CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORMA, RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “X. XXXXXXXX – SAN MARCO” DI CATANIA .
CIG: 939693326D
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
X.xx Il Direttore del Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche
(Dott. Ing. Xxxxxx Xx Presti)
X.xx Il Responsabile Unico del procedimento
(Xxxx.Xxx. Massimiliano Gianluca Puglisi)
TITOLO I - Norme relative all’accordo quadro
CAPO I - Contenuto dell’accordoquadro
Art. 1.1.1 Norme e principi giuridici di riferimento – Definizioni Art. 1.1.2 Oggetto dell’accordo quadro
Art. 1.1.3 - Durata dell’accordo quadro
Art. 1.1.4 - Ammontare e categorie dell’accordo quadro Art. 1.1.5 - Modalità di stipulazione dei contratti applicativi
CAPO II - Disciplinacontrattuale
Art. 1.2.1 - Documenti contrattuali
Art. 1.2.2 - Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni dell’appalto Art. 1.2.3 - Modalità e Tempi di stipula dei contratti applicativi .
Art. 1.2.4 - Cessione del contratto
Art. 1.2.5 - Fallimento e risoluzione dell’accordo quadro Art. 1.2.6 - Rappresentante dell’Aggiudicatario e domicilio Art 1.2.7 - Tracciabilità dei pagamenti
Art. 1.2.8 - Spese contrattuali, imposte, tasse
TITOLO II - Norme comuni relative ai contratti applicativi
CAPO I – Norme tecniche
Art. 2.1.1 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi di esecuzione
Art. 2.1.2 - Nuovo regolamento prodotti EU 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio
Art. 2.1.3 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a misura
CAPO II – Garanzie
Art 2.2.1 - Cauzioni
Art. 2.2.2 – Assicurazioni
CAPO III - Subappalto
Art. 2.3.1 - Subappalto
Art. 2.3.2 - Responsabilità in materia di subappalto
Art. 2.3.3 - Rinuncia al pagamento diretto dei Subappaltatori/Cottimisti
CAPO IV – Controversie
Art. 2.4.1 - Controversie
Art. 2.4.2 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori
CAPO V – Termini di esecuzione
Art. 2.5.1 - Consegna e inizio dei lavori - Esecuzione degli interventi - Termini per l’ultimazione dei lavori Art. 2.5.2 - Tipologia d’intervento, individuazione delle prestazioni, ordini di lavoro, prescrizioni su lavori di tipo programmato
Art. 2.5.3 - Sospensioni e proroghe Art. 2.5.4 - Penali
Art. 2.5.5 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma
Art. 2.5.6 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini Art. 2.5.7 - Danni di forza maggiore
CAPO VI – Disciplina economica Art. 2.6.1 - Pagamenti in acconto Art. 2.6.2 - Pagamenti a saldo
Art. 2.6.3 - Invariabilità dei prezzi
CAPO VII - Esecuzione dei lavori
Art. 2.7.1 - Variazioni dei lavori
Art. 2.7.2 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
CAPO VIII – Sicurezza nei cantieri Art. 2.8.1 - Norme di sicurezza generali Art. 2.8.2 - Piani di sicurezza
CAPO IX – Ultimazione lavori
Art. 2.9.1 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione Art. 2.9.2 - Termini per il collaudo
Art. 2.9.3 - Presa in consegna dei lavori ultimati
CAPO X – Oneri e Obblighi a carico dell'Appaltatore
Art. 2.10.1 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera Art. 2.10.2 - Oneri e obblighi a caricodell’Appaltatore
Art. 2.10.3 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore Art. 2.10.4 - Interferenze e verifichesottoservizi
Art. 2.10.5 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione Art. 2.10.6 - Terre e rocce da scavo
Art. 2.10.7 - Custodia del cantiere Art. 2.10.8 - Disciplina del cantiere Art. 2.10.9 - Cartello di cantiere
Art. 2.10.10 - Ritrovamento oggetti di pregio
TITOLO I – Norme relative all'Accordo Quadro
CAPO I - Contenuto dell’accordo quadro
Art. 1.1.1 Norme e principi giuridici di riferimento - Definizioni
Ai fini del presente Capitolato d’oneri si intende per:
- Codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni
- Regolamento: il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni
- Capitolato generale d’appalto: DM 145/2000 per quanto ancora in vigore
- Contratti applicativi: successivi contratti affidati all’interno del presente accordo quadro
- Capitolato speciale d’appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali relativi ai successivi contratti applicativi
- Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di accordo quadro con cui sarà sottoscritto l’accordo medesimo
- Appaltatore: aggiudicatario dell’accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto applicativo, con riferimento a ciascun contratto applicativo.
Art. 1.1.2 Oggetto dell’accordo quadro
Con il presente accordo quadro vengono fissate, ai sensi dell’art. 54 del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di manutenzione della tipologia di seguito specificata, destinati agli immobili ed impianti di proprietà o in uso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “X. Xxxxxxxx – San Marco”di Catania:
A) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed affine (opere civili, da fabbro e serramentista, di tinteggiatura e di manutenzione della rete fognaria,opere di urbanizzazione e opere stradali di minore entità, noli a caldo,ecc.)
B) Lavori di manutenzione straordinaria di tipo impiantistico idrosanitario e di condizionamento.
C) Lavori di manutenzione straordinaria di tipo elettrico e speciale
D) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo telefonico e trasmissione dati. ove per:
✓ Manutenzione ordinaria si intende: riparazione, rinnovamento e sostituzione delle opere edili e delle finiture negli edifici, di reintegro di modeste parti strutturali, nonché le opere complementari e necessarie (es. cavidotti, pozzetti, tracce, basamenti, ecc.) ai fini del mantenimento dell’efficienza degli impianti tecnologici esistenti;
✓ Manutenzione straordinaria si intende: interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione di fabbricati, specifici interventi su infrastrutture, interventi di rifacimento impiantistico (elettrico, idro-termo- sanitario, condizionamento) e/odi adeguamento alle norme di sicurezza o di prevenzione incendi;
✓ Lavori programmati: si intendono interventi che non limitano la funzionalità dell’utilizzo dei locali e/o dei manufatti, ma solo di limitate porzioni degli stessi;
✓ Lavori urgenti: si intendono interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili e non rimandabili;
✓ Lavori di somma urgenza: si intendono interventi caratterizzati dall’improcrastinabile necessità di provvedere, da eseguirsi senza alcun indugio anche su richiesta telefonica del DL;
✓ Lavori di riqualificazione e adeguamento di spazi ed impianti: in funzione della estensione dell’area di intervento, nonché della complessità dell’intervento stesso, sono da eseguirsi sulla base di specifico progetto secondo il cronoprogramma sviluppato per il caso dalla stazione appaltante.
Il presente Capitolato speciale di appalto definisce la tipologia di interventi da eseguire con riferimento ad un determinato arco temporale. Tali interventi non sono preordinati nel numero, ma resi necessari in base alle necessità della Stazione Appaltante. Ciascun intervento manutentivo verrà individuato di volta in volta e sarà oggetto di apposito contratto applicativo, nella formula del modulo d’ordine, emesso dal D.L. e controfirmato dal RUP.
I suddetti lavori, di seguito più nel dettaglio descritti, ancorché non esaustivamente, avranno le caratteristiche tecniche più puntualmente definite nei singoli Ordini di lavori, eventualmente corredati da specifici Capitolati Speciali di Appalto, alla base di ciascun contratto applicativo che la Stazione appaltante ordinerà all’Affidatario, e riguarderanno:
A) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TIPO EDILE ED AFFINE
A.1) Manutenzione ordinaria e straordinaria opere civili o manutenzione, rinnovamento/sostituzione di piccola entità, di finiture degli edifici;
o manutenzione e ripristino igienico edilizio di locali di servizio (spogliatoi, depositi, cucinette, servizi igienici, ecc.);
o ripristino e razionalizzazione di locali quali degenze ospedaliere, ambulatori, laboratori ecc.
o manutenzioni edilizie per la risistemazione dei locali di ingresso, portineria, autorimesse,ecc;
o ripristino e riparazione di piccola entità di manufatti esterni ed aree esterne;
o manutenzione e ripristino di intercapedini, cavedi, ecc.;
o pulizia grondaie, pluviali, caditoie, ecc.
o rifacimento ed adeguamento di coibentazioni delle zone a tetto piano, dei sottotetti, dei cunicoli e similari;
o rifacimento di piazzali, marciapiedi e strade interne con nuovo asfalto o con blocchetti di porfido o similari, come da esistente, compreso la revisione, integrazione e la eventuale ripassatura del sistema fognario delle acque reflue;
o assistenza edile alle opere di trasformazione ed adeguamento di tutti i tipi di impianti tecnologici, nessuno escluso;
o ripassatura dei tetti con eventuale sostituzione di piccola orditura, di sistema di coibentazione e tutto ciò che si renda necessario a garantirne l’efficienza e la sicurezza;
o fornitura e posa in opera di pavimenti in pietra dura, mastici, cemento speciale, gomma attacco cemento, gomma attacco colla, ceramica, gres, ecc;
o preparazione di superfici murarie di interni;
o preparazione di superfici murarie di esterni;
o ripristino intonaci ammalorati, su superfici esterne ed interne;
o tinteggiatura
o fornitura e posa di paraspigoli e mancorrenti;
o scavi e ritombamenti
o opere da falegname
A.2) Manutenzione ordinaria e straordinaria opere da fabbro e serramentista
o opere per il mantenimento in efficienza di componenti di serramenti interni ed esterni;
o opere per il mantenimento in efficienza, riparazione, rinnovamento/sostituzione di componenti per serramenti, cancelli, barriere ecc., motorizzati o meno;
o opere da fabbro
o carpenteria in metallo, chiusini, grigliati, corrimano, parapetti, inferriate, e recinzioni
o scale, finestre e porte
o opere da falegname
o finestre, porte d’ingresso principali e secondarie, portoni
o porte a doppia battuta, porte interne e tagliafuoco
o schermature solari, soffittature, rivestimenti di pareti, sottostrutture, coibentazioni
o ferramenta particolari, pareti divisorie, pareti attrezzate, pannelli parete ecc.;
A.3) Manutenzione ordinaria e straordinaria rete fognaria
o opere per il mantenimento in efficienza della rete fognaria interna ed esterna;
o lavaggio fognatura e relativi a manufatti speciali e di ispezione;
o disotturazione e spurgo di tronchi fognari;
o pulizia e spurgo reflui provenienti da fosse biologiche di utenze domestiche ed assimilate;
o pulizia e spurgo di impianto di sollevamento;
o videoispezioni;
o noli a caldo;
o opere propedeutiche, complementari o integrative di quelle indicate ai punti precedenti.
o interventi d’urgenza o di somma urgenza relativi alle opere sopra descritte, da eseguirsi ai sensi degli artt.175 e 176 del DPR n.207/2010.
B) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO IMPIANTISTICO IDRO- TERMOSANITARIO E DI CONDIZIONAMENTO
o esecuzione di opere di natura meccanica o affine, impianti idro-termosanitari, impianti di trattamento aria, canali d’aria, condotte di vapore, ecc.
o sostituzione di rubinetterie, lavandini, acquai, WC, bidet, ecc
o sostituzione di scambiatori, vasi di espansione, bollitori e relativa componentistica, dispositivi di sicurezza, ecc.;
o o sostituzione di tubazioni di acqua calda, fredda, ricircolo e tubazioni di vapore, condensa, con sostituzione di valvole, saracinesche, mensolame, tubazioni di scarico. ecc;
o sostituzione o implementazione di radiatori, convettori, split, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento e ventilazione in genere;
o rifacimento impianti di riscaldamento, impianti radianti, rifacimento di tubazioni di acqua calda e fredda e di scarichi;
o sostituzione di colonne principali di scarico, di riscaldamento ed idrico sanitario;
o sostituzione di componenti di impianti antincendio ad acqua;
o installazione e/o rimozione di cappe, lava-padelle, lava-ferri, lavastoviglie, ecc;
o opere propedeutiche, complementari o integrative di quelle indicate ai punti precedenti.
o interventi d’urgenza o di somma urgenza relativi alle opere sopra descritte, da eseguirsi ai sensi degli artt.175 e 176 del DPR n.207/2010
C) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO IMPIANTISTICO ELETTRICO
o manutenzione straordinaria e/o modifica di quadri elettrici di Cabina, di padiglione, di piano e di zona;
o manutenzione straordinaria e/o modifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
o manutenzione straordinaria e/o modifica degli impianti di terra;
o manutenzione straordinaria e/o modifica di linee montanti, dorsali e di distribuzione;
o modifiche, installazione ed ampliamenti di impianti elettrici in generale;
o fornitura, installazione di corpi illuminanti in locali tipo 2, tipo 1, tipo 0 e più in particolare in blocchi operatori, ambulatori, degenze, locali di servizio, uffici e locali tecnici in generale;
o manutenzione straordinaria e/o modifica, implementazione impianto rilevazione incendio;
o modifiche, anche sotto tensione, di sistemi di continuità o di emergenza in generale;
o manutenzione straordinaria di sistemi di illuminazione esterna;
o manutenzione straordinaria impianti di forza motrice terminali in generale;
o manutenzione straordinaria e/o modifica sistemi di canalizzazione;
o manutenzione straordinaria e/o modifica di sistemi “building-automation”;
o interventi d’urgenza o di somma urgenza relativi alle opere sopra descritte, da eseguirsi ai sensi degli artt.175 e 176 del DPR n.207/2010.
D) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TIPO TELEFONICO E TRASMISSIONE DATI
o manutenzione, riparazione, sostituzione e fornitura di apparati per la rete dati;
o manutenzioni sulle apparecchiature di fonia (telefoni, cordless, fax e centralini intercomunicanti);
o ricablaggi, permute, adeguamenti alle box sulla rete di fonia e dati;
o manutenzione di linee in rame e fibra ottica, sia per rete dati che per rete telefonica;
o potenziamento di fasci telefonici esistenti o di interconnessioni in rame o fibra ottica fra i nodi della rete dati
o manutenzione e/o modifica di linee e predisposizione di quanto necessario alla realizzazione di nuovi punti telefonici e dati
o in caso di posa di elementi in rame o in fibra ottica, verifica mediante test della rispondenza degli stessi agli standard di qualità previsti dalla normativa in vigore al momento del test e pertinente all’elemento stesso. Aggiornamento lato rack e lato utente finale dell’ etichettatura identificativa secondo lo standard già in uso e comunque indicato dal committente.
o manutenzione e/o modifica di armadi e relativi apparati per l’estensione della rete dati.
o Ampliamento rete dati comprensivo di fornitura e posa in opera di armadi rack e relativi accessori e connessioni
N.B.: le opere di competenza di ciascuna suddivisione potranno consistere in interventi singoli ovvero essere comprese in lavori complessivi.
Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle elencate nei seguenti Elenchi prezzi unitari, che costituiscono parte integrante del presente Capitolato d’oneri :
- Prezziario Regione Siciliana – edizione 2022;
- Listino edito dalla "Dei - Tipografia del Genio Civile" di Roma - Recupero Ristrutturazione Manutenzione –
ultima Edizione pubblicato precedentemente indizione gara.
- Listino edito dalla "Dei - Tipografia del Genio Civile" di Roma - Impianti tecnologici – ultima Edizione pubblicato precedentemente indizione gara;
- Listino edito dalla "Dei - Tipografia del Genio Civile" di Roma - Impianti elettrici – ultima Edizione giugno pubblicato precedentemente indizione gara;
Al riguardo si precisa che, in occasione della redazione dei progetti relativi ai futuri contratti attuativi, la ricerca del prezzo unitario andrà effettuata prioritariamente nel prezziario della Regione Siciliana; qualora non si dovesse trovare riscontro univoco in tale listino ufficiale la ricerca potrà essere effettuata, indifferentemente, su uno dei citati listini Dei, o, per quelli non compresi nei suddetti elenchi, sui listini di riferimento dei fornitori, i quali, ribassati con il ribasso di offerta, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite .
L’Amministrazione potrà richiedere l’esecuzione di opere non riconducibili a voci ricomprese negli elenchi prezzi allegati al presente capitolato. In tal caso l’aggiudicatario sarà contattato dal Direttore dei Lavori già in fase di progettazione dello specifico contratto applicativo per definire, in contraddittorio, il nuovo prezzo che a quel punto sarà inserito nell’elenco prezzi e sarà utilizzato per eventuali ulteriori e successivi progetti applicativi del presente accordo quadro.
La durata dell’accordo quadro è stabilita al successivo art. 1.1.3. Il tetto di spesa entro il quale potranno essere affidate le prestazioni è stabilito al successivo art. 1.1.4.
Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al netto dell’offerta
ribasso percentuale, al computo metrico predisposto per ciascun affidamento aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza. Il singolo contratto applicativo potrebbe inoltre prevedere eventuali lavori di difficile valutazione da contabilizzarsi in economia ai sensi dell’art 179 del Regolamento. Il presente Capitolato d’Oneri stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.
Resta inteso che gli importi pattuiti a fronte degli Ordini di esecuzione si intendono validi sino sl completamento degli incarichi affidati, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità del presente accordo Quadro.
Con la conclusione dell’accordo quadro l’Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall’Amministrazione ai sensi dell’accordo quadro entro il periodo di validità dello stesso ed entro il tetto di spesa previsto. L’Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l’Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi. Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all’Amministrazione, ma unicamente l’obbligo, nel caso in cui la stessa si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro stesso (AVCP parere del 22/6/2011).
I singoli affidamenti saranno affidati secondo le procedure previste all’art. 54, c.3, del Codice senza avviare un nuovo confronto competitivo.
I singoli affidamenti comprenderanno tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato d’Oneri ed in ogni singolo e specifico Capitolato speciale d’appalto dei successivi contratti applicativi. Le condizioni contrattuali più significative dei capitolati speciali d’appalto sono riportate nel Titolo II del presente Capitolato d’Oneri.
Tutte le operazioni di manutenzione devono tendere a garantire la regolare erogazione e la continuità delle attività ospedaliere ed amministrative che insistono nei plessi interessati dall’accordo quadro.
Art. 1.1.3 - Durata dell’accordo quadro
L’accordo quadro ha una validità di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
In ogni caso, l’ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al successivo art. 1.1.4. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell’accordo quadro.
L’accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell’Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l’Amministrazione richiederà fino alla data di scadenza dell’accordo quadro. Qualora l’ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro quest’ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che l’Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Art. 1.1.4 - Ammontare e categorie dell’accordo quadro
Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono predeterminate nel numero, ma saranno individuate dall’Amministrazione nel corso del periodo di validità dell’accordo quadro.
L’importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro è pari ad Euro 3.187.500,00 ed è così composto:
Importo dei lavori a b.a. | € | 2.385.000,00 |
Oneri sicurezza Oneri Cont. Covid 19 | € € | 57.500,00 57.500,00 |
Importo complessivo | € | 2.500.000,00 |
L’importo complessivo dell’accordo, presuntivamente risulta così costituito:
Lavorazione | Categoria | Importo complessivo dell'accordo quadro (euro) | % |
Edifici civili ed industriali | OG 1 | 1.650.000,00 | 66,00 |
Impianti tecnologici | OG11 | 850.000,00 | 34,00 |
Totale lavori complessivamente riconducibili all'accordo quadro (compresi oneri per la sicurezza) | 2.500.000,00 | 100,00 |
Il prezzo dei singoli ordini di lavori (contratti applicativi) comprenderà tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte come stabilito all’art. 1.1.2, c. 8.
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni, forniture e provviste risultano dall’applicazione dell’offerto ribasso percentuale agli Elenchi prezzi unitari allegati al presente capitolato, eventualmente integrati durante la vigenza dell’accordo quadro, come previsto dal precedente art. 1.1.2 c. 2 e comprendono:
a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego
a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell’opera;
d) altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell’opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.
Art. 1.1.5 - Modalità di stipulazione dei contratti applicativi
I contratti applicativi avranno la forma di modulo d’ordine di lavori e si intenderanno conclusi all’atto del loro ricevimento da parte dell’Appaltatore. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche di intervento.
Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d’ordine conterrà di regola le seguenti indicazioni.
e) L’oggetto degli interventi da eseguire,
f) La descrizione e la consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera,
g) Le categorie di lavoro costituenti l’intervento da realizzare,
h) Il luogo interessato dagli interventi,
i) L’importo presunto dell’intervento con indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata, eventualmente, nel piano di Sicurezza e Coordinamento,
j) Il crono programma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità,
k) I termini utili per l’esecuzione dei lavori e le penalità,
l) I massimali delle polizze garanzia appalto prestate per la stipula dell’Accordo quadro,
m) Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione,
n) I documenti previsti per la sicurezza (POS, PSC, ecc..),
o) Tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nell’art.15.
Il responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.
I contratti applicativi sono stipulati “a misura” ai sensi dell’art.118 del Regolamento.
CAPO II - Disciplina contrattuale
Art. 1.2.1 - Documenti contrattuali
L’accordo quadro viene affidato sotto l’osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato d’Oneri, allegati compresi.
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro e vengono ad esso allegati:
- il presente Capitolato d’Oneri
- gli Elenchi prezzi unitari di cui al precedente art. 1.1.2
- l’offerta dell’Aggiudicatario;
Xxxxx invece parte integrante e sostanziale di ciascun ordine di lavori (contratto applicativo) e verranno ad esso allegati:
- il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e le proposte integrative al piano medesimo di cui all’art.131, c.2, lett. a) del Codice
- qualora necessario, uno specifico capitolato speciale di appalto redatto per singolo progetto, in conformità alle condizioni di cui al presente Capitolato d’Xxxxx,
- l’elenco prezzi unitari del singolo progetto-contratto applicativo.
Fanno altresì parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo, ma depositati in atti presso gli Uffici dell’Amministrazione:
- l’accordo quadro
- il presente Capitolato d’Oneri d’appalto
- tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto del singolo contratto applicativo, ivi compresi i particolari costruttivi, gli eventuali progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, il cronoprogramma.
Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti e comunque applicabili in materia di lavori pubblici al momento dell’affidamento di ciascun contratto applicativo.
Art. 1.2.2 - Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni dell’appalto
L’Aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Capitolato d’Oneri nonché in tutti gli altri documenti che dell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
L’Aggiudicatario dichiara inoltre di essere a conoscenza delle finalità che l’Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori, di concordare che le opere rivestono carattere di pubblica utilità e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l’ultimazione dei lavori di cui all’apposito articolo di ciascun contratto applicativo e quindi di essere a conoscenza delle facoltà di procedere alla risoluzione che l’Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell’Aggiudicatario.
La sottoscrizione dell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi nonché dei loro allegati da parte dell’Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano l’accordo quadro e dei singoli progetti per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.
Ai sensi dell’art. 106, c. 2, del Regolamento, con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l’Appaltatore darà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l’Appaltatore dichiarerà di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver valutato l’influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono incidere sull’andamento e sul costo dei lavori, e in particolare di:
- aver preso conoscenza degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia degli stessi;
- aver preso conoscenza delle cave eventualmente necessarie e dei mercati di approvvigionamento dei materiali;
- avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso e di impianto del cantiere nonché le condizioni del suolo e del sottosuolo su cui insisterà l’opera;
- avere preso conoscenza delle discariche autorizzate nonché degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione;
- aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell’arte, anche in merito ai particolari costruttivi, riconoscendo lo stesso perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole riportate negli elaborati progettuali, in particolare quelle riguardanti obblighi e responsabilità dell’Appaltatore;
- aver giudicato pertanto i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali sufficientemente sviluppati per una immediata cantierabilità e che, per quanto la rappresentazione dei siti sia esatta, le opere possono essere realizzate secondo i costi previsti.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
Art. 1.2.3 - Modalità e Tempi di stipula dei contratti applicativi
Durante la vigenza del presente accordo quadro l’Amministrazione potrà procedere all’approvazione di progetti esecutivi o definitivi per l’appalto (art 105 del Regolamento). Sarà sua esclusiva facoltà, senza che l’Aggiudicatario possa vantare diritti alcuno, affidare o meno l’esecuzione delle opere all’Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo del presente accordo quadro.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi, resta in capo all’Aggiudicatario l’onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato d’Oneri e di quanto offerto per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall’Aggiudicatario/appaltatore per la contemporaneità di piùcantieri.
Nel caso il progetto predisposto dall’Amministrazione sia ricondotto al presente accordo quadro i prezzi unitari utilizzati saranno quelli già risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Aggiudicatario. Per ciascun progetto – ordine – contratto applicativo sarà individuato il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora necessario ai sensi del Dlgs. N.81/2008, e potrà essere individuato un diverso Direttore Lavori.
Il R.U.P. avrà cura di comunicare all’Aggiudicatario il progetto approvato per l’appalto, inviandone contestualmente copia, ed indicando il nominativo del Direttore dei Lavori. Entro 10 gg dall’intervenuta comunicazione l’Aggiudicatario dovrà fornire al RUP le informazioni necessarie al successivo perfezionamento del contratto applicativo (comunicazione degli eventuali consorziati esecutori, richieste di subappalto qualora si tratti di attività necessarie all’avvio del cantiere, nonché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti, ). L’Amministrazione procederà, previa verifica del permanere del possesso dei requisiti, ad affidare i lavori. L’Amministrazione potrà, qualora necessario, disporre anche l’avvio dei lavori in via d’urgenza, e in tal caso il direttore dei lavori provvederà in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Art. 1.2.4 - Cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto e dei singoli contratti applicativi sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 1.2.5 - Fallimento e risoluzione dell’accordo quadro
In caso di fallimento dell’Aggiudicatario dell’accordo quadro ovvero di risoluzione o di recesso dell’accordo quadro ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice, l’Amministrazione si avvarrà, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro con i soggetti inseriti nella graduatoria della procedura indetta per l’accordo quadro stesso.
Nel caso di aggiudicazione dell’accordo quadro ad Associazione Temporanea di Imprese, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di una delle Imprese mandanti, troveranno applicazione rispettivamente i cc. 17 e 18 dell’art. 48 del Codice.
Art. 1.2.6 - Rappresentante dell’Aggiudicatario e domicilio
L’Aggiudicatario elegge il proprio domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art 2 del D.M, 145/2000, che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell’accordo quadro, comunicandone l’esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale relativo all’accordo quadro.
A tale domicilio, oppure via PEC o a mani proprie dell’Aggiudicatario o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, verranno effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto/contratti applicativi.
L’Aggiudicatario comunica, altresì, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento.
Art 1.2.7 - Tracciabilità dei pagamenti
Per quanto previsto dalla L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, l’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per ciascuno dei contratti applicativi discendenti dal presente accordo quadro. In tal senso l’Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più c/c bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. E’ fatto altresì obbligo all’Aggiudicatario di comunicare gli estremi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Art. 1.2.8 - Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’Aggiudicatario – senza diritto di rivalsa – tutte le spese, imposte (eccetto l’I.V.A.), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto di accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, nel rispetto di quanto dalla legislazione vigente al momento della sottoscrizione. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese relative alla gestione tecnico-amministrativa all’appalto, incluse le spese di bollo per il certificato di collaudo o per il certificato di regolare esecuzione.
TITOLO II -Norme Comuni Relative ai Contratti Applicativi CAPO I - Norme tecniche
Art. 2.1.1 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi di esecuzione
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato d’Oneri e nel Capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti applicativi.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le norme di cui all’art. 167 del Regolamento e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
La realizzazione delle opere è sempre e comunque condotta nel rispetto della vigente normativa in materia, delle regole dell’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
L’Appaltatore provvederà a sua cura e sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per l’accesso al cantiere, per l’impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito e per quant’altro necessario all’esecuzione dei lavori.
Art. 2.1.2 - Nuovo regolamento prodotti EU 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Con decorrenza 01 luglio 2013 la Direttiva prodotti da costruzione (CPD 89/106), recante modalità di marcatura CE per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, è abrogata e sostituita dal nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011) e successivi aggiornamenti ed integrazioni; detto Regolamento introduce novità, chiarimenti, semplificazioni ed obblighi per i vari operatori economici coinvolti che operano nel mercato dei Prodotti da Costruzione soggetti alla relativa norma armonizzata europea. Esso riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile), i quali devono assicurare il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti, i primi sei previsti già dalla precedente direttiva CPD 89/106 a cui si aggiunge l’ultimo:
resistenza meccanica e stabilità; sicurezza in caso di fuoco; igiene, sicurezza e ambiente; sicurezza e accessibilità al’uso ; protezione contro il rumore;
risparmio energetico e ritenzione del calore;
uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni.
Il concetto chiave del nuovo Regolamento 305/11, rispetto alla Direttiva CPD 89/106/CEE, è la Dichiarazione di Prestazione (DoP) che va a sostituire la precedente Dichiarazione di Conformità dei prodotti da costruzione.
Se la Dichiarazione di Conformità attestava la conformità di un prodotto ai requisiti di una norma tecnica (art. 13 CPD), la dichiarazione di prestazione:
• è obbligatoria per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata;
• deve contenere informazioni sull’impiego previsto;
• deve contenere le caratteristiche essenziali pertinenti l’impiego previsto;
• deve includere le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali;
• il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate.
Il nuovo Regolamento modifica le condizioni di accesso al mercato e, dal luglio 2013, i prodotti da costruzione, coperti da una norma armonizzata (e quindi soggetti all'obbligo di Marcatura CE) o sottoposti ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), potranno essere immessi sul mercato solo se:
⮚ il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per il prodotto;
⮚ i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati CE; la costanza della prestazione del prodotto è stata verificata ed attestata.
L’Impresa appaltatrice, in fase di esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo affidatole all’interno del presente accordo quadro, deve pertanto utilizzare esclusivamente prodotti da costruzione marcati CE con relativa dichiarazione di prestazione - DoP (ove obbligatorio ai sensi del CPR 305/2011) e comunque verificare la documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e la loro rispondenza ai requisiti richiesti con le modalità rappresentate in sede di offerta tecnica presentata per l’aggiudicazione dell’accordo quadro.
La Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne l’idoneità all’uso previsto, controllerà discrezionalmente, mediante acquisizione e verifica della relativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle disposizioni sopra enunciate.
Non saranno accettati per la posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno conformi alle disposizioni cogenti del Nuovo Regolamento CPR 305/2011 e in tal caso sarà esclusivo onere dell’appaltatore provvedere alla loro immediata sostituzione senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.
Art. 2.1.3 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato d’Oneri, negli specifici Capitolati speciali d’appalto e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori, verranno utilizzate le dimensioni nette delle opere eseguite rilevabili in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Nella valutazione dei lavori non verranno riconosciuti ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta nelle condizioni stabilite dal presente Capitolato d’Oneri e nello specifico Capitolato speciale d’appalto, secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati progettuali.
Per i lavori a misura l’importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.
La contabilizzazione dei lavori e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi dell’elenco posto a base del progetto relativo al contratto applicativo in questione al netto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza sarà analitica a misura. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà l’idoneità del piano operativo di sicurezza e la sua compatibilità con il piano di sicurezza di cui all’articolo 100 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali e dell’importo degli oneri della sicurezza.
