Definizione di ESITO FINALE

ESITO FINALE collaudo sospeso senza autorizzazione provvisoria all’utilizzo e prescrizioni alla ditta per l’adeguamento della fornitura;
ESITO FINALE collaudo superato;
ESITO FINALE apparecchiatura non collaudabile – da restituire alla Ditta con prescrizione di sostituzione della apparecchiatura con altra uguale pena la risoluzione del contratto;

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ESITO FINALE apparecchiatura non collaudabile – da restituire alla Ditta con risoluzione del contratto; Nei casi da “b” a “d”, sarà redatto un verbale con l’indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura. In tal caso dell’esito del verbale l’Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, la quale, per le attrezzature contestate, dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione nel termine di seguito prescritto. Superato detto termine, senza che la Ditta abbia adempiuto, la parte acquirente procederà senza ulteriori formalità ad applicare le penali di seguito specificate. Nel caso “b” una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato nel verbale riportante i rilievi che hanno determinato l’esito “sospeso” del collaudo. Resta inteso che nei casi da “c” a “d” il Fornitore dovrà sostituire e/o modificare le parti delle apparecchiature (incluse le attrezzature e gli accessori) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di seguito specificate. Una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato nel verbale riportante i rilievi che hanno determinato l’esito “negativo” del collaudo. Una penale pari a € 500,00 a partire dal trentesimo giorno dalla data del suddetto verbale; in caso di inadempimento protrattosi per ulteriori 10 giorni si procederà alla risoluzione del contratto. Nel caso “e”, sarà redatto un verbale con l’indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto della fornitura. In tal caso dell’esito del verbale L’Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, procedendo senza ulteriori formalità alla risoluzione del contratto. L’avvenuto superamento del collaudo con esito positivo sarà comunicato con nota scritta anche ai fini della decorrenza del servizio di assistenza tecnica in regime di Full-Risk per le apparecchiature elettromedicali, come previsto dal capitolato SAT allegato. Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta aggiudicataria per eventuali difetti od imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano di seguito accertati. In tal caso la Ditta aggiudicataria dovrà rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate. Sono rifiutate le forniture in qualsiasi modo non rispondenti ai requisiti prescritti nei documenti di gara, nell'offerta e negli alle...
ESITO FINALE apparecchiatura non collaudabile - da restituire alla Ditta con prescrizione di sostituzione della apparecchiatura con altra uguale.
ESITO FINALE apparecchiatura non collaudabile - da restituire alla Ditta con recesso dal contratto. Nei casi da “B” a “D”, sarà redatto un verbale con l’indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura. In tal caso dell’esito del verbale l’Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, la quale, per le attrezzature contestate, dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione nel termine che verrà prescritto. Superato detto termine, senza che la Ditta abbia adempiuto, la parte acquirente avrà il diritto di procedere senza ulteriori formalità ad esercitare i diritti indicati nell’articolo “Penali” di cui all’allegato schema di contratto. Nel caso “E”, sarà redatto un verbale con l’indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto della fornitura. In tal caso dell’esito del verbale l’Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, procedendo senza ulteriori formalità ad esercitare i diritti indicati nell’articolo “Penali ” di cui all’allegato schema di contratto.

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  • Inizio lavori 26/05/2016 Fine lavori: 26/05/2016 Importo contratto: € 600,00

  • Luogo di esecuzione si intende “l’intero territorio nazionale”; nello schema tipo 1.2

  • Beni Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.