Durata delle concessioni. Art. 169. (Contratti misti di concessioni)
Durata delle concessioni. 1. Le occupazioni effettuate esclusivamente nelle postazioni previste nel presente Titolo IV sono definite come:
Durata delle concessioni. Le concessioni per il diritto d’uso di loculi comunali, per adulti e per bambini, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 285/90, sono a tempo determinato ed il periodo è fissato in 80 anni, rinnovabile per uguale periodo di tempo dietro pagamento dei relativi oneri. Il periodo di concessione per il diritto d’uso di cellette per ossario, urne cinerarie ed aree per la costruzione di tombe private, resta fissato in 99 anni, rinnovabile per uguale periodo di tempo dietro pagamento dei relativi oneri.
Durata delle concessioni. 1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene disciplinata nell'atto di concessione.
Durata delle concessioni. Le aree comunali o private destinate per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, sono di norma concesse in forma temporanea, per periodi non eccedenti i 15 giorni consecutivi, eventualmente prorogabili per comprovate esigenze non dipendenti dalla volontà dei soggetti organizzatori. Tutte le aree destinate all'installazione dei parchi di divertimento e delle attività dello Spettacolo Viaggiante, possono essere utilizzate nei periodi non riservati ad essi, per manifestazioni ed attività diverse, in tal caso le aree devono essere rese disponibili allo spettacolo viaggiante almeno 7 giorni prima dell’insediamento. Tra ogni manifestazione e ogni insediamento di spettacoli viaggianti dovranno comunque intercorrere almeno 15 giorni. L'istituzione di parchi di divertimento permanenti è deliberata dal Consiglio Comunale, mentre la Giunta Comunale può autorizzare preventivamente sperimentazioni temporanee limitate ad un solo anno. Il Responsabile del Servizio competente, con provvedimento motivato, può modificare la data di svolgimento delle diverse manifestazioni o spettacoli viaggianti in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o forza maggiore. Il canone per l’uso delle aree individuate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.
Durata delle concessioni. 1. Fatto salvo quanto previsto per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque nei termini massimi stabiliti dalla normativa vigente tempo per tempo, la durata delle concessioni cimiteriali per aree destinate a tombe di famiglia, con o senza l'edificio, hanno la durata di 99 (novantanove) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto. Alla scadenza e comunque entro un anno dalla data indicata nel contratto, pena la decadenza dalla concessione, può essere presentata domanda di rinnovo alle condizioni vigenti in quel momento.
Durata delle concessioni. 1. La durata massima delle concessioni è la seguente:
Durata delle concessioni. La presente Concessione ha una durata di 30(trenta) anni, decorrenti dalla data odierna.
Durata delle concessioni. Le concessioni successive al 10/2/1976 sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo per un uguale periodo di tempo. Le concessioni antecedenti sono perpetue.
Durata delle concessioni. Le concessioni in uso avranno una durata di anni 12 (dodici) con decorrenza dalla sottoscrizione dei contratti. Alla scadenza del suddetto termine (12 anni), le concessioni potranno essere rinnovate di comune accordo tra le parti concordando nuovi canoni annuali ed eventuali nuove condizioni, previa verifica della corretta tenuta e manutenzione dei locali e dell’esatto adempimento di tutti i patti e condizioni previsti dal presente Avviso e dai contratti. I locali dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di manutenzione e conservazione, previa redazione di appositi verbali firmati dalle parti, compatibilmente con la durata delle concessioni e il normale uso, in conformità alle concessioni medesime. In caso di mancata ottemperanza, l’Amministrazione provvederà in danno addebitando i costi ai concessionari e richiedendo il relativo risarcimento. È facoltà dei concessionari recedere in qualsiasi momento dai contratti previa comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata da inoltrarsi almeno sei (6) mesi prima del recesso. Il Comune di Napoli potrà procedere alla decadenza dall’assegnazione e/o alla risoluzione contrattuale, previa diffida, tra l’altro, nei seguenti casi: