LOTTO 1
LOTTO 1
Capitolato per l ’Assicurazione
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
ALL RISKS
Contraente / Assicurato
COMUNE di BOLOGNA
INDICE
DEFINIZIONI | 4 | |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | 8 | |
1 DURATA DEL CONTRATTO – RESCINDIBILITÀ ANNUALE | 8 | |
2 DECORRENZA DELLA COPERTURA – PAGAMENTO DEI PREMI ANTICIPATI (al perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA | 8 | |
3 VARIAZIONI CON MOVIMENTO DI PREMIO - PERIODO DI MORA | 9 | |
4 GESTIONE DELLA POLIZZA | 10 | |
5 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI | 10 | |
6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO –DIMINUZIONI DEL RISCHIO | – | 11 |
7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA | 11 | |
8 SINISTRI PRECEDENTI | 11 | |
9 ALTRE ASSICURAZIONI | 11 | |
10 TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA | 11 | |
11 ONERI FISCALI | 12 | |
12 FORO COMPETENTE | 12 | |
13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE | 12 | |
14 TRATTAMENTO DEI DATI | 12 | |
15 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione) | 12 | |
16 PREVALENZA | 13 | |
17 LIMITE MASSIMO D’INDENNIZZO | 13 | |
18 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE | 13 |
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 13
19 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO – DENUNCIA DEI SINISTRI 13
20 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE 14
21 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI – INDENNIZZO SEPARATO 14
22 ASSICURAZIONE PARZIALE – SOTTOASSICURAZIONE 15
23 ANTICIPO INDENNIZZI 15
24 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO | 15 |
25 ONORARI PERITI E/O SOCIETÀ DI REVISIONE, INGEGNERI, ARCHITETTI E CONSULENTI 16 | |
26 DIRITTO DI SURROGAZIONE | 16 |
27 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI | – |
RENDICONTO | 16 |
28 RECESSO IN CASO DI SINISTRO | 17 |
ATTIVIT À ESERCITATA | 18 |
BENI ASSICURATI | 18 |
SOMME ASSICURATE | 19 |
RISCHI INDENNIZZABILI | 20 |
01 TUTTI I DANNI MATERIALI E LE PERDITE | 20 |
02 GUASTI | 20 |
03 SPESE NECESSARIE – DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE, COLLOCAMENTO | 20 |
04 SPESE DI BONIFICA | 20 |
05 | SPESE NECESSARIE – RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO |
20 |
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
06 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI 21
07 COSTI DI COLLAUDO DI BENI ILLESI 21
08 ONERI DI URBANIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE 21
09 DANNI SUBITI DAI BENI IN REFRIGERAZIONE 21
10 RICORSO TERZI E/O LOCATARI 22
11 FURTO (COME DEFINITO ALL’ART. 624 C.P.) COMUNQUE PERPETRATO, RAPINA (COME DEFINITA ALL’ART. 628 C.P.) ED ESTORSIONE (COME DEFINITA ALL’ART. 629 C.P.) 22
12 DANNI E PERDITE DEI VALORI DURANTE IL TRASPORTO (PORTAVALORI) 23
12 INFEDELTÀ DIPENDENTI 23
ESCLUSIONI 24
CONDIZIONI AGGIUNTIVE 25
LIMITI DI INDENNIZZO 32
MASSIMA ESPOSIZIONE ANNUA Errore. Il segnalibro non è definito.
LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO 32
franchigie e/o scoperti 35
franchigie e/o scoperti altre opzioni 36
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si deve intendere per :
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
ASSICURATO il COMUNE di BOLOGNA e il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione;
SOCIETA’/COMPAGNIA/IMPR ESA
la Compagnia assicuratrice (o il gruppo di Compagnie) che ha assunto la presente assicurazione;
ASSICURAZIONE il Contratto di assicurazione;
POLIZZA il Documento che prova e regolamenta l'assicurazione;
CONTRAENTE - ENTE il COMUNE DI BOLOGNA, che stipula l’assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta;
BROKER il soggetto, iscritto all’albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 209/05 e s.m.i., cui il Contraente abbia eventualmente affidato l’intermediazione, la gestione e l’esecuzione del presente contratto di assicurazione;
PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da Essa prestate a termini della presente assicurazione;
COMUNICAZIONI per comunicazioni alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione
SINISTRO/DANNO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne; FRANCHIGIA l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro indennizzabile,
viene detratto dall’ammontare del danno quantificato a’ termini di polizza;
SCOPERTO l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull’ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente previsto) e che, in caso di sinistro indennizzabile, viene detratto dal suddetto ammontare;
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
/ INDENNITÀ
la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o agli aventi diritto, in caso di sinistro;
LIMITE DI INDENNIZZO la somma massima dovuta dalla Società;
DANNI DIRETTI i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l’assicurazione
DANNI CONSEQUENZIALI sono danni materiali non direttamente provocati dall’evento (ad esempio: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all’evento stesso
XXXXX XXXXXXXXX sono le spese straordinarie che l’Assicurato deve sostenere per il proseguimento
dell’attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza
BENI IMMOBILI tutte le costruzioni, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive, ovunque esistenti:
• di proprietà del Contraente o in comproprietà, anche se o in uso a Terzi o in loro possesso o disponibilità;
• di proprietà di Xxxxx, in gestione o in locazione, comodato, detenzione, possesso,
uso, custodia o disponibilità a qualsiasi titolo al Contraente e/o da esso dati a terzi;
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura (intendendosi tali anche piastrelle, moquettes, tappezzerie ecc ), le opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, termici, elettrici, fotovoltaici, di condizionamento anche se posti all’esterno e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni, i beni fissi destinati in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato e dell’attività, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni di esclusiva pertinenza dei fabbricati, anche se esterne, nonchè le quote comuni in caso di locali in condominio o in comproprietà, ed escluso solo quanto compreso nella dizione di "beni mobili".
Nelle costruzioni non sono esclusi l'impiego e/o l'esistenza degli infiammabili, delle merci speciali e dei materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare, nei quantitativi che il Contraente od i Terzi occupanti la costruzione ritengono indispensabili.
Rientrano alla voce beni immobili anche impiantistica fissa esterna di rilevazione, illuminazione, segnalazione, compresa quella stradale, nonchè i giardini ed i parchi, anche con alberi ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell’ambito dell’arredo urbano di pertinenza pubblica.
BENI MOBILI macchinari, attrezzature, compreso materiale elettronico sia fisso che mobile, , arredi, materiali di consumo e tutto quanto trovasi presso ubicazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi, sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna, nonché tutto quanto, sia fisso che mobile, in dotazione e a bordo di veicoli in genere (salvo quanto precisato con la definizione “beni esclusi”), ovunque situati, od all’aperto per propria naturale destinazione (rientrano convenzionalmente in questa definizione anche gli strumenti di rilevazione della velocità quali a titolo esemplificativo e non limitativo: autovelox, telelaser ecc).