Nel caso il progetto relativo al singolo contratto applicativo li preveda potranno essere riconosciuti all’appaltatore lavori
in economia di difficile valutazione “non soggetti a ribasso” che saranno contabilizzati con le modalità previste dall’art 179 del Regolamento. Analogamente lavori in economia di detta tipologia potranno essere previsti in sede di variante.
CAPO II – Garanzie
Art 2.2.1 - Cauzioni
Le modalità e la quantificazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono definite ai sensi dell’art. 93 e dell’art. 103 del Codice. Tali adempimenti costituiscono obbligo di legge per l’Appaltatore e, limitatamente alla sola cauzione provvisoria, per tutte le Imprese concorrenti all’accordo quadro.
La cauzione provvisoria presentata in sede di gara per l’accordo quadro verrà restituita ai concorrenti che non sottoscriveranno l’accordo quadro. Per l’aggiudicatario invece sarà restituita a seguito della presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art.103 del Codice valida per tutta la durata dell’accordo Quadro e della firma del contratto. Tale garanzia definitiva, man mano svincolabile, è posta a garanzia del rispeto degli obblighi di cui al presente capitolato ed in particolare dell’assunzione nei termini e alle condizioni previste dei diversi contratti applicativi.
In particolare la cauzione provvisoria di cui al presente comma garantirà la stazione appaltante nel caso in cui l’Aggiudicatario non sottoscriva il contratto relativo ad un appalto applicativo affidatogli e coprirà le eventuali penali applicate all’aggiudicatario non diversamente recuperabili tramite trattenute su pagamenti.
Ai sensi dell’art.103 del Codice e dell’art.123 del regolamento, la garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato art.103 del Codice.
Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, dovranno essere tempestivamente reintegrate qualora, in corso d’opera, siano state incamerate, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante.
Art. 2.2.2 - Assicurazioni
Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandanti.
CAPO III – Subappalto
Art. 2.3.1 - Subappalto
Fermo restando che il contratto non può essere, comunque, ceduto, a pena di nullità, le lavorazioni oggetto dei singoli contratti applicativi possono essere subappaltabili nel rispetto di quanto previsto dall’art 105 del Codice, così come modificato dalla legge n. 108/2021 e n. 238/2021.
Ai sensi dell’art. 105 del Codice, il subappalto o il subaffidamento in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle seguenti condizioni:
a) che l’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta in sede di accordo quadro ovvero all’atto dell’affidamento nel caso di varianti in corso d’opera, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. L’omissione delle indicazioni sta a significare che l’Aggiudicatario/Appaltatore non intende avvalersi del subappalto ed il ricorso al subappalto è, pertanto, vietato e non può essere autorizzato per nessun contratto applicativo;
b) che l’Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l’Amministrazione, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo; in caso di Associazione Temporanea, Società o Consorzio di Imprese analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti all’Associazione, Società o Consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione, trasmetta, negli stessi termini, alla stessa Amministrazione la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del Subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice stesso;
d) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia.
Il subappalto o il subaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata nei termini di cui all’art. 105 del Codice. In caso di costituzione di società esecutiva ex art 93 del Regolamento, le richieste di autorizzazione al subappalto devono essere presentate dalla società stessa.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle Associazioni Temporanee di Imprese e alle Società anche consortili, quando le Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente la totalità dei lavori, nonché nei confronti delle Società cooperative.
Nel caso di contemporaneità di più cantieri avviati con diversi contratti applicativi le richieste di autorizzazione al subappalto devono essere specifiche per ciascun cantiere. La documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale in capo al subappaltatore potrà essere fatta valere anche per più di un’autorizzazione.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (a titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all’Appaltatore.
Art. 2.3.2 - Responsabilità in materia di subappalto
L’Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il Direttore dei lavori, l’Ispettore di cantiere, ove esistente, nonché il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le previsioni di legge.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal X.Xxx. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione.
Art. 2.3.3 - Rinuncia al pagamento diretto dei Subappaltatori/Cottimisti
Ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 105 del Codice, l’Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei Subappaltatori e dei Cottimisti. A tale riguardo l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi Subappaltatori o Cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei Subappaltatori o Cottimisti entro il predetto termine, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore medesimo. Si applicherà in ogni caso la normativa vigente al momento dei singoli contratti applicativi.
CAPO IV – Controversie
Art. 2.4.1 - Controversie
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e comunque non inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del singolo contratto applicativo, il Direttore dei lavori ne da immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, le proprie relazioni riservate. Il Responsabile del procedimento procede secondo i termini indicati dal Codice e dal Regolamento per il raggiungimento dell’accordo bonario.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presento accordo quadro, nonché di ogni singolo contratto applicativo, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al comma precedente, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Catania.
Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione per il tramite del Direttore dei lavori.
Art. 2.4.2 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori
La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata e/o PEC con diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all'art.108 del Codice e, in particolare, nei seguenti casi:
- frode nell’esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
- nei casi in cui le transazioni finanziarie di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere/i, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il Curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Amministrazione, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori affidato all’Appaltatore quale contratto applicativo del presente accordo quadro, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
- l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’affidamento effettuato in origine all’Appaltatore inadempiente;
- l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
- l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
CAPO V –Termini di esecuzione
Art. 2.5.1 - Consegna e inizio dei lavori – Esecuzione degli interventi - Termini per l’ultimazione dei lavori. Richiamato e confermato quanto previsto dall’art 1.2.3, l’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’ordine di esecuzione lavori e/o la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta data, previa convocazione dell’Appaltatore.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art.32, comma 8 del Codice; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla consegna dei lavori per parti ai sensi dell’art. 154, cc. 6 e 7, del Regolamento. In tal caso la data di consegna dei lavori, a tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15.
I termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto di accordo quadro ed incamerare la cauzione definitiva prestata, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Nel caso in cui, per la specificità di lavori, sia prevista la consegna frazionata, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne parziali.
L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.
Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte dell’Amministrazione.
In considerazione dell’attività della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili e/o edifici e/o locali oggetto degli interventi. L’Appaltatore dovrà, quindi, prevedere:
- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi o in fasce orarie specifiche o in giorni specifici anche festivi, al fine di limitare disagi all’utenza ed al personale;
- la possibilità di dover attendere, ove necessario, la disponibilità dei locali.
L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell’edificio e/o immobile e/o locale interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l’Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.
Il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito per ciascun affidamento in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
In prima approssimazione, verrà utilizzata la formula appresso indicata, in cui T indica il termine utile, I indica l'importo dei lavori oggetto dello specifico contratto applicativo; le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso all'unità:
T = giorni 10 + I/2.000,00
Nel fissare i termini di cui al precedente comma si è tenuto conto del normale andamento stagionale.
L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di valutare il congruo tempo di esecuzione di ogni singolo intervento in base alle valutazioni da svolgere in fase progettuale e di ridurre, anche fino alla metà, i termini di esecuzione derivanti dalla formula di cui al comma 2, senza che ciò dia titolo all'Aggiudicatario per alcuna pretesa economica o di proroga, in base alle particolarità del singolo intervento.
Art. 2.5.2 - Tipologia d’intervento, individuazione delle prestazioni, ordini di lavoro, prescrizioni su lavori di tipo programmato
Art. 2.5.2.a - Tipologia d’intervento e individuazione delle prestazioni
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente accordo quadro saranno raggruppati in categorie d’intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori, secondo quanto di seguito specificato:
- priorità “01” – individua una situazione di emergenza. L’intervento richiesto deve essere eseguito immediatamente, prioritariamente su qualsiasi altro lavoro o intervento, in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro, compreso orario notturno, prefestivo e festivo.
Tempo inizio intervento: immediato e comunque inferiore a 30 minuti. La richiesta di intervento potrà avvenire su disposizione verbale, telefonica, telefax o telematica da parte della Direzione Lavori e/o del tecnico reperibile dell’Azienda Ospedaliera e/o del RUP e successivamente confermata con Ordine di Lavoro.
- priorità “02” – lavoro urgente: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax, e successivamente confermato con Ordine di Lavoro; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti entro 3 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, ivi compreso l’orario notturno, prefestivo e festivo;
- priorità “03” – lavoro ordinario: affidato tramite ordine di lavoro da iniziarsi entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione, da concludersi entro i tempi con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante in concerto con l’Impresa.
- priorità “04” – lavoro programmato: affidato tramite ordine di lavoro ed individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l’Impresa, i tempi ed i modi di esecuzione degli stessi. Tutti i lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.
L’Appaltatore sarà tenuto a designare un referente tecnico, al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico dell’Appaltatore dovrà contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell’Impresa, l’esecuzione degli stessi.
Art. 2.5.2.b – Ordini di lavoro
L’Appaltatore dovrà eseguire tutti e solo i lavori previsti da ogni specifico Ordine di Lavoro.
L’Ordine di Lavoro è il documento fondamentale comprovante i singoli eventi, tecnici, economici e temporali, che danno luogo al regolamento dei rapporti contrattuali tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, ai reciproci diritti e doveri, alle obbligazioni corrispettive.
La Stazione Appaltante non è vincolata e può sottrarsi a qualunque onere, senza altra motivazione, per lavori eseguiti solo parzialmente rispetto a quanto previsto nell’Ordine di Lavoro e che ritenga inaccettabili o non funzionali allo scopo per il quale erano stati ordinati, nonché per quelli eseguiti in assenza di Ordini di Lavoro.
L’Ordine di Lavoro, emesso in forma scritta, al momento dell’emanazione, contiene:
a. ubicazione dei lavori da eseguire;
b. oggetto dei lavori;
c. data di emanazione, numero d’ordine, firma del Direttore dei Lavori ed eventuale firma del Direttore Operativo nominato dalla Stazione Appaltante;
d. termine di inizio e termine per l’ultimazione dei lavori, ovvero tempo utile per la loro esecuzione;
e. importo stimato dei lavori con specificazione degli oneri per la sicurezza;
f. sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento.
In caso di Ordine di Lavoro confermativo di un Ordine di Lavoro verbale o telefonico, l’ordine di lavoro confermativo contiene anche la data e l’ora del colloquio o della telefonata, che costituiscono la data o l’ora di riferimento, nonché il nominativo di chi vi aveva provveduto, qualora diverso dal sottoscrittore dell’ordine confermativo scritto.
L’ordine di lavoro può essere telefonico o verbale da parte del Direttore dei Lavori ovvero dal Direttore Operativo nominato dalla Stazione Appaltante e in tal caso deve essere confermato in forma scritta, entro i successivi tre giorni.
