PSC il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
CIG codice identificativo di gara;
Tariffe si intende la remunerazione riconosciuta per le singole prestazioni sanitarie dalla normativa regionale vigente ratione temporis all’atto della stipula dell’accordo/contratto, o comunque, in via residuale, dalla normativa nazionale (che rappresenta per le regioni in Piano di rientro un importo massimo non superabile) vigente all’atto della stipula dell’accordo/contratto;
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
Regione Lombardia ha da subito attivato diverse misure al fine di sostenere il mondo sportivo, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dal Bilancio regionale, ed in affiancamento alle misure statali messe in gioco, per agevolare una ripartenza in sicurezza della pratica sportiva. Ciò in coerenza con la normativa nazionale in materia di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e con tutti i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri coinvolti nella gestione della situazione emergenziale e le ulteriori indicazioni o chiarimenti forniti dall'Istituto Superiore di Sanità. Si è quindi proceduto con l’assegnazione al Comitato Olimpico Nazionale italiano della Lombardia (Coni Lombardia) dei test rapid antigenici sars-cov-2 da destinare a favore degli atleti e del comparto sportivo delle federazioni affiliate allo stesso (D.g.r. n. XI/4529 del 7/04/2021). Successivamente è stato assegnato un contributo di 66.000,00 euro alla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) Comitato Regionale Lombardia, finalizzato al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per garantire la ripresa in sicurezza del campionato di eccellenza (D.g.r. n. XI/4555 del 19 marzo 2021). A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 le attività sportive dilettantistiche sono state per lungo tempo sospese per effetto delle norme di contenimento della diffusione del virus; ciò non ha consentito, alla maggior parte dei bambini e ragazzi lombardi, di poter frequentare i corsi ai quali erano iscritti, pertanto, è venuto meno uno dei requisiti d’accesso alla misura Dote Sport: la frequenza all’attività sportiva per almeno 4 mesi. Conseguentemente, si è proceduto alla sospensione della misura “Dote sport” ed a destinare le relative risorse, pari a 2 Meuro, all’ incremento della dotazione finanziaria della misura “E’ di nuovo sport”, volta al sostegno del sistema sportivo lombardo, la cui operatività è stata duramente colpita dalla emergenza sanitaria Covid-19. Tale misura ha sostenuto le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, nonostante la sospensione dell’attività sportiva hanno dovuto sostenere numerose spese di carattere ordinario e, parallelamente, hanno visto ridotte significativamente le proprie entrate (complessivamente sono stati finanziati n. 1026 su 1734 domande pervenute). Un’altra iniziativa sviluppata è stato il bando congiunto con la Fondazione Cariplo per sostenere progetti sviluppati in collaborazione con organizzazioni non profit del mondo sportivo e del mondo educativo, formativo e sociale, e volti a realizzare interventi che valorizzino lo sport come strumento per veicolare contenuti educativi.
