Anticipi Clausole campione

Anticipi. Nel caso di avvenuto Ricovero in Istituto di cura è facoltà dell’Assicurato richiedere antici- patamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in misura non superiore al 60% delle stesse. L’anticipazione delle spese può avere luogo nell’ipotesi che l’ammontare delle stesse non sia inferiore a € 500 . Al termine del Ricovero, previa presentazione delle notule di spesa, si procede al con- guaglio attivo o passivo.
Anticipi. Nel caso di ricovero per i quali l’istituto di cura richieda il versamento di un anticipo all’atto dell’ammissione, potrà essere richiesta alla Società dall’Assicurato o, nel caso di sua anche temporanea incapacità, da un suo familiare, una somma massima pari al 80% delle somme preventivate dall’Istituto di cura, salvo conguaglio al termine del ricovero. Detta richiesta dovrà essere corredata da una relazione medica sull’intervento che consenta di valutare l’operatività della garanzia, il preventivo dell’intervento stesso, la richiesta della casa di cura del versamento di un anticipo. In presenza di documentazione completa l’anticipo sarà reso disponibile all’assicurato entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione stessa.
Anticipi. Le indennità giornaliere per malattia (come da art. 23 CCNL) e dell’assicurazione infortuni (come da art. 25 CCNL), se non ancora versate al datore di lavoro, sono da anticipare alla fine del me- se. L’obbligo dell’anticipo decade se l’assicurazione rifiuta il pagamento di una prestazione, qua- lora il collaboratore non soddisfi le condizioni d’assicurazione o se mancano i presupposti legali.
Anticipi. La SUISA può versare all’autore degli anticipi nella misura dell’utilizzazione passata e/o futura presumibi- le delle sue opere musicali. La SUISA ha il diritto di computare tali anticipi. Nel caso in cui, due anni dopo aver concesso un anti- cipo, il saldo del conto risulti negativo, la SUISA può richiedere una restituzione di tale saldo entro tre mesi.
Anticipi. Gli anticipi previsti dalle prestazioni di cui agli articoli 26, 27, 28 sono concessi compatibil- mente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e, qualora venga ritenuto necessario, purché l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire adeguate garanzie in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, che comunque dev’essere rimborsata alla Struttura Organizzativa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell’anticipo.
Anticipi. Nel coso di avvenuto ricovero In istituto di cura è in facoltà dell'Assicurato richiedere anticipatamente il rimborso delle spese preventivate In misura non superiore al 70% delle stesse, previo contestuale presentazione allo Società di certificazione provvisoria dell'Istituto di cura che attesti la natura della malattia o dell'infortunio, eventualmente lo necessità dell'intervento chirurgico, il giorno del ricovero ed il presunto ammontare totale delle spese sanitarie. L'anticipazione delle spese può avere luogo nell'ipotesi che l'ammontare delle stesse non sia inferiore a Euro 2.600,00=. Al termine del ricovero, previa presentazione delle notule di speso, si procede al conguaglio attivo o passivo delle somme effettivamente versate o da versare.
Anticipi. L’avvocato ha il diritto, in ogni momento, di chiedere al cliente il versamento di anticipi (per le prestazioni future o per quelle già o9erte parzial- mente). Tali anticipi non frutteranno interessi di sorta. L’avvocato ha il diritto di redigere dei conteggi dettagliati delle prestazioni o9erte e i pagamenti e9ettuati (anticipi e eventuali pagamenti fatti a terzi, giusta l’art. 9.7) periodicamente, oppure alla fine del mandato. Il cliente ha il diritto, in ogni momento, di chiedere all’avvocato di emettere una notula di spese esborsi e onorari intermedia.
Anticipi. Ai sensi degli articoli 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% del sostegno pubblico per l'investimento. L’ammontare di tale anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria (o equivalente) pari al 100% dell'importo anticipato ed emessa a favore dell’OP. Tale garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell’accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia non inferiore all’anticipo erogato. Nel caso in cui il progetto termini con un pagamento complessivo inferiore rispetto all’importo dell’anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico. Un documento probatorio fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia sopra indicata a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo dichiarato nel documento se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. A norma dell’art. 42 del Reg. (UE) n. 1305/2013 anche i GAL possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione. L’art. 35, comma. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede che il sostegno peri costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) (costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, etc.) ed e) (animazione) non deve superare il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Anticipi. La Società corrisponde, su richiesta dell’assicurato, anticipi in caso di ricovero ospedaliero ed ingessatura ed in caso di invalidità permanente qualora l’accertamento definitivo sia rinviato ad oltre un anno dal giorno dell’infortunio. Detti anticipi, da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’infortunio, verranno effettuati fino a concorrenza di un esborso massimo di € 52.000,00.
Anticipi. In casi motivati riguardanti le persone assoggettate, come pure in caso di ritardi di pagamento o di procedure di esecuzione, l’Istituto può chiedere un anticipo adeguato o un acconto di entità pari all’emolumento previsto8.