Qualora il Direttore dei Lavori non provveda a confermare per iscritto l’ordine verbale o telefonico, entro il termine sopra indicato, l’Appaltatore è tenuto ad informare per iscritto il Responsabile Unico del Procedimento entro i successivi tre giorni
Qualora sull’ordine manchi il termine di inizio dei lavori o altra indicazione equivalente o interpretabile quale termine di inizio lavori, lo stesso è da intendersi fissato in massimo sette giorni non festivi, successivi alla data di emanazione dell’ordine.
Qualora sull’Ordine di Lavoro manchi il termine per l’ultimazione o altra indicazione equivalente, lo stesso è da intendersi fissato in massimo sette giorni non festivi successivi al termine di inizio, anche se quest’ultimo determinato tacitamente ai sensi del precedente capoverso.
I termini predetti sono perentori e prorogabili solo con annotazione scritta apposta sull’originale dell’Ordine di Lavoro che l’Appaltatore ha cura di sottoporre alla Stazione Appaltante, e sottoscritta per autorizzazione dal Direttore dei Lavori o proprio delegato, prima dello scadere dei suddetti termini.
La Stazione Appaltante può modificare in ogni momento un Ordine di Lavoro già emanato, nelle forme e con le modalità previste per gli Ordini di Lavoro originari, rimanendo impregiudicato quanto legittimamente maturato nel frattempo sia a favore dell’Appaltatore sia in termini di obbligazioni per lo stesso.
L’ Appaltatore prende conoscenza dell’Ordine di Lavoro in uno dei seguenti modi:
Mediante ritiro dello stesso presso gli uffici del Servizio Tecnico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “X. Xxxxxxxx – San Marco” di Catania;
a. Mediante notifica o altra consegna a mano da parte di un incaricato del Servizio Tecnico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “X. Xxxxxxxx – San Marco” di Catania;
b. Mediante trasmissione via telefax o via posta elettronica, con prova interna di ricevuta;
c. Mediante avviso verbale o telefonico (ferma restando la successiva conferma scritta).
L’Appaltatore è tenuto a presentarsi presso gli uffici del Servizio Tecnico della Stazione Appaltante, ogni giorno dalle ore 9,00 alle ore 13,00 per prendere visione e ritirare gli Ordini di Lavoro emessi; trascorso tale termine perentorio, l’Impresa è ritenuta senz’altro a conoscenza dello stesso Ordine di Lavoro e di tutti i suoi contenuti, compresi i termini per l’esecuzione, i prezzi e le modalità esecutive, indipendentemente dall’effettivo ritiro.
La Stazione Appaltante non ha alcun obbligo di notificare o trasmettere all’Appaltatore gli Ordini di Lavoro messi a disposizione di questo presso gli uffici del Servizio Tecnico Aziendale, ai sensi del secondo capoverso del presente comma.
Qualora l’Appaltatore abbia osservazioni da fare in ordine alle modalità, descrizioni o prezzi (che non siano già stati preventivamente concordati o pattuiti) dei lavori inseriti in un Ordine di Lavoro, queste, entro il termine prescritto per l’inizio dei lavori, devono essere annotate sull’originale dell’Ordine di Lavoro che viene restituito tempestivamente, a tale scopo, alla Stazione Appaltante.
Se la Stazione Appaltante riconosce l’ammissibilità delle osservazioni può annullare l’Ordine di Lavoro, sostituirlo con uno nuovo oppure confermarlo modificandone in tutto o in parte i contenuti.
Non sono ammesse osservazioni in ordine ai termini e ai tempi di esecuzione, se non per manifesta irragionevolezza degli stessi o per cause accertate di forza maggiore.
Art. 2.5.2.c – Lavori di tipo programmato di priorità “04” – Preventivo delle lavorazioni – Cronoprogramma – Elaborati tecnici – Supporto dell’Appaltatore.
Relativamente ai lavori ricadenti in ambito di Priorità “04” il Responsabile del Procedimento, su proposta del Direttore dei Lavori, per conto della Stazione Appaltante, potrà affidare all’Appaltatore la redazione della preventivazione del medesimo lavoro, completa di eventuali elaborati tecnici costruttivi o di particolari esecutivi.
Dalla data di ricezione dell’ordine di lavoro decorreranno i termini di durata per la presentazione dei preventivi, completi di eventuali elaborati tecnici e i termini per l’applicazione delle penali, come riportato all’articolo 2.5.4 del presente capitolato d’oneri e nel Contratto.
A seconda dell’entità delle opere e delle particolari condizioni realizzative, i tempi di consegna dei preventivi e di eventuali elaborati tecnici costruttivi sono stabiliti come segue:
IMPORTO LORDO STIMATO DEI LAVORI PER L’ORDINE DI LAVORO | TEMPO MASSIMO PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO COMPLETO DI ELABORATI TECNICI EVENTUALI |
< 20.000,00 € | 10 gg naturali e consecutivi |
≤ 20.000,00 € e < 50.000,00 € | 20 gg naturali e consecutivi |
≤ 50.000,00 € e < 200.000,00 € | 30 gg naturali e consecutivi |
Resta inteso che, in ogni caso, i tempi di redazione e consegna del preventivo, completo di eventuali elaborati tecnici, dovranno essere concordati con il RUP o la DL.
I preventivi completi di eventuali elaborati tecnici, consegnati dall’Appaltatore, saranno valutati dal Direttore dei Lavori e approvati dal RUP, sentita la Direzione Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “X. Xxxxxxxx – San Marco” di Catania;
Dalla formale approvazione del preventivo decorreranno i termini per la realizzazione dei lavori che saranno quelli riportati nel proposto Cronoprogramma dei Lavori, allegato al preventivo redatto a cura dall’Appaltatore e concordato preventivamente con la DL.
La D.L. si riserva la facoltà di modificare in ogni momento il Cronoprogramma dei Lavori, sulla base di particolari e insindacabili esigenze organizzative o sanitarie, senza che per questo l’Appaltatore possa richiedere compensi per oneri aggiuntivi.
L’eventuale preventivo dei lavori richiesti all’Appaltatore, per ogni specifico Ordine di Lavoro redatto dalla Stazione Appaltante, conterrà i prezzi contrattuali e sarà costituito dal computo metrico estimativo delle opere a misura, con l’indicazione delle ore di manodopera, dei noli e dei materiali in fornitura ritenuti necessari e, per ogni categoria di lavoro, del quadro di spesa complessivo, al lordo e al netto del ribasso d’asta.
Il Computo Metrico Estimativo terrà conto e riporterà anche la quantificazione di:
▪ spostamenti, provvisori o definitivi, di impianti esistenti o porzioni di essi;
▪ ripristini e messa in servizio di impianti esistenti eventualmente coinvolti;
▪ smantellamenti.
L’impresa esecutrice resta obbligata ad eseguire le attività ordinate dalla Stazione Appaltante accettando le indicazioni contenute nei documenti tecnici.
Unitamente alla presentazione del preventivo di spesa, completo degli eventuali elaborati tecnici costruttivi per la realizzazione delle opere richieste, l’Appaltatore dovrà presentare il Cronoprogramma dei Lavori dettagliato comprendente tutte le lavorazioni.
Il Cronoprogramma, redatto dall’Appaltatore, dovrà essere discusso e concordato con la DL e da questa approvato e dovrà essere redatto ed attuato in conformità alle prescrizioni di cui al successivo articolo 2.5.5.
L’Appaltatore ha l’obbligo di partecipare a tutte le riunioni o incontri convocate dal RUP e/o dalla DL per la definizione dei vincoli e dei dati necessari e propedeutici alla redazione degli eventuali elaborati richiesti in fase di preventivazione e/o particolari costruttivi in relazione alle opere da realizzare, oltre che a tutte le fasi di verifica e revisione programmati (incontri, riunioni, visite in loco, ecc.). L’Appaltatore, in tal caso, dovrà redigere tutti i documenti richiesti nella forma e secondo gli standard del Servizio Tecnico Aziendale (ad esempio il cartiglio, i criteri di identificazione e archiviazione dei progetti, dei documenti, dei file, della Commessa, ecc.) e secondo le indicazioni del RUP e/o della DL.
La DL potrà rifiutare la consegna di documentazione che risulti incompleta o che non risponda alle prescrizioni e ai dati e criteri iniziali assegnati alla stessa.
I preventivi, completi di eventuali elaborati tecnici, presentati dall’Appaltatore potranno, salvo esplicita deroga della DL, essere composti dai seguenti elaborati:
▪ Relazione generale e relazioni specialistiche.
▪ Elaborati grafici costruttivi:
✓ planimetrie degli interventi edili e strutturali in scala adeguata completi di sezioni, prospetti e tavole di confronto;
✓ planimetrie con la disposizione del layout delle apparecchiature e gli impianti in scala 1:100 e/o 1:50 complete di cablaggio;
✓ eventuali elaborati che si rendessero necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite in sede di preventivazione;
✓ percorsi dei cavidotti elettrici, delle canalizzazioni dell’impianto di condizionamento, delle tubazioni idrico- sanitarie e di riscaldamento e antincendio, degli scarichi ed eventuali ventilazioni, con sezioni tipo e particolari di ancoraggio e sospensione in scala 1:100 e/o 1:50;
✓ eventuali percorsi delle linee impiantistiche esistenti in scala opportuna;
✓ eventuali schemi elettrici unifilari e/o multifilari, completi di prospetti per i quadri elettrici;
✓ eventuali schemi di principio dei vari impianti e sistemi e sub-sistemi;
✓ eventuali schemi funzionali con indicazioni del funzionamento dei vari sistemi, sub-sistemi, installazioni, apparecchiature, software, ecc;
✓ eventuali particolari necessari in scala adeguata.
▪ Eventuali relazioni tecniche/impiantistiche specialistiche su impianti elettrici, meccanici, telefonia, ecc.;
▪ Preventivo di spesa;
▪ Cronoprogramma dei Lavori.
L’Appaltatore dovrà far propri i requisiti e i criteri base che guideranno la preventivazione fissati dal RUP e/o dalla D.L. e dovrà intraprendere le attività necessarie alla definizione puntuale e allo sviluppo degli stessi, mediante:
▪ rilievi e misure in sito;
▪ partecipazione ad incontri con il RUP e/o la DL e la Direzione Sanitaria;
▪ definizione di tutti gli interventi propedeutici e dei relativi costi necessari alla realizzazione delle opere preventivate;
▪ verifica di tutte le necessità di ordine organizzativo e tecnico inerenti la realizzazione delle opere preventivate (cantierabilità, prescrizioni normative e legislative specifiche, necessità di autorizzazioni da parte di enti e organismi terzi, ecc.).
