Ricorso terzi Clausole campione

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del c.c.
Ricorso terzi. L’impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare a Xxxxx quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose o animali, in conse- guenza di Incendio, Esplosione e Scoppio dell’Autoveicolo indicato in Poliz- za, quando non si trovi in circolazione ai sensi del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209. La Copertura assicurativa è prestata sino a concorrenza di Euro 260.000,00 per Sinistro. a. i danni da inquinamento dell’ambiente, cioè conseguenti a contamina- zione dell’acqua, dell’aria e del suolo; b. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato del condu- cente o del proprietario dell’Autoveicolo. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabi- lità senza consenso dell’Impresa.
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita, indicato nella Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di leg- ge, per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a ter- mini della presente Sezione. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali del- l’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi, entro il massi- male stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. Con tale estensione di garanzia, l’assicurazio- ne non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • di qualsiasi natura conseguenti a inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi: • gli Assicurati, i loro genitori e figli e ogni altro parente e/o affine se convivente, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi; • i dipendenti dell’Assicurato in occasione del- l’espletamento della loro attività. L’Assicurato deve: • comunicare tempestivamente notizie, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto; • adoperarsi per l’acquisizione degli elementi di difesa; • astenersi, in ogni caso, da qualsiasi ricono- scimento di responsabilità. Per questa estensione la garanzia viene pre- stata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Ricorso terzi. (La garanzia è operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza). La Società tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto nella scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza di € 500.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio), o scoppio del veicolo assicurato, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni,di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi,entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui,fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.
Ricorso terzi. L’Assicurazione è prestata, per le somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai termini del presente settore. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni:
Ricorso terzi. La Società, se attivata la garanzia, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini del presente capitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigia. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza. Sono esclusi dall’Assicurazione i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo. Non sono considerati terzi: 1) i componenti del Nucleo familiare; 2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1); 3) le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che costituiscano con loro i rapporti di cui al punto 1).
Ricorso terzi. La copertura assicurativa è estesa ai danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. La Società risponde fino alla concorrenza di Euro 200.000,00.