione dell’alunno/a) il dispositivo oggetto del presente contratto (divieto di subcomodato); ● Il genitore farà usare esclusivamente il dispositivo all’alunno/a o agli altri figli che frequentano le scuole dell’Istituto Comprensivo con la finalità di studio e svolgimento delle attività di didattica a distanza; ● Il genitore si assume ogni responsabilità civile e penale nell’uso proprio o improprio del dispositivo, per uso non autorizzato anche da parte di terzi, nonché per eventuali danni arrecati a terzi nell’uso del bene; ● Il genitore si impegna ad esercitare un controllo attivo sull’uso che l’alunno/a fa del dispositivo, sia nei suoi aspetti di custodia materiale sia in quelli relativi alle condotte nell’uso delle applicazioni in locale e in rete;