Durata delle concessioni Clausole campione
Durata delle concessioni. (Contratti misti di concessioni)
Durata delle concessioni. Le concessioni in uso avranno una durata di anni 12 (dodici) con decorrenza dalla sottoscrizione dei contratti. Alla scadenza del suddetto termine (12 anni), le concessioni potranno essere rinnovate di comune accordo tra le parti concordando nuovi canoni annuali ed eventuali nuove condizioni, previa verifica della corretta tenuta e manutenzione dei locali e dell’esatto adempimento di tutti i patti e condizioni previsti dal presente Avviso e dai contratti. I locali dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di manutenzione e conservazione, previa redazione di appositi verbali firmati dalle parti, compatibilmente con la durata delle concessioni e il normale uso, in conformità alle concessioni medesime. In caso di mancata ottemperanza, l’Amministrazione provvederà in danno addebitando i costi ai concessionari e richiedendo il relativo risarcimento. È facoltà dei concessionari recedere in qualsiasi momento dai contratti previa comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata da inoltrarsi almeno sei (6) mesi prima del recesso. Il Comune di Napoli potrà procedere alla decadenza dall’assegnazione e/o alla risoluzione contrattuale, previa diffida, tra l’altro, nei seguenti casi:
a) variazioni di destinazione, non autorizzate, relative all’uso dei locali assegnati;
b) realizzazione di opere e attività prive delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente;
c) concessione in sub-affitto o in uso a soggetti terzi dei locali assegnati, in assenza di autorizzazione dell’Amministrazione;
d) cessazione dell’attività svolta dal concessionario per qualsiasi causa o motivo;
e) mancato pagamento del canone concessorio per tre mesi consecutivi e/o dei tributi comunali;
f) mancanza di licenze, concessioni e/o autorizzazioni amministrative, anche da parte di altri Enti pubblici;
h) mancato rispetto di uno o più obblighi indicati nel contratto. L’Amministrazione Comunale può, altresì, revocare le concessioni per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò costituisca titolo per indennizzo o risarcimento a favore dei concessionari.
Durata delle concessioni. Fatto salvo quanto previsto per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque nei termini massimi stabiliti dalla normativa vigente tempo per tempo, la durata delle concessioni cimiteriali per aree destinate a tombe di famiglia, con o senza l'edificio, hanno la durata di 99 (novantanove) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto. Alla scadenza e comunque entro un anno dalla data indicata nel contratto, pena la decadenza dalla concessione, può essere presentata domanda di rinnovo alle condizioni vigenti in quel momento. In caso di decesso del concessionario, uno degli eredi discendenti diretti, previo consenso degli altri coeredi ovvero unitamente ad essi, entro un anno dall'evento luttuoso deve presentare domanda di subentro nella concessione dell'area e della tomba di famiglia sopra costruita. Tale subentro sarà regolamentato da apposito atto, che dovrà prevedere una durata pari al tempo restante della concessione originaria, e che sarà senza oneri per il concessionario, escluse le spese contrattuali.
Durata delle concessioni. Le concessioni di loculi e cellette ossario hanno una durata di anni 60 dalla data di sottoscrizione dell’atto privato di concessione.
Durata delle concessioni. 1. La durata della concessione, di norma, non è superiore a sei anni. Qualora l’amministrazione ne ravvisi, con deliberazione motivata, l’opportunità, in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i cinquanta anni. Può esser stabilito un termine superiore a sei anni anche nell’ipotesi in cui si imponga al concessionario l’obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, con contestuale indicazione del termine entro il quale tali opere devono essere ultimate.
Durata delle concessioni. (Art. 92 D.P.R. n. 285/1990)
1. Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
b) in 30 anni per gli ossarini e le nicchie cinerarie individuali;
c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. Nell’ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l’avente diritto può chiedere la proroga della stessa per un periodo massimo pari a quello stabilito al precedente comma 2 previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga. E’ facoltà dell’Amministrazione concedere la proroga.
4. Nell’atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla data della prima sepoltura se antecedente.
5. E’ possibile procedere alla proroga della concessione anche per periodi inferiori alla durata massima con tariffa proporzionalmente frazionata per periodi di 5, 10 e 20 anni;
Durata delle concessioni. 1. La durata massima delle concessioni è la seguente:
a) settantacinque anni per le aree destinate alla costruzione di tombe e cappelle o per le medesime tombe e cappelle se realizzate dall’Amministrazione Comunale;
b) cinquanta anni per i loculi ordinari, loculi ossari e le nicchie cinerarie
2. Al fine di rendere possibile una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, l’Amministrazione ed i concessionari possono stipulare concessioni di durata inferiore a quella prevista nel comma 1.
3. La durata decorre dalla data della stipula della concessione ad eccezione dei manufatti funerari realizzati dall’Amministrazione Comunale per i quali la durata decorre dalla consegna del manufatto.
Durata delle concessioni. 5 ART. 7
Durata delle concessioni. 1. Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata:
a. in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
b. in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo autorizzato dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. In caso contrario il comune rientrerà in possesso del loculo e di altra sepoltura privata individuale, facendo porre se del caso i resti mortali nell’ossario comune.
4. Nell’atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione della concessione.
5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dalla normativa vigente.
Durata delle concessioni. Le aree comunali o private destinate per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, sono di norma concesse in forma temporanea, per periodi non eccedenti i 15 giorni consecutivi, eventualmente prorogabili per comprovate esigenze non dipendenti dalla volontà dei soggetti organizzatori. Tutte le aree destinate all'installazione dei parchi di divertimento e delle attività dello Spettacolo Viaggiante, possono essere utilizzate nei periodi non riservati ad essi, per manifestazioni ed attività diverse, in tal caso le aree devono essere rese disponibili allo spettacolo viaggiante almeno 7 giorni prima dell’insediamento. Tra ogni manifestazione e ogni insediamento di spettacoli viaggianti dovranno comunque intercorrere almeno 15 giorni. L'istituzione di parchi di divertimento permanenti è deliberata dal Consiglio Comunale, mentre la Giunta Comunale può autorizzare preventivamente sperimentazioni temporanee limitate ad un solo anno. Il Responsabile del Servizio competente, con provvedimento motivato, può modificare la data di svolgimento delle diverse manifestazioni o spettacoli viaggianti in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o forza maggiore. Il canone per l’uso delle aree individuate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.