SCADENZA lunedì 12/9/2022 ore 18.00
Avviso pubblico di co-progettazione per la selezione di proposte progettuali per la prosecuzione degli interventi e dei servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di Noi” di cui alla legge 112/2016, DM 23/11/2016, DGR 2141/2017, DGR 154/2018, DGR 1838/2019, DGR 1254/2020, DGR 730/2021, DGR 483/2022
SCADENZA lunedì 12/9/2022 ore 18.00
Premesso che
a) gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, impegnano gli Stati a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità;
b) la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. La richiamata legge dispone altresì che tali persone con disabilità possano essere prese in carico anche durante l'esistenza in vita dei genitori se questi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
c) il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016 attuativo della Legge 22 giugno 2016,
n. 112 fissa i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico dell’apposito Fondo istituito dalla legge;
d) con X.X.X. x. 0000 xxx 00/00/0000, xx Xxxxxxx Xxxxxx ha ripartito tra le Aziende Ulss del Veneto il finanziamento di cui al Fondo legge 112/2016, assegnando all’Ulss n. 7 Pedemontana la somma di euro 787.337,73;
e) con X.X.X. 000 xxx 00/00/0000, xx Xxxxxxx Xxxxxx ha adottato gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Considerato che
- la DGR n. 2141 del 19/12/2017 ha approvato gli indirizzi di programmazione per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
- la DGR 154/2018 ha approvato gli “Indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave di cui alla DGR n. 2141 del 19/12/2017 - Indicazioni operative” che, nel definire la durata triennale degli accordi contrattuali, prevede che l’evoluzione delle contribuzioni nelle annualità successive al triennio potrà essere considerata sulla base dei risultati conseguiti e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per tali annualità, tenuto conto di eventuali ulteriori azioni progettuali da avviare;
- con deliberazione aziendale n. 556/2018 l’Ulss 7 ha approvato l’avviso di co-progettazione per azioni finanziate con il fondo di cui alla legge 112/2016 per l’annualità 2016/2017 (DGR 2141/2017), per il quale, in esito alla pubblicazione, entro il termine previsto, è pervenuta un’unica manifestazione da parte della rete di soggetti per la progettualità da realizzarsi nel Distretto 2 “Le chiavi di casa”.
Visto che:
- gli indirizzi di programmazione, che si pongono negli anni in continuità, sono stati approvati con i provvedimenti di Giunta regionale n. 2141/2017, n. 154/2018, n. 1838/2019, n. 1254/2020, n. 730/2021, n. 483/2022. Si riportano i finanziamenti ad oggi assegnati all’Ulss7:
2016-2017 | DGR 2141/2017 | Euro 787.337,73 |
2018 | DGR 1838/2019, DDR 175/2019 | Euro 313.585,02 |
2019 | DGR 1254/2020, DDR 38/2020 | Euro 275.915,00 |
2020 | DGR 730/2021, DDG 40/2021 | Euro 483.002,12 |
- l’utilizzo dello strumento della co-progettazione e la previsione del concetto di rete valorizzati nei provvedimenti regionali che si sono susseguiti negli anni, hanno permesso di sviluppare e radicare le progettualità orientando il modello verso soluzioni sostenibili e dinamiche;
- l’evoluzione dei finanziamenti assegnati dalla Regione consente all’Ulss7 Pedemontana la attivazione delle azioni nel territorio del distretto 1 e la conferma e/o la innovazione delle azioni nel territorio del distretto 2;
- l’art. 55 c. 3 del D. Lgs n. 117 del 3.7.2017;
- le Linee guida operative per la realizzazione dei procedimenti partecipati per le collaborazioni tra la Pubblica Amministrazione ed ETS, di cui agli artt. 55-57 del D. Lgs n. 117 del 3.7.2017, approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.3.2021.
Art. 1 – Premessa
L’Azienda Ulss n. 7 “Pedemontana” (di seguito “Ulss 7”), indice un'istruttoria pubblica di co-progettazione rivolta ai soggetti pubblici e del privato che operano nel settore del sostegno e supporto alle persone con disabilità con particolare attenzione allo sviluppo delle autonomie e dell’accrescimento della consapevolezza individuale e alla ricerca di soluzioni innovative per l’abitare e per l’autosufficienza delle persone con disabilità, finalizzata ad acquisire elementi e proposte per la definizione di progettualità in attuazione della DGR n. n. 2141 del 19/12/2017 e della DGR 154 del 16/2/2018 e successive, che si intendono integralmente richiamate nel presente Avviso.
Art. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse
Oggetto del procedimento di evidenza pubblica è la costituzione di una lista di soggetti qualificati a partecipare a un'attività di coprogettazione di interventi.
L’Ulss 7 selezionerà i soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel presente Avviso. I soggetti selezionati verranno chiamati a partecipare a un processo di progettazione insieme all'Ente e a tutti gli altri soggetti selezionati.
Tale attività di coprogettazione non sarà retribuita.
Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che presenteranno le loro manifestazioni di interesse e gli impegni dal medesimo derivati andranno a decadere nel caso di riduzione delle risorse disponibili.
Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente avviso si rimanda alle disposizioni citate in premessa.
2.2 Attività
L’ULSS 7 intende verificare la presenza nel proprio territorio, anche distintamente tra Distretto 1 e Distretto 2, di reti di soggetti disponibili alla realizzazione, attraverso l’istituto della co-progettazione, di azioni progettuali/linee di intervento/aree di operatività ai sensi della legge 112/2016, DM 23/11/2016, DGR 2141/2017, DGR 154/2018, DGR 1838/2019, DGR 1254/2020, DGR 730/2021.
Le Azioni progettuali di durata triennale da programmare e sostenere devono essere orientate all’attuazione dei progetti personalizzati definiti in UVMD sulla scorta delle valutazioni multidimensionali di ciascuna persona con disabilità priva del sostegno familiare e con riferimento alle aree di operatività dei sostegni nella prospettiva della massima autonomia e del miglioramento della qualità di vita della persona con disabilità e concretizzarsi nei percorsi precisati distintamente per ciascuna linea di intervento.
