CONTRATTO DI SERVIZI
CONTRATTO DI SERVIZI
Il presente contratto di servizi è stipulato tra:
1. GSK Vaccines S.r.l. società con socio unico, con sede legale in Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 0, codice fiscale n. 01392770465, Partita IVA n. 00802020529, iscritta nel Registro delle Imprese di Siena al n. 01392770465, capitale sociale versato per Euro 41.610.809 (di seguito, "GSK")
e
2. [●], con sede legale in [●], [●], codice fiscale n. [●], partita IVA n. [●], iscritta nel Registro delle Imprese di [●] al n. [●] (di seguito, il "Fornitore")
(GSK e il Fornitore sono congiuntamente denominate le "Parti" e ciascuna una "Parte") PREMESSO CHE:
A. GSK opera nel campo della ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti farmaceutici.
B. Il Fornitore è un [●] che opera nel campo [●];
C. GSK, nell'esercizio delle proprie attività di ricerca e produzione di vaccini, desidera richiedere al Fornitore la fornitura dei servizi necessari (di seguito i "Servizi") per la custodia ed il mantenimento di animali da laboratorio (di seguito "Animali") e per supportare le attività sperimentali condotte ai sensi del D.Lgs. 26/2014 "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici" da GSK, secondo quanto meglio descritto nell'Allegato 1 al presente Contratto.
D. GSK è titolare di autorizzazione di cui all’art. 20 del D.Lgs 26/2014 riferite alle attività sperimentali da svolgersi all’interno dello stabilimento di cui alla premessa successiva.
E. Il Fornitore ha acquistato all’incanto la struttura sita in Siena, strada del Petriccio e Belriguardo 35, nell’ambito della procedura concorsuale alla quale è stata sottoposta Siena Biotech S.p.A., precedente proprietaria di suddetto immobile (“Stabilimento”). Una porzione adibita a locali di stabulazione e laboratori presenti nello Stabilimento è ritenuta idonea allo svolgimento delle attività sperimentali che GSK intende condurre e alla fornitura dei Servizi.
F. Il Fornitore desidera fornire, senza soluzione di continuità rispetto all’attuale fornitore, i Servizi a GSK nei termini e alle condizioni di cui al presente Contratto.
G. Il Fornitore dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per la fornitura dei Servizi, e della competenza, esperienza e organizzazione necessaria per la fornitura dei Servizi in conformità ai requisiti legislativi vigenti.
H. Nell’ambito della sua attività, GSK rispetta e promuove determinati principi etici e valori, che la stessa ritiene di fondamentale importanza (accessibili all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx-xxx- noi/cultura-valori-aspettative/) e che, pertanto, dovranno essere necessariamente condivisi, accettati e rispettati dal Fornitore nell’ambito dell’esecuzione del presente Contratto.
Le Parti concordano quanto segue:
1. DEFINIZIONI E ALLEGATI
1.1 Nel presente Contratto i termini utilizzati hanno il seguente significato, salvo indicazione contestuale contraria:
Il termine "Affiliata" indica qualsiasi società controllata, controllante o soggetta a comune controllo con GSK. Ai fini della presente definizione, "controllo" vuol dire proprietà diretta o indiretta da parte del beneficiario di più del cinquanta per cento (50%) del capitale azionario con diritto di voto di tale società o altro ente commerciale.
Il termine "Animali" indica le specie animali su cui GSK intende effettuare attività sperimentali in base ai progetti autorizzati dal Ministero della Salute e che saranno di volta in volta oggetto dei Servizi erogati da parte del Fornitore ai sensi del presente Contratto.
Per "Attività da effettuarsi/condurre presso lo Stabilimento" si intendono tutte le attività, diverse dai Servizi prestati dal Fornitore, che GSK effettuerà/condurrà in concomitanza con quelle svolte dal Fornitore presso lo Stabilimento, ai fini dell'utilizzo degli animali per le finalità definite nel D. Lgs 26/2014.
Per "Contratto" si intende il presente contratto, insieme a tutti gli Allegati ed i documenti che lo compongono, modificano o confermano.
Per "Fornitore" si intende [●] quale fornitore dei Servizi e non nell'accezione dell'art. 3, lett. e del D. Lgs 26/2014.
Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutti i dati, informazioni tecniche, strategie commerciali e di ricerca, segreti commerciali e know-how divulgati e, in generale, ogni altra informazione di natura riservata che dovesse essere divulgata da GSK al Fornitore e viceversa, sia oralmente che per iscritto, o appresa dal Fornitore ai fini o in esecuzione del presente Contratto.
Per "Locali" i locali siti nello Stabilimento ed individuati nella Planimetria, di cui all’Allegato 2.
Per "Prodotto" si intendono tutti i dati, risultati, report, altri documenti o materiali, acquisiti in formato grafico o su supporti elettronici, scritti, redatti o altrimenti creati da o per conto del Fornitore nel corso o comunque ai fini della prestazione dei Servizi.
Per "Rappresentanti" si intende i dipendenti, amministratori, agenti, rappresentanti e consulenti di una Parte.
Per "Servizi" si intendono tutte le attività da prestarsi da parte del Fornitore in favore di GSK ai sensi del presente Contratto, come specificamente indicati nell'Allegato 1.
Per "Stabilimento" si intende lo Stabilimento di cui il Fornitore è proprietario, così come definito dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, dove i Servizi saranno prestati da parte del Fornitore in favore di GSK ai sensi del presente Contratto.
1.2 I seguenti Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
- Allegato 1: Servizi.
- Allegato 2: Planimetria
- Allegato 3: Linee guida per la gestione delle attività di Servizio eseguite dal Fornitore per conto di GSK
- Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva per il versamento delle ritenute IRPEF dei lavoratori dipendenti
- Allegato 5: Elenco Strumentazioni ed arredi concessi in uso esclusivo/promiscuo
- Allegato 6: Dettaglio costi per servizi
2. SERVIZI
2.1 Il presente Contratto regola i rapporti tra le Parti in relazione alla fornitura da parte del Fornitore a GSK dei seguenti Servizi, ciascuno inscindibilmente legato agli altri:
a) Servizi generali
b) Utilities
c) Attrezzature
d) Messa a disposizione dei Locali
e) Servizi di supporto per la cura degli animali e per il loro utilizzo a fini sperimentali
La descrizione dettagliata dei Servizi è riportata negli Allegati 1, 2 e 5. Nel caso in cui GSK richieda al Fornitore servizi o forniture supplementari oltre a quelli già concordati e forniti ai sensi del presente Contratto, le Parti esamineranno la richiesta e negozieranno in buona fede i termini e le condizioni relative alla fornitura di tali nuovi servizi.
