Accordo di Programma tra
Ministero dello Sviluppo Economico Regione Piemonte
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (INVITALIA)
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e che prevede all’articolo 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;
VISTE le disposizioni che, a partire dall’articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l’estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181/1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;
VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», di seguito “decreto-legge n. 83 del 2012”, e, in particolare, l’articolo 27, comma 8-bis, introdotto con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi di cui agli artt. 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, nei casi di “situazioni di crisi industriali diverse da quelle
complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, che stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto in base al quale “I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”;
VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015 avente a oggetto «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali»;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante
«Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l’individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2016 che rinvia a un decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la pubblicazione dell’elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa e la definizione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 2015;
VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, recante l’elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;
VISTO, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, che rinvia ad un successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico l’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, con il quale le risorse finanziarie complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi sono state ripartite tra le diverse tipologie di intervento;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 2017, il totale delle risorse finanziarie destinate ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ammonta ad euro 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, dei quali euro 44.000.000,00 accantonati in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma e da utilizzare a tal fine entro un anno dalla data di apertura dello sportello;
VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, con il quale, ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n.181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016;
CONSIDERATO che, come riportato all’articolo 1, comma 3, del predetto decreto direttoriale 24 febbraio 2017, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
VISTA la nota dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, soggetto gestore degli interventi, n. 7010/INIMP del 5 aprile 2017, con la quale è stato comunicato che, a partire dalla data di apertura dello sportello, 4 aprile 2017, e fino alle ore 10.00 del 5 aprile 2017, risultano pervenute n. 208 domande, per un ammontare di agevolazioni richieste pari a 634,6 milioni di euro;
CONSIDERATO che il predetto fabbisogno finanziario supera ampiamente la dotazione finanziaria di cui al sopra menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;
CONSIDERATO, che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si è reso necessario, con decreto direttoriale n. 1724 del 5 aprile 2017, procedere all’immediata chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in considerazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017 recante la destinazione di una quota pari ad euro 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di cui alla legge 181/1989, nonché la sua ripartizione tra le diverse tipologie di intervento;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), del suddetto decreto ministeriale 7 giugno 2017, l’importo di euro 20.000.000,00 è destinato all’incremento della quota di euro 44.000.000,00 accantonata in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;
VISTA la nota n. 3193/CR-C11AP del 26 giugno 2017 con la quale il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico il parere favorevole della Conferenza, espresso nella seduta del 22 giugno 2017, sui criteri di ripartizione delle risorse proposti dal Ministero dello sviluppo economico, dichiarando altresì l’accordo delle Regioni a cofinanziare gli accordi di programma nella misura minima del 20%;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, con il quale le risorse pari ad euro 64.000.0000, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complesse disciplinati da accordi di programma sono state ripartite tra le Regioni interessate;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 9 agosto 2017, sono destinati euro 4.915.576,00 a finanziare interventi disciplinati da accordi di programma nelle aree di crisi industriale non complessa della Regione Piemonte;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, in caso di accordo di programma, possono essere individuati, limitatamente ad alcune fattispecie, criteri e modalità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale;
PRESO ATTO che la Regione Piemonte, con delibera n. 32-6697 del 29 marzo 2018 ha deciso di cofinanziare con proprie risorse pari a euro 1.000.000,00 integralmente destinate a finanziamento agevolato l’attuazione degli interventi oggetto dell’Accordo
PRESO ATTO che la Regione Piemonte, con delibera n. 32-6697 del 29 marzo 2018 ha approvato i contenuti dell’Accordo;
In tal senso, tutto quanto sopra premesso, tra le parti intervenute si è concordato di sottoscrivere il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA
Articolo 1 Finalità dell’Accordo
1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.
2. Il presente Accordo ha per oggetto l’attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Piemonte riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei medesimi interventi.
Articolo 2
Modalità attuative degli interventi
1. Gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva sono attuati in conformità alla disciplina normativa di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 3
Oggetto ed ambito territoriale di operatività dell’Accordo
1. Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale nell’area di crisi industriale dei territori della Regione Piemonte riepilogati nell’allegato 1.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico si impegna a promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento di attività esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive.
Articolo 4
Soggetti dell’Accordo di programma
1. Partecipano all'Accordo di programma:
a) il Ministero dello sviluppo economico che, attraverso le proprie strutture:
• concorre al finanziamento degli investimenti delle imprese tramite le agevolazioni previste dalla L. 181/1989;
• presiede al confronto fra le parti sociali ed istituzionali;
• fornisce gli opportuni indirizzi ad Invitalia, nonché assicura le attività di vigilanza e di coordinamento per l’attuazione dell’Accordo di programma;
b) la Regione Piemonte, che contribuisce al cofinanziamento degli investimenti nelle forme indicate all’articolo 5;
c) Invitalia, che:
1. fornisce il supporto tecnico all’organo preposto al coordinamento attuativo del presente Accordo di cui al successivo articolo 7;
2. è il soggetto gestore degli interventi ai sensi della L.181/1989.
Articolo 5
Attuazione degli interventi e impegni finanziari
1. I soggetti sottoscrittori provvedono all’esercizio delle proprie competenze con le modalità ed i tempi convenuti con il presente Accordo di Programma, assumendo i seguenti impegni finanziari:
a) Il Ministero dello sviluppo economico concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite complessivo di euro 4.915.576,00 a valere sulle risorse destinate agli interventi disciplinati da accordi di programma dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 giugno 2017;
b) La Regione Piemonte concorrerà agli adempimenti finanziari assunti con l’Accordo di programma quantificati in euro 1.000.000,00 - integralmente destinati all’erogazione di finanziamenti agevolati - a valere su risorse proprie sull’annualità 2018 di cui al capitolo n. 215382/2018 del Bilancio regionale 2018-2020. Dette risorse regionali sono allocate sul capitolo di spesa 215382/2018 del Bilancio d'esercizio 2018 e saranno versate dalla Regione Piemonte in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, successivamente alla firma del presente Accordo, ed entro 10 giorni dalla sua registrazione alla Corte dei Conti, sulla contabilità speciale n. 1726 denominata “Interventi Aree Depresse”, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma, intestata al Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Le risorse finanziarie indicate al comma 1 saranno destinate al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, delle domande di agevolazione per programmi di investimento localizzati nei Comuni di cui all’allegato 1, a seguito della pubblicazione di uno specifico bando. Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, nell’allegato n. 2 al presente Accordo sono indicati i criteri e le modalità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale da utilizzare per l’attuazione degli interventi. Le eventuali risorse residue saranno destinate alla attivazione di una procedura a sportello. La definizione dei criteri e delle modalità di attivazione del medesimo saranno definiti tramite circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, su proposta del comitato di coordinamento previsto al successivo articolo 7.
Articolo 6
Impegni delle imprese e salvaguardia dell’occupazione
1. Le imprese beneficiarie degli interventi di cui al precedente articolo 3 si dovranno impegnare, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione di residenti nel territorio dei Comuni di cui all’Allegato 1 percettori di ammortizzatori sociali o disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo.
Articolo 7
Ministero dello Sviluppo Economico - coordinamento delle attività
1. Il Ministero dello sviluppo economico assicura le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo per l’attuazione dell’Accordo. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico procede alla costituzione di un Comitato di coordinamento per l’attuazione dell’Accordo, composto da tre membri di cui due in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico ed uno in rappresentanza della Regione Piemonte. Il Comitato si avvale, del supporto tecnico di Invitalia.
2. Il Comitato di coordinamento si riunisce presso il Ministero dello Sviluppo Economico e svolge compiti di monitoraggio sull’attuazione dell’Accordo.
3. Il Comitato di coordinamento sovrintende alla verifica dell'attuazione dell’Accordo di programma e delle attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. Le eventuali inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Presidente della Regione ed al Ministro, per l’adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione del presente Accordo, anche ai sensi del comma 2 dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il Comitato di coordinamento, in riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sullo stato di attuazione degli interventi e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di conclusione di cui al successivo articolo 8, una relazione finale. Le relazioni sono trasmesse ai soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni.
Articolo 8
Impegno alla diligenza e durata dell’Accordo
1. Fermo restando quanto regolato con il presente atto, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti del presente Accordo sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l’efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell’obiettivo e dell’oggetto dell’Accordo. In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Comitato di coordinamento, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.
2. La durata del presente Accordo è di trentasei mesi dalla sua data di stipula; le Parti, tuttavia, si riservano la facoltà di prorogarne l’efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.
Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.
Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese
Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese
Regione Piemonte
Il Direttore per la Competitività del Sistema Regionale
PER PRESA VISIONE
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (INVITALIA)
L’Amministratore delegato
Allegato 1
Regione Piemonte - Comuni ricompresi nell’elenco delle aree di crisi industriale non complessa (Decreto direttoriale 19 dicembre 2016)
Comuni SLL Acqui Terme
Acqui Terme Alice Bel Colle Bistagno Cartosio Cassine
Castel Rocchero Castelletto d’Erro Castelnuovo
Bormida
Xxxxxxxx Xxxxxx Grognardo Malvicino Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Monastero Bormida Montabone Montechiaro
d’Acqui
Morbello Morsasco Xxxx Xxxxxxx
Orsara Bormida Pareto
Ponti Ponzone Prasco Ricaldone
Rivalta Bormida Roccaverano Sessame
Spigno Monferrato Strevi
Terzo Visone
Comuni SLL Asti
Alfiano Natta Antignano Asti
Azzano D'asti Xxxxxxxxxxx D'asti Calliano
Camerano Casasco Cantarana
Casorzo
Castagnole Monferrato Castell'Alfero Castellero
Castelletto Xxxxx Xxxxxxxx Di Annone Celle Enomondo Cerro Tanaro Chiusano D'asti Cinaglio Cocconato Corsione Cortandone Cortanze Cortazzone Cossombrato Costigliole D'asti Cunico
Frinco Grana
Grazzano Badoglio Isola D'asti Maretto
Monale Moncalvo Mongardino
Montechiaro D'asti Montemagno Montiglio Monferrato Moransengo Odalengo Piccolo Penango
Piea Portacomaro Refrancore Revigliasco D'asti Roatto
Rocca D'arazzo Rocchetta Tanaro Scurzolengo Settime
Soglio Tigliole
Tonco Tonengo Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxx X'xxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx X'xxxx
Comuni SLL Biella
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx*
Biella Borriana* Callabiana Camburzano
Campiglia Cervo Candelo Cerrione* Xxxxxx Xxxxxxxxxx Graglia* Magnano Massazza* Miagliano Mongrando* Muzzano
Netro
Occhieppo Inferiore Occhieppo Superiore Pettinengo
Piatto Piedicavallo Pollone Ponderano* Pralungo Quittengo Ronco Biellese Rosazza Sagliano Micca Sala Biellese Salussola Sandigliano*
San Xxxxx Xxxxx Selve Marcone Sordevolo Tavigliano Ternengo Tollegno
Xxxxxxxx Xxxxxxxx* Verrone*
Vigliano Biellese* Zimone
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Comuni SLL Casale Monferrato
Altavilla Monferrato Balzola
Borgo San Xxxxxxx Xxxxxxx Monferrato Camino
Casale Monferrato Cella Monte Cereseto
Cerrina Monferrato Coniolo
Conzano
Frassinello Monferrato Frassineto Po Gabiano
Mirabello Monferrato Mombello Monferrato Moncestino
Xxxxxx Sul Po Motta De' Conti Murisengo Occimiano Odalengo Grande Olivola
Ottiglio
Ozzano Monferrato Pontestura Ponzano Monferrato Robella
Rosignano Monferrato Sala Monferrato
San Giorgio Monferrato Serralunga Di Crea Solonghello
Terruggia Ticineto Treville Valmacca
Vignale Monferrato Villadeati
Villamiroglio Villanova Monferrato
Balocco* Bioglio Brusnengo Buronzo Camandona Casapinta
Castelletto Cervo* Cerreto Castello* Coggiola
Cossato Crosa* Curino Gifflenga Lessona* Masserano*
Mezzana Mortigliengo Mosso
Mottalciata* Portula Pray Quaregna* Roasio
San Giacomo Vercellese* Soprana
Strona* Trivero* Vallanzengo* Valle Mosso
Valle San Nicolao* Veglio
Villa Del Bosco Villanova Biellese
Comuni SLL Cossato
Anzola D'Ossola* Armeno
Casale Corte Cerro
Comuni SLL Omegna
Cesara Germagno Gravellona Toce* Loreglia Massiola Mergozzo Miasino
Nonio Omegna* Ornavasso* Orta San Xxxxxx Pettenasco Quarna Sopra Quarna Sotto* Valstrona
Comuni SLL Rivarolo Canavese
Agliè Alpette Bairo
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Borgiallo Bosconero Busano Canischio Castellamonte
Castelnuovo Nigra Ceresole Reale Chiesanuova Ciconio
Cintano
Colleretto Castelnuovo Cuceglio
Cuorgnè Favria Feletto Foglizzo
Forno Canavese Frassinetto Front
Xxxxxx Xxxxxx Locana Lusigliè Noasca Oglianico Ozegna Pertusio
Pont-Canavese Prascorsano Pratiglione Ribordone Rivara
Rivarolo Canavese Ronco Canavese Salassa
San Xxxxxxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxxx Xxxxxxxx San Giusto Canavese San Ponso
Sparone
Torre Canavese Valperga Valprato Soana Vidracco
Comuni SLL Valenza
Bassignana Bozzole Giarole
Lu
Pecetto Di Valenza Piovera
Pomaro Monferrato Rivarone
San Salvatore Monferrato Valenza
Comuni SLL Xxxxxxxx
Xxxxxx Vercellese Asigliano Vercellese Borgo Vercelli Caresana Caresanablot Casanova Elvo* Collobiano Costanzana Desana
Greggio Lignana Olcenengo Oldenico
Palazzolo Vercellese Palestro
Pertengo Pezzana Prarolo
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx
Ronsecco* Salasco
Sali Vercellese Stroppiana Tricerro
Trino* Vercelli Villarboit Villata Vinzaglio
* Comuni ricadenti nelle aree ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020
Allegato 2
Criteri e modalità di attuazione dell’intervento ex Lege 181/89 ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale
(DM 9 giugno 2015; circolare 6 agosto 2015)
Requisito oggettivo di ammissibilità dei progetti
Sono ammissibili i progetti imprenditoriali il cui programma occupazionale prevede un incremento degli addetti almeno pari a n. 3 ULA per ogni milione di investimento.
