Oggetti d’arte Clausole campione
Oggetti d’arte. Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, ▇▇▇▇▇▇, statue, raccolte e/o collezioni d’antichità o numismatiche o filate- liche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.
Oggetti d’arte. (art. 3.1)
Oggetti d’arte. Arredi, dipinti, quadri, bronzi, sculture, mobili di antiquariato, lampadari, porte chiambrane e sovraporte all'interno di fabbricati, cornici, tappezzerie, vasellame, orologi antichi, terrecotte, libri e manoscritti. Le rarità bibliografiche, e oggetti e servizi di argenteria, tappeti arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili, pietre perle e metalli preziosi ed altri oggetti, lampadari, quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi. bronzi, cere ed altri oggetti che possono essere identificati come tali, a condizione che non siano già assicurati con apposita polizza.
Oggetti d’arte di valore singolo superiore a € 8.000,00. L’Assicurato è tenuto a presentare un elenco dettagliato dei beni assicurati completi di re- lativa valutazione effettuata da estimatore beneviso alla Società. La Società risponde, nei limiti della somma as- sicurata a questo titolo, dei danni materiali e diretti causati da eventi garantiti nella “Sezione Incendio” ad affreschi, dipinti, mosaici e statue aventi valore artistico, raccolte scientifiche, d’antichità, numismatiche e filateliche; collezio- ni in genere, pietre e metalli preziosi, perle, qua- dri, tappeti, arazzi e cose aventi valore artistico,
Oggetti d’arte. Il risarcimento verrà effettuato in base al valore commerciale al momento del sinistro, nei limiti del risarcimento eventualmente specificati. Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro e quello di detta stima. In caso di danno parziale verrà risarcito il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati, Comprensivo dell'eventuale deprezzamento a seguito del danno.
Oggetti d’arte. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Oggetti d’arte. Quadri, stampe, tappeti, ▇▇▇▇▇▇, statue, sculture e altri oggetti d’arte sono assicurati per il loro rispettivo “valore commerciale”, vale a dire per il valore loro attribuito dal mercato nella libera trattazione di compravendita.
Oggetti d’arte. I quadri, i tappeti e gli arredi di valore unitario superiore a 2.500 euro, facenti parte dell’arredamento dell’Albergo, sono assicurati purché specificatamente descrittti in Polizza.
Oggetti d’arte. CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO Relativamente agli “Oggetti d’Arte”, si precisa che le garanzie di cui alla presente polizza sono estese ai danni ed alle perdite che gli stessi subiscano, oltre che durante la loro giacenza, anche durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto aereo ed a mano, nel Mondo intero. La garanzia di cui sopra è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato al capitolo “limiti di indennizzo” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art 1907 c.c.
Oggetti d’arte. Quadri, dipinti, affreschi e mosaici; sculture, statue, gessi, reperti in ceramica e simili, bronzetti e cere; reperti archeologici; libri antichi; pergamene, manoscritti, carteggi e altri documenti storici, compresi manifesti, locandine e fotografie d’epoca; arredi e mobili antichi, arazzi, tappeti; cimeli, costumi, armi e uniformi d’epoca; e in genere ogni oggetto ed opera d’ingegno avente carattere e pregio storico e/o artistico, anche secondo previsione del T.U. sui beni culturali di cui al D.lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii.