2.2 Il Fornitore fornirà i Servizi in favore di GSK con la massima diligenza e nel rispetto di ogni normativa italiana e comunitaria applicabile. Il Fornitore si impegna a svolgere i Servizi con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio per quanto di propria competenza, in completa autonomia e senza vincolo alcuno nei confronti di GSK, se non quello derivante dalla puntuale esecuzione del presente Contratto, salvo per le disposizioni contenute nel D. Lgs 4 marzo 2014 n. 26 e le istruzioni di GSK in applicazione della richiamata normativa.
2.3 GSK nominerà e comunicherà al Fornitore una persona di riferimento quale proprio contatto a cui indirizzare gli eventuali quesiti tecnici e/o richieste comunque relativi ai Servizi. Il Fornitore nominerà e comunicherà a GSK a sua volta un responsabile della conduzione dei Servizi al proprio interno, in conformità alle clausole del presente Contratto. Ciascuna Parte è altresì tenuta a nominare e comunicare all'altra Parte un sostituto autorizzato a rappresentarla in assenza della persona di riferimento sopra indicata. Le modalità di collaborazione e comunicazione tra le Parti ed i relativi dipendenti, rappresentanti saranno regolate dalle procedure riportate nell'Allegato 3 al Contratto.
2.4 Ai fini dell'esecuzione dei Servizi e limitatamente agli aspetti legati all'applicazione del D. Lgs 26/2014, il Fornitore sarà vincolato e si impegna ad osservare le direttive e le linee guida di GSK, la quale rimarrà la sola ed esclusiva responsabile delle attività definite dal D. Lgs 26/2014.
2.5 In nessuno modo il presente Contratto dà luogo a rapporti di agenzia o di lavoro subordinato tra le Parti o tra una Parte ed i dipendenti dell'altra Parte. Il Fornitore non è autorizzato ad agire in nome e/o per conto di GSK, né potrà assumere obblighi per conto e/o nell'interesse di GSK o fare dichiarazioni vincolanti per GSK e non dovrà manifestare e/o lasciare intendere in alcun modo o forma a terzi di disporre di tale autorità, senza la previa autorizzazione scritta di GSK, che verrà concessa solo in circostanze eccezionali e in relazione a situazioni chiaramente identificate e concordate.
2.6 GSK è a conoscenza del fatto che il Fornitore può accettare altri incarichi o riassegnare o modificare gli incarichi di lavoro assegnati da terzi. Tuttavia, il Fornitore garantisce che tali attività verranno effettuate in spazi differenti da quelli identificati nel presente Contratto e non interferiranno con l'esecuzione dei Servizi descritti nel presente Contratto e non causeranno inefficienze o ritardi o incuria nella loro fornitura. Il Fornitore assicura la separazione del lavoro svolto in base al presente Contratto dal lavoro eseguito per conto di terzi — siano essi enti pubblici o privati — in modo da evitare le problematiche relative alla divulgazione di Informazioni Confidenziali o alla titolarità dei diritti riguardanti eventuali invenzioni o Informazioni Confidenziali. Laddove, in vigenza del presente Contratto, il Fornitore avesse intenzione di eseguire servizi simili, per caratteristiche e finalità, a quelli oggetto del presente Contratto in favore di un potenziale concorrente di GSK, il Fornitore si impegna a comunicare il nome della controparte a GSK.
2.7 Il Fornitore garantisce che al proprio personale coinvolto nella prestazione dei Servizi è riconosciuto il trattamento giuridico previsto dalla normativa vigente e solleva espressamente GSK da qualsiasi responsabilità in materia.
2.8 II Fornitore si impegna a garantire permanentemente (24/7) il mantenimento delle infrastrutture in maniera che le condizioni ambientali (ivi incluse di temperatura, umidità e pressione) e igieniche dello stabilimento presso cui gli Animali saranno custoditi ed allevati, siano idonee a garantirne il benessere, la sopravvivenza e la crescita nelle migliori condizioni.
2.9 Il Fornitore prende atto e accetta che gli Animali accederanno allo Stabilimento in virtù di consegna diretta da parte di Rappresentanti di GSK o di sue Affiliate ovvero di consegna da parte di fornitori di GSK o
di sue Affiliate su ordine di GSK o di queste ultime. Resta inteso che con la consegna degli Animali al Fornitore la proprietà degli stessi rimane in capo a GSK e non viene dunque trasferita al Fornitore.
2.10 Per tutta la durata del Contratto il Fornitore si impegna a garantire accesso allo Stabilimento secondo le norme di accesso allo Stabilimento durante i normali orari di lavoro nei giorni sia feriali sia festivi, al personale e agli altri Rappresentati di GSK al fine di consentire a GSK di svolgere le attività connesse all'utilizzo di animali per fini sperimentali, e di verificare la corretta esecuzione del Contratto da parte del Fornitore e delle attività ad esso affidate.
2.11 Per tutta la durata del Contratto, la responsabilità prevista dal D. Lgs 26/2014 in relazione alla esecuzione dei progetti è e rimarrà di competenza esclusiva di GSK. Il Fornitore, per quanto di propria competenza ed in conseguenza dei Servizi previsti dal Contratto e specificatamente commissionati, si coordina con GSK per le attività di cura e mantenimento degli Animali, custoditi presso lo Stabilimento ai sensi del Contratto.
2.12 Nello svolgimento del Servizio il Fornitore garantirà un diritto di uso esclusivo a GSK nell'utilizzo dei Locali e delle apparecchiature site nell'area individuata nella planimetria allegata (Allegato 2) dello Stabilimento. GSK potrà inoltre utilizzare in modo non esclusivo, ma condiviso con il Fornitore o con terzi, le parti individuate nella planimetria allegata sub.2. Il Fornitore garantisce che le attrezzature e gli arredi, elencati nell'Allegato 5, sono in perfetto stato di sicurezza e funzionamento. La manutenzione ordinaria delle attrezzature ad uso esclusivo di GSK è a carico di quest'ultima; eventuali interventi di riparazione che dovessero rendersi necessari in seguito ad un utilizzo improprio saranno a carico di GSK.
2.13 GSK dà atto di essere stato specificamente edotta dal Fornitore dello stato attuale dell'attrezzatura e di averla trovata idonea all'uso che lo stesso ne dovrà fare; GSK si obbliga ad usare l'attrezzatura con la necessaria diligenza e perizia e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e si impegna a restituire l'attrezzatura alla scadenza del Contratto nello stesso stato in cui si trova al momento della consegna, esonerando espressamente il Fornitore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare o derivargli dall'attrezzatura o dal suo uso.
2.14 Il Fornitore si impegna ad effettuare tutta la manutenzione straordinaria di tutte le attrezzature, siano esse interne e/o esterne allo Stabilimento, rimanendo a carico di GSK solamente la manutenzione preventiva e correttiva delle attrezzature all'interno dello stabulario situata nei locali ad uso esclusivo di GSK. Per le attrezzature di GSK, siano esse interne e/o esterne allo Stabilimento, la manutenzione sia quella preventiva e correttiva sia quella straordinaria, rimane a carico della GSK stessa.
2.15 Senza pregiudizio di quanto già stabilito nel presente articolo, il Fornitore si impegna ad effettuare qualsiasi attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sullo Stabilimento, sui Locali e sulle Attrezzature, in modo tale che lo stato di questi ultimi sia sempre idoneo all’attività svolta da GSK e conforme all’autorizzazione Ministeriale di cui all’art. 20 del D. Lgs 4 marzo 2014, n. 26 da quest’ultima detenuta. In caso di necessità, il Fornitore si impegna ad effettuare le operazioni di manutenzione nel più breve tempo
possibile. In caso di inerzia del Fornitore, GSK potrà effettuare le operazioni di manutenzioni, in modo tale da tutelare lo svolgimento della propria attività e il permanere della propria autorizzazione, fermo restando che i costi di tali interventi sarà da intendersi interamente in capo al Fornitore.
3. COMPENSI
3.1 Ai fini della prestazione dei Servizi richiesti ed erogati ai sensi del presente Contratto, GSK corrisponderà al Fornitore a titolo di compenso per i Servizi forniti l'importo annuale complessivo pari ad Euro 530.568,00 (Euro Cinquecentotrentamilacinquecentosessantotto/00) oltre IVA di legge secondo quanto previsto al successivo art. 3.3, a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato a [●] le cui coordinate bancarie sono: [●].
3.2 Il Fornitore presenterà fattura mensile posticipata a GSK, all'attenzione della Contabilità Fornitori, GSK provvederà al pagamento delle fattura entro sessanta (60) giorni fine mese dall'emissione della fattura. Ogni fattura dovrà riportare il numero di Ordine di Acquisto creato dal sistema finanziario di GSK, SAP che verrà comunicato da GSK al Fornitore successivamente alla firma del presente Contratto.
3.3 Ogni importo esigibile dal Fornitore ai sensi del presente Contratto, ed in particolare del precedente art. 3.1, sarà gravato da IVA secondo l'aliquota applicabile come per legge. GSK provvederà al pagamento degli importi addebitati dal Fornitore dietro ricevuta di fattura comprensiva di IVA.
3.4 Resta inteso tra le parti che qualora i Servizi vengano interrotti e/o ridotti, sia su richiesta scritta di GSK al Fornitore o a causa del Fornitore stesso, il valore dei suddetti Servizi non resi e/o ridotti verrà proporzionalmente scontato dai costi mensili non ancora fatturati dal Fornitore a GSK.
4. GARANZIE E OBBLIGHI DELLE PARTI
4.1 Il Fornitore dichiara e garantisce a GSK che:
(a) eserciterà ogni ragionevole cura e cautela nella prestazione dei Servizi, erogandoli in piena conformità alla normativa vigente;
(b) i Servizi saranno eseguiti attraverso personale qualificato ed esperto, e
(c) i Servizi saranno prestati in conformità alla migliore prassi del settore.
(d) i locali messi a disposizione saranno mantenuti dal Fornitore in buone condizioni manutentive e comunque in condizioni ottimali per gli usi consentiti
GSK ed il Fornitore si impegnano a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), ai sensi del Decreto 81/2008, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività, e definendo le opportune misure di sicurezza atte all'eliminazione degli stessi.
Inoltre GSK ed il Fornitore si impegnano ad incontrarsi secondo necessità, nelle figure dei rispettivi reparti EHS&S, per coordinare e cooperare in merito a tutte le attività di ambiente, salute e sicurezza legate al contenuto del presente documento.
4.2 Nell'adempimento del presente Contratto il Fornitore eserciterà, per quanto di propria competenza, nei confronti del proprio personale poteri di direzione e supervisione. A tal fine, il Fornitore impartirà al proprio personale adeguate istruzioni e indicazioni e darà le necessarie linee guida in primo luogo attraverso il responsabile designato ai sensi del precedente Articolo 2.3, che coordinerà, organizzerà e dirigerà il lavoro di detto personale impartendo le istruzioni necessarie per la migliore esecuzione dei Servizi e sorveglierà il corretto svolgimento degli stessi.
4.3 GSK sarà responsabile per l'organizzazione e il coordinamento del proprio personale utilizzato per le attività da effettuarsi presso lo Stabilimento. GSK eserciterà, per quanto di propria competenza, nei confronti di detto personale poteri di direzione e supervisione. A tal fine, GSK impartirà al proprio personale adeguate istruzioni e indicazioni e darà le necessarie linee guida in primo luogo attraverso il responsabile designato ai sensi del precedente Articolo 2.3, che coordinerà, organizzerà e dirigerà il lavoro di detto personale. GSK è responsabile e si impegna a far rispettare le norme di accesso allo Stabilimento regolamentate dal Fornitore.
