LIMITI DI INDENNIZZO Clausole campione

LIMITI DI INDENNIZZO. L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura per ciascun Sinistro ed al punto 4.2 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall’Assicurato nello stesso periodo. Le garanzie vengono prestate con l’applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato annuo indicata al punto 5 della Scheda di Copertura.
LIMITI DI INDENNIZZO. Agli indennizzi dovuti dalla Società si applicano, per specifiche causali, i seguenti limiti di indennizzo applicabili al netto e per l’eccedenza delle franchigie di polizza:
LIMITI DI INDENNIZZO. Per ciascun Sinistro di Ricovero Ospedaliero non potranno essere indennizzate più di 12 (dodici) rate consecutive. Il limite dell’importo massimo assicurabile per ciascuna rata mensile è pari a € 5.000,00 (cinquemila). L’Impresa corrisponderà un Indennizzo pari a tre volte l’importo di ciascuna rata. L’Indennizzo non potrà comunque superare l’importo di € 15.000,00 (quindicimila) per ciascuna rata mensile; tale limite sarà da intendersi anche come limite complessivo nel caso in cui sussistano in capo all’Assicurato, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o ad altre Polizze Collettive dello stesso tipo stipulate fra il Contraente e l’Impresa. Per ciascun Assicurato non potranno essere indennizzate più di 48 (quarantotto) rate per tutta la durata dell’Assicurazione. L’Indennizzo per Ricovero Ospedaliero non può cumularsi con altri eventuali Indennizzi ricevuti per Perdita d’Impiego Involontaria relativamente allo stesso periodo temporale. Per ciascun Sinistro derivante da decorso obbligatorio del periodo di isolamento o di quarantena presso il domicilio per COVID 19, l’Impresa corrisponderà fino ad un massimo di 12 (dodici) rate consecutive indennizzabili per ciascun Sinistro, con il massimo di 48 (quarantotto) rate mensili del Finanziamento per tutta la durata dell’Assicurazione. Il limite dell’importo massimo indennizzabile per ciascuna rata mensile è pari a € 5.000,00 (cinquemila). Tale limite si deve intendere come complessivo anche nel caso in cui sussistano, in capo all’Assicurato, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o a precedenti edizioni della stessa. Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40% Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: - con possibilità di applicazione di protesi efficace 11% - senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30% Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio 5% Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità...
LIMITI DI INDENNIZZO. Le somme garantite ed i massimali indicati qui di seguito rappresentano il massimo esborso dell’Impresa per sinistro e per anno assicurativo.
LIMITI DI INDENNIZZO. L’indennizzo non può in ogni caso essere superiore alla somma assicurata. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
LIMITI DI INDENNIZZO. L’indennizzo non può essere mai superiore alla somma assicurata o al valore d’acquisto indicato nell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia salvo quanto previsto dall’art. “3.1.9. Pacchetto A Garanzie Integrative”, lettera c), e i danni da deprezzamento e da mancato godimento o uso o altri pregiudizi anche fiscali.
LIMITI DI INDENNIZZO. Della somma assicurata per il contenuto, Europ Assistance in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:
LIMITI DI INDENNIZZO. La prestazione assicurata è pari al debito residuo del Contratto di Finanziamento in linea capitale, al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. Nei casi di “Posticipo del rimborso della rata” o di “Modifica dell’importo della rata” del Contratto di Finanziamento, disciplinati all’art. 5 “DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO” che precede, il debito residuo verrà ricalcolato sulla base del nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. • in caso di Morte ed Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia: l’importo di Euro 80.000,00 per Assicurato e per Sinistro. • In caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia: l’importo di Euro 2.000,00 mensili con il massimo di 12 indennizzi mensili per Sinistro e 24 indennizzi mensili per l’intera durata della Copertura Assicurativa. In caso di finanziamenti erogati per un importo superiore al massimale di Euro 80.000,00 gli indennizzi (Morte ed Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia) saranno liquidati proporzionalmente in base al rapporto fra tale massimale ed il finanziamento erogato.
LIMITI DI INDENNIZZO. L’Assicurazione è prestata con il seguente limite di Indennizzo: