Forma ed intensità delle agevolazioni Clausole campione

Forma ed intensità delle agevolazioni. 1. Le agevolazioni sono concesse in una o più delle forme di cui all’art. 8, comma 2, nei limiti e alle condizioni previste:
Forma ed intensità delle agevolazioni. Diversificazione del mix percentuale delle agevolazioni; Il finanziamento agevolato non deve risultare inferiore a 30% della spesa ammissibile NB: la variazione del mix, nel rispetto dei massimali comunitari, può determinare, in capo ai proponenti l’esigenza di un maggior apporto di risorse finanziarie prive di aiuto pubblico • Possibile applicazione del Regolamento «de minimis» per i programmi di investimento produttivo proposti da GI in zone PMI e 107.3.c.. valutazione aggiuntivi con definizione dei relativi punteggi.
Forma ed intensità delle agevolazioni. Il finanziamento agevolato concedibile è pari ad un valore compreso tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili. La scelta della percentuale viene effettuata, in modo irrevocabile, al momento di presentazione della domanda di agevolazione. L’importo complessivo massimo del contributo in conto impianti e dell’eventuale contributo diretto alla spesa è determinato, in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER. I programmi di investimento produttivo proposti dalle grandi imprese possono essere agevolati con applicazione delle suddette modalità solo se localizzati nei territori dei Comuni indicati nell’allegato n.2 compresi nelle aree ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014- 2020 approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930) e successive modifiche ed integrazioni. Le grandi imprese possono chiedere, in riferimento a tutti i

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).