4.4 Le Parti si impegnano a rispettare le modalità di coordinamento delle attività da svolgere presso lo Stabilimento tra il reciproco personale e rappresentanze previste nell'Allegato 3; a tale scopo, si impegnano ad eseguire delle sessioni di training specifico, prima dell'inizio delle attività di cui al presente Contratto. Resta inteso che GSK è responsabile della predisposizione dei protocolli di sperimentazione e della corretta conduzione dell'esperimento così come da comunicazione di progetto di ricerca inviata alle autorità competenti, secondo quanto previsto dagli obblighi di legge.
4.5 Nell'esecuzione del presente Contratto il Fornitore si impegna a:
(a) utilizzare nella prestazione dei Servizi solo personale regolarmente impiegato nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo applicabile e del quale il Fornitore garantisce la moralità e la professionalità;
(b) mantenere una struttura e un'organizzazione di mezzi e personale adeguata e idonea a garantire il puntuale e tempestivo adempimento del presente Contratto;
(c) adempiere correttamente tutte le obbligazioni nei confronti del personale a qualsiasi titolo impiegato nella prestazione dei Servizi di cui al presente Contratto (ivi inclusi obblighi remunerativi, contributivi, previdenziali e assicurativi) ovvero qualsiasi altra obbligazione derivante dai contratti con tale personale, nel pieno rispetto altresì di ogni disposizione applicabile per la loro tutela, incolumità e integrità fisica e nel pieno rispetto di ogni previsione di legge e dei contratti collettivi nazionali applicabili;
(d) attenersi a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e ad effettuare attività di formazione e informazione nei confronti degli addetti, a rispettare e a far rispettare tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, mezzi di protezione personale, sicurezza delle attrezzature, ecc.);
(e) adempiere tempestivamente ad ogni obbligo fiscale e tributario e, in particolare, a provvedere al tempestivo versamento delle ritenute fiscali sul reddito dei lavoratori impiegati nonché a versare tempestivamente l'IVA dovuta in relazione ai Servizi prestati ai sensi del presente Contratto, fermo restando che GSK potrà richiedere al Fornitore e ad ogni eventuale sub-appaltatore dello stesso di sottoscrivere la Dichiarazione di cui all'Allegato 4.
(f) Concedere l’utilizzo dei Locali a GSK
(g) a garantire che il proprio personale sia presente per garantire il servizio di 4 FTE all'interno normale della fascia oraria di lavoro del personale di GSK (lunedì- giovedì dalle 8.00 alle 17.33 e il venerdì dalle 8.00 alle 14.00) e che in concomitanza di scioperi nazionali o di settore, sia presente sempre un numero sufficiente di proprio personale a garanzia del corretto svolgimento dei Servizi".
(h) qualora si renda necessario un intervento straordinario da parte del proprio personale, ovvero fuori dal normale orario di lavoro e solo per il corretto svolgimento dei Servizi ai sensi del presente Contratto, di sottoporre a GSK un preventivo di spesa per approvazione. Resta inteso che solo per i preventivi approvati per iscritto da parte di GSK il Fornitore si impegnerà ad inviare regolare fattura accompagnata da una lista dettagliata dei servizi straordinari resi, (e.g. la natura del servizio, giorno, ore di straordinario, numero dei dipendenti).
(i) a garantire che i dati elettronici, classificati come sensibili, confidenziali o strettamente confidenziali, gestiti e/o creati dal Fornitore durante il normale espletamento dei Servizi per GSK, non potranno in nessun modo essere archiviati, trasmessi od elaborati in ambienti "Cloud".
4.6 Resta inteso tra le Parti che GSK potrà richiedere al Fornitore di esibire la documentazione attestante il corretto assolvimento degli adempimenti da parte del Fornitore stesso ed eventuali subappaltatori di cui rispettivamente agli Articoli 4.5 (c), 4.5 (d), 4.5 (e), 12.2 (a), 12.2 (b).
4.7 Resta altresì inteso fra le Parti che GSK potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del Fornitore della documentazione di cui all’Articolo 4.6.
4.8 GSK si impegna a:
(a) utilizzare nelle attività da condurre presso lo Stabilimento solo personale regolarmente impiegato nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo applicabile e del quale GSK garantisce la moralità e la professionalità;
(b) mantenere una struttura e un'organizzazione di mezzi e proprio personale adeguata e idonea a garantire il puntuale e tempestivo adempimento delle attività da condurre presso lo Stabilimento;
(e) attenersi a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e ad effettuare attività di formazione e informazione nei confronti degli addetti, a rispettare e a far rispettare tutte le
disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, mezzi di protezione personale, sicurezza delle attrezzature, ecc.).
5. OBBLIGHI DI MANLEVA
5.1 Fermo restando ogni altro rimedio e/o indennizzo previsto dalla legge applicabile, il Fornitore si impegna a tenere manlevata e indenne GSK per qualsivoglia pretesa di risarcimento di qualunque natura e da chiunque avanzata nei confronti di GSK per l'inadempimento da parte del Fornitore delle previsioni di cui al presente Contratto, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, per la prestazione dei Servizi non in linea con quanto previsto dal presente Contratto e/o con la legge e i regolamenti applicabili.
5.2 Fermo restando ogni altro rimedio e/o indennizzo previsto dalla legge applicabile, GSK si impegna a tenere manlevato e indenne il Fornitore per qualsivoglia pretesa di risarcimento di qualunque natura e da chiunque avanzata nei confronti del Fornitore per l'inadempimento da parte di GSK delle previsioni di cui al presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, l'errata predisposizione o il mancato rispetto dei protocolli di sperimentazione, il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e le norme di accesso allo Stabilimento regolamentate dal Fornitore.
