CONDIZIONI GENERALI DIGESTIONE AUTORE Versione del 1° gennaio 2020
CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE |
AUTORE |
Versione del 1° gennaio 2020 |
1. Scopo del contratto di gestione
Con questo contratto di gestione l’autore incarica la SUISA della gestione dei diritti di utilizzo qui di seguito descritti per quanto riguarda le sue opere musicali, il che significa incassare le indennità sui diritti d’autore presso gli utenti per poi ripartirle agli aventi diritto. La SUISA si impegna ad adempiere diligentemente il mandato conformemente ai suoi statuti e regolamenti.
A questo scopo, l’autore trasferisce alla SUISA su basi fiduciarie i diritti menzionati nelle presenti Condizioni generali di gestione. La SUISA gestisce questi diritti direttamente o tramite società consorelle, imprese o associazioni svizzere o estere (qui di seguito definita/e
«società consorella/e»). A questo scopo la SUISA può stipulare contratti di reciprocità, unilateralità nonché altri contratti di collaborazione (qui di seguito definiti
«contratti di reciprocità») e trasferire ulteriormente i diritti che le vengono affidati nell’ambito di questi con- tratti. La SUISA non sfrutta a livello commerciale i diritti che le sono stati trasferiti.
La SUISA non consegue alcun utile.
2. Opere musicali oggetto di questo contratto
Il contratto di gestione si riferisce a tutte le composi- zioni non teatrali e i loro eventuali testi (qui di seguito definite «opere musicali») creati dall’autore (singolar- mente o insieme ad altri) in costanza di contratto. Nel contratto di gestione sono contemplate opere musicali, arrangiamenti di opere musicali e anche semplici frammenti di opere.
Rientrano nel campo di applicazione del contratto anche le opere musicali create dall’autore prima della sottoscrizione del contratto di gestione (singolarmente o insieme ad altri), a meno che non abbia già trasferito i diritti su tali opere a terzi che non siano affiliati come editori a una società di gestione competente. L’autore si impegna a comunicare alla SUISA tutti gli accordi di altro tenore relativi alle sue opere musicali presi prima della conclusione di questo contratto. Laddove l’autore dovesse tornare a essere titolare di diritti precedente- mente trasferiti, questi saranno compresi nel campo di applicazione del contratto, vale a dire trasferiti alla SUISA ai fini di una gestione.
L'obbligo dell'autore di trasferire i diritti sulle sue opere musicali non sussiste, se i diritti sono già stati trasferiti da un editore o da un terzo alla SUISA, a una società consorella o a un terzo che li ha trasferiti alla SUISA.
In costanza di contratto, nessuna opera musicale può essere esclusa.
3. Diritti di utilizzo e diritti al compenso trasferiti ai fini della gestione
3.1 Opere musicali teatrali e utilizzazioni escluse dalla gestione
Le opere musicali teatrali la cui gestione è esclusa dal contratto di gestione, sono quelle il cui sviluppo sceni- co viene rappresentato da persone in determinati ruoli ed è a tal punto dipendente dalla musica che queste opere di regola non possono essere utilizzate senza di essa.
Gli esempi tipici di opere musicali teatrali sono opere, operette, musical e balletti d’azione.
Le opere musicali contenute nei film o in altre opere audiovisive o multimediali sono opere musicali non teatrali, a meno che non si tratti di opere musicali tea- trali filmate.
Per opere musicali non teatrali ai sensi del presente contratto di gestione si intendono inoltre:
- opere musicali per opere di danza utilizzate senza danza;
- versioni concertistiche di opere musicali teatrali;
- estratti di opere musicali teatrali che non costitui- scono atti interi e la cui esecuzione o trasmissione radio non duri più di 25 minuti o la cui trasmissione televisiva non duri più di 15 minuti.
La distinzione tra opere musicali teatrali e non teatrali non dipende dall’intenzione originaria dell’autore/degli autori. Un’opera musicale in origine non teatrale può pertanto (da sola o insieme ad altre), previo accordo degli aventi diritto, essere trasposta in forma teatrale (ai sensi del capoverso 1) e viene poi considerata un’opera musicale teatrale ai sensi del contratto di gestione, a patto che venga utilizzata (rappresentata,
S UI S A Xxx Xxxxxxx 0, XX-0000 Xxxxxx, tel x00 00 000 00 00, fax x00 00 000 00 00
trasmessa, riprodotta, ecc.) in maniera teatrale (ai sensi del capoverso 1).
3.2 Ambito della gestione delle opere musicali non teatrali
Per il periodo di validità del contratto di gestione, l’autore trasferisce alla SUISA, affinché questa li ge- stisca, i diritti esclusivi e i diritti al compenso seguenti:
a. eseguire le opere musicali, rappresentarle nonché farle vedere o udire altrove, in qualsiasi maniera o sotto qualsiasi forma (diritto di esecuzione);
b. diffondere le opere musicali per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti (ad es. via cavo) o satelliti (diritto di diffusione, incluso simulcasting);
c. ritrasmettere le opere musicali diffuse con impianti tecnici (reti cavo, convertitori, ecc.; diritto di ritra- smissione);
d. mettere a disposizione le opere musicali, ad esem- pio su Internet o su altre reti, in maniera tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momen- to di sua scelta (diritto online); tale diritto compren- de anche i testi e le registrazioni grafiche (spartiti, ecc.) delle opere musicali, nella misura in cui l’autore non abbia già trasferito o concesso in li- cenza tale diritto a un editore o a terzi;
e. far vedere o udire le opere musicali diffuse, ritra- smesse e messe a disposizione (diritto della rice- zione pubblica);
f. registrare le opere musicali su supporti audio, au- diovisivi o supporti di dati di qualsiasi genere, ri- produrre i supporti e metterli in circolazione (diritto meccanico), anche a scopi di esecuzione, diffusio- ne, ritrasmissione o messa a disposizione (lettere a, b, c e d); questo diritto non comprende la ripro- duzione di registrazioni grafiche (spartiti, ecc.), con riserva della lettera h;
g. abbinare opere musicali preesistenti con opere di altro genere (film, testo, immagini, ecc.) o rendere interagibili opere musicali preesistenti con opere di altro genere (multimedia); questo diritto viene qui di seguito definito di sincronizzazione o di produzione cinematografica e può essere revocato dall’autore in base alla cifra 3.7;
registrare opere musicali utilizzate in tali abbina- menti su supporti audio, audiovisivi o supporti di dati e riprodurre nonché mettere in circolazione tali supporti;
il diritto di sincronizzazione relativo alle opere su commissione non è gestito dalla SUISA; le opere di questo genere vengono appositamente commis- sionate in vista del loro abbinamento a opere di al- tro genere o della loro utilizzazione interattiva con delle opere di altro genere; tutte le altre opere mu- sicali vengono considerate come opere musicali preesistenti;
h. per quanto riguarda le registrazioni grafiche (sparti- ti, ecc.) di opere musicali (con o senza testo):
- fotocopiarle o farle fotocopiare dall’insegnante per la lezione in classe (uso scolastico);
- fotocopiarle o farle fotocopiare in imprese, am- ministrazioni pubbliche, istituti, commissioni e enti analoghi ai fini dell’informazione o docu- mentazione interna (uso aziendale interno);
- far fotocopiare da terzi su incarico di privati e persone strettamente legate a questi per uso privato (uso privato); quali terzi si intendono an- che copisterie, biblioteche, altre istituzioni pub- bliche e imprese che mettono fotocopiatrici a di- sposizione dei loro utenti.
È escluso il diritto di fotocopiatura completa o qua- si completa di edizioni di spartiti e di corsi musicali;
h. noleggiare esemplari di opere, prestarli o metterli in qualsiasi maniera a disposizione gratuitamente o a pagamento;
j. produrre o importare supporti vergini o altri suppor- ti audio, audiovisivi o supporti di dati adatti per la registrazione di opere.
3.3 Altri diritti
I diritti trasferiti ai fini della gestione comprendono anche i tipi di utilizzazione e i diritti originati dall’evoluzione tecnologica o da modifiche nelle leggi e che sono conformi al senso dei diritti summenziona- ti.
3.4 Estensione del trasferimento
Il trasferimento dei diritti vale indipendentemente dal fatto che essi siano in Svizzera o all’estero diritti esclusivi o diritti al compenso.
Il trasferimento dei diritti comprende in particolare anche il diritto di informazione, risarcimento danni, accertamento, omissione o soppressione nonché il diritto di denuncia penale. L’autore autorizza espres- samente la SUISA ad accettare degli accordi transat- tivi concernenti le indennità sui diritti d’autore per le sue opere musicali.
3.5 Diritti esclusi dalla gestione della SUISA
L’autore può escludere dalla gestione da parte della SUISA determinati gruppi di diritti d’autore per tutte le sue opere musicali.
I gruppi di diritti esclusi vanno indicati nel contratto di gestione. Le eccezioni possono essere revocate a posteriori, con un preavviso di sei mesi, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno civile. Le nuove eccezioni possono essere comunicate, osservando lo stesso termine, per l’inizio di ogni anno.
3.6 I diritti di arrangiamento e sugli arrangiamenti
I diritti trasferiti alla SUISA concernono le opere musi- cali nella forma concepita dall’autore. Il diritto di auto- rizzare o vietare un arrangiamento, in particolare di abbinare un testo ad una musica, viene tutelato non dalla SUISA bensì dall’autore stesso. La SUISA gesti- sce tuttavia i diritti sugli arrangiamenti.
Gli arrangiamenti sono opere musicali create a partire da opere preesistenti in maniera tale che le opere utilizzate rimangono riconoscibili nel loro carattere individuale. Gli arrangiamenti sono in particolare an- che le traduzioni di testi di opere musicali in altre xxx- xxx, la sonorizzazione di testi e la prima o nuova messa in testo di opere musicali.
3.7 Ritrasferimento del diritto di sincronizzazione
Prima di rilasciare l’autorizzazione all’abbinamento di opere musicali preesistenti ad opere di altri generi, in specie quello per la produzione di spot pubblicitari (audio o audiovisivi) (cifra 3.2 g), la SUISA informa l’autore sulle intenzioni di utilizzazione e gli dà l’opportunità di gestire egli stesso il diritto di sincroniz- zazione o di produzione cinematografica alle condi- zioni di seguito indicate.
Il diritto di sincronizzazione o di produzione cinemato- grafica ritorna all’autore, se egli comunica per iscritto alla SUISA entro 30 giorni dalla notifica della prevista utilizzazione (da parte della SUISA o dell’utente dell’opera) la sua intenzione di tutelare egli stesso questo diritto di sincronizzazione. Il diritto di sincroniz- zazione ritorna all’autore soltanto per un’utilizzazione determinata in maniera specifica e per la relativa ope- ra musicale concreta.
Tutti gli altri diritti, in specie quello di riproduzione e diffusione di esemplari di opere, rimangono alla SUISA.
In caso di opere musicali pubblicate, la comunicazione della SUISA ai sensi del capoverso 1 di questa cifra va all’editore.
3.8 Nessun ritrasferimento del diritto di sincroniz- zazione
Il ritrasferimento del diritto di sincronizzazione (cifra
3.2 g) è escluso, e la SUISA non effettua la domanda di autorizzazione presso l’autore per:
a. l’utilizzazione di opere musicali in cataloghi offerti per la sonorizzazione di supporti audio o audiovi- sivi o supporti di dati («mood music», «production music», «library music», ecc.);
b. l’utilizzazione di opere musicali per scopi di diffu- sione di programmi radiofonici e televisivi (escluse le emissioni pubblicitarie, «sponsoring billboard», ecc.) da parte dell’organismo di diffusione; com-
presa la produzione di supporti audio e audiovisivi e di supporti di dati esclusivamente usati per scopi di diffusione, da parte dell’organismo di diffusione o per incarico di questo.
3.9 Assegnazione di licenze per utilizzi non com- merciali
L'autore ha il diritto di concedere licenze a chiunque per utilizzi non commerciali di determinate opere già dichiarate. Tutti gli aventi diritto di una tale opera de- vono essere d’accordo.
L'autore deve comunicare separatamente alla SUISA le opere oggetto di tali licenze. A tale scopo la SUISA mette a disposizione un apposito formulario.
Un utilizzo è considerato «non commerciale», se non è consentito in cambio di un corrispettivo in denaro né comporta un vantaggio commerciale diretto o indiretto. L'autore può concedere solo una delle seguenti licen- ze Creative Commons: CC_BY-NC, CC BY-NC-SA e CC BY-NC-ND. Tutte queste licenze sono gratuite e irrevocabili.
3.10 Limitazione dell’obbligo di gestione
La SUISA è tenuta a eseguire le proprie attività nel rispetto dei principi tipici di un’amministrazione sana ed economica. S'impegna a salvaguardare nel modo più esteso possibile i diritti trasferiti.
La concessione di licenza e l’incasso delle indennità si basano tuttavia in primo luogo sulle dichiarazioni e indicazioni degli utenti stessi. La SUISA, per ragioni correlate ai costi, non può garantire una copertura del mercato e/o un'applicazione del diritto privi di lacune.
4. Validità territoriale del contratto di gestione
4.1 Aspetti generali
Il trasferimento dei diritti d’autore di cui alla cifra 3 si applica a tutti i paesi e territori del mondo intero.
4.2 Eccezioni
L’autore può limitare territorialmente l’estensione del trasferimento dei suoi diritti. La limitazione deve esse- re indicata paese per paese. Senza limitazione si pre- sume che il trasferimento sia valido per il mondo inte- ro.
I paesi esclusi vanno indicati nel contratto di gestione. I paesi e i territori in cui i diritti della SUISA sono eser- citati da società consorelle sulla base di contratti di reciprocità possono essere esclusi a posteriori, con un preavviso di sei mesi, con effetto dall’inizio di ogni anno. Tali eccezioni possono essere revocate con effetto dall’inizio di ogni anno, osservando lo stesso termine. Altri paesi e territori possono essere esclusi o
l’eccezione può essere revocata in qualsiasi momento con effetto dall'inizio del mese successivo.
4.3 Gestione all’estero
All’estero la SUISA si impegna a gestire nella maniera più estesa possibile i diritti che le sono stati trasferiti ai sensi della cifra 3 del contratto in collaborazione con le rispettive società consorelle. La SUISA comunica alla società consorella competente le utilizzazioni di cui è a conoscenza.
Alla gestione all'estero da parte delle società consorel- le si applicano le disposizioni, le tariffe, le regole di ripartizione e i contratti validi nel rispettivo paese. Ogni società consorella definisce la propria modalità di lavoro in modo autonomo. Pertanto la SUISA non può garantire una gestione dei diritti dell’autore priva di lacune e non può assumersi alcuna responsabilità per l’attività delle società consorelle all’estero. All'estero la SUISA non è tenuta a portare avanti la propria attività direttamente.
Qualora in un paese operassero diverse società con- sorelle, la SUISA stipula uno o più contratti di recipro- cità con la società o le società consorelle di sua scel- ta.
5. Comunicazione elettronica
5.1 Aspetti generali
La SUISA può ricorrere a mezzi elettronici (in partico- lare e-mail, servizi online o altre forme di comunica- zione elettronica) per comunicare con l’autore e per adempiere alle proprie prestazioni di servizio. È auto- rizzata a sostituire le forme di comunicazione e di scambio di informazioni (in particolare per posta) con mezzi elettronici e, a questo scopo, a definirne le spe- cificazioni tecniche. La SUISA non è tenuta ad allesti- re o a conservare delle copie cartacee (o sotto altra forma) della corrispondenza elettronica.
Spetta all’autore provvedere al relativo equipaggia- mento tecnico sulla sua pagina per consentire la co- municazione elettronica con la SUISA. I costi per l’equipaggiamento tecnico nonché per la comunica- zione elettronica sono a carico dello stesso. La SUISA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni tecniche relative all’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica, in particolare per adeguar- si ai nuovi sviluppi tecnici.
5.2 Comunicazione per e-mail
Con la comunicazione dell'indirizzo e-mail da parte dell’autore alla SUISA, la SUISA e l’autore sono legit- timati a comunicare tra di loro via posta elettronica, senza alcun pregiudizio dei diritti conferiti alla SUISA conformemente alla cifra 5.1. La SUISA ha inoltre il diritto di inviare per posta elettronica all’autore tutte le
comunicazioni e i documenti in precedenza spediti per posta (o sotto un’altra forma).
Le comunicazioni inviate per e-mail sono considerate come inoltrate dal momento in cui il destinatario è in grado di richiamarle in circostanze normali. Se la for- ma scritta è espressamente prevista per determinate comunicazioni, queste ultime devono avvenire per iscritto tramite posta regolare. Una comunicazione tramite posta elettronica corredata di firma elettronica qualificata è paragonabile ad una comunicazione in forma scritta.
L’autore è consapevole del fatto che la comunicazione tramite e-mail si svolge in linea di massima in maniera non cifrata, motivo per cui la sicurezza e la riservatez- za dei dati trasmessi non possono essere garantite. La SUISA declina qualsiasi responsabilità per danni causati all’autore o a terzi dalla comunicazione tramite e-mail.
5.3 Servizi online
La SUISA propone sul proprio sito web una sezione il cui accesso è riservato ai soli membri e mandanti (qui di seguito denominata «sezione membri») dalla quale è possibile accedere a determinati servizi online. Nella misura in cui vengono trasmessi dati confidenziali, tale sezione è cifrata conformemente agli standard d’uso. I servizi online verranno progressivamente sviluppati.
L’accesso alla sezione membri avviene tramite inse- rimento di un identificativo utente (username) e di una password. L’autore può richiedere in qualsiasi mo- mento un nome utente e una password che danno quindi accesso alla sezione membri del sito web della SUISA. L’accesso è riservato esclusivamente all’autore designato come tale nel contratto di gestio- ne. Nel caso in cui l’autore permetta a terzi di accede- re alla sezione membri, risponde in prima persona delle loro azioni e omissioni e deve quindi istruirli e sorvegliarli appropriatamente.
Le comunicazioni effettuate tramite la sezione membri o i servizi online sono considerate come inoltrate dal momento in cui il destinatario è in grado di richiamarle in circostanze normali.
L’autore è consapevole del fatto che la comunicazione tramite il sito web della SUISA e la sezione membri avviene solo in parte in maniera cifrata, motivo per cui la sicurezza e riservatezza dei dati trasmessi non possono assolutamente essere garantite. La SUISA declina qualsiasi responsabilità per danni causati all’autore o a terzi dalla comunicazione tramite il sito web della SUISA o la sezione membri.
L’autore è tenuto a mantenere riservati il suo nome utente e la sua password, a non comunicarli a terze persone non autorizzate, a non consentire a terzi non
autorizzati l’accesso alla sezione membri nonché a non fornire alcun aiuto per agevolare un tale accesso. La SUISA declina qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni derivanti dall’inosservanza dell’autore a questi obblighi di riservatezza. L’autore esonera interamente la SUISA da ogni pretesa di terzi nei con- fronti suoi o delle sue società consorelle (ivi comprese le spese giudiziali e legali) in seguito all’inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza.
Se l'autore è a conoscenza del fatto che terzi non autorizzati sono entrati in possesso della sua pass- word, o se degli indizi gli fanno presupporre che sia così, deve modificare immediatamente la password. Se l’autore è a conoscenza del fatto che terzi non autorizzati sono entrati in possesso del suo nome utente, o se degli indizi gli fanno presupporre che sia così, è tenuto ad informarne immediatamente la SUI- SA. In seguito la SUISA provvederà al blocco imme- diato del nome utente in questione e spedirà, su ri- chiesta, un nuovo nome utente all’autore. La SUISA non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati dovute al blocco del nome utente.
L’accesso alla sezione membri del sito web della SUISA permette all’utente in prima linea di visualizza- re, inserire ed eventualmente scaricare i dati e le in- formazioni che riguardano lui e le sue opere. Se, in quell’occasione, prende conoscenza di dati e informa- zioni relative ad altri aventi diritto sulle sue opere o a terze persone e alle loro opere, l’autore è tenuto a trattarle in maniera confidenziale, in particolare a non trasmetterle ad altri. L’autore si impegna inoltre a non utilizzare le informazioni per usi commerciali per terze persone, ma solo per il proprio uso interno e osser- vando le disposizioni di legge, in particolare della pro- tezione dei dati. Qualsiasi utilizzo a scopi commerciali del sito Internet della SUISA, dei servizi online o dei relativi dati presuppone il previo accordo scritto della SUISA. Tale accordo può essere subordinato al pa- gamento di un’adeguata indennità.
I diversi servizi online possono essere disciplinati da condizioni d’utilizzo particolari. Tali condizioni possono essere visualizzate sullo schermo, registrate e stam- pate dall’autore e devono essere accettate cliccando sull’icona corrispondente (ad. es. checkbox, button, ecc.). Con l’accesso ad un servizio online, l’autore si impegna a rispettare le condizioni d’utilizzo in vigore del relativo servizio online. Eventuali disposizioni de- roganti alle presenti condizioni generali prevalgono su quest’ultime.
La SUISA è autorizzata a controllare, verbalizzare, memorizzare e analizzare gli accessi al suo sito e il traffico di dati e, nell’ambito di questo, a verbalizzare e memorizzare in particolare le ricerche effettuate dall’autore e i risultati prodotti, in riferimento al nome utente e al momento dell’operazione. Ha inoltre il dirit-
to di bloccare provvisoriamente o permanentemente l’accesso dell’autore alla sezione membri se costata o se ha degli indizi motivati che l’autore non abbia ri- spettato le condizioni d’utilizzo (in particolare le pre- senti Condizioni generali di gestione e/o le condizioni d’utilizzo in vigore per il relativo servizio online). La SUISA non risponde dell’eventuale perdita di dati in seguito al blocco dell’accesso.
La sezione membri del sito web della SUISA (inclusi i servizi online ivi offerti) viene sorvegliata durante i consueti orari d’ufficio. La SUISA aspira a consentire la disponibilità della sezione membri 24 ore su 24. La SUISA non può tuttavia garantire la disponibilità conti- nua e si riserva il diritto di interrompere il servizio sen- za dover indicare un motivo. Può interrompere l’accesso in particolare anche per scopi di manuten- zione e lavori al sistema.
La SUISA non si assume alcuna garanzia per la cor- rettezza e la disponibilità continua dei dati messi a disposizione tramite il sito web della SUISA e la se- zione membri (e dei servizi online ivi offerti) e declina qualsiasi responsabilità per danni causati all’autore o a terze persone direttamente o indirettamente dall’uso delle informazioni che l’autore ha ottenuto tramite il sito web della SUISA o la sezione membri.
Se l’autore non intende più utilizzare la sezione mem- bri sul sito della SUISA, deve comunicarlo a quest’ultima tempestivamente. La SUISA provvederà a bloccare l’accesso immediatamente.
6. Informazioni sull’avente diritto, opere musicali e protezione dei dati
6.1 Aspetti generali
L’autore si impegna a fornire alla SUISA tempestiva- mente tutte le informazioni e le dichiarazioni necessa- rie alla gestione dei suoi diritti.
L’autore si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica di dati relativi alla sua persona co- me indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, indi- xxxxx di pagamento, numero IVA, ecc. Notifiche di conteggi e di corrispondenze di altro tipo all'ultimo indirizzo (postale o elettronico) comunicato dall’autore sono considerate come validamente avvenute. Se la SUISA non dispone di alcun indirizzo di recapito corri- spondenza e/o indirizzo di pagamento dell’autore vali- do, l’obbligo della SUISA di trasmettere conteggi e corrispondenza di altro tipo, oltre che di versare il prodotto della ripartizione, sarà sospeso. La SUISA non è tenuta ad effettuare indagini volte a reperire l'indirizzo di recapito corrispondenza e l’indirizzo di pagamento.
La SUISA parte dal presupposto che l’autore è il bene- ficiario economico del prodotto della ripartizione versa- to derivante dalla riscossione e che egli paga le relati- ve imposte. Se l’autore non è il beneficiario economico o lo è solo in parte, o l'autorità fiscale richiedesse delle informazioni in merito alla persona del beneficiario economico, rispettivamente del prodotto della riparti- zione che gli è stato versato, l’autore s'impegna a comunicare alla SUISA tutte le informazioni necessa- rie a questo proposito.
In caso di decesso dell’autore, i suoi successori devo- no indicare alla SUISA un rappresentante comune. Fino a che gli eredi sono sconosciuti o che non è stato nominato un rappresentante comune, rispettivamente non è stata eseguita in via definitiva la divisione dell'e- redità, l'obbligo della SUISA di notificare conteggi e corrispondenza di altro tipo, oltre che di versare il prodotto della ripartizione, è sospeso.
6.2 Dichiarazione delle opere musicali
L’autore si impegna a dichiarare alla SUISA in manie- ra completa, veritiera e corretta tutte le opere musicali create singolarmente o insieme ad altri. Con la dichia- razione d’opera l’autore dichiara in maniera vincolante di aver creato l’opera musicale interessata o di aver collaborato alla sua creazione.
Le opere musicali devono essere dichiarate per iscritto tramite il formulario messo a disposizione dalla SUISA oppure – se disponibile – tramite il servizio online nella sezione membri sul sito web della SUISA. Rimane riservata la cifra 5.
Alla dichiarazione d’opera va allegata la seguente documentazione:
- per gli arrangiamenti di opere musicali libere («do- maine public»): esemplare giustificativo (spartiti o un formato audio da definirsi da parte della SUISA) dell’opera originale e dell’arrangiamento;
- per tutte le altre opere musicali: su richiesta della SUISA un esemplare giustificativo in uno dei formati da definirsi da parte della SUISA;
- per arrangiamenti di opere musicali protette: autoriz- zazione dell’avente diritto o degli aventi diritto.
Per le dichiarazioni d’opera valgono le seguenti sca- denze:
- per tutte le opere musicali create prima della conclu- sione del contratto di gestione: entro tre mesi dalla stipula;
- per tutte le opere musicali create durante il periodo di validità del contratto di gestione: entro un mese dall’ultimazione dell’opera musicale.
Finché le opere musicali non sono state dichiarate in maniera completa e corretta, non vi è alcun diritto a percepire il prodotto della ripartizione.
6.3 Impiego delle informazioni (protezione dei dati)
La SUISA ha la facoltà di raccogliere e di elaborare dati personali concernenti l’autore per tutti gli scopi in relazione all’adempimento del contratto di gestione ed ad un’eventuale affiliazione, in particolare per la ge- stione dei diritti dell’autore, per la lotta alla pirateria nonché per finalità statistiche e scientifiche. La SUISA può inoltre, in questo contesto, trasmettere tali dati a terzi in Svizzera e all’estero. Per dati personali si in- tendono in particolare indicazioni e documentazione in merito all’autore e alla sua identità, alla sua qualità di mandante o membro della SUISA, al contratto di ge- stione, alle sue opere musicali, alle utilizzazioni delle sue opere, ai conteggi e ai versamenti.
L’autore è d’accordo che la SUISA, nell’ambito del trattamento dei dati sopra indicata, in particolare:
a. gestisca un dossier su di lui (cartaceo e/o elettroni- co);
b. inserisca i dati relativi alla sua persona nelle ban- che dati;
c. renda noti i dati relativi alla sua persona a società consorelle in Svizzera e all’estero che li possono elaborare nella stessa misura della SUISA;
d. renda noti i dati relativi alla sua persona a società consorelle anche nei paesi in cui non viene garan- tita un'adeguata protezione dei dati corrispondente a quella prevista dal diritto svizzero.
L’autore si dichiara espressamente d’accordo che le indicazioni sulle opere musicali e i relativi aventi diritto (tuttavia non le parti relativamente al prodotto dell’opera) vengano resi accessibili pubblicamente in Svizzera e all’estero (in particolare anche su Internet).
Inoltre, la SUISA non trasmette dati relativi alla perso- na dell’autore a terzi. Sono riservate le disposizioni di legge nazionali o estere e i provvedimenti amministra- tivi o giudiziali nazionali o esteri.
La SUISA garantisce un’adeguata sicurezza dei dati personali applicando misure di sicurezza all’avanguardia che contribuiscono a proteggere i dati personali da accesso, utilizzo e trasmissione non au- torizzati. L’autore si assume invece la responsabilità per la sicurezza dei dati sul PC utilizzato dallo stesso.
Nella misura in cui l’autore dispone di un accesso alla sezione membri del sito web della SUISA e può ri- chiamare, inserire o modificare dati e informazioni su se stesso e sulle sue opere, egli si impegna a control- lare e ad eventualmente correggere dati personali memorizzati su di lui.
L’autore può richiedere alla SUISA informazioni sui suoi dati personali trattati dalla stessa e la loro corre-
zione. La SUISA si riserva il diritto di richiedere la prova dell’identità del richiedente prima di fornire in- formazioni o apportare correzioni.
Dopo la cessazione del contratto di gestione, l'autore può dichiarare espressamente alla SUISA che, a parti- re dalla data della revoca, non devono essere trattati ulteriori suoi dati personali. La SUISA sospenderà l'ulteriore trattamento dei dati dell'autore, a meno che non sussistano altre giustificazioni per il trattamento di determinati dati personali (ad es. periodi di conserva- zione previsti dalla legge o assegnazione di un identi- ficativo dell'autore univoco).
Vale inoltre la dichiarazione sulla protezione dei dati pubblicata (in particolare sul sito web della SUISA e sui formulari).
7. Ripartizione, conteggi e anticipi
7.1 Ripartizione degli introiti
La SUISA si impegna a ripartire le indennità incassate in base alle disposizioni del suo regolamento di riparti- zione legalmente approvato. Fa stato il regolamento in vigore al momento dell’allestimento del conteggio.
L’autore prende atto che il regolamento di ripartizione potrà essere modificato in qualsiasi momento. L’approvazione di modifiche del regolamento di riparti- zione da parte dell’organo di sorveglianza, l’IPI, viene pubblicata nell’organo di pubblicazione della SUISA per i suoi mandanti e membri, sul sito web della SUISA nonché nel FUSC (Foglio ufficiale svizzero di commercio) e può essere contestata in giudizio entro i 30 giorni dalla notifica.
L’autore si dichiara d’accordo con l’applicazione della chiave di ripartizione in base al regolamento di riparti- zione della SUISA, nella misura in cui egli non indichi nella sua dichiarazione d’opera una suddivisione del prodotto dell’opera fra eventuali aventi diritto. Le chiavi di ripartizione contrarie alle disposizioni imperative del regolamento di ripartizione non sono valide.
7.2 Conteggi
Più volte all’anno la SUISA invia all’autore un conteg- gio del reddito delle sue opere musicali conformemen- te al suo regolamento di ripartizione e/o a quelli delle società consorelle. Tale obbligo viene meno, se alle sue opere non è stata attribuita alcuna indennità.
I conteggi vengono trasmessi all’ultimo indirizzo (po- stale o elettronico) comunicato dall’autore. Se la SUISA non dispone di alcun indirizzo di recapito corri- spondenza dell’autore valido, valgono le disposizioni di cui alla cifra 6.1 capoverso 2.
7.3 Anticipi
La SUISA può versare all’autore degli anticipi nella misura dell’utilizzazione passata e/o futura presumibi- le delle sue opere musicali. La SUISA ha il diritto di computare tali anticipi.
Nel caso in cui, due anni dopo aver concesso un anti- cipo, il saldo del conto risulti negativo, la SUISA può richiedere una restituzione di tale saldo entro tre mesi.
7.4 Tributi pubblici (imposte, assicurazioni sociali e simili)
La SUISA è autorizzata a dedurre dal conteggio del prodotto della ripartizione eventuali imposte o altre tasse dovute in virtù della legislazione elvetica o este- ra o a convenzioni internazionali.
Qualora in costanza di contratto, l’autore fosse o dive- nisse soggetto all'imposta sul valore aggiunto, con- formemente alla legge o all’esercizio di un’opzione, lo comunicherà immediatamente alla SUISA (indicando il numero di IVA), la quale allestirà i conteggi del prodot- to della ripartizione aggiungendovi l'imposta sul valore aggiunto dovuta, secondo l'aliquota in vigore. L’autore è tenuto ad allestire direttamente i conteggi dell’imposta sul valore aggiunto con l’Amministrazione delle contribuzioni. Se omette di farlo o fa valere l’imposta sul valore aggiunto a torto presso la SUISA, risponde verso quest’ultima per il risarcimento di ogni danno subito (per gli importi dell’imposta, imposte sanzionatorie, sanzioni, interessi, costi, ecc.). L’autore si impegna inoltre a comunicare immediatamente alla SUISA la revoca dell’opzione. Fino alla comunicazio- ne dell’esercizio dell’opzione o della revoca della stessa la SUISA conteggia il prodotto della ripartizione senza o con l’imposta sul valore aggiunto. È autoriz- zata a richiedere all’autore tutti i giustificativi relativi all’imposta sul valore aggiunto.
L’autore è personalmente responsabile della dichiara- zione dei conteggi del prodotto della ripartizione alle autorità fiscali e alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, ecc.).
8. Pseudonimi
L’autore indicherà i propri pseudonimi nel contratto di gestione.
In costanza di contratto, possono essere comunicati alla SUISA nuovi pseudonimi; devono tuttavia essere scelti di comune accordo con la SUISA, in modo tale da evitare confusioni con altri nomi o pseudonimi.
9. Affiliazione alla SUISA
L’autore è registrato in qualità di membro con diritto di voto e di elezione, una volta adempiute le condizioni previste dagli statuti della SUISA in vigore.
10. Entrata in vigore e fine del contratto di gestione
10.1 Entrata in vigore
Il contratto di gestione entra in vigore al momento della sottoscrizione delle due parti e avrà una durata indeterminata.
Il contratto di gestione sostituisce tutti i contratti di gestione finora in vigore tra la SUISA e l’autore. Even- tuali convenzioni supplementari, eccezioni in merito a diritti o paesi nonché pseudonimi rimangono invariati, purché non siano in contraddizione con il contratto di gestione vigente.
10.2 Fine del contratto
Il contratto di gestione può essere disdetto per iscritto da ambedue le parti, con un termine di preavviso di sei mesi, per la fine di ogni anno civile.
Se per la durata di cinque anni la SUISA non dispone di alcun indirizzo di recapito corrispondenza dell’autore valido o se a dieci anni dal decesso dello stesso, i successori non hanno ancora nominato alcun rappresentante comune, il contratto di gestione si estingue alla fine dell'anno successivo. Se a quel pun- to non fosse noto alcun indirizzo di pagamento valido, il prodotto della ripartizione che non può essere versa- to, verrà accantonato per cinque anni e, trascorso tale periodo, diverrà di proprietà della SUISA.
Fintanto che il conto dell’autore presenta un saldo negativo, sono sospesi il diritto di disdetta, il diritto di escludere determinati gruppi di diritti d’autore dal tra- sferimento alla SUISA (contratto di gestione, C), la cessazione automatica del contratto per mancanza di un indirizzo valido (ai sensi del capoverso 2) e i diritti di escludere singoli paesi dalla gestione in un momen- to successivo (cifra 4.2) e/o di passare ad una società consorella (cifra 10.3).
Con la cessazione del contratto di gestione, l’autore tornerà a essere titolare dei diritti trasferiti e l’eventuale accesso alla sezione membri sul sito web della SUISA viene bloccato.
Rimangono riservate le utilizzazioni già concesse in licenza dalla SUISA e che hanno luogo solo dopo la scadenza del contratto di gestione.
10.3 Passaggio ad una società consorella
Il passaggio completo o limitato a singoli diritti o paesi ad una società consorella è possibile previa osser- vanza della disposizione di disdetta della cifra 10.2.
10.4 Conseguenze finanziarie in caso di cessazio- ne del contratto di gestione
L’autore ha diritto di ricevere dalla SUISA il conteggio delle utilizzazioni concesse nel corso della durata del contratto nonché al pagamento delle indennità che gli spettano. Non sussistono altre pretese di natura fi- nanziaria nei confronti della SUISA.