Doveri del concessionario Clausole campione

Doveri del concessionario. In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni: - sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente scolastico e Referente esterno); - indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica; - osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; - lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche; - custodire i locali, gli impianti, le attrezzature fisse e risarcire la scuola dei danni arrecati; - comunicare immediatamente, per iscritto, al Dirigente scolastico qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie eventualmente riscontrati ai locali, pertinenze, attrezzature; - evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato; - restituire, dopo l’utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi e cura delle attrezzature; - accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell’attività scolastica; - essere responsabili del rispetto del divieto di fumo; - non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi titolo; - ritenere la scuola esente da qualsiasi responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore ed i giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni (a persone e cose) di frequentanti o di terzi, in dipendenza dell’uso dei locali e attrezzature nel periodo di concessione; - stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo; - assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.
Doveri del concessionario. Il Concessionario dovrà provvedere: a) alla pulizia dei locali dello spogliatoio, degli spalti della tribuna , dell’area interessata alla pratica sportiva e relative pertinenze, alla segnatura del campo di calcio; b) alla manutenzione ordinaria dell’impianto e delle strutture concessi nei limiti di quanto previsto al successivo art. 10; c) all’apertura, chiusura e conduzione dell’impianto sportivo mediante l’impiego di idoneo personale; d) alla custodia dell’impianto sportivo, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti con responsabilità in caso di furto e di danneggiamenti; e) alla tutela sanitaria di tutti i praticanti l’attività sportiva ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.02.1982 e s.m.i.; f) alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra la Concessionaria medesima e i propri collaboratori e utenti; g) prestare la propria collaborazione tecnico - organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti; h) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune; i) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l’Amministrazione comunale potrà indicare; j) consentire l’uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune ai sensi dell’art.3 comma 3 della presente convenzione, delle Scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate; k) concedere l’uso dell’impianto per attività organizzate da altri sodalizi sportivi e da privati in base alle tariffe determinate; l) organizzare in loco dei corsi di preparazione sportiva per i bambini, giovani, anziani e diversamente abili ; m) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (decreto legislativo n. 81/2008); n) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza adottato.
Doveri del concessionario. In relazione all’utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni: - indicare nominativo e recapiti del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente verso l’istituzione scolastica; - osservare incondizionatamente l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; - lasciare i locali, dopo l’ uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche; - segnalare tempestivamente all’istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali; - sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell’ istituzione scolastica (se non è stato possibile concordare funzionali variazioni di tempi e modalità col concessionario); - nel caso di utilizzo di laboratori (scientifico, artistico, informatica, etc..) attenersi al Regolamento del laboratorio e far riferimento al Responsabile del laboratorio per ogni problematica relativa; - assumersi ogni responsabilità derivante dall’inosservanza di quanto stabilito.
Doveri del concessionario. Il concessionario dovrà: a) utilizzare l’impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata; b) prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno; c) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune; d) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l’Amministrazione comunale potrà indicare; e) consentire l’uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, delle Scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate; f) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l’impianto, se non utilizzato dalla Società sportiva concessionaria per gare di campionato e altre manifestazioni sportive, per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ad altri campionati ufficiali e manifestazioni a carattere cittadino, nazionali ed internazionali, secondo accordi e programmi annuali assunti d’intesa fra le parti, nel rispetto del regolamento delle tariffe e del tariffario vigenti; g) concedere l’uso dell’impianto per attività organizzate da altri sodalizi sportivi e da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l’uso degli impianti sportivi adottato dall’Amministrazione comunale; h) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 626/94); i) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza adottato.
Doveri del concessionario. 1. La Concessionaria è obbligata ad osservare e a far osservare la massima diligenza nell’utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc, in modo da evitare qualsiasi danno all’impianto, ai suoi accessori ed a quant’altro di proprietà del Comune, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza e fruibilità. Sarà tenuta al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili e immobili. La Concessionaria dovrà provvedere a proprio carico alla pulizia degli spogliatoi, degli spalti, dell’area interessata alla pratica sportiva, alle pertinenze e alla segnatura del campo di gioco; 2. La Concessionaria deve segnalare tempestivamente e non oltre 5 giorni all’Ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati; 3. La Concessionaria non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell’uso o della gestione saranno presi accordi tra le parti volta per volta; 4. La Concessionaria, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d’ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti; 5. Per quanto attiene alle manifestazioni non sportive, la Concessionaria è tenuta a richiedere se dovute tutte le autorizzazioni amministrative; 6. La Concessionaria deve presentare all’Ufficio Sport del Comune di Assemini entro il 31 Gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione dell’impianto e sull’attività sportiva svolta nell’anno precedente, con relativa rendicontazione; 7. La Concessionaria deve mettere a disposizione del Comune gli impianti sportivi ogni qual volta venga richiesto per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d’intesa tra le parti, fatte salve le attività di campionato già programmate e non rinviabili; 8. Ai sensi del Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, richiamato nella presente, la Concessionaria è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenz...