5.3 Il Fornitore dichiara di aver stipulato con primaria compagnia assicurativa una polizza per i danni che dovessero essere causati a cose o persone (siano essi dipendenti del Fornitore o di terzi) nell'esecuzione dei Servizi e una polizza assicurativa per la copertura dei danni non indennizzabili dall'INAIL. Le suddette polizze, di cui il Fornitore garantisce la validità e applicabilità, hanno massimali atti a coprire tutti i danni che dovessero essere arrecati a cose o a persone nell'esecuzione dei Servizi. Il Fornitore fornirà, a GSK tutta la documentazione relativa al regolare pagamento dei premi per le polizze assicurative di cui sopra, per tutta la durata del Contratto.
5.4 GSK dichiara di aver stipulato con primaria compagnia assicurativa una polizza per i danni che dovessero essere causati a cose o persone (siano essi dipendenti di GSK, del Fornitore o di terzi) nell'esecuzione nelle attività da condurre presso lo Stabilimento ad opera di personale o rappresentanti di GSK e una polizza assicurativa per la copertura dei danni non indennizzabili dall'INAIL. Le suddette polizze, di cui GSK garantisce la validità e applicabilità, hanno massimali atti a coprire tutti i danni che dovessero essere arrecati a cose o a persone nell'esecuzione delle attività da condurre presso lo Stabilimento ad opera di personale o rappresentanti di GSK.
5.5 Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne GSK, per l'intera durata del presente Contratto e anche in seguito alla sua risoluzione o scadenza, da qualsiasi costo, spesa, richiesta di pagamento e/o risarcimento del danno e/o indennizzo e/o sanzione di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata che dovesse trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi del Fornitore nei confronti del personale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obblighi contributivi, retributivi, assicurativi e fiscali nei confronti del predetto personale, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne GSK da (A) ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivargli dall'applicazione
(a) dell'art. 1676 c.c., (b) dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003, come successivamente modificato (c) del Decreto 81/2008 come successivamente modificato, nonché (B) da ogni eventuale pretesa o azione da parte del personale impiegato nello svolgimento del Servizi avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con GSK.
5.6 GSK si obbliga a manlevare e tenere indenne il Fornitore da ogni eventuale pretesa o azione da parte del personale impiegato nell'esecuzione delle attività da condurre presso lo Stabilimento avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con il Fornitore.
6. RISERVATEZZA
6.1 Nel corso del presente Contratto e per i cinque (5) anni successivi alla sua scadenza o risoluzione, le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell'altra Parte, alcuna Informazione Confidenziale e a non utilizzare alcuna Informazione Confidenziale per scopi diversi dalla prestazione dei Servizi qui previsti. In particolare, il Fornitore non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle Informazioni Confidenziali senza il previo consenso scritto da parte di GSK.
6.2 L'obbligo di riservatezza delle Parti, stabilito dal precedente Articolo 6.1, non si applicherà a qualsiasi informazione che:
(a) la Parte possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in proprio possesso prima della divulgazione dell'altra Parte;
(b) sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione del presente Contratto ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo 6; oppure
(c) che siano state divulgate con il previo consenso scritto dell'altra Parte.
6.3 Le Parti potranno comunicare le Informazioni Confidenziali esclusivamente ai propri dipendenti e Rappresentanti che necessitino delle stesse ai soli fini dell'esecuzione del presente Contratto, i quali dovranno sottostare, tramite accordi scritti, agli obblighi di riservatezza previsti dall'Articolo 6 del presente Contratto.
6.4 Il Fornitore riconosce e concorda che le Informazioni Confidenziali fornite da GSK sono e rimangono proprietà esclusiva di GSK o delle sue Affiliate o di terzi che le hanno fornite a GSK o alle sue Affiliate. Il Fornitore si impegna, su richiesta di GSK o delle sue Affiliate, a consegnare a GSK o alle sue Affiliate, tutte le Informazioni Confidenziali e tutti i materiali sviluppati da o per conto del Fornitore, basati o comprendenti Informazioni Confidenziali di proprietà GSK.
7. PRODOTTO
7.1 Qualsiasi Prodotto da consegnare a GSK, sia esso o meno brevettabile o tutelabile da copyright, sarà di sola ed esclusiva proprietà di GSK. Quest'ultima avrà diritto di usare e pubblicare liberamente e interamente il Prodotto senza la necessità di corrispondere alcunché al Fornitore a titolo di compensi, royalty et similia.
7.2 GSK si riserva l'esclusivo diritto di tutelare il Prodotto. Il fornitore qui trasferisce a GSK ogni possibile diritto di proprietà intellettuale relativo al Prodotto. Qualora si rendesse necessario dimostrare la proprietà del Prodotto da parte di GSK, il Fornitore s'impegna a sottoscrivere qualsiasi documento e/o a rilasciare qualsiasi dichiarazione eventualmente richiesta per trasferire o riconoscere tale proprietà in capo a GSK.
7.3 Le clausole 7.1 e 7.2 non riguardano eventuali diritti di proprietà intellettuale già in possesso del Fornitore prima della data di inizio dei Servizi e non derivante in alcun modo dai Servizi stessi ma che il Fornitore utilizzi nella prestazione dei Servizi. Qualora GSK richiedesse accesso a tale proprietà intellettuale per utilizzare il Prodotto, il Fornitore dovrà concedere a GSK, a livello mondiale, una licenza d'uso non esclusivo, interamente pagata, di tale proprietà intellettuale esclusivamente in connessione al Prodotto in questione.
7.4 Non è permesso al Fornitore fare nessuna presentazione o pubblicazione di qualsiasi metodo e/o risultato derivante dai Servizi resi.
7.5 Salvo quanto stabilito nel presente articolo, nessuna Parte dello stesso attribuisce all’altrae parti diritti relativi ai brevetti, alle domande di brevetti, a know how (sia brevettabile che non brevettabile) o ad altri diritti di proprietà intellettuale dell'altra Parte.
8. SICUREZZA SUL LAVORO
8.1 GSK ha informato in maniera adeguata il Fornitore e ha cooperato con il Fornitore con riferimento a tutte le tematiche relative alla sicurezza sul lavoro. In particolare, GSK dichiara di aver esaminato, nel corso di specifiche visite e ispezioni, i luoghi dove dovranno essere prestati i Servizi e di aver preso atto di tutte le condizioni e di tutte le circostanze che possono influenzare la prestazione dei Servizi. Il Fornitore dichiara altresì di aver valutato i relativi rischi e le necessarie misure di prevenzione. Il Fornitore e GSK si impegnano reciprocamente a informare e formare tempestivamente e adeguatamente il proprio personale sui rischi e sugli obblighi e si impegnano a rispettare, e a far sì che il proprio personale rispetti, tutte le previsioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
8.2 Al fine di garantire la corretta copertura dei rischi derivanti dalla prestazione di Servizi, il Fornitore si impegna, previa comunicazione da parte di GSK, ad aggiornare regolarmente il proprio Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferente (DUVRI) al fine di allineare i livelli di rischi con quelli identificati da GSK per il proprio personale.
9. COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione da inviarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere trasmessa per posta prioritaria agli indirizzi di cui sotto (o ad altri indirizzi che, di volta in volta, verranno indicati per iscritto dalle Parti).
GSK Vaccines S.r.l. Xxx Xxxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxx
Tel: x000000000000
Att.:
e-mail: [●]
[●]
Via [●]
[●] Att.: [●]
e-mail: [●]
10. DURATA, RECESSO, RISOLUZIONE E CONDIZIONE RISOLUTIVA
10.1 Il presente Contratto avrà durata dalla data della sua sottoscrizione (“Data di Efficacia”) fino al 31 dicembre 2020. Alla scadenza del Contratto GSK avrà diritto di valutare se rinnovare o meno il Contratto medesimo ai termini ed alle condizioni da concordarsi in buona fede tra le Parti.
10.2 GSK può risolvere il presente Contratto ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. con effetto immediato previa comunicazione scritta al Fornitore nei seguenti casi:
(a) violazione da parte del Fornitore delle obbligazioni di cui agli Articoli 2.6, 2.12, 4.1, 4.2, 4.5, 15, 16 del presente Contratto; ovvero
(b) violazione da parte del Fornitore delle obbligazioni di cui all'Articolo 5 o, in ogni caso, mancato rinnovo delle polizze di cui all'Articolo 5.3; ovvero
(c) non conformità o falsità della documentazione di cui all'Articolo 4.5(e) e/o all'Articolo 12.2(c);
(d) trattamento dei dipendenti del Fornitore non in conformità alla normativa vigente.
10.3 Senza alcun pregiudizio per quanto previsto agli Articoli 10.1 e 10.2 che precedono, GSK avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'Articolo 1454 x.x. xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxxx di una delle clausole del presente Contratto ove quest'ultimo non ponga rimedio a tale violazione entro dieci (10) giorni a partire dalla relativa richiesta scritta di GSK al Fornitore, sempre che la violazione sia rimediabile in tale periodo.
10.4 Qualora si verifichi la risoluzione del presente Contratto, per qualsiasi causa:
(a) GSK non sarà obbligata a effettuare ulteriori pagamenti in favore del Fornitore salvo i pagamenti per i Servizi già prestati prima della data della notifica di risoluzione;
(b) il Fornitore sarà tenuto a ridurre al minimo le possibili perdite derivanti dalla risoluzione del presente Contratto e non potrà pretendere o rivendicare alcun compenso ulteriore ovvero diritto di risarcimento, indennizzo o altro per il mancato guadagno e/o la perdita di futuri profitti o altro;
(c) il Fornitore consegnerà a GSK gli Animali e qualsiasi documento, pratica, attrezzatura, materiale di qualunque tipo, schede di identificazione e altro materiale fornito da GSK al Fornitore nel corso della prestazione dei Servizi.
10.5 Il Fornitore potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. con effetto immediato previa comunicazione scritta a GSK nei seguenti casi:
a) Mancato pagamento alle scadenze pattuite dei compensi previsti all'art. 3 del presente Contratto, previo sollecito scritto da parte del Fornitore;
b) violazione da parte di GSK delle obbligazioni di cui agli Articoli 4.3, 4.4, 4.8, 5.4 e, in ogni caso, mancato rinnovo delle polizze di cui all'Articolo 5.4.
10.6 Le ipotesi di risoluzione previste al precedente Articolo 10.5 non pregiudicheranno i diritti spettanti al Fornitore e già maturati alla data della risoluzione.
10.7 GSK potrà recedere liberamente dal Contratto previo preavviso scritto di 3 mesi.
11. MODIFICHE ED EFFICACIA
11.1 Il presente Contratto può essere modificato solo a seguito di un accordo scritto tra le Parti.
11.2 Le condizioni e gli obblighi di cui all'Articolo 6 sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza del presente Contratto.
12. CESSIONE E LEGGE APPLICABILE
12.1 Il presente Contratto e qualsiasi diritto o obbligazione da esso previsti non possono essere ceduti dal Fornitore senza la previa autorizzazione scritta di GSK.
12.2 Il Fornitore non potrà sub-appaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei Servizi senza il preventivo consenso scritto di GSK. In caso di autorizzazione al subappalto, il Fornitore si impegna ad inserire nei
relativi contratti clausole che prevedano: (a) l'obbligo per i subappaltatori di rispettare nei confronti del personale impiegato nel subappalto tutti gli obblighi di natura retributiva, contributiva e assicurativa, nonché ogni altro obbligo e onere derivante dal rapporto di lavoro con il predetto personale, rispettando altresì ogni disposizione applicabile per la loro tutela, incolumità ed integrità fisica; (b) l'obbligo per i subappaltatori di adempiere tempestivamente ai propri obblighi fiscali e, in particolare, al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dell'IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto, (c) l'obbligo per i subappaltatori di fornire al Fornitore documentazione attestante il corretto adempimento dei predetti obblighi in conformità alla normativa applicabile e (d) l'obbligo del Fornitore di verificare, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui ai precedenti punti (a) e (b) del presente paragrafo, scaduti alla data del pagamento, siano stati correttamente eseguiti da parte del subappaltatore. In ogni caso di ricorso al subappalto, tutte le garanzie e manleve previste all'Articolo 5 vengono prestate dal Fornitore anche con riferimento agli obblighi dei subappaltatori di cui al presente Articolo.
12.3 GSK potrà, dopo averne manifestato per iscritto l'intenzione al Fornitore, cedere una parte o la totalità dei propri diritti o delegare una parte o la totalità delle proprie obbligazioni previste nel presente Contratto a una qualsiasi delle sue Affiliate o a un qualsiasi suo successore (a seguito di fusione, acquisizione, acquisto di beni o altro) di tutte le attività correlate al Contratto stesso solo con il consenso espresso del Fornitore.
12.4 Relativamente ai locali, è fatto divieto a GSK di cedere la detenzione o il Contratto senza il consenso espresso del Fornitore. GSK si obbliga a non mutare la destinazione d'uso dei locali; l'inadempienza produrrà ipso iure la risoluzione del presente Contratto. GSK esonera esplicitamente il Fornitore da qualsiasi responsabilità per inadempienze, eventi, danni diretti o indiretti, che derivassero a GSK per omissioni o fatti di dipendenti di GSK o suoi aventi causa. Sono pure a carico di GSK eventuali modifiche o migliorie o opere che GSK potrà, con preventivo consenso scritto del Fornitore, apportare ai locali; tali modifiche, migliorie o opere saranno da GSK eseguite a regola d'arte nel rispetto delle normative vigenti e senza pregiudizio di sorta per i beni oggetto del presente Contratto. In ogni caso le eventuali migliorie o addizioni eseguite da GSK, svolte con il preventivo consenso scritto del Fornitore, resteranno acquisite dal Fornitore, che rinuncia fin d'ora a richiedere la loro messa in pristino, mentre GSK rinuncia fin d'ora a pretendere ogni qualsiasi compenso, rimborso o indennizzo.
12.5 Il presente Contratto è disciplinato e interpretato ai sensi della legge italiana e le Parti concordano che il Tribunale di Siena avrà giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia o pretesa che possa sorgere dal presente Contratto.
13. RINUNCIA
L'eventuale rinuncia all'esercizio di una disposizione del presente Contratto non costituisce né può essere interpretata come una rinuncia ad altre disposizioni anche simili, e una data rinuncia non costituisce comunque una rinuncia continuativa. L'atto di rinuncia diventa vincolante solo se perfezionato per iscritto dalla Parte rinunciataria.
14. NULLITÁ PARZIALE
L'invalidità o inefficacia di una clausola non comporterà l'invalidità o inefficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o l'invalidità e/o inefficacia delle altre clausole del presente Contratto. Le clausole inefficaci e/o invalide saranno scorporate dal presente Contratto e sostituite con clausole valide ed efficaci che raggiungano gli stessi obiettivi avuti di mira originariamente dalle Parti o gli obiettivi legalmente (ed economicamente) più prossimi. Qualora si evidenzino difformità formali o sostanziali, anche interpretative, tra le clausole del Contratto con quelle previste nei suoi Allegati, dovrà essere considerato prevalente il Contratto.
15. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
15.1 Le Parti dichiarano di conoscere e di impegnarsi a rispettare i reciproci Modelli Organizzativi Gestione e Controllo adottati ai sensi del Digs. 231/2001 nonché tutti i documenti e/o le procedure ad essi correlati ivi compreso il Sistema sanzionatorio complementare, in quanto applicabile. Le Parti si impegnano espressamente ad astenersi da attività o azioni che violino i principi enunciati negli stessi.
16. CLAUSOLA ETICA
16.1 II Fornitore garantirà a GSK la possibilità di organizzare e di fornire al personale del Fornitore training su procedure GSK necessarie e/o rilevanti per il corretto svolgimento dei Servizi. Tali training saranno accompagnati da relativo certificato di partecipazione ed il Fornitore garantisce a GSK di far adempiere il proprio personale agli obblighi di cui al Contratto in conformità con i principi sanciti nelle suddette procedure di GSK.
16.2 II Fornitore si impegna a rispettare pienamente e in qualsiasi momento le leggi ed i regolamenti applicabili, incluso, ma non limitatamente a, le leggi anti-corruzione in vigore, nel territorio in cui il Fornitore intrattiene rapporti commerciali con GSK. In relazione all'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore dichiara di non aver e si impegna a non fare, direttamente o indirettamente, promettere, autorizzare, ratificare o offrire di fare, o appoggiare un qualsiasi pagamento o trasferimento di denaro idoneo a influenzare, indurre o premiare qualsiasi azione, omissione o decisione volta ad assicurare un vantaggio illecito; o che permetta illecitamente a sé o a GSK di ottenere o mantenere affari, o allo scopo o con l'effetto di corruzione pubblica o commerciale.
16.3 II Fornitore non contatterà, o in altro modo consapevolmente incontrerà Pubblici Ufficiali allo scopo di discutere di attività derivanti da o in relazione al presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto di GSK e, quando richiesto da GSK, solo in presenza di un rappresentante designato da GSK.
Ai fini di questa clausola "Pubblico Ufficiale" significa: (a) qualsiasi funzionario o dipendente di un governo o di un dipartimento, agenzia o strumento di un governo; (b) qualsiasi persona che agisca a titolo ufficiale per o per conto di un governo o qualsiasi reparto, agenzia, o strumento di un governo; (c) qualsiasi funzionario o dipendente di una società o azienda di proprietà in tutto o in parte da un governo; (d) qualsiasi funzionario o dipendente di un'organizzazione pubblica internazionale come la Banca Mondiale o Nazioni
Unite; (e) qualsiasi funzionario o dipendente di un partito politico o qualsiasi persona che agisca in veste ufficiale per conto di un partito politico, e/o (f) candidati a cariche politiche; chi agisce in veste ufficiale, o in un ruolo decisionale ufficiale, ha la responsabilità per l'esecuzione di ispezioni regolamentari, autorizzazioni governative o licenze, o comunque ha la capacità di prendere decisioni con potenziali effetti per GSK.
16.4 II Fornitore dichiara che, ad eccezione di quanto comunicato a GSK per iscritto prima dell'inizio di questo Contratto, non è stato condannato o dichiarato colpevole di un reato, incluso frode o corruzione, che non è ora, al meglio della propria conoscenza, soggetto ad alcuna indagine governativa per tali reati, e che non è segnalato da alcun agenzia governativa come condannato, sospeso, proposto per la sospensione o interdizione, o comunque non eleggibile per incarichi governativi.