Non rientrano in questa definizione gli impianti compresi nella dizione di "beni immobili" e, se ed in quanto assicurati con specifica polizza, i veicoli in genere iscritti al P.R.A.
Il tutto in quanto di proprietà del Contraente o perché il medesimo abbia un interesse assicurabile o sia tenuto all'assicurazione oppure sia di proprietà di dipendenti, ospiti, frequentatori e terzi in genere , e anche all’estero.
BENI ESCLUSI • il valore dell’area, boschi, coltivazioni, animali in genere;
• i veicoli iscritti o non iscritti al PRA facenti parte del Parco veicoli dell’Ente, allorchè tali veicoli:
a) siano assicurati con specifica polizza incendio e furto;
b) pur non essendo assicurati come da punto che precede, subiscano il danno durante la circolazione su strada o durante la sosta – diurna o notturna – al di fuori di aree, recinti o ricoveri sotto il controllo dell’Ente e/o di suoi concessionari o incaricati
• dotazioni accessorie di bordo dei veicoli e quanto si trovi a bordo degli stessi, fatta eccezione per le attrezzature fisse e/o mobili (che si intendono quindi assicurate) attinenti ai servizi svolti da e/o per l’Ente.,
• aeromobili e natanti;
• le merci all'aperto, relativamente ai danni causati da eventi atmosferici, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
• beni all’aperto non per naturale destinazione o uso, limitatamente ai danni causati da “Eventi Naturali” (per tali intendendosi trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, vento e oggetti trasportati o crollati per effetto di tali eventi);
• macchinario in leasing, se ed in quanto assicurato da altre polizze di assicurazione. In tal caso però la garanzia verrà prestata anche su tali enti con copertura in differenza di condizioni e capitali;
• i fabbricati di proprietà del Contraente la cui gestione è affidata ad ACER-Azienda Casa Xxxxxx-Romagna - Provincia di Bologna.
BENI NON DESCRITTI tutti i beni non rientranti fra i beni esclusi e non descritti con voce specifica che si considerano comunque assicurati nelle fattispecie di “Beni Immobili” o “Beni Mobili” in base alle loro caratteristiche.
INCENDIO la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
ESPLOSIONE Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione
chimica che si autopropaga con elevata velocità
SCOPPIO Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
ESPLODENTI sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione o, per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
EVENTI CATASTROFALI terremoto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche.
INSEDIAMENTO ciascun complesso di Beni dell'Assicurato, o per i quali esista un suo interesse
assicurabile;
INFIAMMABILI sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche:
TIPO A:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C;
• sostanze e prodotti che, a contatto con I’acqua o I'aria umida, sviluppano gas combustibili;
sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con I'aria, spontaneamente s'infiammano;
TlPO B:
liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C. TIPO C:
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.
II punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui a) D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
MERCI E MATERIALI DI CONSUMO
cancelleria, stampati, alimentari in genere, materie prime, ingredienti e prodotti necessari per I'attività dell'Assicurato, scorte e materiali di consumo, imballaggi, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, infiammabili, merci speciali, ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di Beni Immobili o Beni Mobili ed Esplodenti.
MERCI SPECIALI come tali intendendosi convenzionalmente le seguenti:
D1 polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di) – materie plastiche espanse o alveolari – imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) – espansite o sughero grezzo;
D2 se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – schiuma di lattice, gomma spugna o micriporosa, cotone idrofilo – ovatte – cotoni sodi;
D3 se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci – stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno I’80% - ovatte sintetiche – piume o piumino.
OPERE/OGGETTI D’ARTE Qualora non assicurati con specifiche polizze: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, raccolte in genere, arazzi, tappeti e qualunque altro oggetto avente valore storico o artistico, di proprietà del Contraente o di Terzi, affidato al Contraente stesso e custoditi presso le Sedi del Contraente o di altri Enti Pubblici e/o Privati.
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
VALORI denaro, monete, biglietti di banca, anche in valuta estera, libretti di risparmio, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, fustelle di medicinali rimborsabili, polizze di carico, ricevute e fidi di bollati, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupons, buoni benzina, tessere Viacard, buoni pasto e/o mensa, biglietti di viaggio, fondi spese e valuta a mani dei Dipendenti dell’Assicurato – polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell’Assicurato, che di terzi e del quale l’Assicurato stesso sia in possesso, ne sia o no responsabile.
ARCHIVIO STORICO Raccolta di documenti storici, di fotografie, pubblicazioni, libri, disegni, manoscritti, registri, carteggi, cartoline, manifesti, lettere ed ogni altro bene costituente l’archivio storico dell’Assicurato
DIPENDENTI Le persone che hanno con l’Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricate od autorizzate dall’Assicurato a partecipare ad attività o lavori che si svolgono nell’ambito dei beni assicurati e dell’attività descritta
PORTAVALORI Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1 DURATA DEL CONTRATTO – RESCINDIBILIT À ANNUALE
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
La presente polizza ha durata iniziale dalle ore 00.00 del 1 gennaio 2013 e scadenza alle ore 24.00 del 31 Dicembre 2015, frazionamento al 31 Dicembre di ogni anno, escludendosi sin d’ora il tacito rinnovo.
Il Contraente potrà altresì notificare alla Società, entro 60 giorni dalla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga della presente assicurazione, alle medesime condizioni normative ed economiche, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio che non potrà essere superiore al 50% del premio annuale; a tal riguardo si considera “data di avvenuto pagamento” quella disciplinata nei successivi artt. 2 e 3.
E’ comunque nella facoltà delle Parti di rescindere la presente polizza al 31 Dicembre di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della scadenza annuale del 31 Dicembre.
Non è consentita la disdetta o il recesso intimata/o dalla Società limitata/o a parte della presente polizza, salvo nei casi eventualmente previsti, nei quali casi tale eventuale disdetta o recesso sarà valida/o anche nei confronti del resto della presente polizza, salvo che il Contraente chieda per scritto il mantenimento della polizza stessa e in tal caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali per il resto della polizza.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
2 DECORRENZA DELLA COPERTURA – PAGAMENTO DEI PREMI ANTICIPATI (al perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 00.00 del 1 gennaio 2013 anche se il pagamento del primo premio annuale anticipato potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24 del 31 marzo 2013.
Le rate di premio annuali successive devono essere pagate per tutta la durata dell’assicurazione entro le ore 24.00 del 31 marzo di ogni anno.
Se il Contraente non paga i premi entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
I premi verranno pagati alla Società, per il tramite del Broker incaricato.
Resta convenuto tra le Parti che è considerata a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce tale ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker e/o alla Società.
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della Legge n.
136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Impresa aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G.: .
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Servizio Assicurazioni – Settore Gare – Piazza Liber Paradisus 10 – Torre B – 00000 Xxxxxxx, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
3 VARIAZIONI CON MOVIMENTO DI PREMIO - PERIODO DI MORA
Le eventuali variazioni contrattuali e/o regolazioni che comportano movimenti di premio saranno oggetto di unico documento riassuntivo al termine di ciascuna annualità e potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società, con la precisazione, anche in questo caso, che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società.