Si stabilisce che l’Appaltatore dovrà consegnare:
▪ al termine di ogni singolo preventivo, n° 02 copie per ogni documento richiesto e n°01 copia in formato elettronico di tutti i documenti ad uso della DL;
▪ le relazioni di calcolo costruttivo relative alle strutture ed agli impianti, agli aspetti energetici, ecc., redatte con il grado di dettaglio e secondo le modalità stabilite dalla DL.
Gli elaborati grafici dovranno essere realizzati in formato *.DWG compatibile con AutoCAD 2004 o superiore.
I documenti descrittivi dovranno essere realizzati in formato *.DOC compatibile con Microsoft Word 2003 o superiore. I calcoli di verifica elettrica relativi al coordinamento delle protezioni, alla selettività, ecc., dovranno essere realizzati con l’ausilio di apposito applicativo che raffronti le caratteristiche e le curve di intervento delle apparecchiature fornite dal costruttore con quelle proposte e concordate con la DL.
L’Appaltatore avrà l’onere inoltre di predisporre, se necessaria, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa per
la richiesta e l’ottenimento dei nulla osta da parte di Enti Preposti quali Comune, Dipartimento di Prevenzione, VVF, ISPSEL, INAIL, ecc , necessari per l’esecuzione dei lavori di ogni singola Commessa.
L’Appaltatore, in caso di necessità riconosciuta della Stazione Appaltante di interventi di natura straordinaria, dovrà fornire la propria assistenza al DL, nella fase preliminare alla progettazione, per fornire alla Stazione Appaltante ogni elemento utile per assicurare la esecuzione, a regola d’arte, dell’intervento in programmazione.
L’elaborazione e la presentazione dei preventivi di spesa, l’esecuzione di tutti gli interventi propedeutici necessari per la stesura di detti preventivi, nonché gli oneri per eventuali sopralluoghi e sondaggi, così come pure le prove e le verifiche necessarie alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e di collaudo, le certificazioni e la documentazione “as- built” completa di elaborati grafici aggiornati, si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari contrattuali.
Pertanto nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto all’Appaltatore per le prestazioni richieste dal presente articolo.
Art. 2.5.3 - Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.106 del Codice.
Si applicano gli artt. 158 e 159 del Regolamento.
Qualora l’Amministrazione intenda eseguire ulteriori lavori o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, l’Amministrazione stessa, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto.
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a. il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b. l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
c. l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal Direttore dei lavori o espressamente approvati da quest’ultimo;
d. il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e. il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto di ciascun contratto applicativo;
f. la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
g. le eventuali controversie tra l’Appaltatore, i fornitori, i subaffidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
h. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro o in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o il Responsabile dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa solo quando saranno ripristinate adeguate condizioni di igiene e sicurezza.
i. In caso di sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente per i lavoratori non sarà riconosciuto alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di igiene e sicurezza non comporteranno slittamenti dei tempi di ultimazione dei lavori.
Art. 2.5.4 - Penali
Penali in fase di esecuzione dei contratti applicativi:
a) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale pari a € 150 per ogni giorno di ritardo.
b) L’aggiudicatario si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel Dlgs 81/2008 e nei documenti per la sicurezza di ciascun contratto applicativo. Qualora l’appaltatore disattenda le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per l’eliminazione della non conformità contestategli, indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, sarà comminata una penale che sarà detratta dal primo stato di avanzamento utile pari ad € 100,00 (cento//00) per ogni giorno di ritardo in relazione alla singola non conformità contestata e non eliminata. Si dà atto che si intende per “non conformità”, in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto in tema di riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalità, datore di lavoro, data assunzione o registro vidimato dal D.P.L.). Nel caso di non conformità rilevata dal Coordinatore per la Sicurezza, ove nominato, o dal Direttore dei Lavori e segnalato al Responsabile dei Lavori, verrà applicata all’Impresa una penale pari a € 50,00 (cinquanta//00) per ogni lavoratore risultato non conforme, da detrarre dalle somme dovute all’appaltatore. Dopo la terza inosservanza da parte dell’appaltatore e/o dei subappaltatori degli obblighi di cui al presente punto, oltre l’applicazione delle relative penali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e dell’Accordo Quadro in danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
L’Amministrazione provvederà alla riscossione delle penali di cui alla precedente lett a) sul primo certificato di pagamento successivo alla contestazione o nello stato finale dei lavori e, qualora non risultassero sufficienti tali disponibilità, sulla cauzione definitiva. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del precedente punto
a) non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto applicativo (ordine di lavori). Qualora i ritardi risultassero tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione l’istituto della risoluzione del contratto di cui all’art. 136 del Codice.
L’Amministrazione provvederà alla riscossione delle penali di cui alla precedente lett. b) mediante ritenuta sul primo stato di avanzamento utile.
Penali relative alla corretta applicazione dell’Accordo Quadro: nel caso in cui l’Aggiudicatario non rispetti le condizioni di cui al presente capitolato relative all’affidamento ed all’avvio dei lavori connessi ai contratti applicativi/ordini di lavori sarà applicata una penale giornaliera pari ad € 150,00.
Le penali di cui al comma precedente saranno cumulabili e recuperate tramite escussione della cauzione prestata per l’Accordo Quadro e mantenuta per tutta la durata dello stesso. Dopo la seconda contestazione ed applicazione della relativa penale l’Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione dell’Accordo Quadro.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicherà il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi o degli inadempimenti.
Art. 2.5.5 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma
L’Appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che più ritiene conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché – a giudizio del Direttore dei lavori – ciò non vada a danno della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli interessi dell’Amministrazione. Qualora richiesto nel singolo capitolato speciale d’appalto relativo al contrattato applicativo, prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore presenterà all’approvazione del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali ed
organizzazione lavorativa, contenente almeno le seguenti informazioni :
• le attività da svolgere e la suddivisione in fasi consecutive del lavoro;
• le responsabilità;
• la tempistica ed eventuali indicazioni sul carico di lavoro;
• i tempi per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di enti esterni (VVF, Comune, Sovrintendenza, ecc.);
• i tempi per l’approvvigionamento dei materiali e per l’avvio del cantiere;
• i momenti di verifica e riesame ritenuti significativi alla fine di ogni fase dei lavori o alla fine di ogni macro-attività;
• i tempi dedicati ai rilievi, alla documentazione, alle verifiche e al coordinamento tra le varie discipline;
• i tempi per lo spostamento, provvisorio o definitivo, di impianti esistenti o porzioni di essi;
• i tempi per il ripristino e la messa in servizio di impianti esistenti eventualmente coinvolti;
• i tempi per gli smantellamenti;
• la durata dei noli;
• i tempi di occupazione di spazi specifici esterni ma funzionali al cantiere;
• i tempi per la redazione e la consegna dei documenti finali (As-built, dichiarazione di conformità, certificati di prova, ecc.);
• i tempi per i collaudi tecnici e amministrativi.
L’Appaltatore dovrà farsi carico di redigere il Cronoprogramma dei Lavori coordinanto con le attività in essere della Stazione Appaltante e specificatamente coinvolte.
Non saranno accettati Cronoprogrammi parziali o relativi a singole discipline e lavorazioni.
Nel caso di opere di particolare complessità, il Cronoprogramma dei Lavori dovrà essere aggiornato dall’Appaltatore con cadenza quindicinale o come richiesto dalla DL.
Il Cronoprogramma dovrà essere comunque redatto secondo le esigenze della Stazione Appaltante che potrà fissare i tempi di esecuzione complessivi del singolo intervento sulla base delle proprie esigenze organizzative e sanitarie.
Detto programma sarà vincolante solo per l’Appaltatore stesso, in quanto l’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell’eventuale cronoprogramma predisposto all’Amministrazione. Detto cronoprogramma potrà essere modificato o integrato dall’Amministrazione, attraverso ordine di servizio del Direttore dei lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- per il coordinamento con prestazioni o forniture di terzi;
- per l’intervento o il mancato intervento di enti concessionari di pubblici servizi le cui reti siano interessate in qualunque modo dai lavori;
- per l’intervento di enti diversi dall’Amministrazione che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità riguardo alla tutela delle aree, dei siti o degli immobili interessati in qualunque modo dai lavori;
- per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, prove di tenuta e di funzionamento degli impianti nonché collaudi specifici o parziali;
- su richiesta del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, per motivi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 2.5.6 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate nell’eventuale cronoprogramma superiore al 20% (venti per cento) del tempo contrattuale produrrà la risoluzione
del contratto applicativo e dell’accordo quadro, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del Codice nonché dell’art. 1456 del codice civile.
La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore.
Saranno a carico dell’Appaltatore tutti i danni derivanti all’Amministrazione in relazione alla risoluzione del contratto.
Art. 2.5.7 - Danni di forza maggiore
L’Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere/i durante il corso dei lavori.
Per danni cagionati da forza maggiore trova applicazione l’art. 166 del Regolamento.
In particolare nessun compenso è dovuto dall’Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ecc..
Non saranno considerati danni di forza maggiore:
- smottamenti e solcature delle scarpate;
- dissesti del corpo stradale;
- interramenti di scavi, cunette e fossi di guardia;
- ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità e geli. L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare detti danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.
CAPO VI - Disciplina economica
Art. 2.6.1 - Pagamenti in acconto
Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun ordine di lavori (contratto applicativo) o comunque quando l’importo dei lavori eseguiti sarà pari a € 100.000,00 al netto del ribasso di gara.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo non saranno corrisposti pagamenti in acconto; l’Importo maturato alla data di ultimazione lavori sarà corrisposto all’Appaltatore con emissione di relativo Certificato di pagamento liquidando l’importo globale dell’opera, desunto dalla contabilità finale dei lavori e comprensivo dell’importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto della rata di saldo costituita:
a) dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sull’importo maturato di cui sopra ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.
b) dalla percentuale del 5,0% dell’importo contrattuale, incluso eventuali varianti; La rata di saldo come sopra determinata sarà liquidata ai sensi del successivo art. 2.6.3;
L’importo degli oneri per la sicurezza è corrisposto a misura, applicando l’elenco dei prezzi specifici e non soggetti a ribasso d’asta, previo accertamento dell’ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Qualora fossero riscontrate inadempienze od omissioni è proposta dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione una detrazione da applicare nella liquidazione di detti oneri.