Le Azioni progettuali coordinano in percorsi appropriati le aree di operatività dei sostegni che possono includere:
-sviluppo ed accrescimento delle capacità di autodeterminazione, delle condotte di autonomia, delle competenze sociali, dei comportamenti autoregolanti, di empowerment e di autorealizzazione;
-promozione delle capacità di scegliere, risolvere i problemi e assumere decisioni, avendo consapevolezza sulle proprie abilità e sulla possibilità di ottenere risultati e necessità di chiedere aiuto;
-promozione e sviluppo della propria individualità ed emancipazione dalla famiglia;
-sviluppo e potenziamento dei requisiti ed abilità per un inserimento/reinserimento lavorativo;
-interventi sui fattori ambientali che possono essere facilitatori per la buona attuazione del progetto personalizzato nell’ottica dell’inclusione sociale attiva.
Si riporta l’indicazione dei percorsi progettuali e la ripartizione delle risorse disponibili per la durata di tre anni, per i quali si richiama integralmente quanto già stabilito nel dettaglio dagli Indirizzi di programmazione di cui alla dgr n. 2141 del 19/12/2017 e alla DGR 154 del 16/2/2018 e successive.
Percorsi progettuali da attuare anche distintamente tra distretto 1 e 2 Ulss7 | Riparto finanziamento tra i percorsi Euro 1.072.502,14 |
A. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera B) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell’ambiente familiare. I progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono integrare i seguenti percorsi: | Percentuale di spesa: 30% |
A.1 percorsi di emancipazione dal contesto di origine mediante l’esperienza dell’abitare autonomo in soluzioni alloggiative di tipo familiare, per un numero massimo di 120 giornate/anno/procapite, articolate in accessi aventi durata minima per accesso di 3 giorni consecutivi; A.2 percorsi relativi alle attività giornaliere, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate, per un numero massimo di 225 giornate/anno/procapite. | |
B. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4. I progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono integrare i seguenti percorsi: B.1 percorsi legati alla casa e all’abitare autonomo in soluzioni alloggiative di tipo familiare, per 365 giornate/anno/procapite senza soluzione di continuità temporale; B.2 percorsi relativi alle attività giornaliere, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate, per un numero massimo di 225 giornate/anno/procapite. | Percentuale di spesa: 30% |
C. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale (art. 3, comma 6). I progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono prevedere, in una logica di inclusione sociale attiva, “percorsi finalizzati a diversificare la filiera dei servizi con formule flessibili e alternative alle attuali unità di offerta”, mediante le seguenti tipologie di percorsi: C.1 percorsi laboratoriali, definiti con i servizi per il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999, finalizzati all’acquisizione di competenze professionali e relazionali, che includano la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche mediante tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui all’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015; C.2 percorsi innovativi, per un numero massimo di 225 giornate/anno/procapite, finalizzati allo sviluppo e valorizzazione di competenze verso l’autonomia, la gestione della vita quotidiana e di promozione dell’inclusione sociale attiva che possono prevedere sia la frequenza a particolari programmi educativo abilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni sia lo sviluppo di percorsi sperimentali conformi alle indicazioni di cui alla DGR n. 739 del 2015. | Percentuale di spesa: 20% |
D. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità. | Percentuale di spesa: 15% |
E. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all’articolo 3, comma 7. | Percentuale di spesa: 5% |
Art 3 - Xxxxxxxx invitati a partecipare al presente Avviso
Sono invitati a partecipare al presente avviso tutti i soggetti, pubblici e privati, con particolare riguardo ai soggetti del terzo settore che abbiano come finalità prevalente la tutela, l’assistenza e/o il sostegno alle persone con disabilità con
comprovata esperienza nella ricerca e nell’offerta di soluzioni alloggiative innovative per persone disabili in occasione del venir meno della rete familiare.
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all'attività di coprogettazione dovranno costituirsi, secondo quanto previsto dalla DGR n. 154/2018, in moduli organizzativi e gestionali denominati “reti di soggetti”.
Le reti possono essere composte da “enti pubblici, privati appartenenti al terzo settore (cooperative, associazioni, fondazioni) e altri enti del territorio”, con l’ulteriore requisito che “almeno uno dei soggetti afferenti alla rete dev’essere competente in aree e/o ambiti non appartenenti al mondo della disabilità e della non autosufficienza”.
Ciascuno di tali moduli, per assumere la responsabilità giuridica di soggetto attuatore di azioni progettuali, deve essere successivamente formalizzato in un “accordo di partenariato, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti” con l’individuazione del “soggetto capofila scelto tra i soggetti accreditati nel settore della disabilità”. Nel caso in cui la rete di partenariato fosse già esistente alla data di pubblicazione del presente avviso, la rete sarà legittimata a partecipare se i requisiti di cui sopra saranno soddisfatti e rispettati e con eventuale integrazione dell’accordo di partenariato e dell’atto costitutivo della rete.
3.1 Contenuti necessari dell’accordo di partenariato
Attraverso la sottoscrizione dell’accordo di partenariato i soggetti partner della rete provvedono a specificare:
a) Le azioni progettuali triennali programmate nell’ambito delle linee d’intervento previste nel presente Avviso di interesse, e la durata, almeno triennale, dello stesso accordo di partenariato quale presupposto giuridico per le realizzazioni programmate e coordinate nelle predette azioni progettuali.
b) Gli impegni assunti da ciascun partner della rete in termini di ruoli, interventi/sostegni/risorse proprie (in particolare finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) vincolati e finalizzati alla realizzazione delle suddette azioni progettuali triennali e alla loro prosecuzione oltre il predetto triennio, anche mediante l’attivazione degli istituti di cui all’art. 6 della Legge.
c) L’impegno ad adeguarsi alle indicazioni e prescrizioni poste dall’Azienda ULSS in fase di co-progettazione.
d) L’individuazione del soggetto capofila con indicazione del relativo ambito di responsabilità.
3.2 Soggetto capofila
Il soggetto a cui verrà affidato il ruolo di capofila, scelto tra i soggetti accreditati nel settore della disabilità, deve possedere requisiti e competenze di natura organizzativa che dimostrino capacità di coordinare i partner della rete.
In particolare esso dovrà assumere:
- la titolarità dei poteri di rappresentanza dei partner della rete
- il coordinamento dei partner della rete nella realizzazione delle azioni progettuali
- il ruolo di interlocutore privilegiato nei confronti dell’Azienda ULSS, anche ai fini del debito informativo nei confronti della Regione del Veneto, in ordine a:
- monitoraggio dei risultati, in fieri e finali, delle realizzazioni relative alle Azioni progettuali;
- audit di conformità ai parametri di efficacia ed efficienza predeterminati nella coprogettazione;
- eventuali rimodulazioni delle azioni progettuali rispetto a possibili opportunità di miglioramento;
- supervisione delle rendicontazioni prodotte dai partner della rete e la loro sintesi secondo le indicazioni fornite dall’Azienda ULSS;
- responsabilità del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner, che sarà tenuto a documentare all’Azienda ULSS e, tramite quest’ultima, alla Regione del Veneto.
3.3 Altri soggetti
Alle reti di cui sopra possono partecipare in qualità di partner altri enti del territorio e soggetti privati, tra i quali le famiglie delle persone con disabilità, qualora essi si impegnino attraverso l’apporto di sostegni/risorse proprie (in particolare finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) vincolate alle finalità degli interventi programmati, anche mediante l’attivazione degli istituti di cui all’art. 6 della legge n. 112/2016.
Gli enti pubblici interessati a concorrere agli obiettivi e interventi di cui agli indirizzi di programmazione, anche in relazione alle reti di cui sopra, dovranno indicare la loro disponibilità a sottoscrivere uno specifico accordo con l’Azienda ULSS che, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, disciplinerà le modalità del loro concorso in termini di interventi e co-finanziamenti finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali programmate.
Art 4 - Requisiti di partecipazione
Con riferimento alle reti dei soggetti sono ammesse a partecipare all’Avviso per l’ammissione alla co-progettazione, le reti i cui partner siano in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e che soddisfino, in particolare, i seguenti criteri di selezione, pena l’esclusione della rete dalla procedura:
4.1. requisiti amministrativi e di idoneità professionale
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di non regolarità fiscale e/o di altri oneri normativamente previsti;
- essere iscritto negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale, con data non anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione dell’Avviso di interesse, e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- essere nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, cioè non risultare in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata, o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
4.2 requisiti di capacità economico-finanziaria
- avere realizzato, complessivamente negli esercizi finanziari dell’ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione dell’Avviso, un fatturato globale non inferiore al 50% dell’importo complessivo del progetto a cui si intende partecipare.
4.3 requisiti di capacità tecnico-professionale
Avere realizzato, nell’ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione dell’Avviso, un fatturato per servizi relativi al settore di attività oggetto della co-progettazione, in ambito pubblico o privato, non inferiore al 30% dell’importo complessivo dell’Azione progettuale a cui si intende partecipare, ossia servizi socio-sanitari, assistenziali, residenziali, semiresidenziali, laboratoriali territoriali rivolti a persone con disabilità in possesso di certificazione ai sensi della legge
n. 104 del 1992 e/o inserite nelle misure di collocamento mirato ai sensi della legge n. 68 del 1999.
I fatturati di cui sopra devono essere indicati sulla base di documenti fiscalmente validi e dimostrati attraverso la produzione di un elenco dei servizi effettuati nell’ultimo triennio con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati a privati l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
Per ultimo triennio si intende il primo triennio utile negli ultimi cinque esercizi finanziari per il quale i relativi bilanci di esercizio o modelli unici siano stati approvati e depositati alla data di pubblicazione dell’Avviso.
N.B: Xxxx requisiti di partecipazione non sono richiesti per le singole famiglie delle persone con disabilità o gruppi di esse, tra loro associate o non.
Non sono nemmeno richiesti nei confronti di:
- “altri enti del territorio”;
- soggetti privati che intendono partecipare alle reti attraverso l’apporto di sostegni/risorse proprie (in particolare: finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) vincolati alle finalità degli interventi programmati.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso di interesse a partecipare alla co- progettazione, pena l’esclusione dalla medesima procedura.
Art. 5 - Beneficiari
Secondo l’articolo 4 del DM 23 novembre 2016 beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare: “. L’accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all’articolo 2, comma 2, necessitino con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l’urgenza si tiene conto delle limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia ” (Comma 2).
“. è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:
a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all’articolo 3, comma 4.” (comma 4).
L’ambito di riferimento per l’individuazione dei beneficiari delle azioni progettuali è stabilito, ai sensi dell’art. 3, co. 3 della legge 5/2/1992, n. 104 e dell’art. 1, co. 2 della Legge, nelle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.
Si rimanda integralmente a quanto stabilito negli Indirizzi di programmazione di cui alla dgr n. 2141 del 19/12/2017 e alla DGR 154 del 16/2/2018 e successive.
Art. 6 - Progetto personalizzato
L’articolo 2 del DM 23 novembre 2016 prevede le modalità progetto personalizzato.
Nello specifico, “Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all’articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime” (comma 2).
Si rimanda integralmente a quanto stabilito negli Indirizzi di programmazione di cui alla dgr n. 2141 del 19/12/2017 e alla DGR 154 del 16/2/2018 e successive.
L’Azienda ULSS provvede ad individuare i beneficiari delle azioni progettuali, tenendo conto delle domande presentate dalle persone con disabilità interessate agli interventi di cui al presente documento. A tal fine, le persone con disabilità dovranno presentare domanda di valutazione/rivalutazione all’UVMD dell’Azienda ULSS di riferimento, indicando la linea di intervento e, eventualmente, anche l’azione progettuale alla quale intendono partecipare.
La valutazione/rivalutazione multidimensionale è garantita entro 30 giorni dalla presentazione della domanda che costituirà presupposto per la definizione del progetto personalizzato.
Attraverso la definizione del progetto personalizzato (art. 2 del Decreto) l’UVMD individua i sostegni: misure, servizi e trasferimenti in grado di supportare il percorso di vita della persona con disabilità e la sua inclusione (art. 1, co. 1 lett. d) ed e) del Decreto) a partire dalla ricognizione dei sostegni e supporti formali ed informali che già ruotano attorno ad essa per ricomporli nei percorsi previsti al punto 4.
Tale ricomposizione dovrà essere finalizzata a perseguire gli obiettivi/esiti clinici (benessere psicofisico), funzionali (adattamento all’ambiente) e personali (soddisfazione personale)” stabiliti secondo criteri di fattibilità e sostenibilità per la massima autonomia e il miglioramento della qualità di vita della persona.
L’UVMD deve analizzare in modo esaustivo i bisogni della persona con disabilità e la loro più probabile evoluzione nel tempo così da definire in modo compiuto il progetto personalizzato e i relativi sostegni secondo un approccio globale e integrato. Pertanto, il progetto e i relativi percorsi attuativi descritti al punto 4 dovranno contemplare e farsi carico anche della possibile insorgenza di particolari criticità dopo la presa in carico la cui gestione potrebbe richiedere modalità assistenziali ulteriori da prevedere e integrare nei suddetti percorsi: temporanea maggiore presenza di figure di supporto, rientro in famiglia e/o altre idonee misure.
Nella definizione del progetto personalizzato l’UVMD dovrà coinvolgere la persona con disabilità, i suoi eventuali rappresentanti legali, i contesti familiari, amicali e sociali di appartenenza, enti e figure professionali con specifiche competenze e altri soggetti significativi, anche al fine di individuare e condividere l’azione progettuale appropriata. In particolare dovranno essere coinvolti i referenti della rete di soggetti e ogni altra figura di riferimento ritenuta indispensabile per la realizzazione del progetto personalizzato.
Il progetto personalizzato individua, inoltre, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio (art. 2, co. 4 del Decreto).
Con riferimento alle particolari criticità su richiamate, esse dovranno essere comunicate all’Azienda ULSS ai fini delle eventuali verifiche in sede di UVMD e monitorate.
Limitatamente a queste casistiche è stabilita la loro remunerazione nell’ambito dei contributi onnicomprensivi ex art. 3 della Legge come definiti in seguito.
Nell’ambito del monitoraggio del progetto personalizzato, qualora l’UVMD ritenga necessaria l’attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), tali servizi non alterano in alcun modo i fattori produttivi (risorse professionali, assistenti familiari e ogni altra tipologia di sostegno) previsti in sede di offerta con riguardo alla loro composizione, quantità e modalità d’impiego.
L’offerta tecnica ed economica va formulata e valutata senza fare affidamento sull’erogazione dei servizi SAD e ADI. Sulla base dei riscontri acquisiti dal monitoraggio, l’UVMD può procedere alla ridefinizione dei contenuti del progetto, specie con riguardo al mantenimento della correlazione tra sostegni e obiettivi/esiti in termini di efficacia ed efficienza, che potrà comportare anche la revisione dell’azione progettuale.
L’UVMD in caso di fallimento del progetto provvede a certificare, limitatamente ai casi di deistituzionalizzazione, il rientro della persona nell’unità di offerta residenziale con cessazione del progetto e applicazione del seguente ultimo comma del presente punto.
Nel caso in cui le realizzazioni del progetto personalizzato, definito attraverso l’integrazione dei percorsi indicati per ciascuna linea di intervento, risultassero difformi da quanto previsto nello stesso progetto, l’Azione progettuale dovrà essere rideterminata così come i relativi contributi ex art. 3 della Legge e tale rideterminazione potrà risalire nel tempo fino alla data di concessione dei contributi con l’eventuale restituzione delle somme percepite.
Art. 7 - Il budget di progetto
Si rimanda integralmente a quanto stabilito negli Indirizzi di programmazione di cui alla dgr n. 2141 del 19/12/2017 e alla DGR 154 del 16/2/2018 e successive.
Il budget di progetto si costruisce attraverso la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato (art. 1, co. 1, lett. f) del Decreto).
Nella costruzione del budget di progetto rientrano, specie con riferimento alle attività giornaliere (A.2, B.2 e C) e alle iniziative di inclusione sociale, anche i costi relativi ai trasporti e “all’utilizzo delle risorse del territorio (ad esempio piscina, centri di aggregazione, cinema, associazioni di volontariato, etc.)”.
Esso ripropone la considerazione dell’insieme dei sostegni e supporti previsti a partire da quelli di cui la persona con disabilità risulta già beneficiaria in una logica di ricomposizione delle risorse nel progetto personalizzato per ottimizzarne l’utilizzo rispetto alle sue esigenze assistenziali-tutelari, educativo abilitative ed inclusive e agli obiettivi/esiti attesi.
Nella costruzione del budget e, quindi, nella scelta delle più appropriate tecniche educativo abilitative e assistenziali- tutelari, nonché delle azioni sui contesti sociali e lavorativi si dovrà perseguire l’obiettivo di raggiungere maggiori livelli di autonomia e di qualità di vita della persona e, correlativamente, l’obiettivo di una riqualificazione/riduzione progressiva dei livelli di sostegno (tutelare, assistenziale, etc.) e del costo complessivo del progetto personalizzato.
Il Budget di progetto nel quadro dell’azione progettuale
In particolare, ai fini della sostenibilità del budget di progetto, definito secondo la metodologia testé illustrata, deve essere esplicitato in modo esaustivo, per ciascuno dei tre anni di durata dell’azione progettuale a cui la persona con disabilità ha chiesto di partecipare, il sistema delle risorse messe a disposizione dalla medesima persona con disabilità, dalla sua famiglia, dagli altri soggetti della rete e da altri soggetti, anche for profit, non appartenenti alla filiera dei servizi per la disabilità e la non autosufficienza (autofinanziamento), nonché il contributo onnicomprensivo richiesto per i primi tre anni a valere sulle risorse disponibili e determinato secondo le indicazioni di cui al successivo punto.
Inoltre, allo scopo di garantire la sostenibilità degli interventi, l’azione progettuale e l’accordo di partenariato devono prevedere ulteriori iniziative specifiche per l’autofinanziamento e, in tal senso, la costruzione del budget di progetto dovrà contemplare modalità innovative di reperimento delle risorse necessarie, nell’obiettivo di sostenere nel tempo il progetto. Le predette modalità devono essere oggetto di separata evidenziazione ai fini della valutazione delle progettualità.
Art 8 - Durata delle Azioni progettuali
Durata minima: 3 anni.
L’evoluzione delle predette contribuzioni onnicomprensive nelle annualità successive al triennio di sperimentazione, secondo i criteri di razionalizzazione/riduzione dei costi e di autofinanziamento di cui al presente provvedimento, potrà
essere considerata sulla base dei risultati conseguiti e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per tali annualità dalla Legge nazionale, tenuto conto altresì di eventuali ulteriori azioni progettuali da avviare.
La realizzazione del progetto, ai fini della rendicontazione, dovrà essere conclusa entro tre anni dall'avvio/approvazione.
Art 9 - Motivi di esclusione
Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in cui:
− non siano sottoscritte dal legale rappresentante;
− siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti;
− si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
− manchino anche di uno solo degli allegati previsti.
Eventuali carenze nella documentazione potranno essere completate e/o sanate attraverso procedure di soccorso istruttorio, per favorire la massima partecipazione alla procedura.
Art 10 - Risultato atteso
Al termine dell'attività di coprogettazione coordinata da Ulss 7, i soggetti selezionati dovranno produrre delle Azioni progettuali da ammettere a contribuzione, per ciascuna linea di intervento, nel rispetto delle “percentuali di spesa” stabilite dagli Indirizzi di programmazione (tabella A in premessa), da misurarsi prioritariamente in termini di numero di soluzioni abitative (“estensione”) delle linee di intervento.
Ferma la necessità di privilegiare le linee di intervento A e B, Ulss 7 intende attivare, come richiesto dalla Regione del Veneto al minimo una azione progettuale per ciascuna delle linee di intervento A, B e C.
Art. 11 - Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse.
Si invitano i soggetti interessati, in possesso dei requisiti, a presentare la propria proposta tecnica ed economica entro i termini indicati nel presente avviso cliccando sulla voce “manifesta interesse” accedendo all’indirizzo web xxxxx://xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx, con riferimento all’oggetto, allegando il modulo di “Dichiarazione manifestazione di interesse”, debitamente compilato e firmato, accompagnato da fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dalla documentazione comprovante il possesso della capacità tecnico professionale richiesta dall’avviso, e corredato dalla proposta tecnica ed economica per la realizzazione del servizio. Essendo possibile allegare un solo file, in caso di più documenti deve essere prodotto un solo file compresso (file zip).
Non saranno ammesse domande parziali/incomplete, condizionate, indeterminate o non corrispondenti alle indicazioni del presente Avviso.
L’ULSS 7 Pedemontana si riserva di non dare corso all’avvio delle progettualità, senza che coloro che lo presentino possano far valere alcun diritto, fatta salva la motivazione della scelta, se richiesta.
Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della ditta. Nel caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura.
Il presente avviso viene da oggi pubblicato sul sito di questa ULSS all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx/xxxxx-xx- gara.
Tutte le comunicazioni tra l’ULSS e i candidati si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx e all’indirizzo pec indicato dai candidati nella documentazione della procedura.
Alla Domanda di partecipazione (all. 1) dovranno essere allegati, esclusivamente da parte delle reti, pena l’esclusione dalla procedura, i seguenti documenti:
− Offerta tecnica: una relazione nella quale sia esplicitata la propria capacità tecnica di contribuire alla redazione e alla realizzazione del progetto citato nel presente avviso. Detta proposta dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati nella griglia di valutazione. N° pagine max ammesso: 20 (oltre a eventuali elaborati tecnici o progettuali) (vedi articolo successivo).
− Offerta economica (vedi articolo successivo).
− Ogni altra documentazione utile.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al termine indicato ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.
Art.12- Offerta tecnica ed economica
La domanda di partecipazione alla procedura di co-progettazione dovrà essere presentata dalla rete di soggetti corredata da una offerta tecnica ed economica relativa a una o più Azioni progettuali elaborata sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso.
L’offerta tecnica ed economica dovrà evidenziare le caratteristiche e l’organizzazione della rete di soggetti e gli elementi strutturali: affidabilità e solidità dei partner, consistenza delle iniziative di autofinanziamento programmate, sinergie ed economie di scala e di filiera nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, che garantiscano la fattibilità tecnico- organizzativa e la sostenibilità economica delle Azioni progettuali nel triennio e ciò anche per i periodi successivi, qualora previsti. La durata, sia essa triennale o superiore al triennio, dovrà essere esplicitata e vincolante per i partner. La sostenibilità economica nel tempo (nel triennio e nell’eventuale periodo successivo) dovrà essere dimostrata, distintamente per ciascuna Azione progettuale, attraverso apposite tavole di analisi, a svolgimento annuale (Piano economico), dei sostegni/risorse mobilitate dalla rete (autofinanziamento) e dei fabbisogni di servizi educativi, abilitativi, di assistenza e tutela e, più in generale, di ogni altra tipologia di sostegno.
L’offerta tecnica ed economica preveda in modo esplicito, da un lato, l’utilizzo di tecniche educativo-abilitative e tutelari-assistenziali fondate su chiare evidenze scientifiche e modulate nell’obiettivo di un progressivo sviluppo delle competenze e delle autonomie delle persone con disabilità coinvolte per il raggiungimento del loro massimo livello di funzionamento e nella speculare riqualificazione e/o riduzione progressiva dei sostegni e dei costi complessivi e, dall’altro, specifiche iniziative di autofinanziamento, tra le quali i percorsi di inclusione sociale attiva, anche attraverso i processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi, tali da assicurare una riduzione annua del valore del contributo onnicomprensivo ex art. 3 della legge richiesto.
Ai fini delle valutazioni comparative e di monitoraggio delle Azioni progettuali, si conviene di sintetizzare i relativi Piani economici attraverso l’utilizzo di parametri medi procapite (valore complessivo diviso il numero delle persone con disabilità che partecipano all’Azione), salve necessarie specifiche relative al target di case mix di gravità dei beneficiari. Determinazione del contributo onnicomprensivo richiesto
Per ogni linea di intervento e per ogni possibile case mix di gravità dei beneficiari viene di seguito indicato il valore onnicomprensivo massimo di riferimento, espresso in termini di valore medio pro capite, per la formulazione delle offerte economiche (piano economico) da parte delle reti di soggetti, interessate a partecipare all’Avviso per l’ammissione alla co-progettazione:
Linea di intervento Azione A: prevede per la somma dei due percorsi (A.1 e A.2, quest’ultimo secondo l’analisi di cui alla linea d’intervento C) un valore totale onnicomprensivo massimo pro capite annuo di € 15.000,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/pro capite dei medesimi due percorsi.
Linea di intervento Azione B: prevede per la somma dei due percorsi (B.1 e B.2, quest’ultimo secondo l’analisi di cui alla linea d’intervento C) un valore totale onnicomprensivo massimo pro capite annuo di € 26.000,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/pro capite dei medesimi due percorsi.
Linea di intervento Azione C: prevede per il percorso C.1 la conferma dei sostegni anche economici attualmente vigenti e per il percorso C.2 un valore totale onnicomprensivo massimo pro capite annuo di € 9.500,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/pro capite del medesimo percorso.
Linea di intervento Azione D: prevede un valore onnicomprensivo massimo per unità abitativa di 5 persone pari a € 15.000,00.
Linea di intervento Azione E: prevede un valore onnicomprensivo massimo giornaliero pro capite pari a € 60,00.
Resta inteso che, nella formulazione dell’offerta, qualora il numero delle giornate/anno/pro capite previste per ciascun percorso inserito nel quadro delle azioni progettuali di cui alle linee di intervento su indicate, comprese quelle dedicate alla gestione di particolari criticità, risultasse inferiore al numero massimo, i suddetti valori dovranno essere conseguentemente riproporzionati in termini lineari. Non sono ammesse giornate eccedenti i numeri massimi pro capite. Ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo ex art. 3 della Legge che verrà richiesto in relazione e a sostegno di ciascuna azione progettuale proposta, le reti di soggetti specificheranno i relativi valori di riferimento assunti a base per la costruzione della loro offerta economica che dovranno, in ogni caso, risultare inferiori ai corrispondenti valori massimi su indicati. A tali valori offerti andranno, quindi, applicate le regole previste a seguito delle misure di riqualificazione/riduzione dei sostegni e delle iniziative per l’autofinanziamento. In particolare, si ritiene di premiare, in sede di valutazione, con punteggi specifici l’efficacia delle iniziative di autofinanziamento, al netto del sostegno economico a carico delle persone con disabilità beneficiare, per il finanziamento delle azioni progettuali previste nell’ambito delle linee di intervento di cui alle lettere A), B) e C). A tal fine, si assume, per la prima annualità, che la
copertura a carico delle predette iniziative di autofinanziamento, al netto del sostegno economico a carico delle persone beneficiarie, possa estendersi fino al 40% del valore economico offerto. La progressione incrementativa di tale quota di autofinanziamento nel corso del triennio dichiarata in sede di offerta verrà corrispondentemente valorizzata con l’attribuzione di punteggi aggiuntivi.
In fase di esecuzione dell’Accordo contrattuale possono essere proposte e introdotte, salve diverse valutazioni dell’UVMD, migliorie e/o adattamenti ritenuti necessari rispetto ai progetti personalizzati, riproporzionando conseguentemente i valori del piano economico senza che ciò comporti, in termini comparativi tra prima e dopo le migliorie/adattamenti, oneri aggiuntivi a carico delle risorse di parte pubblica. Nell’ambito della co-progettazione, così come nelle fasi di monitoraggio delle realizzazioni progettuali, l’Azienda ULSS deve mantenere in capo a se stessa la titolarità delle scelte (Delibera ANAC 30/1/2016, n. 32).
Nella offerta presentata, dovranno essere contenute almeno le seguenti informazioni:
- Presentazione generale del soggetto proponente;
- Relazione sintetica inerente l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente Avviso e sue sedi di svolgimento;
- Elenco del personale che si intende utilizzare sia nella fase di coprogettazione che successivamente nell'eventuale progetto;
- Elenco delle strumentazioni e strutture che sono nella disponibilità del soggetto proponente e che verranno messe a disposizione nel progetto da presentare.
Art. 13 - Modalità e criteri di valutazione dei partner progettuali
L’individuazione delle reti di soggetti da ammettere alla co-progettazione nel numero massimo di 5 soggetti per ciascuna azione e per ciascuno dei due distretti in cui si articola l’Ulss n. 7 dovrà essere effettuata, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett.
a) del D.Lgs. n. 50 del 2016, sulla base delle Azioni progettuali proposte tenuto conto congiuntamente degli aspetti qualitativi e di quelli economici mediante l’assegnazione di un massimo di 100 punti distribuiti come segue:
- Qualità progettuale: max punti 70/100;
- Piano economico: max punti 30/100.
La valutazione dovrà essere effettuata per ogni singola Azione progettuale proposta da ciascuna rete di soggetti, i quali possono presentare anche più Azioni progettuali per ogni linea di intervento.
13.1 Criteri di valutazione della Qualità progettuale
Con riferimento a ciascuna linea di intervento, la valutazione delle singole Azioni progettuali riguarda l’adeguatezza e la coerenza dell’Azione progettuale proposta rispetto agli Indirizzi di programmazione e alle specifiche del presente documento, la presenza di formule di riutilizzo di patrimoni delle famiglie di persone con disabilità, la presenza di Trust di cui all’art. 6 della legge, la capacità di coinvolgimento di vari soggetti anche con finalità di finanziamento e l’utilizzo di strumenti/tecniche per la gestione dei processi valutativi e per l’autonomia.
I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono sintetizzati nella tavola che segue costruita sulla base del presupposto generale che idonei criteri di valutazione tecnico-qualitativa possono essere anche la professionalità maturata e la pregressa esperienza dei soggetti appartenenti alla rete che ha presentato l’offerta progettuale.
QUALITA’ PROGETTUALE Criteri di valutazione | Punteggi o (fino a) | |
Adeguatezza e coerenza dell’Azione progettuale sul piano strategico e organizzativo-gestionale rispetto agli Indirizzi di programmazione e alle specifiche del presente documento | Azioni e risorse (finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) coordinate nel quadro degli obiettivi strategici, con riguardo alla tipologia dei beneficiari e ai relativi case mix di gravità, alle iniziative finalizzate alla riqualificazione/riduzione dei sostegni, alle iniziative di autofinanziamento, al netto del sostegno economico a carico delle persone con disabilità beneficiare e alla durata oltre il triennio delle Azioni progettuali e degli Accordi di partenariato | 30 |
Presenza nell’Azione progettuale di “Trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione” ex art. 6 della legge o con altre forme di destinazione conferiti e/o messi a disposizione dalle famiglie e/o da soggetti del territorio con riutilizzo di patrimoni per le finalità progettuali | Beni e diritti conferiti in trust o gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645-ter cc o destinati a fondi speciali o con altre forme diverse dalle precedenti conferiti e/o messi a disposizione da famiglie e/o da loro associazioni | 7 |
Patrimoni messi a disposizione da enti del territorio e/o da soggetti del terzo settore e/o da soggetti privati diversi dalle famiglie, tra questi ultimi anche le imprese for profit nella prospettiva strategica di una maggiore responsabilità sociale d’impresa (RSI) | 7 | |
Capacità di coinvolgere ed effettuare connessioni progettuali con soggetti non appartenenti alla filiera dei servizi per la disabilità e la non autosufficienza: sviluppo di processi di inclusione | Presenza di un soggetto attivo nell’ambito dei processi aventi lo scopo di offrire supporti, aiuti e opportunità di inclusione sociale | 2 |
Presenza di più soggetti attivi nell’ambito dei processi aventi lo scopo di offrire supporti, aiuti e opportunità di inclusione sociale | 5 | |
Capacità di coinvolgere ed effettuare connessioni progettuali con soggetti non appartenenti alla filiera dei servizi per la disabilità e la non autosufficienza: promuovere la partecipazione attiva del mondo imprenditoriale | Presenza del privato for profit con apporto di risorse correnti (finanziarie, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari e/o altri beni e servizi), ovvero interdipendenze per l’inclusione lavorativa, nella prospettiva strategica di una maggiore responsabilità sociale d’impresa (RSI) | 14 |
Presenza di strumenti/procedure codificati e strutturati per la gestione dei processi di comunicazione e comprensione | Strumenti/procedure finalizzati a favorire il coinvolgimento e l’autodeterminazione della persona con disabilità | 3 |
Presenza di strumenti/procedure codificati e strutturati per la gestione dei processi di valutazione | Strumenti/procedure finalizzati alla valutazione del funzionamento, dei sostegni e della qualità di vita della persona con disabilità | 2 |
Con riferimento alla qualità progettuale, le offerte dovranno essere valutate, oltre che con riguardo agli elementi sopra elencati, anche sulla base delle migliorie e/o innovazioni proposte, nonché della completezza e chiarezza di esposizione, e sintesi dei contenuti.
Si precisa che viene fissata una soglia minima di punteggio relativo alla qualità progettuale dell’offerta pari a 50 punti. Pertanto, qualora non venga raggiunta tale soglia, con riferimento ai punteggi cumulativamente ottenuti per i criteri sopra indicati, non dovrà procedersi alla valutazione del Piano economico offerto dalla rete di soggetti e la stessa dovrà essere esclusa dalla procedura.
13.2 Criteri di valutazione del Piano economico
Con riferimento a ciascuna linea di intervento, la valutazione delle singole Azioni progettuali riguarda, per ciascuna, il relativo “valore onnicomprensivo massimo di riferimento per la formulazione delle offerte economiche” in rapporto al corrispondente “valore onnicomprensivo massimo” (vedesi art. 12 determinazione del contributo onnicomprensivo richiesto) e la sua riduzione secondo le aliquote annuali offerte e conseguenti alle iniziative programmate di “riqualificazione e/o riduzione progressiva dei sostegni”, nonché la dinamica programmata della quota di “autofinanziamento delle Azioni progettuali”. Dal saldo di tali poste resta determinato, ed evidenziato nel Piano economico, il valore del contributo richiesto a valere sulle risorse ex art. 3 della legge sia in termini unitari (procapite/giorno per percorso) sia in termini complessivi (procapite/anno per percorso) per ciascuna annualità del triennio.
I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono sintetizzati nella tavola che segue.
PIANO ECONOMICO Criteri di valutazione | Punteggi o |
(fino a) | ||
Valore di riferimento assunto a base per la costruzione dell’offerta economica | 1. Uguale al valore massimo di riferimento (art. 12 determinazione del contributo ) | 0 |
2. Inferiore fino al 30% del valore massimo di riferimento (art. 12 determinazione del contributo ) | 10 | |
Riduzione del Valore di riferimento assunto a base per la costruzione dell’offerta economica conseguente alle misure di riqualificazione e riduzione dei sostegni | 3. Seconda annualità: fino al 20% (rispetto al valore di riferimento assunto a base per la costruzione dell’offerta economica, corrispondente al valore economico della prima annualità) | 5 |
4. Terza annualità: fino al 10% (rispetto al valore economico finale della seconda annualità) | 1 | |
Quota di copertura dei valori economici di cui ai criteri precedenti conseguente alle iniziative di autofinanziamento, al netto del sostegno economico a carico delle persone con disabilità beneficiare | 5. Prima annualità: fino al 40% | 10 |
6. Seconda annualità: fino a ulteriori 15 punti (in aggiunta ai punti della prima annualità) | 3 | |
7. Terza annualità: fino a ulteriori 5 punti (in aggiunta ai punti della seconda annualità) | 1 |
Per ciascun criterio il punteggio va attribuito in proporzione al corrispondente valore offerto.
A ciascuna Azione progettuale presentata da una rete di soggetti verrà assegnato il punteggio relativo al Piano economico sommando i punteggi ottenuti per i criteri sopra indicati.
13.3 Commissione Giudicatrice, Graduatorie, monitoraggio e controllo
Ai fini dell’individuazione delle reti di soggetti, con le relative Azioni progettuali, da ammettere alla fase di co- progettazione Ulss 7 provvederà, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, mediante la costituzione di una apposita Commissione tecnica, prevedendo anche il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e del Terzo settore appartenenti al tavolo aziendale della disabilità locale.
La predetta Commissione tecnica procederà, per ciascuna linea di intervento, mediante la formazione di una specifica graduatoria elaborata tenendo conto del punteggio complessivo attribuito a ciascuna Azione progettuale sulla base dei criteri di cui al presente articolo e dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla Qualità progettuale e il punteggio assegnato al Piano economico.
Le graduatorie verranno formate per singola azione progettuale e per distretto. Saranno ammessi alla fase di co- progettazione solo i primi cinque soggetti che otterranno il punteggio maggiore per ciascuna azione e per ciascun distretto dell’Ulss 7.
Nel caso in cui, per una o più linee di intervento, non risulti pervenuta alcuna proposta di Xxxxxx progettuale o in presenza di Xxxxxx progettuali non valide, la selezione per l’ammissione alla co-progettazione procederà secondo le disposizioni di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Alle graduatorie delle reti di soggetti, con le relative Azioni progettuali, ammesse alla fase di coprogettazione, alle risultanze della co-progettazione e agli Accordi contrattuali stipulati tra l’Azienda ULSS e le reti di soggetti individuate, con le relative Azioni progettuali, dovrà essere data adeguata pubblicità ai sensi di legge.
La medesima Commissione tecnica avrà il compito di monitore l’efficacia e l’efficienza delle realizzazioni progettuali e di verificare la correttezza delle rendicontazioni rispetto a quanto indicato al paragrafo 14 della dgr 154/18, anche ai fini dell’eventuale rideterminazione e/o revoca dei contributi concessi, ai sensi dell’art. 6 del Decreto.
Le risorse economiche recuperate in conseguenza della revoca sono dichiarate economie di spesa al fine di poter essere impiegate nel rispetto della originaria finalizzazione, per il finanziamento in quota parte di un altro progetto di Dopo di Noi.
Art. 14. Co-progettazione
Ruoli, funzioni, incarichi e budget, nonché la composizione del partenariato del progetto da presentare, saranno discussi e decisi durante la fase di coprogettazione.
La co-progettazione dovrà garantire il perseguimento dei seguenti criteri e principi-guida:
a) qualità, continuità, accessibilità, anche economica, disponibilità e completezza dei servizi, esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l’innovazione;
b) composizione e qualità del partenariato attivato dal soggetto attuatore degli interventi proposti, con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e coinvolgimento dell’associazionismo;
c) compartecipazione in termine di messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche;
d) promozione della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni, perseguita in termini di efficacia ed efficienza;
e) trasversalità delle azioni e delle finalità previste negli interventi proposti al fine della riduzione dell’area dell’assistenza verso percorsi, anche graduali e parziali, di autonomia, laddove opportuno e fattibile;
f) qualità dell’aggiornamento professionale e/o formativo degli operatori, anche volontari, coinvolti nell’attuazione degli interventi e miglioramento delle capacità di auto-apprendimento da parte dei beneficiari e degli utenti.
Nell’ambito del “Tavolo di co-progettazione” attivato con i soggetti ammessi a seguito di utile collocazione nella graduatoria si procederà all’elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo delle attività previste, nonché della sottoscrizione dell’accordo di partenariato.
I lavori del tavolo di co-progettazione saranno verbalizzati. Il provvedimento conclusivo della procedura motiverà in ordine alle ragioni della eventuale preferenza di singole proposte progettuali, sulla sostenibilità del progetto, avendo anche riguardo all’ampiezza ed all’equità dell’accesso in relazione alla situazione socioeconomica dei destinatari.
I rapporti con gli Enti del Terzo Settore nascenti dalla valutazione della proposta progettuale e della relativa definizione all’interno del tavolo della co-progettazione, saranno puntualmente disciplinati mediante apposita convenzione.
Il tavolo di coprogettazione potrà approvare, prima dell’inizio dei suoi lavori, ulteriori specifiche regole di autoregolamentazione dell'attività.
Si applicano, tenendo conto della specificità dell’istituto della co-progettazione, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse.
Il tavolo di co-progettazione può pervenire all’elaborazione di varianti progettuali, rispetto alle azioni presentate in sede di risposta all’avviso sia sotto il profilo oggettivo, che comportino la fusione tra loro, oppure la suddivisione di proposte di azioni, che sotto il profilo oggettivo, mediante la fusione o l’articolazione di compagini di reti di soggetti proponenti.
In ogni caso, non sono consentite varianti essenziali, intendendosi per esse quelle proposte che mutano, stravolgendola, l’idea progettuale originaria negli elementi costitutivi, né sono possibili varianti in aumento di spesa delle progettazioni approvate.
Allo stesso modo non sono consentite varianti che determinano la diversa qualificazione giuridica dell’intervento da co- progettazione in appalto o concessione di servizi, come tale assoggettati dalla vigente disciplina sui contratti pubblici.
Art. 15 - Rispetto della privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nell’ambito del relativo procedimento amministrativo nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e, al riguardo, si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel prosieguo GDPR) facendo presente che i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l’Azienda U.L.S.S. n. 7 per le seguenti finalità: - eseguire obblighi derivanti da un accordo/contratto oppure per adempiere, prima e dopo l’esecuzione del contratto, a connesse specifiche richieste; - adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; - gestire l’eventuale contenzioso; - gestire l’eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle ditte e dei titolari dei dati. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e,
Il titolare del trattamento è l’AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA con sede legale in xxx xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx xxx Xxxxxx – p.i. 00913430245 - xxx.xxxx0.xxxxxx.xx – xxxxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx. Il Titolare ha nominato il Responsabile Della Protezione Dati, ai sensi dell’art.37 del Regolamento Europeo UE 2016/679 - indirizzo mail: xxx@xxxxx0.xxxxxx.xx.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli enti e della loro riservatezza.
Art. 16 – Informazioni
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, ma è da intendersi come mera ricerca finalizzata all’acquisizione e alla valutazione di progetti per dar seguito al contenuto del presente avviso, che non comporta diritti di prelazione o preferenze né impegni o vincoli per le parti interessate.
L’Ulss7 si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura in oggetto, nonché di non dare seguito all’affidamento senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. È onere dell’O.E. verificare eventuali modifiche/integrazioni/rettifiche o comunicazioni pubblicate nella pagina web del presente avviso.
Art. 17 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale dell’Ulss n. 7 Pedemontana.
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
XXXXX XXXXXXXX 30.06.2022
07:30:24 UTC
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