4 GESTIONE DELLA POLIZZA
Resta inteso che l’Ente Contraente ha incaricato quale Xxxxxx, ai sensi del D.Lgs.n°209\2005 l’ATI GPA spa/Xxxxxx Italia spa, alla quale è affidata l’intermediazione, la gestione e l'assistenza nella esecuzione della presente polizza.
Si conviene, pertanto, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto potranno essere svolti anche tramite il Broker, e in particolare:
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
a) - xx Xxxxxx collaborerà con il Contraente nella gestione del contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico di brokeraggio resti in vigore;
b) - è fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Compagnia l’eventuale revoca dell’incarico al Broker, nonchè ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia.
c) - le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso; analogamente, le comunicazioni inoltrate dall’Impresa al Broker, si intenderanno come inoltrate al Contraente stesso.
d) - La Compagnia, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto, o comunque dalla richiesta di emissione del contratto o di eventuali atti di variazione concordate tra le parti, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li inoltrerà al Broker, il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi.
e) - Il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio al Broker e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall’art. 1901 C.C., come effettuato alla Compagnia. Il Broker si impegna ad effettuare una tempestiva comunicazione all’Impresa in ordine agli incassi realizzati e relativi a titoli rilasciati dall’Impresa stessa, e quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all’ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l’incasso, ed alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo;
f) Nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza, il Broker effettuerà una comunicazione all’Impresa riportante la data di decorrenza della garanzia, che non potrà essere anteriore alla data della comunicazione stessa. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all’art. 1901 primo comma C.C., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente.
Al Broker verranno retrocesse dall’Impresa, o dall’Agenzia mandataria dell’Impresa, provvigioni pari al 6% del premio imponibile.
5 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto, tramite fax, lettera raccomandata, e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza.
6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO –DIMINUZIONI DEL RISCHIO
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
Le mancate e/o inesatte dichiarazioni e/o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e/o a eventuali successivi aggravamenti, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga dell’Art. 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio la riduzione di premio sarà immediata.
La Società, se non compensabile con premi altrimenti dovuti dal Contraente per la stessa polizza, rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse solo le imposte governative) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Art. 1897 di cui sopra.
7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, si conviene che le medesime verranno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
8 SINISTRI PRECEDENTI
L’Assicurato e il Contraente sono esonerati dall’obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano colpito il rischio e/o l’attività oggetto della presente assicurazione. .
9 ALTRE ASSICURAZIONI
Qualora sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, la Società risponde per l’intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori .
Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
10 TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell’interesse di chi spetta.
Tuttavia le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
11 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
12 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure ove risiede l’Assicurato.
13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
14 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
15 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)
Qualora l’assicurazione sia ripartita per quote tra le diverse società indicate nel riparto di coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 C.C.:
▪ In caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
▪ Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.
▪ Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Imprese Coassicuratrici.
▪ I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Imprese Coassicuratrici.
▪ Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse anche con le Coassicuratrici. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
16 PREVALENZA
Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate, salvo che per l’Assicurato e/o il Contraente più favorevoli.
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.
17 LIMITE MASSIMO D’INDENNIZZO
Salvo le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all’Art. 1914 del C.C. o dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
18 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
19 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO – DENUNCIA DEI SINISTRI
In caso di sinistro il settore Acquisti del Comune di Bologna o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.
b) darne avviso al Broker incaricato o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente dell’Amministrazione del Contraente , ai sensi ed a parziale deroga dell’art. 1913 C.C.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa e comunque in tutti i casi richiesti dall’Assicuratore, fare dichiarazione scritta alle competenti Autorità entro 15 giorni dalla data nella quale ne è venuto a conoscenza, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) dopo aver denunciato il sinistro all’Assicuratore, il Contraente può modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività;
e) trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se l’Assicuratore o un suo fiduciario non sono intervenuti, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al verbale di accertamento del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con l’accordo del perito incaricato dalla Società;
g) predisporre, con i tempi necessari, un primo elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque
a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
20 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
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oppure a richiesta di una delle parti:
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico da redigersi entro 90 giorni dalla richiesta di arbitrato.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto sugli elementi di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere a coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo entro 30 giorni, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente.
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente con il massimo risarcimento di € 150.000,00 e non oltre il 7% del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, con il limite di risarcimento complessivo per sinistro e per anno di Euro 150.000,00.
21 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI – INDENNIZZO SEPARATO
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, fatto salvo il disposto di cui all'Art. 6 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamenti del rischio – Diminuzioni del rischio", nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 19 "Obblighi del Contraente / Assicurato – Denuncia dei Sinistri";
c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti c) e d) di cui sopra sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di
conteggio, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
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Si conviene inoltre che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.
22 ASSICURAZIONE PARZIALE – SOTTOASSICURAZIONE
In riferimento alle partite beni immobili e beni mobili, il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile troverà applicazione solo se la somma assicurata, maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro (calcolato secondo le norme di cui all’art.CA.6 – Determinazione del danno-valore a nuovo); qualora la somma assicurata risultasse inferiore, il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile troverà applicazione in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
In riferimento alla partita Ricorso Terzi, il disposto dell’Art. 1907 del C.C. non sarà operante.
Fermo il limite di indennizzo per esse previsto, si conviene che, il valore delle opere d’arte, non concorrerà a formare “preesistenza” ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 1907 c.c.
23 ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro.
L'obbligo della Società viene in essere dopo 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Tale acconto non può comunque essere superiore a Euro 10.000.000,00.= (diecimilioni), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso di danno ad un bene assicurato a valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra viene effettuata come se tale condizione non esistesse.
Per tale bene però, oltre all'anticipo di cui sopra, la Società procede al pagamento del supplemento d'indennizzo in base allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo; più precisamente, viene effettuata entro 30 giorni da quando sia stata esibita regolare fattura comprovante i lavori già eseguiti.
24 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all’Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 giorni successivi all’accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all’ammontare dell’indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla
Società all’Assicurato entro i 30 giorni di cui al primo comma del presente articolo, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l’ammontare dell’indennizzo presunto.
Gli indennizzi da liquidare oltre il termine di 30 giorni, indicato al comma precedente, per effetto di contestazioni da parte della Società che si risolvono con il ricorso all’arbitrato, saranno calcolati in base al tasso di variazione dei “numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, pubblicati dall’ISTAT e riferiti al periodo compreso tra la data del sinistro e quello del pagamento dell’indennizzo, e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.
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La liquidazione dei danni verrà effettuata dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria.
L'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, non appena disponibile, con la massima sollecitudine.
Resta inteso e convenuto che, in caso di esito dell'inchiesta che veda l'Assicurato condannato per dolo, l'Assicurato stesso si impegna alla restituzione immediata dell'indennizzo ricevuto maggiorato degli interessi legali maturati.