Visto l’art. 194 del Regolamento il Direttore dei Lavori, entro i 30 (trenta) giorni successivi dalla data di fine lavori, redige ed emette la relativa contabilità. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 143 comma 1 del Regolamento, emette il conseguente certificato di pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione della contabilità, fatto salvo quanto evidenziato al successivo comma 5.
L’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP costituisce a tutti gli effetti procedura di accertamento di conformità della prestazione
Il termine di 45 gg per l’emissione del certificato di pagamento decorrerà dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
a) Presentazione da parte dell’appaltatore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da redigere da parte dell’appaltatore stesso ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante le lavorazioni eseguite rispettivamente dall’appaltatore stesso e da eventuali subappaltatori.
b) Xxx ricorra il caso, formale e completa presentazione delle dichiarazioni o certificazioni richieste dallo specifico capitolato speciale
L’Appaltatore è consapevole ed accetta che il termine dei 45 gg per l’emissione del Certificato di Pagamento è necessario e congruo in quanto, oltre ad essere previsto da specifiche norme di legge, L’appaltatore è consapevole ed accetta altresì che il termine dei 45 gg decorrerà solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett. a) e b) da parte sua in forma completa.
In caso di emissione di DURC irregolare dell’appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il termine di 45 gg. entro cui emettere il Certificato di Pagamento è sospeso fino alla conclusione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10.
In applicazione dell’art. 143 comma 1 ultimo periodo del Regolamento la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla emissione della fattura seguente al Certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato.
L’emissione di regolare fattura commerciale da parte dell’Appaltatore non incide sulle tempistiche di pagamento sopra descritte. Il termine per il pagamento, anche ai sensi dell’art. 4 del Dlgs n. 231/2002 e smi, decorre in ogni caso dalla data di emissione del Certificato di Pagamento, data che ai sensi dell’art. 195 del Regolamento è riportata anche sul Registro di Contabilità.
Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento nei termini di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, prescindendo dalla data di fine dei lavori. I pagamenti sono effettuati mediante mandati diretti intestati all’Aggiudicatario-Appaltatore ed esigibili con quietanza del titolare dell’Impresa o del legale rappresentante della stessa. La persona investita di tali funzioni è esplicitamente indicata ed appare nell’accordo quadro e successive integrazioni nonché nel contratto applicativo. L’Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal caso.
In caso di decadenza o di cessazione delle funzioni di cui il predetto rappresentante sia stato investito (comunque tale decadenza o cessazione siano avvenute) l’Aggiudicatario si obbliga a notificare tempestivamente l’avvenuta decadenza o cessazione, in difetto della quale notifica l’Amministrazione appaltante non assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti al mandatario decaduto.
In caso di Accordo Quadro aggiudicato ad un’Associazione Temporanea di Imprese di tipo orizzontale, tutti i pagamenti verranno effettuati esclusivamente sulla base delle fatture inviate dalla Capogruppo anche in favore delle Mandanti secondo la specifica disciplina stabilita nel contratto di mandato regolante i rapporti interni la compagine di imprese.
In caso di accordo Quadro aggiudicato ad un’associazione di Imprese di tipo Verticale o misto, in considerazione della non preventiva definizione dell’esatta tipologia degli interventi oggetto dei contratti applicativi, il concorrente dovrà costituire, per la sottoscrizione dell’accordo quadro, una società ai sensi dell’art.93 del Regolamento per l’esecuzione unitaria dei contratti applicativi dell’accordo stesso. I pagamenti saranno effettuati nei confronti della società costituita.
Art. 2.6.2 - Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto per il pagamento la rata di saldo costituita ai sensi del precedente art. 2.6.2 comma 2.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni ai sensi dell’art. 201, comma 1 del Regolamento; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale;
Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 gg dalla emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 2.9.2 previa:
a) Presentazione di polizza fidejussoria di cui all’art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06 e dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento. Il contratto fidejussorio deve essere conforme agli schemi di polizza tipo d cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Detta garanzia manterrà la propria efficacia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione e sarà costituita a fronte dell’importo (IVA inclusa) determinato dalla rata di saldo di cui all’articolo precedente comprensivo dell’importo delle ritenute di garanzia pari allo 0,5%, maggiorato del tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del Certificato di Regolare Esecuzione applicato al periodo intercorrente tra la data della sua emissione e la data in cui lo stesso assume carattere definitivo (24 mesi), ai sensi dell’art. 124, comma 3, del Regolamento. L’importo della garanzia sarà pertanto determinato in base alla seguente formula I=R + R x i x 2 (dove I= Importo garanzia, R= importo della Rata di saldo (IVA esclusa); i=tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del certificato di regolare Esecuzione)
b) Presentazione, da parte dell’appaltatore, entro max 20 gg. dalla data dell’ultimo intervenuto pagamento nei suoi confronti, ovvero dell’unico pagamento, qualora il corrispettivo venga liquidato in unica soluzione, delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori e/o sub fornitori operanti in cantiere
c) Presentazione di regolare fattura fiscale Si precisa che, la stessa dovrà pervenire esclusivamente in modalità elettronica, ai sensi della L. n. 244/2007 e ss.mm.ii.
L’Appaltatore è consapevole ed accetta che il termine dei 60 gg per il pagamento della rata di saldo decorrerà solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett. a), b) e c) da parte sua in forma completa.
Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile;
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
L’Appaltatore resta obbligato con la Stazione Appaltante per la responsabilità per vizi o difetti, ai sensi dell’art.1669 Codice Civile, così come da successiva giurisprudenza (trib.Bologna Sez. II, Sent.20-06-2011; Cass.Civ. Sez II, sent.n.6585 del 11-11-1986), delle opere da esso eseguite, e rimane sempre responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali impiegati che eventualmente venissero riscontrati.
La presa in consegna, anche anticipata, delle opere, si intende in ogni caso effettuata sotto la riserva delle responsabilità dell’Appaltatore e con la garanzia di cui all’art.1667 del codice Civile per “difformità e vizi dell’opera” ancorché riconoscibili, nonché con la garanzia di cui all’art.1669 del Codice Civile per “rovina e gravi difetti dell’opera”. Restano esclusi tutti quei danni procurati dall’uso e non addebitabili a deficienze di esecuzione dei lavori o a scarsezza dei materiali e dei manufatti impiegati.
Art. 2.6.3 - Invariabilità dei prezzi
I singoli contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui agli elenchi prezzi allegati al presente capitolato, al netto del ribasso xxxxxxx.Xx fa presente che i prezzi saranno oggetto di revisione ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 così come previsto nell’art. 106 del D.Lgs 50/2016.
Con riferimento all’art.106 del Codice è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all’Accordo Quadro e non trova applicazione l’articolo 1664, c. 1, del codice civile.
CAPO VII - Esecuzione dei lavori
Art. 2.7.1 - Variazioni dei lavori
L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.106 del Codice.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei lavori.
L’elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione dell’A.Q., è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera ritenute ammissibili.
Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto al Direttore dei lavori prima dell’esecuzione del lavoro oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dei lavori oggetto di tali richieste.
Art. 2.7.2 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino voci non previste nell’elenco prezzi, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, secondo i criteri di cui all’art. 163 del Regolamento, prima dell’esecuzione delle varianti stesse.
Il nuovo prezzo così definito sarà inserito nell’elenco prezzi e sarà utilizzato per eventuali ulteriori e successivi progetti applicativi del presente accordo quadro.
CAPO VIII - Sicurezza nei cantieri
Art. 2.8.1 - Norme di sicurezza generali
I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 2.8.2 - Piani di sicurezza
Entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di cui al precedente art. 1.2.3 e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna all’Amministrazione:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza così come previsto dall’art. 131, c. 2, lett. a), del Codice;
- in assenza del documento di cui al punto a), il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui all’articolo 131 c. 2 del D.Lgs
. n. 163/06, contenente gli stessi elementi del PSC (allegato XXxxx X.Xxx. n. 81/08), con esclusione della stima dei costi della sicurezza
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerarsi piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza.
Il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 dello stesso Decreto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
I piani di sicurezza di cui al c. 1 sono costituiti da relazioni tecniche, grafici e prescrizioni operative in relazione alle fasi critiche del processo di costruzione e, comunque, redatti almeno in conformità D. Lgs. n 81/08. Essi devono riportare le procedure esecutive e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
I piani di sicurezza di cui al c. 1 devono tenere conto anche dell’eventuale affidamento di opere in subappalto. L’Appaltatore dovrà curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere al fine di rendere le attività delle stesse compatibili fra loro e coerenti con i piani di sicurezza presentati.
Prima dell’inizio dei lavori, come specificato nel presente Capitolato d’Oneri, l’Appaltatore comunica al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico di cantiere.
Il Direttore dei lavori ovvero il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione qualora nominato vigilerà sull’osservanza dei piani di sicurezza.
Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
A pena di nullità del contratto, il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza saranno allegati e formeranno parte integrante del contratto stesso.
L’Appaltatore può presentare direttamente al Coordinatore per la sicurezza in esecuzione proposte motivate di modificazione o integrazione al piano di sicurezza e coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire condizioni di igiene e sicurezza in cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione preventiva obbligatoria dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. L’Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento ovvero sul rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione sono vincolanti per l’Appaltatore. L’eventuale accoglimento delle proposte presentate non giustificherà variazioni o adeguamenti dei prezzi e del corrispettivo pattuiti.
Gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
CAPO IX - Ultimazione lavori
Art. 2.9.1 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Impresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione. Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, il Direttore dei lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’art. 2.5.4 del presente Capitolato (1,0‰) proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal
Direttore dei lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia, buona conservazione e gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’Amministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale d’appalto.
L’Appaltatore eseguirà le operazioni di manutenzione portando il minimo possibile turbamento alle attività istituzionali che si svolgono all’interno dell’area di intervento, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza di quest’ultima, osservando sia le disposizioni di legge che le prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori, senza poter rivendicare alcun diritto di risarcimento o rimborso per gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.
L’Appaltatore è responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato nel presente articolo.
Art. 2.9.2 - Termini per il collaudo
Il collaudo delle opere di ciascun affidamento verrà eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell’opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall’Amministrazione.
In ogni caso il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Nel caso in cui vengano disposte indagini ispettive, l’Appaltatore o un suo rappresentante ed il Direttore tecnico di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l’esecuzione di verifiche, saggi e prove. Rientra fra gli oneri dell’Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario all’eventuale collaudo statico.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per difformità e vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Durante l’esecuzione dei lavori l’Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.
Nel caso in cui l’intervento oggetto del contratto applicativo sia riferito anche ad impianti o parti di impianto sarà a carico dell’appaltatore, ed è compreso nei prezzi di cui all’elenco prezzi, la presentazione della certificazione rispondente a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia.
Art. 2.9.3 - Presa in consegna dei lavori ultimati
L’Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora l’Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte dell’Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora l’Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato d’Oneri o dallo specifico Capitolato speciale d’appalto.
CAPO X - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
Art. 2.10.1- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e, in genere, norme vigenti in materia nonché norme che eventualmente entreranno in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
- nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto dello specifico appalto applicativo del presente accordo quadro, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, ed applicare altresì le medesime condizioni normative ed economiche anche nei confronti di soci lavoratori nel caso di cooperative;
- i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Art. 2.10.2 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al Regolamento e al presente Capitolato d’Oneri, nonché a quanto previsto dagli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
Oneri e obblighi generali:
🗶 la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e realizzate a perfetta regola d’arte. Le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio, da porre all’approvazione della Direzione Lavori, ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui l’Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l’esecuzione di tutte le opere per l’importo di contratto;
🗶 l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati l’Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori;
🗶 la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell’Amministrazione;
Oneri e obblighi organizzativi:
🗶 il mantenimento di una sede operativa nell’ambito del territorio ove ricadono le strutture oggetto di manutenzione, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa, per tutta la durata di ogni singolo appalto;
🗶 la realizzazione di tracciamenti, riconfinamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
Oneri e obblighi per l’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere:
🗶 l’effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
🗶 la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere.
🗶 la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;
🗶 il divieto di deposito di materiali fuori dall’area di cantiere, anche per brevissimo tempo;
🗶 la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione ed il mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori, per l’esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;
🗶 l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
🗶 l’eventuale provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d’arte, od oggetti deteriorabili, trasporto dei medesimi in magazzini temporanei e loro successiva nuova posa in opera;
🗶 in generale tutte le spese per ogni provvidenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l’esecuzione dei lavori, ivi compreso l’allontanamento di acque superficiali o di infiltrazione;
Misure di sicurezza:
🗶 L’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente Accordo, ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone del ponte di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l’Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta
🗶 la realizzazione dei ripari e delle armature degli scavi, ed in genere tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e di terzi;
🗶 l’assunzione, nei casi di emergenza dell’obbligo di ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente il Direttore dei lavori;
Oneri e obblighi correlati alle forniture e ai trasporti:
🗶 la fornitura e il trasporto, a piè d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l’esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
🗶 l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;
🗶 la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo;
Xxxxx e obblighi a conclusione dei lavori:
🗶 le spese per lo sgombero del cantiere entro dieci giorni dalla ultimazione dei lavori ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo da sgomberare immediatamente dopo la loro conclusione;
🗶 la consegna, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di tutti i certificati e di tutta la documentazione necessaria a rendere l’opera collaudabile e completamente utilizzabile, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori;
🗶 relazione tecnica, in duplice copia, contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati;
🗶 elaborati grafici e tabellari, in duplice copia, su supporto cartaceo ed informatico, di descrizione dell’opera «così come realizzata» (as built);
🗶 le spese per il risarcimento di danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell’Amministrazione;
Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi:
🗶 l’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;
🗶 il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, autorizzazioni al transito, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell’agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico-sanitaria dell’opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all’esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;
🗶 la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall’Amministrazione (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, ottemperando a tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant’altro necessario;
🗶 l’uso di tutte le cautele e le assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamento o altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno a servizi sotterranei e/o aerei eventualmente presenti; l’Appaltatore dovrà preventivamente verificare con le diverse aziende di servizi e di manutenzione i dati di progetto relativi a ubicazione e profondità all’interno dell’area di cantiere di condotte, cavi e servizi eventualmente presenti. Qualora nonostante le cautele e le assicurazioni usate si dovessero manifestare danni a condotte, cavi o servizi, l’Appaltatore provvederà a darne immediato avviso agli enti proprietari delle strade, agli enti proprietari delle opere danneggiate e al Direttore dei lavori. In caso di danneggiamenti a condotte, cavi o servizi l’Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale conseguente;
🗶 il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
🗶 le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
🗶 le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri provvedimenti abilitativi e occorrenti per l’esecuzione e la fruibilità dell’opera;
Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti:
🗶 la produzione, al Direttore dei lavori, di un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;
🗶 la produzione, al Direttore dei lavori ed al Responsabile del procedimento, di un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni salienti dell’intervento e, comunque, di ciascuna delle principali fasi e degli aspetti che si rendessero utili a delineare lo sviluppo temporale dei lavori. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;
🗶 Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall’Organo di Xxxxxxxx, per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Restano a carico dell’Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna il cantiere e presso i laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori. E’, altresì, onere dell’Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto. In definitiva, restano a carico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico X.Xxxxxxxx di Catania;le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla normativa vigente relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio scelto dall’Azienda stessa, o in via diretta, ovvero mediante selezione tra più concorrenti, (da liquidare a parte con i fondi previsti per ogni singolo intervento ad ogni intervento).
🗶 l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove e le analisi aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, che
verranno ordinate dal Direttore dei lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella realizzazione delle opere, compresa la confezione dei campioni, modelli, e l’esecuzione di prove di carico, verifiche, collaudi e calcoli, ordinati dal Direttore dei lavori o dall’Amministrazione,
Altri oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore:
🗶 la fornitura di operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità lavori;
🗶 la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo indicato dal Direttore dei lavori;
🗶 la migliore pianificazione dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente, sul tessuto sociale ed sul paesaggio.
🗶 a norma dell’art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto articolo. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali obblighi in capo a tutti i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere; provvederà ad allontanare i lavoratori impiegati, ricorrendone i presupposti, che omettano o si rifiutano di esporre la suddetta tessera, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, segnalando il fatto alle Autorità di controllo competenti.
🗶 la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
🗶 il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
🗶 installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valersi sulla Impresa aggiudicataria per danni dalla medesima Amministrazione subiti nel corso dei lavori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti adempimenti.
Art. 2.10.3 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
L'appaltatore è obbligato:
- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 2.10.4 - Interferenze e verifiche sottoservizi
Sono inoltre a carico dell’appaltatore ogni onere e spese conseguente e derivante da: ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria cura e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scoli d’acqua, allacciamenti privati di fognature già esistenti, acquedotto, gas, cavi elettrici, telefonici, pubblica illuminazione ecc.
Ad ulteriore specificazione di quanto sopra esposto, sono a carico dell’impresa anche eventuali linee provvisorie per il mantenimento delle utenze private, mentre sono da escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento delle linee di sottoservizi ENEL, TELECOM, ecc. che verranno realizzati direttamente dagli Enti gestori.
Tuttavia l’Impresa non potrà addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti lavori di spostamento di sottoservizi. L’Impresa deve tenere conto dei rallentamenti nella esecuzione delle opere dovute ai tempi di intervento degli Enti proprietari e/o gestori dei sottoservizi, senza richiesta di maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti;
Art. 2.10.5 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito per un eventuale riutilizzo da concordare con la Direzione Lavori, ovvero trasportati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito per un eventuale riutilizzo da concordare con la Direzione Lavori, ovvero trasportati in discarica autorizzata a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
Art. 2.10.6 - Terre e rocce da scavo
Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione,riutilizzo o smaltimento in adempimento a quanto disposto dalla normativa attuale in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, disciplinata dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., dalla Legge 98/2013 (artt. 41 e 41 bis) e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
Sono a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 2.10.7 – Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 2.10.8 - Disciplina del cantiere
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. L’Amministrazione potrà pretendere che l’Appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all’Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
L’Appaltatore assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il Direttore tecnico di cantiere che sarà un tecnico qualificato ed iscritto all’Albo della relativa categoria, dipendente dell’Impresa appaltatrice o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l’Impresa medesima. L’assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. In particolare, il Direttore tecnico di cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione e alle misurazioni nel corso dei lavori; provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza; provvedere a quant’altro necessario in concorso sia con il personale dell’Amministrazione che con gli eventuali rappresentanti delle Imprese subaffidatarie; prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall’inizio alla loro ultimazione.
L’Amministrazione ed il Direttore dei lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del Direttore tecnico di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresì, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.
L’Amministrazione, attraverso il Direttore dei lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del Direttore tecnico di cantiere, ivi compresi quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
I rappresentanti dell’Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell’appalto.
Art. 2.10.9 - Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell’effettivo inizio dei lavori, con ogni onere a proprio carico, un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
L’Appaltatore provvederà ai necessari aggiornamenti periodici dei dati riportati.
Qualsiasi difformità dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal Responsabile del Procedimento o la loro mancata collocazione nel sito ove devono svolgersi i lavori, sarà contestata dal D.L. il quale assegnerà un termine massimo entro il quale l’Impresa è tenuta a sanare i vizi contestati. Trascorso inutilmente tale termine verrà applicata una penale pari ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.
Art. 2.10.10 - Ritrovamento oggetti di pregio
Nel caso in cui, nel corso dei lavori, dovessero essere rinvenuti oggetti di pregio o oggetti di rilievo storico, artistico o archeologico, anche in frammenti, essi saranno consegnati all’Amministrazione che rimborserà all’Appaltatore le spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne il più diligente recupero. Qualora, nel corso dei lavori, dovessero essere rinvenuti ruderi monumentali, l’Appaltatore dovrà immediatamente sospendere i lavori ed avvisare il Responsabile del Procedimento dello specifico contratto applicativo.
X.xx IL RUP X.xx Il Direttore Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche (Dott. Ing. Xxxxxxxxxxxx X. Xxxxxxx) (Dott. Ing. Xxxxxx Xx Presti)
APPENDICE I - Allegati al Capitolato d’oneri
Sono parte integrante del presente Capitolato d’oneri e si intendono allegati ad esso i seguenti prezziari di riferimento:
I.1 - Prezziario Regione Siciliana – edizione giugno 2022 ai sensi del decreto n. 17/Gab. del 29-06-22;
I.2 - Listino edito dalla "Dei - Tipografia del Genio Civile" di Roma - Recupero Ristrutturazione Manutenzione – ultima Edizione
I.3 - Listino edito dalla "Dei - Tipografia del Genio Civile" di Roma - Impianti tecnologici – Ultima Edizione ;
I.4 - Listino edito dalla "Dei - Tipografia del Genio Civile" di Roma - Impianti elettrici - Ultima Edizione;