Procedura di accesso
Bando per determinare graduatoria di avvio alla fase istruttoria. La graduatoria di ammissione è redatta sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
CRITERIO | PARAMETRO DI VALUTAZIONE | ATTRIBUZIONE PUNTI | PUNTEGGIO MASSIMO |
Incremento occupazionale | Incremento del numero degli addetti espresso in ULA | Nuova occupazione generata dall’iniziativa imprenditoriale - da ≥ 0 < 4,5: non ammissibile - da ≥ 4,5 a < 10: 5 punti - da ≥ 10 a < 19: 15 punti - da ≥ 19 a < 29: 30 punti - da ≥ 29 a < 39: 40 punti - da ≥ 39 a < 49: 50 punti - da ≥ 49 a < 59: 60 punti - da ≥ 59 a < 69: 70 punti - da ≥ 69 a < 79: 80 punti - da ≥ 79 a < 89: 90 punti - da ≥ 89 in poi: 100 punti | 100 |
E’ riconosciuta una maggiorazione del punteggio in ragione della localizzazione del progetto imprenditoriale nei comuni dei sistemi locali del lavoro, tra quelli indicati nell’allegato n. 1, più svantaggiati in termini di dinamica occupazionale così come desumibile dalla sezione del portale ISTAT denominata “Parametri per l’identificazione dei sistemi locali (SL) candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complesse”. La maggiorazione è così articolata:
Categorie SLL | Parametri | Sistema locale del lavoro | Maggiorazione |
Codifica combinazioni del tasso di occupazione e del tasso di disoccupazione 2014 (media annua): | |||
Occupazione medio-alta e disoccupazione medio-alta (Parametro registrato nel SLL: TOTD07) | Rivarolo Canavese, | ||
I categoria | Codifica combinazioni delle variazioni dell'occupazione e della disoccupazione rispetto alla media 2008-14: | Casale Monferrato, | 30% |
Valenza. | |||
Occupazione diminuisce e disoccupazione aumenta più della media (Parametro registrato nel SLL: V1TOTD6) | |||
II categoria | Codifica combinazioni del tasso di occupazione e del tasso di disoccupazione 2014 (media annua): | Acqui Terme, | 15% |
Occupazione medio-alta e disoccupazione medio-bassa (Parametro registrato nel SLL: TOTD06) Codifica combinazioni delle variazioni dell'occupazione e della disoccupazione rispetto alla media 2008-14: Occupazione diminuisce e disoccupazione aumenta più della media (Parametro registrato nel SLL: V1TOTD6) | Asti, Biella, Cossato, Vercelli. | ||
Codifica combinazioni del tasso di occupazione e del tasso di disoccupazione 2014 (media annua): | |||
Occupazione medio-alta e disoccupazione bassa (Parametro registrato nel SLL: TOTD05) | |||
III categoria | Omegna | 0 | |
Codifica combinazioni delle variazioni dell'occupazione e della disoccupazione rispetto alla media 2008-14: | |||
Occupazione diminuisce e disoccupazione aumenta meno della media (Parametro registrato nel SLL: V1TOTD5) |
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 130 punti.
In caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda che prevede il minor importo di agevolazioni richieste. Nel caso di parità di agevolazioni richieste è data priorità alla domanda che prevede il maggior incremento occupazionale. In caso di parità di agevolazioni richieste e di incremento occupazionale, prevale l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Forma ed intensità delle agevolazioni
Il finanziamento agevolato concedibile è pari ad un valore compreso tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili. La scelta della percentuale viene effettuata, in modo irrevocabile, al momento di presentazione della domanda di agevolazione. L’importo complessivo massimo del contributo in conto impianti e dell’eventuale contributo diretto alla spesa è determinato, in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
I programmi di investimento produttivo proposti dalle grandi imprese possono essere agevolati con applicazione delle suddette modalità solo se localizzati nei territori dei Comuni indicati nell’allegato
n.2 compresi nelle aree ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014- 2020 approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930) e successive modifiche ed integrazioni. Le grandi imprese possono chiedere, in riferimento a tutti i
Comuni indicati nell’allegato n. 1, che i programmi di investimento produttivo siano agevolati alle condizioni ed entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”. In tal caso, le agevolazioni sono concesse nella sola forma del finanziamento agevolato, di importo massimo pari al 55% degli investimenti ammissibili.