16.5 II Fornitore dichiara e garantisce che ad eccezione di quanto comunicato a GSK per iscritto prima dell'inizio di questo Contratto: (1) non ha alcun interesse che, direttamente o indirettamente, sia in conflitto con la corretta ed etica esecuzione del presente Contratto; e (2) non intratterrà rapporti con tutte le terze parti che agiscono per o in nome di GSK, in esecuzione del presente Contratto.
16.6 GSK, nei termini del presente Contratto, avrà il diritto di condurre indagini e controlli sulle attività di Fornitore ai sensi del presente Contratto per verificare l'osservanza dei termini del presente Contratto. Il Fornitore collaborerà pienamente alle indagini o controlli, i cui scopi, metodi, natura e durata saranno stabiliti a ragionevole discrezione di GSK.
16.7 II Fornitore garantirà che tutte le transazioni sottoscritte alle condizioni del presente Contratto sono correttamente e accuratamente registrate, in tutti i loro aspetti rilevanti, su libri e registri e che ogni documento inserito in tali libri e documenti è completo e accurato in tutti i suoi aspetti. Il Fornitore deve mantenere un sistema di controlli contabili interni ragionevolmente volti a garantire che non ci siano conti o transazioni non registrate.
16.8 II Fornitore concorda che nel caso in cui GSK ritenga che vi sia stata una possibile violazione dei termini del presente Contratto, GSK può divulgare tale violazione e le relative informazioni, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo a qualunque organo governativo competente e alle sue agenzie, e a chiunque secondo GSK abbia in buona fede una legittima necessità di sapere.
16.9 In accordo con quanto stabilito dall’art. 10.2 (a), GSK avrà il diritto di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. nel caso in cui GSK venga a conoscenza di fatti, comportamenti ed eventi relativi al Fornitore in contrasto con i valori GSK di cui alla presente clausola 16, ovvero nel caso il Fornitore non adempia ai propri obblighi in conformità alla Clausola 16. Il Fornitore non avrà alcun diritto al risarcimento di eventuali perdite di qualsiasi natura in virtù della risoluzione del presente Contratto ai sensi della Clausola 16.
16. INTERO ACCORDO
Il Contratto, che annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.
17. IMPOSTE
I Servizi sono soggetti ad IVA e di conseguenza il presente Contratto è soggetto a tassa fissa di registrazione solo in caso di suo uso ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. 131/1986.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Xxxxxxxxx è stato liberamente negoziato e che pertanto ciascuna singola clausola è stata fatta oggetto di espressa negoziazione tra le medesime, non trovando in alcun modo applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1341 e ss. del Cod. Civ.
IN FEDE,
GSK Vaccines S.r.l. [●]
ALLEGATO 1
Servizi Generali, Forniture e Attrezzature
Servizi Generali:
• Pulizia ordinaria delle aree interne
• Manutenzione e pulizia delle aree esterne
• Manutenzione ordinaria degli impianti
• Smaltimento rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani
• Sorveglianza e Portineria inclusa la gestione allarmi
• Centralino
• Ricezione posta
• Ricezione, movimentazione e consegna materiali
• Accesso alla sala mensa
• Accesso alle Sale riunione attrezzate (previa prenotazione)
• Accesso alla rete internet, wireless, e telefonia aziendale
• Utilizzo servizi sanitari e dei relativi consumabili
Forniture:
• Elettricità
• Vapore
• Aria compressa
• Gas Tecnici
• Acqua primaria potabile
• Acqua secondaria (servizi sanitari)
• Acqua demineralizzata e addolcita
• Ghiaccio secco
• Condizionamento ambienti
Attrezzature:
• stampanti di rete
• lavavetreria
• autoclave
• Accesso e uso illimitato della piattaforma (omissis) inerente la gestione delle attività di stabulario; utilizzo della piattaforma (omissis)
• strumentazioni elencate nell’ALLEGATO 5
Servizi Scientifici
Tipologia di servizi
• Servizi di stabulazione – relative alle attività di gestione dello stabulario
• Servizi di Sperimentazione in-vivo
• Servizi di Sperimentazione ex-vivo
ALLEGATO 2
Planimetrie
Lasciata in bianco per questioni di riservatezza, i dettagli dei locali saranno condivisi in separata sede con l’acquirente
********************************************************************************
ALLEGATO 3
Linee guida per la gestione delle attività di Servizio eseguite dal Fornitore per conto di GSK
Lasciata in bianco per questioni di riservatezza, i dettagli dei locali saranno condivisi in separata sede con l’acquirente
***************************************************************************************
ALLEGATO 4:
Dichiarazione sostitutiva per il versamento delle ritenute IRPEF dei lavoratori dipendenti
Documento fornito dal futuro acquirente
************************************************************************************* ALLEGATO 5:
Elenco Strumentazioni ed arredi concessi in uso esclusivo/promiscuo
Lasciata in bianco per questioni di riservatezza, l’elenco delle strumentazioni saranno condivisi in separata sede con l’acquirente.
************************************************************************************
ALLEGATO 6:
Dettaglio costi per servizi espressi in €
VOCE DI COSTO | CATEGORIA COSTO | Valori in € |
pulizie/portierato/vigilanza/logistica | servizi generali | €9.288,00 |
gas, energia elettrica, acqua, gas tecnici, telefonia | utilities | € 48.997,00 |
manutenzioni edificio, impianti, gestione aree esterne | servizi generali | € 11.959,00 |
utilizzo esclusivo attrezzatura | attrezzature | € 59.898,00 |
utilizzo esclusivo locali | messa a disposizione locali | €188.480,00 |
utilizzo esclusivo locali | messa a disposizione locali | €31.946,00 |
Sub Totale EURO | €350.568,00 | |
n.4 persone, per divisorio del CCNL chimico farmaceutico 2.100 ore annue, per tariffa oraria € 21,4285 | Costo del personale | € 180.000,00 |
Totale Euro | € 530.568,00 |