RICHIAMATA la Determina n. 17 del 30/01/2017, con la quale la Camera ha aderito alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 14 – Lotto 6 – Lazio – CIG 66502632A3” ed ha, per effetto di ciò, stipulato con la Soc. GALA SPA un contratto di fornitura di energia elettrica per il periodo dal 01/04/2017 al 31/03/2018 SMARTCIG derivato n. Z791D1815F; Preso atto della nota del 24/06/2017 – acquisita agli atti con Prot. n. 12336 dell’ 11/07/2017 – con il quale l’ “Acquirente Unico” ha comunicato che in data 24/06/2017 è stato risolto, per inadempienze della Soc. GALA SPA, il contratto di trasporto tra quest’ultima ed il distributore “E-distribuzione S.p.A”, precisando tuttavia che la fornitura non verrà interrotta in quanto nei confronti della Camera verrà attivato il Servizio di Tutela, il quale verrà erogato, con decorrenza 18/07/2017, dal Servizio Elettrico Nazionale SPA(ex “Enel Servizio Elettrico S.p.A.”); Xxxxx xxxx, xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxx 00/00/0000 – acquisito agli atti – con il quale Consip segnala di aver avviato, in data 28/06/2017, il procedimento per la risoluzione dei Lotti 1 e 4 della Convenzione Energia Elettrica 14, a seguito della risoluzione del contratto di trasporto di Gala, esercitata dal distributore locale “E-distribuzione S.p.A”, e, nel valutare la possibilità di attivazione di una nuova Convenzione, conferma che ad ogni modo “la fornitura di energia elettrica è garantita dall’attivazione dei servizi di salvaguardia/maggior tutela, eventualmente a condizioni economiche diverse da quelle attualmente previste in convenzione”. Considerato che l’Ufficio Provveditorato, in data 12/07/2017, contattava telefonicamente lo Sportello per il Consumatore (al numero verde: 800.166.654, indicato nella sopra citata nota Prot. 12336 per le richieste di informazioni) per sapere se la Camera dovesse eventualmente adempiere a particolari oneri documentali, e che l’operatore comunicava l’impossibilità, al momento, di fornire chiarimenti in merito in quanto questi ultimi sarebbero stati forniti direttamente dal personale degli Uffici a ciò preposti; Considerato, tuttavia, che l’Ufficio Provveditorato – per ogni ulteriore cautela – contattava direttamente, al numero verde: 800.900.800, il “Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.” (ex “Enel Servizio Elettrico S.p.A.”) , il quale garantiva che la Camera, ai fini della continuità della fornitura, non era tenuta ad alcun onere, in quanto il passaggio del contratto da GALA SPA al medesimo Servizio sopra citato sarebbe avvenuto in automatico; Preso atto, tuttavia, che la risoluzione del contratto con il precedente fornitore - nonostante questa non determini alcuna interruzione della fornitura – comporta comunque l’insorgere di un nuovo rapporto contrattuale con un diverso fornitore, e ritenuto pertanto opportuno verificare se, in tali casi, si renda o meno necessario acquisire un nuovo SMARTCIG; Esaminate le FAQ del sito ANAC (Sezione “Contratti Pubblici – Tracciabilità dei flussi finanziari”) – aggiornate al 06/06/2016 ed acquisite agli atti – e preso atto di quanto segue: - la FAQ n. A.12) elenca le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità, e tra queste non figura il caso di risoluzione del precedente contratto con trasferimento automatico, in capo ad un nuovo soggetto, dell’obbligo di fornitura; - la FAQ n. A.39) chiarisce che con l’espressione “nuovo contratto” ci si riferisce ai seguenti contratti:
Canone il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alla lettera b);
Durata In merito alla durata dell’assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Richiamati il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni; ·la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; ·lo Statuto della Città metropolitana di Bologna; ·la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese; ·la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”. Considerato in particolare che la Legge n. 56/2014 prevede all’art. 1 comma 11, lettera b), che lo statuto della Città metropolitana disciplini i rapporti tra i Comuni e le loro Unioni e la Città metropolitana prevedendo anche forme di organizzazione in comune e che, mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i Comuni e le loro Unioni possono avvalersi di strutture della Città metropolitana e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni senza nuovi o maggiori obblighi per la finanza pubblica. Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede: ·all'articolo 1 commi 5 e 6 che la Città metropolitana “Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni...”; ·all'articolo 4 e l'articolo 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali “faro” dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa; ·all'articolo 15 la promozione e coordinamento delle politiche sociali ed abitative nelle diverse parti del territorio secondo principi di equità, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione dei servizi; Lo stesso Statuto, all'art. 20, prevede che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; In base al combinato disposto dalle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni 1 dell'area metropolitana bolognese. Considerato che: - con Delibera n. 21 del 27/05/2015 il Consiglio della Città metropolitana di Bologna ha approvato gli “Indirizzi generali in materia di politiche abitative e per la costituzione di un Ufficio Comune metropolitano”; - con Delibera n. 879 del 13/07/2015 la Regione Xxxxxx-Romagna ha attribuito alla Conferenza metropolitana di Bologna il ruolo, e le relative competenze, di Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui all’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 13 dicembre 2013;
PMI imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.