Ricorso terzi Clausole campione

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: • a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, esplosione e scoppio. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi fino al 20% del massimale della garanzia Ricorso Terzi. Negli stessi termini, oltre al Contraente, sono assicurati anche:
Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita, indicato nella Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di leg- ge, per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a ter- mini della presente Sezione. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali del- l’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi, entro il massi- male stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. Con tale estensione di garanzia, l’assicurazio- ne non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • di qualsiasi natura conseguenti a inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi: • gli Assicurati, i loro genitori e figli e ogni altro parente e/o affine se convivente, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi; • i dipendenti dell’Assicurato in occasione del- l’espletamento della loro attività. L’Assicurato deve: • comunicare tempestivamente notizie, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto; • adoperarsi per l’acquisizione degli elementi di difesa; • astenersi, in ogni caso, da qualsiasi ricono- scimento di responsabilità. Per questa estensione la garanzia viene pre- stata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Ricorso terzi. (operante se nella scheda di Polizza sono indicati Massimale e relativo Premio) In seguito a un Sinistro indennizzabile dal presente Quadro di garanzia del quale l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge, la Società risponde, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza, dei danni materiali e diretti ai beni di terzi. Sono compresi i danni che derivano dall’ interruzione o dalla sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, fino al raggiungimento del 10% del Massimale per singolo Sinistro. · a cose che l’Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo; · conseguenti alla contaminazione dell’acqua dell’aria e del suolo; · da fuoriuscita di liquidi. Non sono considerati terzi: · il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l’Assicurato in modo continuativo e i figli minorenni che non convivono con lui; · se l’Assicurato/Contraente non è una persona fisica, le società e le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato/Contraente o le persone di cui al primo punto rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore; · le società che rispetto all’Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, e gli amministratori delle stesse.
Ricorso terzi. L’impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare a Xxxxx quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose o animali, in conse- guenza di Incendio, Esplosione e Scoppio dell’Autoveicolo indicato in Poliz- za, quando non si trovi in circolazione ai sensi del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209. La Copertura assicurativa è prestata sino a concorrenza di Euro 260.000,00 per Sinistro.
Ricorso terzi. 27) L’Assicurazione è prestata, per le somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai termini del presente settore. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni:
Ricorso terzi. A parziale deroga del successivo art. 14.1, lettera f), la Compagnia risponde, fino alla concorrenza di € 1.000.000, delle somme dovute dal Contraente e dall’Assicurato (ove ne ricorrano i presupposti) nella sua qualità di Utilizzatore, in conseguenza di Incendio, Esplosione e Scoppio delle cose assicurate con la sezione “All Risks Xxxxx Xxxxxxx” che abbiano cagionato danni diretti e materiali a cose di terzi. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di Beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale assicurato e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. Ai fini del presente punto il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell’Assicurato.
Ricorso terzi. La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguen- za di Incendio del Veicolo, Esplosione o Scoppio in aree private. La Compagnia risponde fino alla concorrenza di 150.000,00 Euro dei danni diretti e materiali cagionati dal Sinistro a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all’art. 129 del Codice delle Assicurazioni. La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industria- li, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale suindicato. Sono comunque esclusi:
Ricorso terzi. La copertura assicurativa è estesa ai danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. La Società risponde fino alla concorrenza di Euro 200.000,00.