25 ONORARI PERITI E/O SOCIET À DI REVISIONE, INGEGNERI, ARCHITETTI E CONSULENTI
La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari di competenza di Periti, Ingegneri, Architetti, Consulenti, Società di revisione e/o Professionisti in genere che il Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 21 che precede (“Mandato dei periti – Operazioni peritali – Indennizzo separato”), nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente o dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito o Società di revisione.
26 DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo e salvo esplicita autorizzazione del Contraente o dell'Assicurato - al diritto di azione di surroga prevista dall'Art. 1916 del Codice Civile, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili del danno, chiunque essi siano, salvo per la parte di danno rimasta scoperta di assicurazione per effetto della applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo o altre condizioni di polizza.
27 OBBLIGHI DELLA SOCIET À NELLA GESTIONE DEI SINISTRI – RENDICONTO
La Società s’impegna ed obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 15 Marzo e 15 Settembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:
🞟 elencazione dei sinistri Denunciati;
🞟 sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso;
🞟 sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
🞟 sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
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28 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni.
In tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal/al Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.
17/36
La Società (timbro e firma)
ATTIVIT À ESERCITATA
L'Assicurato, nella propria attività istituzionale di Comune:
a) svolge attività pubblica;
b) effettua la gestione di tutte le attività complementari all'attività di cui sopra, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: scuole e centri di istruzione e/o socio-ricreativi; mense; centri sportivi; officine di manutenzione e falegnameria; conduzione e manutenzione di immobili, uffici, musei, pinacoteche, teatri, biblioteche, civili abitazioni;
c) produce energia tramite proprio impianto di cogenerazione;
d) è proprietario di fabbricati sia adibiti che non ad attività pubblico/amministrativa, anche occupati da terzi, esclusa tuttavia ogni attività industriale svolta direttamente dal Contraente stesso se non sia istituzionalmente contemplata;
e) può detenere e/o utilizzare, a qualsiasi titolo (comodato, usufrutto o altro), per lo svolgimento delle proprie attività, fabbricati o beni di terzi.
f) può avvalersi di beni e/o strutture di terzi e/o affidare a terzi l’utilizzo di propri beni e/o strutture.
La conduzione delle attività stesse, i processi di lavorazione, le energie impiegate, l'impiego e/o l'esistenza di materie prime, di semilavorati, di infiammabili, di merci speciali, di esplosivi, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, complementari o accessori sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare, compreso l'impiego e/o l'utilizzo di Beni in genere contenenti parti radioattive.
L'assicurazione è perciò operativa per i completi cicli relativi alle varie attività, nulla escluso né eccettuato, ed anche per i singoli reparti e/o unità la cui attività sia limitata alla produzione o lavorazione o commercializzazione di singole parti o componenti.
BENI ASSICURATI
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
Si intendono assicurati tutti i beni immobili, mobili, oggetti d’arte e altri non descritti, di cui alle “definizioni”, esistenti all’inizio della copertura assicurativa, o anche successivamente ovunque ubicati sul Territorio italiano, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano e/o (limitatamente a “beni mobili”) anche all’estero, e fatti salvo i “beni esclusi” di cui alle definizioni.
Resta inteso e convenuto che, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato provvederà a fornire agli Assicuratori documentazioni e/o dichiarazioni utili a dimostrare il titolo e/o interesse sui beni danneggiati.
Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per
l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.
Del pari nell'ambito degli insediamenti possono essere realizzate nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte o manutenzioni ai fabbricati ed ai suoi macchinari, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle proprie attività, per cui è esonerato dall'obbligo di darne avviso all’Assicuratore.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative dell'Assicurato.
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
Relativamente ai “beni mobili” e agli “oggetti d’arte” la garanzia viene prestata anche nel corso di trasporto tra diverse ubicazioni, sedi o altri insediamenti dell’Assicurato o a lui in uso. Relativamente a "denaro e valori" la garanzia viene prestata anche nel xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx portavalori) purché effettuato da incaricati (dipendenti e non) dell'Assicurato.
SOMME ASSICURATE
Part.
Beni assicurati
Somme Assicurate
1. Beni Immobili e Mobili, come da definizioni di cui sopra e relativo contenuto, anche per conto di chi spetta | Euro | 845.475.096,00 |
2. Beni Immobili come da definizioni di cui sopra, ma non assoggettati ad imposte governative ex | Euro | 475.267.251,00 |
lege n. 1089/39, e s.m.i. e relativo contenuto, anche per conto di chi spetta |
Euro 1.320.742.347,00
Capitale Totale assicurato
RISCHI INDENNIZZABILI
Previa applicazione, sinistro per sinistro, dello scoperto e/o della franchigia eventualmente previsti, nonché verifica di capienza dei limiti di indennizzo stabiliti, la Società indennizza:
01 TUTTI I DANNI MATERIALI E LE PERDITE
subiti dai Beni assicurati e, più precisamente
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.a DANNI E PERDITE DIRETTAMENTE
verificatisi per effetto diretto di qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se dovuto a comportamenti colposi degli assicurati, di persone di cui il Contraente deve rispondere e del Contraente ai sensi dell’Art. 1900 del C.C., fatto salvo il caso di dolo del Contraente e salvo solo quanto sia espressamente escluso nel relativo Capitolo.
nonché i:
.b DANNI CONSEGUENZIALI
verificatisi in conseguenza immediata dell’azione di taluno dei rischi garantiti che abbia colpito i Beni assicurati oppure altri Beni posti nell'ambito di 2.000 metri da essi.
La Società risponde altresì dei / delle:
02 GUASTI
cagionati dalle Autorità, dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare o ridurre od impedire gli effetti di un rischio non escluso e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.
03 SPESE NECESSARIE – DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE, COLLOCAMENTO
per demolire, smantellare, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato, abilitato e disponibile, trattare i residui del sinistro, assicurati e non, smaltire eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi.
Sono inoltre comprese le spese di scavo, sterro, livellamento, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato debba sostenere, in caso di danno indennizzabile, per tubazioni, condotte, condutture e conduttori anche esterne/i ai Beni assicurati.
04 SPESE DI BONIFICA
del terreno, dei locali e del relativo contenuto, comprese le spese di bonifica, decorticazione, sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato, abilitato e disponibile.
Sono altresì comprese fino al massimo dell’ulteriore limite di indennizzo, le spese di decontaminazione di beni non danneggiati.
05 SPESE NECESSARIE – RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO
in caso di guasto o rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici, di estinzione, di captazione e distribuzione di gas combustibili in genere, nonché agli impianti e conduttori di energia elettrica e per telecomunicazioni, fotovoltaici e termici solari, per ricercare e riparare o sostituire le tubazioni, i relativi raccordi e/o i cavi collocati nei muri, nei pavimenti e/o sottoterra, nei quali si sia verificato il guasto e/o la rottura, comprese le
spese necessarie per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati e delle pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuati per la sola ricerca del guasto o della rottura.
06 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI
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e cioè i costi del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o elettroniche per il rifacimento dei Beni distrutti o danneggiati o persi o sottratti quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, documenti anche contabili, fatture, registri, disegni, materiale meccanografico, supporti di dati di apparecchiature elettroniche e simili, eventualmente anche presso Terzi e compresi i relativi trasferimenti presso i Terzi stessi.
I costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 36 (trentasei) mesi dal sinistro.
07 COSTI DI COLLAUDO DI BENI ILLESI
e per prove di idoneità e controllo sui Beni assicurati che risultano apparentemente illesi, allorchè vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni ovvero sia necessario procedere a tali prove, controlli, collaudi di tali beni per effetto di danni ad altri beni assicurati.
08 ONERI DI URBANIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE
nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sul Contraente e/o sull’Assicurato e/o che gli stessi dovessero pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.
09 DANNI SUBITI DAI BENI IN REFRIGERAZIONE
e/o in temperatura controllata a causa di:
🞟 mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
🞟 fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti a:
a) eventi garantiti in polizza;
b) accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica;
c) errori di controllo e/o manovra.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore, con l’avvertenza che tale carenza temporale non si applica per eventi che – indipendentemente dall’eventuale alterazione della temperatura – causino danni alle merci (es.: contaminazione delle merci per fuoriuscita della sostanza refrigerante, ecc.).
Ugualmente, la predetta carenza temporale non sarà applicata in caso di circostanze che causino il danneggiamento dei locali o delle celle o l’immissione di temperatura superiore a quella prevista.
10 RICORSO TERZI E/O LOCATARI
fino alla concorrenza del massimale per sinistro più avanti indicato, intendendosi le somme che il Contraente e/o l’Assicurato siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese quali civilmente responsabili ai sensi di legge per un sinistro (anche se in franchigia) indennizzabile a termini di polizza.
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’Assicurazione non comprende i danni:
🞟 a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo: i veicoli dei Dipendenti dell’Assicurato, dei Clienti, Fornitori e di Terzi in genere (siano essi Visitatori, Ospiti e/o Frequentatori), , i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
🞟 di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati Terzi:
🞟 il Coniuge, i Genitori, i Figli dell’Assicurato nonché ogni altro Parente e/o Affine se con Lui convivente;
🞟 quando l’Assicurato non sia una Persona Fisica, il Legale Rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, e le Persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
Il Contraente o l’Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
Il Contraente o l’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del Codice Civile.
11 FURTO (COME DEFINITO ALL’ART. 624 C.P.) COMUNQUE PERPETRATO, RAPINA (COME DEFINITA ALL’ART. 628 C.P.) ED ESTORSIONE (COME DEFINITA ALL’ART. 629 C.P.)
dei Beni assicurati; sono parificati ai danni ed alle perdite di cui sopra i guasti causati e/o gli atti vandalici, ai Beni tutti assicurati (inclusi fissi, infissi, serramenti, opere murarie e di protezione), dagli autori dei reati al fine di commettere o tentare di commettere i reati stessi.
Le garanzie di cui alla presente estensione sono valide anche in caso di furto, rapina, estorsione:
🞟 commessi e/o agevolati da comportamenti colposi degli Assicurati, di persone di cui il Contraente deve rispondere, degli Amministratori e del Contraente ai sensi dell’Art. 1900 del C.C., fatto salvo il caso di dolo del Contraente
🞟 quando i Beni stessi sono riposti su automezzi regolarmente chiusi a chiave;
🞟 perpetrati da incaricati della sorveglianza; nonché
🞟 per le spese di restauro per i Beni di particolare struttura o pregio architettonico.
Eventuali atti di vandalismo, sabotaggio o altri diversi da quelli di cui sopra, non saranno soggetti al limite di indennizzo previsto per la presente clausola e varranno per essi i restanti limiti di indennizzo previsti in polizza.
12 DANNI E PERDITE DEI VALORI DURANTE IL TRASPORTO (PORTAVALORI)
a seguito di:
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🞟 furto conseguente ad infortunio od improvviso malore dagli incaricati del Contraente e/o dell’Assicurato (Dipendenti e/o non, in seguito definiti Portavalori), addetti al trasporto dei Beni sopra indicati, mentre, nell’esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, nonché anche quello svolto all’interno degli Insediamenti dell'Assicurato, detengono i Beni stessi
ed anche in conseguenza di:
🞟 furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il Portavalori ha indosso od a portata di mano i Beni suddetti;
🞟 furto strappando di mano o di dosso al Portavalori i Beni suddetti;
🞟 rapina;
🞟 estorsione.
L’assicurazione è operante esclusivamente per i Portavalori che:
🞟 non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori, nel qual caso la presente assicurazione opererà per l'eccedenza e/o per quanto non coperto da tale altra assicurazione.
I trasporti devono essere effettuati:
🞟 fino a Euro 100.000.= da almeno un Portavalori, con qualsiasi mezzo di locomozione;
🞟 oltre Euro 100.000.= da un Portavalori, accompagnato almeno da Persona ugualmente incaricata, e con qualsiasi mezzo di locomozione;
Le predette modalità di trasporto e accompagnamento NON si intendono applicabili a titoli non trasferibili.
L’eventuale mancata osservanza delle suddette modalità di trasporto e accompagnamento determinerà, in caso di sinistro, l’automatica riduzione dell’indennità entro il limite massimo previsto in relazione alle effettive modalità con cui il trasporto è stato effettuato. Sono ammesse soste temporanee del Portavalori con deposito dei Beni assicurati in albergo, nell'abitazione di Xxxxx presso i quali il Portavalori abbia a soggiornare, nonché nell'abitazione del Portavalori medesimo.
Possono essere incaricati al trasporto di Valori, e sono pertanto assicurati, anche gli Amministratori dell'Assicurato, i Carabinieri, i Vigili Urbani, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed a Istituti di Vigilanza, di Polizia Privata e Società di trasporto valori, con l’avvertenza che in caso di esistenza di polizza accesa da parte di Istituti di Vigilanza, di Polizia Privata e Società di trasporto valori la presente polizza opererà solo per quanto non coperto da tale altra polizza.
13 INFEDELT À DIPENDENTI
La Società si obbliga ad indennizzare L'Assicurato delle perdite, come delimitate all’art 12 (“Portavalori”), a lui derivanti da reati di furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione, commessi da Dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:
a. tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione;
b. il reato sia stato annunciato alla Società entro il termine di un anno dalla consumazione.
Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l'attività criminosa abbia avuto inizio durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.
Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
Il limite di indennizzo rappresenta il massimo che la Società è tenuta a pagare per tutte le azioni delittuose commesse (dal singolo dipendente o non) durante il periodo di efficacia dell'assicurazione comprese quelle denunciate alla Società nel periodo di cui al primo comma, lett. b) che precede.
Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti, sia che essi facciano parte del patrimonio del Contraente sia che a quest'ultimo siano stati affidati da terzi, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero. Sono esclusi dall'indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.
ESCLUSIONI
La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
a. atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche (a meno che l'evento riguardi apparecchiature di ricerca, analisi, misurazione, controllo, trasmissione, registrazione o similari o facenti parte di macchine od impianti);
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi. La Società non è altresì obbligata in alcun caso per i danni di :
c) dolo dei Rappresentanti Legali;
d) xxxxxxxx e/o smarrimenti riscontrati in sede d'inventario, salvo che l’Assicurato provi trattarsi di “furto” ai sensi di quanto previsto per tale garanzia.;
e) infedeltà, truffa, peculato, malversazione o concussione commessi da Dipendenti, fatto salvo quanto previsto all’art. 13 che precede (“Infedeltà dipendenti”) N.B.: eventuali atti di vandalismo, sabotaggio o altri simili commessi o agevolati da dipendenti non rientrano nella presente esclusione;
f) perdite di mercato o danni da interruzione dell'attività quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto eventualmente previsto altrove;
g) responsabilità civile di qualsiasi tipo, salvo però il Ricorso Terzi e il Ricorso dei Locatari;
h) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
i) multe o penalità diverse.
nonché per i danni:
j) da inquinamento;
k) di corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente alla parte di Bene direttamente colpita;
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
l) causati da lavori di costruzione o ristrutturazione dei Fabbricati; salvo che provocati da altro evento non altrimenti escluso.
Nel caso poi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente assicurazione, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
CA.01 TERREMOTO
La garanzia è prestata anche per “Terremoto”, intendendosi per tale un sommovimento della
crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Ai soli effetti della franchigia e del limite di indennizzo previsti per la presente garanzia, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
CA.02 ALLAGAMENTI
Ai soli effetti dell'applicazione della franchigia, si precisa che sono considerati "Allagamento" i
danni provocati da acqua penetrata all'interno dei Fabbricati per cause diverse da inondazione o alluvione (intendendosi per tali la fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali), come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, rigurgiti della rete fognaria, penetrazione di acqua piovana dalla soglia di porte, porte-finestre e simili eventi.
CA.03 BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE
Relativamente ai beni ed attrezzature elettroniche ad Impiego Mobile, si precisa che la
garanzia è estesa ai danni ed alle perdite che gli stessi subiscano durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto aereo ed a mano, nel Mondo intero.
CA.04 - OMISSIS
CA.05 INATTIVITÀ
Qualora uno o più Insediamenti vengano dichiarati, dal Contraente o dall'Assicurato, "Inattivi"
si conviene fra le Parti che il tasso, relativo ai Beni ascrivibili a tale o tali Insediamenti, sarà ridotto al 50% di quello in corso.
La corrispondente riduzione del premio decorrerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'Inattività.
Durante l'Inattività è comunque data facoltà al Contraente o all'Assicurato di mettere temporaneamente in funzione i macchinari e gli impianti ai fini della loro conservazione.
CA.06 DETERMINAZIONE DEL DANNO - VALORE A NUOVO PER "FABBRICATI" E "MACCHINARI"
Per “valore a nuovo” si intende:
per i BENI IMMOBILI
la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il Bene escludendo soltanto il valore dell’area;
per i BENI MOBILI E PER BENI NON DESCRITTI
il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto qualunque sia il mezzo utilizzato, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere).
In caso di sinistro si determina:
1) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè – escludendo il valore dell’area – al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all’uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l’eventuale valore dei Beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
2) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad 1), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito a stadi di avanzamento dei lavori seguendo il progredire della ricostruzione o del rimpiazzo; la ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e, sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della Società.
L'assicurazione del valore a nuovo non è operante:
a) per i beni immobili (o porzioni di) e per gli impianti ed i macchinari che, al momento del sinistro, si trovano in stato di Inattività come dichiarato dal Contraente o dall'Assicurato;
b) nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non vengono intraprese e compiute in tempi oggettivamente possibili o non vengono intraprese.
CA.07 DETERMINAZIONE DEL DANNO - VALORE DI ASSICURAZIONE PER "FABBRICATI" E "MACCHINARI" IN STATO DI INATTIVITÀ
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
L'ammontare del danno indennizzabile viene determinato stimando il costo (al lordo degli
oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualsiasi altro onere, delle spese di trasporto con qualsiasi mezzo effettuato, dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere) di riparazione, di ricostruzione di rimpiazzo a nuovo (escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico), ridotto in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero).
CA.08 DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA
Si conviene che, qualora l’Assicurato impieghi i propri Dipendenti per gli interventi di ripristino o riparazione delle cose assicurate a seguito di un evento indennizzabile a termini della presente polizza, verranno per essi indennizzati i costi orari, sia per le ore ordinarie che per quelle straordinarie, documentate dall’Assicurato medesimo.
Nel caso, invece, la riparazione sia effettuata da Xxxxx, le spese riconosciute dalla Società per il costo orario della mano d’opera, saranno quelle risultanti dalle relative fatture.
CA.09 VALORE NOMINALE
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
Denaro, titoli di credito e valori bollati in genere vengono valutati al loro valore nominale,
ovvero, qualora fossero ammortizzabili, vengono riconosciute le spese per il loro ammortamento.
CA.10 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER GLI "OGGETTI D’ARTE"
Si conviene che qualora esista una stima degli oggetti d’arte redatta da stimatore esperto,
vale il disposto dell'Art. 1908 del Codice Civile e le parti convengono di attribuire a ciascuna opera e oggetto il valore di cui alla stima, che in caso di sinistro è considerato valore della cosa al momento del sinistro
In mancanza di stima, ovvero per opere non comprese nell'elenco della stima stessa, viene attribuito l’equo valore di mercato al momento del sinistro.
CA.11
DETERMINAZIONE DEL DANNO - VALORE DI
RIACQUISTO PER "ALTRI BENI MOBILI"
A questi Beni è attribuito il costo di riacquisto al giorno del sinistro, aumentato degli oneri
fiscali se dovuti.
Qualora le valutazioni così formate superassero i corrispondenti prezzi di mercato, dovranno essere applicati questi ultimi.
Ciò premesso, la quantificazione del danno potrà altresì essere effettuata sulla base del valore della fattura di riacquisto ovvero sulla base del preventivo di acquisto dei beni sostitutivi di quelli danneggiati o perduti.
CA.12 COPPIE – INSIEMI – SERIE
Qualora la raccolta o collezione, coppia, insieme o serie assicurata venga sottratta, distrutta o
danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà ,oltre al valore dei singoli pezzi sottratti, distrutti o danneggiati, anche l’equo conseguente deprezzamento della raccolta o collezione, coppia, insieme o serie o delle rispettive parti.
CA.13
COSTO DI RICOSTRUZIONE SPECIALE E DIFFERENZIALE
STORICO-ARTISTICO
Ad integrazione del precedente art. CA. 06 - “determinazione del danno, valore a nuovo” - si
conviene che la spesa per la ricostruzione o il rimpiazzo o il restauro di beni immobili o mobili di valore storico-artistico, sarà valutata, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tenendo conto dei particolari pregi dei beni, delle tecniche realizzative e dei materiali utilizzati, quali a titolo esemplificativo: affreschi, ornamenti, mosaici, bassorilievi, ornamenti murari, stucchi, volte, soffittature, ecc.
Pertanto, in caso di sinistro, restano a carico della Società i costi necessari a riportare le cose assicurate nello stato più prossimo e simile a quello che avevano prima dell’accadimento del
sinistro, utilizzando i metodi, i materiali e le maestranze necessarie al perseguimento di tale scopo, compresa una stima dell’eventuale svalutazione o deprezzamento delle cose danneggiate il cui importo resta a carico della società.
Viceversa, in caso di danno non suscettibile di riparazione o restauro, il risarcimento sarà calcolato in base all’equo valore di mercato dell’ente assicurato, all’epoca del sinistro.
CA.14 POSSESSO E GESTIONE DEI BENI
In caso di danno ai Beni assicurati o di presumibile danno, l'Assicurato avrà pieno diritto al
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
loro possesso ed alla loro gestione.
Resta espressamente convenuto che, dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono stati effettivamente danneggiati, l'Assicurato determinerà se tali Beni sono adatti per essere riparati, rilavorati e/o comunque utilizzati e/o venduti, salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.
Il valore dei recuperi spetta alla Società.
CA.14 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO
La Società risarcisce le spese necessarie per rimuovere, smontare, svuotare, eventualmente
decontaminare, trasportare, conservare, allocare provvisoriamente, ricollocare e collaudare macchinario, attrezzature, arredamento e altri beni assicurati (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare/rimontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero necessarie per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro.
CA.15 MACCHINARI PRESSO TERZI
Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati nell'ambito dei beni immobili
assicurati, aree di xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, macchinari, merci e beni mobili assicurati anche se posti su automezzi in sosta, o durante operazioni di carico e scarico, nonché presso ubicazioni diverse da quelle dichiarate.
CA.16
VALORI ASSICURATI E COPERTURA AUTOMATICA NUOVE
UBICAZIONI
L'Assicurato dichiara che le somme assicurate corrispondono alla totalità del valore dei beni
assicurati, come stabilito dal presente contratto.
Al termine di ogni annualità assicurativa, l'Assicurato fornirà i valori aggiornati onde procedere alla determinazione delle nuove somme assicurate, convenendosi tra le Parti che in caso di sinistro non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 22 “Assicurazione parziale – Sottoassicurazione” per quelle partite la cui somma assicurata risulti insufficiente in misura non superiore al 20% (comprendendo in tale percentuale sia i beni esistenti, sia eventuali nuovi beni e/o nuove località o nuovi “insediamenti”).
Qualora invece tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto del suddetto Art. 22 resterà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo che per ciascuna partita il risarcimento non potrà superare la rispettiva somma assicurata (salvo quanto diversamente altrove convenuto in polizza o sue appendici).
Fermo il limite complessivo del 20% di cui sopra, si conviene altresì che l’acquisizione di nuovi “Insediamenti” o nuovi beni assicurati, mobili o immobili, durante l'annualità assicurativa saranno automaticamente assicurati, a far data dal momento in cui nasce un interesse
assicurabile o, se anteriore, della presa in consegna, senza obbligo di preventiva comunicazione, ma con un massimo di Euro 25.000.000 (Venticinquemilioni) per singola nuova ubicazione/insediamento.
Eventuali eccedenze a tale limite non saranno automaticamente coperte e dovranno essere preventivamente concordate con la Società.
CA.17 SOVRACCARICO NEVE
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo e/o cedimento, totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.
–Ai fini della presente garanzia la Società non risarcisce i danni causati:
• da valanghe e slavine;
• da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia, se l’attività nei locali sia stata sospesa per più di 72 ore consecutive precedenti il momento del sinistro;
• ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all’epoca di costruzione dei fabbricati colpiti dal sinistro ed al loro contenuto;
• ai fabbricati in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
• ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
• a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo e/o cedimento totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
CA.18 DETERIORAMENTO BENI DESTINATI A CONSUMO UMANO
In caso di danno che abbia colpito beni destinati a consumo umano (alimentari, medicinali
ecc.), è facoltà della Contraente di procedere allo smaltimento dei beni danneggiati o ritenuti non rispondenti alle esigenze di conservazione previste per tale tipologia di beni.
CA.20 TERRORISMO
Ai fini della applicazione dei limiti di indennizzo delle franchigie e/o scoperti previsti per
“Terrorismo”, si conviene che per “Atto di terrorismo” si intende un atto (incluso l’uso e/o la minaccia dell’uso della forza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone (che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo) per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, al fine di influenzare qualsiasi governo o impaurire la popolazione o una sua parte.
Agli effetti delle presente garanzia, in nessun caso la Società risponderà, per ciascun sinistro, di importo superiore al 50% (cinquantapercento) della somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo indicato di seguito e con l’avvertenza che se il predetto 50% desse un risultato inferiore a Euro 1.000.000 (unmilione), la Società risponderà almeno fino a tale importo di Euro 1.000.000.
Le parti hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di recesso da parte della Società, sarà applicabile quanto previsto dall’Art. 1 (“Durata del Contratto – Rinnovo – Rescindibilità annuale”) delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
In caso di recesso dalla presente garanzia la Società rimborsa il rateo di premio imponibile annuo relativo al periodo di rischio non corso.
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
Il premio imponibile annuo per la presente garanzia “Terrorismo” è stabilito in €
pari a % del premio lordo annuo (vedi scheda di quotazione).
CA.21 PERDITA DELLE PIGIONI E MANCATO GODIMENTO
Se i beni assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la
Società rifonderà all'Assicurato, fino alla concorrenza del limite previsto a questo titolo e senza applicazione della regola proporzionale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, anche il mancato godimento dei fabbricati da lui occupati nonché quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.
Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 (dodici) mesi e semprechè tale "perdita pigioni" non sia risarcibile nell'ambito di altra Sezione “Danni da interruzione di esercizio - Danni Indiretti” se esistente
CA.22 MAGGIORI SPESE
Se i beni assicurati subiscono un danno in relazione a un evento non escluso dalla presente
polizza, la Società, fino alla concorrenza del limite previsto a questo titolo e senza applicazione della regola proporzionale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza le spese fisse insopprimibili connesse all’esercizio delle attività proprie dell’Assicurato, nonché le maggiori spese/costi (necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali), per la prosecuzione delle attività, operazioni e/o servizi, costituite (a titolo esemplificativo e non limitativo) da:
- canoni di locazione
- stipendi e compensi (inclusi straordinari) a dipendenti e/o non
- trasporti anche celeri e/o aerei
- maggiori costi di acquisti
- uso di apparecchi sostitutivi;
- applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione (incluso lavoro straordinario);
- uso di servizi e/o di proprietà di Xxxxx;
- altre spese non espressamente escluse.
La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:
a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata se derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità non connessi a sinistro indennizzabile;
b) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo della riparazione o sostituzione dei beni danneggiati, ma comunque non oltre 12 (dodici) mesi.
Nel determinare l'importo dell'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero comunque compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (festività aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).
Per ogni sinistro indennizzabile, resta a carico dell’assicurato la franchigia prevista nell’apposito capitolo.
CA.23 OGGETTI D’ARTE
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
Relativamente agli “Oggetti d’Arte”, si precisa che le garanzie di cui alla presente polizza sono
estese ai danni ed alle perdite che gli stessi subiscano, oltre che durante la loro giacenza, anche durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto aereo ed a mano, nel Mondo intero.
La garanzia di cui sopra è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato al capitolo “limiti di indennizzo” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art 1907 c.c.
LIMITI DI INDENNIZZO
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
Resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, in eccesso alle franchigie/scoperti stabilite/i, somma superiore ai seguenti importi quali limiti “abbinati per Danni Materiali e Danni Indiretti (se assicurati)”:
LIMITI DI INDENNIZZO ANNUI
Euro 500.000.000.=
ESPOSIZIONE ANNUA COMPLESSIVA
Per anno
Euro 500.000.000.=
DANNI O PERDITA DI BENI IMMOBILI E MOBILI
Per anno
DANNI
O PERDITA
DA
“EVENTI
CATASTROFALI”
Euro 60.000.000.=
Per anno
Euro 15.000.000=
DANNI O PERDITA DA TERRORISMO
Per anno
Euro 25.000.000.=
RICORSO TERZI INCLUSO LOCATARI
Per anno
Euro 12.000.000.=
SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO , RIMOZIONE, COLLOCAMENTO – SPESE DI BONIFIC E SPESE DI DECONTAMINAZIONE DEI BENI ILLESI
Per anno
Limite 7% dell’indennizzo con il massimo di Euro 150.000
ONORAI PERITI E/O SOCIETA’ DI REVIZIONE, INGEGNERI, ARCHITETTI E CONSULENTI
Per anno
LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO
GARANZIE
LIMITI DI INDENNIZZO
(al netto dell’eventuale scoperto e/o franchigia)
QUALSIASI EVENTO SALVO QUANTO SPECIFICATO IN SEGUITO
Euro 500.000.000.= per sinistro, nonché per anno assicurativo, salvo dove diversamente indicato,
SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE, COLLOCAMENTO (Garanzia 03) : 10% del danno materiale indennizzabile a termini di polizza nonché, se tale limite fosse insufficiente, fino a ulteriori: | Euro 7.000.000.= per sinistro |
SPESE DI BONIFICA (Garanzia 04 primo comma)
Euro 2.000.000.= per sinistro
SPESE DI DECONTAMINAZIONE DI BENI ILLESI (Garanzia 04
secondo xxxxx)
Euro 2.000.000.= per sinistro
COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI (Garanzia 06)
Euro 500.000.= per sinistro
COSTI DI COLLAUDO DI BENI ILLESI (Garanzia 07)
Euro 250.000.= per sinistro
PERDITA DELLE PIGIONI E MANCATO GODIMENTO (CA 21)
Euro 500.000.= per sinistro
MAGGIORI SPESE (CA 22)
Euro 1.000.000.= per sinistro
DANNI SUBITI DAI BENI IN REFRIGERAZIONE (Garanzia 09)
Euro 500.000.= per sinistro
RICORSO TERZI (Garanzia 10) per DANNI ALLE COSE DI TERZI
Euro 20.000.000.= per sinistro
RICORSO TERZI (Garanzia 10) per DANNI ALLE COSE DEI LOCATARI
Euro 10.000.000.= per sinistro
FURTO, RAPINA, ESTORSIONE (Garanzia 11) (ESCLUSI VALORI ED OPERE D’ARTE) | Euro sinistro | 150.000.= | per | |
FURTO, RAPINA, ESTORSIONE DI VALORI IN CASSAFORTE, ARMADI CORAZZATI E SIMILI (Garanzia 11) | Euro sinistro | 250.000.= | per |
FURTO, RAPINA, ESTORSIONE DI VALORI COMUNQUE CUSTODITI NEGLI INSEDIAMENTI (Garanzia 11)
Euro 100.000.= per sinistro
GARANZIA PORTAVALORI (Garanzia 12)
Euro 100.000.= per sinistro
Euro
sinistro
30.000.= per
FURTO, RAPINA, ESTORSIONE PERPETRATI DA TERZI INCARICATI DELLA SORVEGLIANZA – PORTAVALORI (Garanzia 12)
Euro
sinistro
30.000.= per
INFEDELTA’ DIPENDENTI (Garanzia 13)
Euro
sinistro
30.000.= per
DANNI O PERDITA DI OGGETTI D’ARTE (CA 23)
Euro
75.000.= per
ciascun mezzo fermo il limite di 30.000 per le opere d’arte
BENI TRASPORTATI (vedi beni assicurati e CA 23 )
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO
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NOTA: Tutti i limiti di indennizzo si intendono “A Primo Rischio Assoluto” (non soggetti cioè alla regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.)
Franchigie e/o scoperti
Qualsiasi evento indennizzabile a termini di polizza, salvo quanto eventualmente diversamente definito in precedenza, sarà indennizzato con deduzione dei seguenti importi (vedi opzioni di quotazione A e B):
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NOTE (alle franchigie e scoperti tutte/i) :
A) Qualora in caso di sinistro e/o evento risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste per la presente polizza, dall’ammontare del danno quantificato a termini di polizza verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.
B) Ove sia previsto uno scoperto in percentuale dell’importo indennizzabile “con il minimo di
…”, si intende che verrà applicato unicamente l’importo maggiore risultante tra la percentuale e il “minimo”.
C) Allorché sia previsto un importo “massimo” detraibile (es.: eventi catastrofali e terrorismo.), si intende che per tali casi non potrà comunque essere applicata detrazione complessivamente superiore all’importo indicato.
D) Xxxxxx altra franchigia e/o scoperto che non sia qui sopra indicata/o sarà applicabile a questa polizza.
La Società
(timbro e firma)
Franchigie e/o scoperti altre opzioni
SCOPERTO pari al 10% dell’ammontare del danno quantificato a termini di polizza, con il minimo non indennizzabile di Euro 50.000 , ma con massima deduzione di Euro 350.000
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SE CONSEGUENTE AD “EVENTI CATASTROFALI” O A “TERRORISMO”
Franchigia di Euro 5.000.=
SE CONSEGUENTE A FURTO, RAPINA, ESTORSIONE, PORTAVALORI, INFEDELTA’ (Garanzie 11, 12, 13)
Franchigia di Euro 5.000.=
SE CONSEGUENTE AD ALTRI EVENTI SU APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Franchigia di Euro 25.000.=
SE CONSEGUENTE AD ALTRI EVENTI SU ALTRI BENI
Nel caso in cui il rischio di cui al presente Capitolato d’Appalto dovesse essere ripartito tra più Compagnie di Assicurazione per ognuna di esse dovrà essere riportato: la Ragione Sociale, l’Agenzia di pertinenza, la quota assunta nonché timbro e firma per accettazione.
La Società
(Timbro e Firma)