Doveri del concessionario. ● L’attrezzatura viene assegnata in comodato a tempo determinato e per l’uso determinato, con l’obbligo di restituzione; ● Il periodo di comodato ha origine dalla data di consegna e termina con la ripresa delle attività didattiche in presenza; ● Il genitore si impegna e ha l’obbligo di custodire il dispositivo ricevuto presso il proprio domicilio, di conservarlo in buono stato di manutenzione, assumendosi e prendendosi carico delle spese di uso di ordinaria e straordinaria manutenzione se necessarie, nonché di riparazione in caso di danneggiamento o di malfunzionamento; ● E’ vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi (ad eccezione dell’alunno/a) il dispositivo oggetto del presente contratto (divieto di subcomodato); ● Il genitore farà usare esclusivamente il dispositivo all’alunno/a o agli altri figli che frequentano le scuole dell’Istituto Comprensivo con la finalità di studio e svolgimento delle attività di didattica a distanza; ● Il genitore si assume ogni responsabilità civile e penale nell’uso proprio o improprio del dispositivo, per uso non autorizzato anche da parte di terzi, nonché per eventuali danni arrecati a terzi nell’uso del bene; ● Il genitore si impegna ad esercitare un controllo attivo sull’uso che l’alunno/a fa del dispositivo, sia nei suoi aspetti di custodia materiale sia in quelli relativi alle condotte nell’uso delle applicazioni in locale e in rete;
Doveri del concessionario. In relazione all’utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni: - non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; - custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; - restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione. Il comodatario si impegnerà per iscritto a: ▪ custodire lo strumento con la massima cura e a utilizzarlo esclusivamente per il proprio figlio/a, alunno/a della nostra scuola, per cui è stato richiesto il prestito e, pertanto, di non cedere a terzi per alcun motivo il godimento del bene oggetto della concessione; ▪ riconsegnarlo al termine dell’utilizzo dello stesso, in perfetto stato, nelle medesime condizioni in cui si trovava all’atto della concessione, e, in ogni caso, a seguito di semplice richiesta della scuola stessa; ▪ xxxxxxxsi nella maniera più assoluta da ogni eventuale intervento di manutenzione senza la prevista autorizzazione per iscritto del docente di riferimento e/o della scuola. In caso di danneggiamento dello strumento, lo studente o il genitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio insegnante, nonché a riportare lo strumento a scuola, la quale provvederà a farlo riparare, a spese del comodatario, da personale di fiducia. ▪ comunicare tempestivamente ogni qualunque variazione di domicilio e/o di recapito telefonico. Il giudizio sullo stato d’uso sarà insindacabilmente espresso dal personale dell’Istituto incaricato al ritiro del bene. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti si rimettono esclusivamente alle Norme del Capo XIV (artt. 1083/1812) del Codice Civile.
Doveri del concessionario. I concessionari di loculi e cellette ossario sono tenuti al rispetto della uniformità per quanto concerne i copriloculi, le scritte, i vasi portafiori, le cornici portafoto ed i lumini, come stabilito da indirizzo della Giunta Comunale.
Doveri del concessionario. 0.Xx concessionario è tenuto a versare la tariffa oraria in quote mensili determinata dall’Amministrazione Comunale a sostegno dei costi sostenuti dall’Ente Locale per il funzionamento delle palestre scolastiche al di fuori dell’orario destinato allo svolgimento delle normali attività curriculari ed extracurriculari.
Doveri del concessionario. Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un contributo all’Istituto in base alla tariffe stabilite nel presente Regolamento a supporto dei costi sostenuti dalla scuola per il funzionamento della struttura al di fuori dell’orario destinato allo svolgimento delle normali attività curriculari ed extracurriculari e ad un contributo in base alle tariffe orarie stabilite dall’Amministrazione Provinciale di Chieti e alle ore richieste. Il costo viene così determinato: 1) Contributo all’Istituto Scolastico: a. fino a 4 ore settimanali di utilizzo per l’intero anno scolastico: € 650,00 b. superiore a 4 ore settimanali e fino a 8 ore settimanali di utilizzo per l’intero anno scolastico: € 1.300,00 c. superiore a 8 ore settimanali e fino a 16 ore settimanali di utilizzo per l’intero anno scolastico: € 2.000,00 d. superiore a 16 ore settimanali di utilizzo per l’intero anno scolastico: € 3.000,00 2) Contributo all’Amministrazione Provinciale: