DISCIPLINARE DI GARA
SUA Nardò
Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Nardò e Ugento
sede legale: Comune di Nardò, X.xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 7 - 73048 – Nardò
DISCIPLINARE DI GARA
procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Manutenzione immobili, strade, marciapiedi, verde pubblico urbano,
delle aree di pertinenza e lastricati solari degli edifici pubblici
comunali ed opere varie del Comune di Nardò CUP H76G18000050004
Lotto 1 - CIG 7485657F8F Manutenzione immobili
Lotto 2 – CIG 7485670A4B Manutenzione delle Strade e arredo urbano Lotto 3 – CIG 7485674D97 Manutenzione del Verde
Premesse
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara con pari oggetto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla procedura di affidamento di cui in oggetto.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 723 del 20/07/2018 e avverrà mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).
La documentazione di gara comprende:
a) Il Bando di gara;
b) Il presente Disciplinare di gara;
c) Il Progetto a base di gara approvato con Delibera G.C. n. 352 del 13/07/2018
d) La modulistica predisposta dall'ufficio (senza valore normativo e prescrittivo)
1 Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione degli edifici comunali (Lotto n. 1), delle manutenzione delle strade e piazze pubbliche e dell'arredo urbano (Lotto n. 2), della manutenzione del verde del Comune di Nardò (Lotto n. 3), per un periodo di anni 5 (cinque).
1.2 L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta per l'intero periodo quinquennale ad € 3.070.000,00 per i tre lotti, di cui € 2.006.562,25 per costi del personale ed € 40.131,25 per oneri di sicurezza, oltre € 532.600,00 per IVA come per legge, per complessivi € 3.602.600,00, così distinti:
1.2.1 Lotto 1 - CIG 7485657F8F Manutenzione immobili: importo a base d'asta € 380.000,00, di cui € 230.405,55 per costi del personale (non soggetti a ribasso); €
4.608,10 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre € 83.600,00 per IVA 22% come per legge per complessivi € 463.600,00;
1.2.2 Lotto 2 – CIG 7485670A4B Manutenzione delle Strade e arredo urbano: importo a base d'asta € 1.500.000,00, di cui € 909.831,85 per costi del personale (non soggetti a ribasso), € 18.196,65 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre € 330.000,00 per IVA 22% come per legge, per complessivi € 1.830.000,00;
1.2.3 Lotto 3 – CIG 7485674D97 Manutenzione del Verde: importo a base d'asta € 1.190.000,00, di cui € 866.324,85 per costi del personale (non soggetti a ribasso), ed
€ 17.326,50 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre € 119.000,00 IVA 10% come per legge, per complessivi € 1.309.000,00;
1.3 L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Lotto | Categoria | Classi- fica | Xxxxxx.xx obblig.a (si/no) | Importo (€) | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
prevalente, scorporabile e/o subappaltabile | |||||||
Lotto 1 – Manutenzione immobili comunali | OG01 Edifici civili e industriali | II | SI | 266.000,00 | 70 | PREV.TE | 30 |
OG11 Impianti tecnologici | I | SI | 114.000,00 | 30 | SCORP.LE | 30 | |
Lotto 2 – Manutenzione delle strade e arredo urbano | OG03 Strade (...) e relative opere complementari | III bis | SI | 1.500.000,00 | 100 | PREV.TE | 30 |
Lotto 3 - Manutenzione del verde | OS 24 Verde e arredo urbano | III | SI | 1.190.000,00 | 100 | PREV.TE | 30 |
Totale | 3.070.000,00 |
1.4 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
2 Soggetti ammessi alla gara
2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, c.1, lett. p) e art. 45 del Codice in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
2.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice (società, anche cooperative, e loro consorzi);
2.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d), e), f) e g) dell’art. 45, comma 2, del Codice (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico);
2.1.3 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
2.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice; in particolare, i Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, c.2, del Codice, sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
3 Condizioni di partecipazione
3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1 ► le cause di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, del Codice, per i soggetti e con le condizioni individuate dal medesimo art. 80, c. 3;
3.1.2 ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamati dall'art. 80, c. 2, del Codice;
3.1.3 ► le cause di divieto di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs 165/01;
3.1.4 ► la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c.2, lett. c) del D.lgs 231/01;
3.1.5 ► le cause di divieto di cui all'art. 1-bis della l. 383/2001;
3.1.6 ► ogni altra causa di impedimento o divieto a contrattare con la pubblica amministrazione comunque prevista dalle disposizioni vigenti.
3.2 ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 s.m.i. devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010).
3.3 ►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
3.4 ►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata con le modalità di cui all'art. 86 del Codice, e ai sensi dell'art. 81 del Codice attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'operatore economico di comprovare i requisiti dichiarati in sede di gara con l'esibizione della documentazione di cui all'Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione, del Codice. I documenti eventualmente richiesti devono essere forniti nel termine perentorio massimo di 10 giorni dalla data della richiesta. In caso di mancata o parziale produzione, di produzione fuori termini, ovvero nel caso in cui i documenti prodotti non confermino le dichiarazioni rese, si procede all'esclusione del concorrente.
Ai concorrenti è fatto obbligo, a pena di esclusione, di richiedere e produrre in gara il relativo PASSOE.
5 Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
5.1 La documentazione di gara è resa disponibile sul sito internet indicato nel bando di gara xxxx://xxxx.xxxxx.xxxxxx.xx nella sezione “Bandi e doc. di gara”
5.2 Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta presso gli Uffici dell'Area Funzionale 1.a – Xxx Xxxxxxx 0, 00000 – Xxxxx (XX) – nei normali orari di apertura al pubblico.
5.3 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
5.4 ► Il sopralluogo è obbligatorio e lo stesso per i lotti 2 (Manutenzione delle strade e arredo urbano) e 3 (manutenzione del verde) che interessano una pluralità di spazi pubblici e/o liberamente accessibili dovrà essere effettuato autonomamente dall'Operatore Economico che intende partecipare alla procedura di gara, che dovrà produrre in sede di gara specifica attestazione in tal senso. Per quanto riguarda il lotto 1 (manutenzione degli edifici comunali), deve essere richiesto all'ufficio e vale quanto specificato al successivo punto. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
5.5 Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono inviare tramite PEC al punto di contatto all'amministrazione aggiudicatrice, non oltre gg. 5 (cinque) antecedenti la data stabilita per la presentazione dell'offerta, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC, cui indirizzare la convocazione. La stazione appaltante non può assicurare l'effettuazione di sopralluoghi richiesti oltre tale data, e pertanto in caso di impossibilità ad effettuare il sopralluogo tardivamente richiesto ed ottenere la relativa attestazione, nessuna eccezione potrà essere mossa alla stazione appaltante per la mancata partecipazione.
5.6 Il sopralluogo verrà effettuato di regola il giorno lavorativo che segue quello della richiesta, o nella data differente da concordarsi, che sarà confermata all'indirizzo di posta elettronica PEC. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento attestante l’effettuato sopralluogo che, munito del visto dell'ufficio, deve essere allegato alla documentazione di gara.
5.7 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
5.8 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
5.9 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
6 Chiarimenti
6.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al punto di contatto indicato nel bando o nella lettera di invito almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet indicati nel bando di gara.
7 Modalità di presentazione della documentazione
7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
7.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
7.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
7.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7.5 Le dichiarazioni e le offerte dovranno essere preferibilmente redatte sui modelli resi disponibili all’indirizzo internet della stazione appaltante indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, restando comunque nella responsabilità del concorrente la verifica del contenuto di quanto dichiarato in rapporto alla specifica situazione soggettiva, alle previsioni normative ed alle richieste del bando di gara o lettera di invito, e del disciplinare.
7.6 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti o di integrazione da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del Codice.
7.7 ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 del Codice, costituisce causa di esclusione.
7.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
8 Comunicazioni
8.1 Salvo quanto diversamente disposto dal presente disciplinare per specifiche fattispecie, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese indifferentemente al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o al numero di fax indicati dai concorrenti nella domanda di partecipazione, il cui utilizzo è da intendersi espressamente autorizzato dal candidato.
8.2 Ai sensi dell’art. 52 del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le precisazioni di cui al precedente punto 1, di regola tutte le comunicazioni relative alla procedura sono effettuate tramite PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate all’amministrazione aggiudicatrice; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.3 Ai sensi dell'art. 52, c. 4, del Codice, le comunicazioni effettuate per posta elettronica ordinaria sono assimilate alle comunicazioni orali. Con l'utilizzo della posta elettronica ordinaria le comunicazioni orali si intendono sufficientemente ed adeguatamente documentate.
8.4 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8.5 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
9 Subappalto e avvalimento
9.1 Il soggetto affidatario del contratto deve eseguire di norma in proprio le opere, i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
9.2 Secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice, possono essere affidate in subappalto le opere, i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
◦ l'eventuale subappalto non superi la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, salvo quanto oltre specificato;
◦ la facoltà di subappalto, per le singole prestazioni e categorie di lavori, sia ammessa dal presente disciplinare;
◦ all'atto dell'offerta siano indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare o concedere in cottimo.
◦ il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
N.B.: E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione.
9.3 Non costituiscono comunque subappalto: le forniture senza prestazione di manodopera; le forniture con posa in opera; i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto da affidare; l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
9.4 Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
9.5 13.3. È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara o dalla lettera di invito.
9.6 L'Avvalimento dei requisiti di altro operatore economico non è consentito per lavori che interessino beni culturali, ai sensi dell'art. 146 del Codice.
9.7 Ai sensi dell'art. 89, c. 11, del Codice, non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle predette opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.
N.B.: Per quanto sopra, i lavori rientranti nella categoria OG11 in quanto opere specializzate e di importo superiore al 10% dell'importo del lotto, non possono essere oggetto di avvalimento o sub-appalto. Le predette lavorazioni devono quindi essere eseguite dall'O.E. Partecipante, che deve naturalmente essere in possesso dei relativi requisiti di qualificazione, ovvero mediante RTI con O.E. in possesso dei requisiti richiesti per almeno il 70%, con possibilità di ricorrere al subappalto per il restante 30%.
9.8 Per dette opere l'eventuale subappalto, ai sensi dell'art. 105, c. 5, del Codice, non può superare il trenta per cento dell'importo delle medesime opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
10 Ulteriori disposizioni
10.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia stata ritenuta congrua e conveniente.
10.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
10.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32 del Codice il contratto di appalto verrà stipulato nel termine massimo di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
10.5 Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, salvo diverso accordo tra le parti, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
10.6 Il Direttore per l'esecuzione del contratto avrà facoltà di disporre l'esecuzione del servizio in via d'urgenza per uno o più lotti, dopo l'aggiudicazione definitiva, in pendenza del perfezionamento del relativo contratto. In tale ipotesi, qualora non si perfezioni l'affidamento, l’aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
10.7 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti dichiarati.
10.8 Ai sensi dell'art. 97, c.3, del Codice, sarà valutata la congruità delle offerte che abbiano conseguito un punteggio, sia per i punti relativi al prezzo, sia per la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito.
10.9 In caso di offerte uguali sarà preferita quella che ha riportato la maggiore valutazione per gli elementi di valutazione economica e qualitativa/organizzativa dei servizi; in caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.
10.10 In caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, si procederà ai sensi dell'art. 110 del Codice.
11 Xxxxxxxx e garanzie richieste
11.1 ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93, c. 1, del Codice, pari al 2% (duepercento) dell’importo complessivo del lotto o dei lotti per cui si intende concorrere e costituita, a scelta del concorrente:
◦ in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
◦ da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
11.2 ► Ai sensi dell'art. 93, c.8, del Codice l'offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
11.3 La garanzia fidejussoria:
• deve recare espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
• deve essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 2018, n. 83, S.O.;
• deve prevedere espressamente, anche in apposita appendice, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo xxxxx, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
• deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
• deve essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii.; se l'originale è un documento elettronico, deve essere allegato un supporto con l'originale informatico, ovvero deve essere indicato come è possibile accedere direttamente all'originale informatico;
Ai sensi dell'art 1, comma 5, del citato DM 19 gennaio 2018, n. 31, a fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell’«Allegato B - Schede Tecniche» al decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
11.4 All'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c.7, del Codice. Per fruire delle predette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
11.5 qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la cauzione deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
11.6 Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11.7 ► La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;
11.8 Ai sensi dell’art. 93 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
11.9 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
◦ la cauzione definitiva, nei modi previsti dall’art. 103 del Codice e nella misura del 10% dell'importo contrattuale, con le eventuali maggiorazioni previste dal predetto articolo. La cauzione definitiva può essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese;
◦ almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, di importo pari a quello di gara o il diverso importo stabilito nel capitolato speciale. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
12 Pagamento in favore dell’Autorità
12.1 ► Il concorrente, a pena di esclusione della gara, è tenuto ad effettuare il versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella misura di cui alla Delibera ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300, e ad allegare alla documentazione di gara prova dell'avvenuto versamento.
13 Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
13.1 ► Per la partecipazione alla gara, i concorrenti devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa:
◦ Iscrizione alla CCIAA;
◦ Attestazione SOA in corso di validità, per categoria e classifica adeguate all'esecuzione dei lavori previsti nella categoria principale, e per ogni categoria di lavorazione prevista dal capitolato. La qualificazione SOA per la categoria principale è obbligatoria per i lavori di importo superiore ad € 150.000,00. Per lavori di importo inferiore il concorrente può qualificarsi dimostrando il possesso dei seguenti requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa:
◦ ► adeguata capacità economica e finanziaria, corrispondente ad un fatturato globale negli ultimi tre esercizi disponibili pari ad almeno il doppio del valore a base d'asta dei lavori da eseguire;
◦ ► adeguata capacità tecnica, corrispondente:
▪ a) alla presenza di idonea direzione tecnica;
▪ b) all'esecuzione di lavori di analoga categoria, nel quinquennio antecedente alla data della lettera di invito, complessivamente di importo non inferiore al 90% dell'importo a base d'asta;
▪ c) esecuzione di un singolo lavoro di analoga categoria, nel quinquennio, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo a base d'asta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo a base d'asta. Tutti i lavori devono essere dotati di certificato di regolare esecuzione.
◦ ► costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori del quinquennio;
Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
◦ ► dotazione stabile di attrezzatura tecnica.
Il concorrente deve dimostrare la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative.
N.B.: Il possesso dei requisiti è dimostrato in sede di gara mediante produzione di apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/00, e dal soggetto aggiudicatario mediante produzione dei documenti contabili e tecnici di cui all'allegato XVII del Codice.
13.2 ►Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, è richiesto alla mandataria e capogruppo il possesso dei requisiti richiesti in forma integrale; l'impresa mandante deve comunque possedere i requisiti di natura soggettiva e i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi per la quota parte delle prestazioni da eseguire.
13.3 ► Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati dell'UE partecipano in base alle disposizioni di cui al comma 1, art.45, del Codice.
13.4 ► Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
14 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14.1 ► Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore e il giorno ed all'indirizzo precisati nel bando di gara o nella lettera di invito. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
14.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l’ufficio protocollo dell'amministrazione aggiudicatrice. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
14.3 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura “Affidamento dei servizi di manutenzione di
immobili, strade e verde del Comune di Nardò – CUP H76G18000050004“. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
14.4 ►Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno i seguenti plichi, chiusi e sigillati, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
14.4.1 “A - Documentazione amministrativa”, unica per tutti i lotti a cui si intende concorrere;
14.4.2 “B – Offerta tecnica”, deve essere presentato un plico distinto per per ciascun lotto cui si concorre;
14.4.3 “C - Offerta economica”, deve essere presentato un plico distinto per ciascun lotto cui si concorre.
14.5 ► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
15 Criterio di aggiudicazione
15.1 L’aggiudicazione del contratto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione delle offerte sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).
16 Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
16.1 ► domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura. Nella domanda il concorrente deve indicare: il lotto o i lotti cui intende partecipare; il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.
Si precisa che:
16.1.1 ► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
16.1.2 ►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
16.2 ► Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i. (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dall'art. 80 del Codice e precisamente:
a) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
a1) ► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
… [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …];
(Oppure)
a2) ► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [ del……] …
N.B.: a pena di esclusione, nei casi di cui alle precedenti lettere a1) e a2),
Allega i seguenti documenti:
1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
e, ricorrendo la fattispecie dell'art. 110, c.5, del Codice:
2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3) ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
a.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
b) ► che nei propri confronti e dell'impresa rappresentata non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
c) ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del x.xx. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, c.5, lett. f), del Codice);
d) ► di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
e) ► di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
(Oppure, se presenti condanne)
e) ► di indicare dettagliatamente tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima:
(...)
e allega:
• sentenza/e definitiva/e da cui risulta che la pena detentiva comminata non è superiore a 18 mesi, ovvero che è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato;
• documentazione che comprova di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
N.B.: Ai sensi dell'art. 80, c. 7, del Codice un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, c.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, se è trascorso il periodo di esclusione derivante da tale sentenza, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
f) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del Codice);
g) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, c. 4, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana [o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito]; e in particolare di non aver omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero compiuto omissioni di versamenti previdenziali ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ai sensi dell'art 80 c.4, del Codice, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.;
(Ovvero, in presenza di violazioni)
g1) di aver commesso, ai sensi dell’art. 80, c. 4, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana [o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito], e di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe:
(...)
N.B.: specificare tutte le violazioni commesse e definitivamente accertate e allegare documentazione o dichiarazione attestante che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1-quater “Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi” D.L. 24-4-2017 n. 50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
h) ► di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice, e che tali circostanze non ricorrono nemmeno per i propri subappaltatori (nei casi di cui all'articolo 105, comma 6);
i) ► di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione causa di risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; aver fornito,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 80, 5, lett. c), del Codice);
j) ► di non versare in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
c. 2, del Codice non diversamente risolvibile;
k) ► di non avere fornito documentazione, e di non aver partecipato, ai sensi degli artt. 66 e 67 del Codice, alla preparazione della procedura d'appalto, e che non sussistono ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. e) ragioni di una possibile distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto;
(Ovvero, in presenza di partecipazione alla preparazione dell'appalto)
k1) ► di avere fornito documentazione e/o di avere partecipato, ai sensi degli artt. 66 e 67 del Codice, alla preparazione della procedura d'appalto come di seguito specificato:
(…)
N.B.: Indicare ed allegare eventuale documentazione fornita alla stazione appaltante, e/o illustrare in dettaglio in cosa è consistita la partecipazione. Si rammenta che ai sensi dell'art. 66 del Codice, prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. La documentazione e le informazioni acquisite possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. L'Amministrazione adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.
l) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, per l’affidamento di subappalti e ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 80, c.5, lett. f-ter) e g), del Codice);
m) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
n) ► di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
(Ovvero)
n1) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria [ovvero: e ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689].
N.B.: ai sensi dell'art. 80, c.5., lett. l) del Codice, si procede all'esclusione dell'operatore economiche che pur essendo stato vittima dei predetti reati non risulti aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria se tale circostanza emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando o della data della lettera di xxxxxx.
o) ► ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, c.5, lett. m) del Codice, di non trovarsi con altri partecipanti alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Si precisa che:
1. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. ► le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, operano anche nei confronti dei soggetti indicati al c.3 dello stesso articolo; pertanto, ai fini dell'ammissione la dichiarazione di cui alla lett. e) del precedente elenco, deve essere resa:
• dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
• dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza; dai membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; dal direttore tecnico; dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In caso di società con solo due soci con pari quota, la dichiarazione è richiesta per entrambi i soci.
• dai soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o la data della lettera di invito;
• dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.
• In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dai soggetti riconducibili alla precedente elencazione che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o la data della lettera di invito.
• Le dichiarazioni devono di regola essere rese personalmente dai soggetti obbligati. Tuttavia, qualora i soggetti obbligati non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata e in modo che risulti chiara l'assunzione di responsabilità del dichiarante rispetto ad ogni singola dichiarazione resa.
N.B.:
L'esclusione del concorrente per reati commessi dai soggetti cessati dalla carica nel corso dell'anno antecedente non opera qualora il concorrente dimostri che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Al tal fine deve essere prodotta adeguata documentazione.
L'esclusione non sarà disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
4. ► ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. f-bis) del Codice, è escluso dalla gara l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
5. ► le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del Codice, operano anche nei confronti dei subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6. Nel termine di 30 giorni successivo all'aggiudicazione definitiva, prima della stipula del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice verifica l'esistenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80, c.13, per l'appaltatore e i subappaltatori, in conformità alle Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» approvate con Determinazione n. 1008 del 11/10/2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017).
16.3 ► Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
a. ►indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
b. ► indica l'Ufficio delle Entrate competente per il rilascio delle attestazioni di regolarità contributiva;
c. ► indica la sede INPS competente per territorio e il numero della posizione assicurativa mantenuta;
d. ► indica la sede INAIL competente per territorio e il numero della posizione assicurativa mantenuta;
e. ► indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
f. ► indica se nell'anno antecedente vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, c. 3, del Codice, precisando le relative generalità, qualifiche e ruoli;
g. ► indica se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o la data della lettera di invito vi sono state incorporazioni, fusioni societarie o cessione d’azienda, e in tal caso, per tutti i soggetti interessati fornisce tutte le informazioni richieste dai punti precedenti a) - f);
h. ► dichiara il possesso dell'attestazione SOA rilasciata da ….... con scadenza … di categoria e classifica adeguate all'esecuzione dei lavori;
(Ovvero, in assenza di attestazione SOA)
h1. dichiara di essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità economica e finanziaria, adeguata capacità tecnica, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, dotazione stabile di attrezzatura tecnica richiesta per l'esecuzione dei lavori e dei servizi;
i. ► di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, con espresso riferimento al capitolato speciale ed ai capitolati tecnici del servizio, al quadro di determinazione dell’importo a base di gara per ciascun lotto, agli elenchi degli edifici, delle strade e piazze pubbliche, ed al censimento del verde, e di ritenerli completi e idonei a descrivere esattamente e compiutamente i lavori e i servizi da eseguire;
j. ► di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
k. ► di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della localizzazione dei cantieri, della viabilità e delle limitazioni di accesso;
l. ► di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, dei macchinari di cui si prevedono le forniture, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
m. ►di aver giudicato i lavori e i servizi realizzabili, i capitolati speciale e tecnici adeguati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la corretta esecuzione dei lavori e dei servizi per il ribasso offerto ed alle condizioni migliorative proposte;
n. ► di essere a conoscenza e dare atto che l'appalto è soggetto all'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 50 del D.lgs 50/2016, e che l'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad assorbire mediate stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori già impegnati nel servizio svolto dall'appaltatore uscente, e di impegnarsi a garantire a pena di esclusione dalla gara e/o di revoca dell'aggiudicazione o di rescissione del contratto, il mantenimento della medesima qualifica, del numero di ore di impiego settimanale, e del livello retributivo, come di seguito indicati per il lotto a cui partecipa:
Lotto n. 1 – Manutenzione edifici
• n. 2 unità part-time 75% (n. 30 ore settimanali), qualifica operaio, livello IV contratto commercio, assunzione 31.10.2001, retribuzione annua media € 18.330,00;
Lotto n. 2 – Manutenzione strade
• n. 4 unità part-time 75% (n. 30 ore settimanali), qualifica operaio, livello IV contratto commercio, assunzione 31.10.2001, retribuzione annua lorda € 18.960,00;
• n. 4 unità part-time 75% (n. 30 ore settimanali), qualifica operaio, livello III contratto commercio, assunzione 31.10.2001, retribuzione annua lorda € 21.960,00;
Lotto n. 3 – Manutenzione verde
• n. 8 unità part-time 75% (n. 30 ore settimanali), qualifica operaio, livello IV contratto commercio, assunzione 31.10.2001, retribuzione annua media € 18.330,00;
o. ► di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni connesse con l'attuazione delle misure di sicurezza, di avere esattamente ed attentamente valutato le condizioni tecniche, contrattuali e normative relative al contratto;
p. ► a pena di esclusione, indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto (…);
N.B.: ai sensi dell'art. 105, c. 6, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.
q. indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo (…);
x. ► dichiara di prendere atto che per la parte dei lavori “a corpo”, i lavori e i servizi devono essere resi nel rispetto del capitolato d'oneri di progetto e del capitolato tecnico
del lotto cui si concorre “a corpo” restando compensati dalla corresponsione del prezzo contrattuale, che è comprensivo anche dei materiali, e che tale corrispettivo, convenuto “a corpo” è, pertanto, fisso ed invariabile;
s. ► dichiara di accettare, a pena di esclusione, il protocollo di legalità promosso dalla Prefettura di Lecce e pubblicato sul sito della Prefettura di Lecce xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);
t. ► dichiara di assumere gli obblighi di tracciabiltà di cui alla Legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010, e ad estendere tale obbligo anche ad eventuali subappaltatori.
u. ► dichiara di obbligarsi a rispettare la l.r. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto del lavoro non regolare", e ad estendere tale obbligo anche ad eventuali subappaltatori.
v. ► dichiara di accettare tutte le clausole e condizioni stabilite con il bando o la lettera di invito, il disciplinare, e l'altra documentazione di gara;
x. ► si obbliga, in caso di aggiudicazione, a rimborsare all'Amministrazione aggiudicatrice le eventuali spese di pubblicazione sulla GURI a semplice richiesta entro 60 giorni dalla data dell'avvenuta aggiudicazione.
16.4 ► a pena di esclusione, allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
16.5 ► a pena di esclusione, nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del Codice, dichiarazione sostitutiva attesta il possesso dei requisiti richiesti per la riduzione, ovvero copia conforme della documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti;
16.6 ►Attestazione SOA in originale o copia autenticata per le categorie e classifiche richieste, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00;
N.B.: in assenza deve essere essere dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, che devono essere dimostrati producendo la richiesta documentazione in caso di aggiudicazione provvisoria, o comunque in caso di verifica delle dichiarazioni rese ai sensi della l. 241/90.
16.7 ►PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP;
16.8 ►Attestazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo in favore dell'ANAC;
16.9 ►Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione appaltante (lotto manutenzione immobili, dichiarazione per i restanti lotti);
16.10 ► in caso dell’avvalimento, nei limiti in cui lo stesso è consentito, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
b. ► dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
c. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, e l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge nei medesimi termini e per i soggetti previsti dal disciplinare;
2) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
3) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
d. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
N.B.: dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
N.B.:
Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.
Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane deve essere inoltre prodotta la seguente documentazione:
16.11 ►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
16.12 ►dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
16.13 ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
16.14 ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
16.15 ►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
16.16 ► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente, o contestualmente da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
16.17 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
16.18 ► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
16.19 ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
16.20 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
16.21 ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
16.22 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(O, in alternativa)
16.23 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
16.24 Il concorrente può inserire all’interno della busta “A”, in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa, fermo restando che la commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dal Codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.
16.25 L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni richieste, se sottoscritte dal medesimo soggetto, possono essere rese contestualmente.
17 Contenuto della Busta “B – Offerta tecnica”
17.1 Nella Busta “B – Offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente
documentazione relativa al lotto cui si intende partecipare:
17.1.1 Relazione tecnica illustrativa (indicativamente max 15 cartelle formato A4 corpo 12 testo “Times New Roman”) illustrante le proposte di varianti tecniche migliorative oggetto di valutazione, redatta in conformità a quanto descritto nel presente capo.
La relazione dovrà illustrare le varianti migliorative proposte, evidenziando separatamente per ciascun elemento di variante proposto tra quelli oggetto di valutazione, gli elementi migliorativi introdotti con riferimento ai singoli aspetti oggetto di valutazione, rispettando il seguente ordine di elencazione ed eventualmente precisando gli aspetti per i quali non sono previste modifiche e innovazioni rispetto al progetto a base di gara:
• A1 – dotazione di attrezzatura tecnica stabile per l'esecuzione dell'appalto, punti 25 (venticinque);
• A2 – Incremento delle dotazioni di personale dedicato ai servizi, anche mediante incremento del monte-ore settimanale, punti 10 (dieci);
• A3 – Modalità di svolgimento del servizio, utilizzo di sistemi di gestione informatizzate, adozione di un sistema di controllo di gestione interno, punti 20 (venti);
• A4 – Presenza stabile nell'organico aziendale di personale per il supporto tecnico, il coordinamento e la gestione dell'appalto, punti 15 (quindici);
17.1.2 Eventuali documenti/elaborati esplicativi/illustrativi dei predetti punti (es.: schede tecniche attrezzature possedute, carte circolazione automezzi, caratteristiche software utilizzati, modelli gestionali adottati, ecc.).
17.2 Si precisa espressamente che:
• l’offerta tecnica migliorativa dovrà essere redatta esclusivamente in italiano, su carta semplice e sulla base delle indicazioni di cui al presente disciplinare e al bando di gara;
• ai fini dell’attribuzione dei punteggi, la relazione a corredo dell’offerta tecnica dovrà fare riferimento specificatamente e separatamente ai singoli elementi oggetto di valutazione previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare;
• in caso di aggiudicazione, i predetti documenti dovranno essere prodotti anche in formato elettronico;
• ► a pena di esclusione, l’offerta tecnica non dovrà contenere alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, gli ulteriori elementi oggetto di offerta (prezzo), che devono essere contenuti esclusivamente nella busta “C” secondo quanto oltre specificato.
17.3 ►Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere firmata, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente e da un tecnico abilitato secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di concorrente di con idoneità plurisoggettiva non ancora costituito, la documentazione deve essere sottoscritta dai rappresentati legali di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento secondo le modalità già esplicitate per la presentazione della domanda di partecipazione.
N.B: si rammenta che, a pena di esclusione:
1) deve essere prodotto un plico “B” per ciascun lotto a cui si intende concorrere;
2) l’indicazione del lotto cui l’offerta tecnica si riferisce e il relativo CIG devono essere indicato chiaramente all’esterno del plico.
18 Contenuto della Busta “C – Offerta economica”
18.1 ► Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione, relativa al lotto per cui si intende concorrere:
18.1.1 ► Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale che il concorrente richiede per l’esecuzione del contratto. Detto ribasso non si applica ai costi del personale e ai costi per la sicurezza indicati nel bando e negli atti di gara;
18.1.2 ► Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale che il concorrente offre sull'elenco prezzi regionale della Regione Puglia per la contabilizzazione di lavori aggiuntivi a misura, non compresi tra quelli a corpo,
18.1.3 ► contestuale dichiarazione di aver preso esattamente atto dello stato dei luoghi (edifici, strade pubbliche e verde) e della clausola sociale che riguarda l'assunzione del personale attualmente impiegato nei servizi, e impegno all'assunzione del personale stesso in caso di aggiudicazione, alle medesime condizioni (qualifica, livello, anzianità di servizio, orario settimanale e retribuzione) dell'attuale contratto.
18.1.4 ► contestuale indicazione dei propri costi della manodopera e dei costi aziendali per la sicurezza, e presa d'atto che i predetti costi non hanno valore negoziale.
N.B.: La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del codice.
18.2 ►L’offerta economica e i modelli, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta e i modelli dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
18.3 L'offerta e i modelli non possono presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso concorrente.
18.4 All’interno della busta “C – Offerta Economica”, il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all’art. 97 del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell’impresa e la seguente dicitura “Giustificazioni offerta tecnica – economica”.
18.5 La mancata presentazione di giustificazioni non è causa di esclusione.
N.B: si rammenta che, a pena di esclusione:
1) deve essere prodotto un plico “C” per ciascun lotto a cui si intende concorrere;
2) l’indicazione del lotto cui l’offerta tecnica si riferisce e il relativo CIG devono essere indicati chiaramente all’esterno del plico.
19 Procedura di aggiudicazione
18.1. Operazioni di gara
18.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici della stazione appaltante, nel luogo, giorno e ora che saranno comunicati mediante apposito avviso pubblicato sul sito web xxxx://xxxx.xxxxx.xxxxxx.xx entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate nel corso della seduta ad altra ora o ai giorni successivi, con esclusione di sospensioni o rinvii in fase di apertura dei plichi contenenti le offerte economiche.
18.1.2. In caso di rinvio, e per le eventuali sedute successive, la data della seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente mediante pubblicazione di avviso pubblico sullo stesso sito.
18.1.3. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate dal presente disciplinare.
18.1.4. Successivamente, sempre in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, per i concorrenti ammessi, all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, al solo fine della verifica della documentazione contenuta nei plichi, che sempre in seduta pubblica sarà siglata in ogni foglio dalla Commissione di gara.
18.1.5. Completata la fase precedente, il Presidente della Commissione trasmetterà la documentazione alla Commissione valutatrice dell'offerta tecnica, composta da tre membri tecnici, che, in una o più sedute riservate, procederà allo studio delle soluzioni proposte ed all'attribuzione dei relativi punteggi di valutazione.
18.1.6. Valutazione degli elementi qualitativi.
18.1.6.1. La Commissione valutatrice nell’assegnazione dei punteggi si atterrà ai seguenti criteri motivazionali generali, se opportunamente illustrati nell'offerta migliorativa:
• Coerenza dell'offerta migliorativa alle specifiche del GPP (Green Public Procurement – Acquisti Verdi), al Piano di Azione Nazionale sul GPP (PAN GPP) ed ai relativi Criteri Ambientali Minimi (CAM);
• Adozione di modalità operative e apprestamenti funzionali al conseguimento di elevati standards di sicurezza nell’esecuzione dei lavori e dei servizi;
• Chiarezza espositiva, definizione tecnica, completezza e coerenza interna delle soluzioni proposte; coerenza delle soluzioni proposte con l'impostazione del progetto a base di gara;
e ai seguenti criteri motivazionali specifici per ogni sub-criterio di valutazione:
• A1 – dotazione di attrezzatura tecnica stabile per l'esecuzione dell'appalto, punti 25 (venticinque);
◦ è valutabile dalla Commissione la proprietà o comunque la disponibilità stabile con contratto di leasing, affitto, ecc., di attrezzatura e mezzi utili per l'esecuzione dell'appalto, tenuto conto delle effettive esigenze connesse all'esecuzione dei lavori e dei servizi ed della continuità del servizio. Ai fini della valutazione, la suddetta disponibilità deve essere adeguatamente documentata con carte di circolazione per i mezzi, contratti di leasing o di affitto, estratti delle scritture contabili, documentazione fotografica, ecc.;
◦ sono altresì valutabili, se adeguatamente documentate, la disponibilità di immobili (sede aziendale adeguata, depositi materiali e mezzi, ecc.) destinati all'esercizio delle attività di impresa;
• A2 – Incremento delle dotazioni di personale dedicato ai servizi, anche mediante incremento del monte-ore settimanale, punti 10 (dieci);
◦ sono valutabili da parte della Commissione l'incremento delle unità lavorative destinate all'esecuzione dell'appalto, la destinazione all'appalto di ulteriori risorse di personale aziendale, anche in maniera non continuativa e per fare fronte ad esigenze di carattere straordinario, la trasformazione dei contratti di lavoro part – time in contratti di lavoro a tempo pieno;
• A3 – Modalità di svolgimento del servizio, utilizzo di sistemi di gestione informatizzate, adozione di un sistema di controllo di gestione interno, punti 20 (venti);
◦ sono oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, in rapporto alle specifiche caratteristiche del lotto cui si concorre: la presenza di sistemi informatizzati di gestione della commessa, purché adeguatamente documentati, ovvero l'impegno di munirsi di tali sistemi (che devono essere chiaramente
individuati nelle principali caratteristiche e componenti) in caso di aggiudicazione dell'appalto; l'esistenza di un sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione certificato ISO 9001:2015 – ISO 9004; l'esistenza di software adeguati a garantire un corretto flusso di comunicazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore; l'esistenza di sistemi di controllo della customer – satisfation;
• A4 – Presenza stabile nell'organico aziendale di personale per il supporto tecnico, il coordinamento e la gestione dell'appalto, punti 15 (quindici);
◦ è oggetto di valutazione la presenza nell'organizzazione aziendale di figure professionali con formazione tecnica e/o amministrativa (diplomati o laureati) e/o, in rapporto alla dimensione dell'azienda, di articolazioni organizzative stabili (ufficio tecnico interno, CED, ufficio amministrativo, figure specializzate nella gestione della sicurezza, ecc.) che, in rapporto alle prevedibili esigenza dei lavori e dei servizi da effettuare per ciascun lotto, possano garantirne la corretta esecuzione .
18.1.6.2. La Commissione valutatrice, nell'attribuzione del punteggio di valutazione degli elementi qualitativi si atterrà alle seguenti regole:
◦ per ciascun lotto, e per ciascuno dei sub-criteri A1, A2, e A3 oggetto di valutazione, ogni Commissario attribuisce all'offerta del concorrente un coefficiente di valutazione variabile tra i valori 0 e 1 secondo la seguente scala:
▪ 0 – 0,20: l'offerta non presenta alcun miglioramento o presenta miglioramenti scarsamente apprezzabili;
▪ 0,21 – 0,40: l'offerta presenta limitati miglioramenti rispetto al progetto a base d'asta;
▪ 0,41 – 0,60: l'offerta presenta modesti miglioramenti rispetto al progetto a base d'asta;
▪ 0,61 – 0,80: l'offerta presenta miglioramenti apprezzabili rispetto alla soluzione a base d'asta;
▪ 0,81 – 1,00: l'offerta è decisamente migliorativa rispetto al progetto a base d'asta.
◦ Terminata l'attribuzione dei coefficienti, si esegue la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario, si riporta ad 1,00 la media massima e si riparametrano proporzionalmente i restanti valori;
◦ I coefficienti così riparametrati, moltiplicati per il peso attribuito al criterio, costituiscono il punteggio attribuito al concorrente per lo specifici criterio in esame.
◦ Il punteggio tecnico attribuito a ciascun candidato è la somma dei punteggi attribuiti per ciascun criterio. Non si procede ad ulteriore riparametrazione del punteggio complessivamente riportato dai concorrenti per l'offerta tecnica.
18.1.7. Ultimata la fase di valutazione, la Commissione valutatrice trasmette gli atti e i verbali al Presidente della Commissione di gara, che previo avviso da darsi ai candidati nei modi e nelle forme previste dal Bando e dal Disciplinare di gara, in seduta pubblica procede a dare lettura dei punteggi attributi ed all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche.
18.1.8. Il criterio B1 relativo al ribasso offerto sul prezzo a base di gara è valutato attribuendo punti zero all'offerta (ipotetica) con ribasso nullo, e il punteggio massimo all'offerta che presenta il massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara per il lotto in esame; alle offerte intermedie è attribuito un punteggio proporzionale per interpolazione lineare; analogamente si valuta il criterio B2 relativo al ribasso offerto sul prezziario regionale per l’esecuzione dei lavori a misura.
18.1.9. Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente,
ovvero imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
18.1.10. Il Punteggio totale attribuito al candidato è uguale, per ciascun lotto, alla somma del punteggio riportato dall'offerta tecnica e dei punteggi attribuiti a quella economica.
18.1.11. All’esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla formazione della graduatoria di gara ed all'aggiudicazione provvisoria.
18.1.12. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, successivamente, per ciascun lotto distintamente all’individuazione delle eventuali offerte da sottoporre a verifica di anomalia ai sensi delle disposizioni vigenti, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In caso di aggiudicazione di più lotti ad un medesimo concorrente, le giustificazioni potranno essere fornite con riferimento al complesso dei lotti aggiudicati allo stesso concorrente.
18.1.13. Ai sensi dell'art. 97 del Codice, si procederà a valutare l'anomalia delle offerte che abbiano contemporaneamente riportato un punteggio pari o superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo, e cioè attribuito per il criterio B1, e quello relativo alla somma dei restanti criteri (A1 + A2 + A3 + A4 + B2).
18.2. Verifica della documentazione amministrativa
18.2.1. Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
18.3. Verifica di anomalia delle offerte
18.3.1. Il soggetto deputato all’espletamento della gara nei casi di cui all'art. 97, c. 6, del Codice procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta chiedendo al concorrente idonee giustificazioni.
La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del Codice, avviene attraverso la seguente procedura:
a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
b) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
c) all’offerente è assegnato un termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) l'amministrazione aggiudicatrice, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite.
e) L'amministrazione aggiudicatrice esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 97, c. 4, del Codice, o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
◦ non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
◦ non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
◦ sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, c. 10 del Codice, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
◦ il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, c.16, del Codice.
N.B.: Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
f) la stazione appaltante esclude l’offerta qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito.
20 Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di LECCE, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
21 Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
22 Nota per la lettura
Le cause di esclusione sono indicate nel testo con le formula “a pena di esclusione”, “è causa di esclusione” o similari ed evidenziate con il simbolo “►” all’inizio del paragrafo nel quale sono inserite.
Nardò, li 24.7.2018
Il Responsabile della SUA (Xxx. Xxxxxx XXXXXXXXXX)
XXXXXXXXXX XXXXXX 24.07.2018
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