Definizione di Fallimento

Fallimento. Permuta - Diritto di recesso del curatore Pur applicandosi alla permuta la disciplina dei rapporti pendenti prevista dalla legge fallimentare per la compravendita, questa deve essere posta in relazione, adattandola, al particolare contenuto del contratto e degli obblighi che ne derivano. Il curatore del fallimento può pertanto esercitare il diritto di recesso da un contratto di permuta stipulato anteriormente alla dichiarazione di fallimento solo se, quale che sia il contraente fallito, questo sia ancora ineseguito (o non compiutamente eseguito) da entrambe le parti. _ Pubblicazione UTET, Giurisprudenza Italiana, 2005, 6, pg. 1191, annotata da X. Xxxxxxxxxx Corte di Cassazione Sezioni Unite civili Sentenza 07.07.2004, n. 12505 Massima redazionale Fallimento - Rapporti pendenti - Preliminare di permuta - Trasferimento di proprietà ex una parte L'impegno assunto con il contratto preliminare non si esaurisce nello scambio dei consensi richiesto per la stipulazione del contratto definitivo, entrambi configurandosi, pur nel loro rimanere distinti, quali momenti di una sequenza procedimentale diretta alla realizzazione di un'operazione unitaria. Pertanto il trasferimento della proprietà effettuato prima della stipula del contratto definitivo di permuta, determinando l'insorgere degli effetti finali dell'operazione programmata con il preliminare, realizza, sia pure rispetto ad uno solo dei contraenti, lo stesso risultato giuridico ricollegato, nella previsione delle parti, alla stipulazione del contratto definitivo; sicché esso comporta, agli effetti della applicazione della disciplina dei rapporti pendenti in sede fallimentare, per la parte che lo effettua, l'integrale esecuzione della prestazione. _ Pubblicazione UTET, Giurisprudenza Italiana, 2005, 6, pg. 1191, annotata da X. Xxxxxxxxxx Corte di Cassazione Sezioni Unite civili Sentenza 07.07.2004, n. 12505 Massima redazionale Fallimento - Rapporti pendenti - Esecuzione in forma specifica - Trascrizione della domanda anteriore al fallimento - Effetti La trascrizione, anteriormente alla data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre assume rilievo decisivo ai fini dell'opponibilità ai terzi del trasferimento attuato con la pronuncia e trascrizione, a questo successiva, della sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso: effetti che retroagiscono alla data della prima trascrizione. Tale sentenza...
Fallimento l’id_aggiudicazione della gara d’appalto è presente nel dataset Fine Contratto, in questo caso sono indicati sia un motivo di interruzione e/o conclusione anticipata sia la data di conclusione anticipata. Per costruzione degli stati di completamento è possibile creare tre variabili dummy mutualmente esclusive per effettuare l’analisi di regressione. In questo caso, ogni variabile dummy rappresenterebbe una delle tre categorie della variabile indipendente e verrà utilizzata come variabile indipendente nel modello, questo permetterà di analizzare il rapporto tra la variabile indipendente e le variabili dipendenti, tenendo conto di tutte e tre le categorie. Questa interpretazione della variabile permette di evitare il problema di multicollinearità, una condizione che si verifica quando ci sono forti correlazioni tra le variabili indipendenti.
Fallimento. Il fornitore non ha dichiarato fallimento, non è coinvolto in procedure concorsuali o di amministrazione controllata, e non vi è alcun giudizio o azione legale pendente contro il venditore che potrebbe compromettere le sue operazioni nel prossimo futuro. Autocertificazione

Examples of Fallimento in a sentence

  • Fallimento o concordato / pegno SÎ NO L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o concordato.

  • Fallimento dell’appaltatore ....................................................................................................................

  • Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e dagli Atti della procedura si applicano, ove compatibili, gli articoli 107 (Sospensione), 108 (Risoluzione), 109 (Recesso) e 110 (Fallimento) del D.Lgs.

  • Il Fallimento non assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza e la completezza delle informazioni sopra riportate, né alcun obbligo di fornire informazioni ulteriori.

  • Esso, inoltre, non comporta per il Fallimento e per i suoi Organi alcun obbligo od impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti sino al momento della comunicazione dell’accettazione dell’offerta di acquisto e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia rimborso, indennizzo o prestazione.


More Definitions of Fallimento

Fallimento. Azione revocatoria fallimentare – Atti a titolo oneroso – Pagamenti di debiti del fallito eseguiti da un terzo – Mezzo anomalo di adempimento – Revocabilità
Fallimento è ┌ミ; ヮ�ラIWS┌�; ェキ┌Sキ┣キ;�キ; ┗ラノデ; ; ノキケ┌キS;�W キノ ヮ;デ�キマラミキラ SWノノげキマヮ�WミSキデラ�W insolvente, opportunamente reintegrato, e a ripartirne il ricavato fra i creditori, secondo i criteri ispirati dal principio di parità di trattamento. Il d.lgs.169/2007 ha apportato significative correzioni a tale procedura tra cui:  Maggiore autonomia al curatore nel determinare le modalità di liquidazione del patrimonio.  R;aaラ�┣;マWミデラ SWノ �┌ラノラ SWノ Iラマキデ;デラ SWキ I�WSキデラ�キ ミWノ ┗;ノ┌デ;�W ノ; Iラミ┗WミキWミ┣; W ノげラヮヮラ�デ┌ミキデ< SWェノキ atti del curatore.  Riduzione della funzione del giudice delegato ad organo di sorveglianza(non più di direzione della procedura).  Adeguamento della disciplina fallimentare ai principi espressi dalla corte costituzionale.  Depotenziamento delle azioni revocatorie fallimentari.  Agevolazione della proposta di concordato fallimentare.
Fallimento. Il Geie può fallire al pari di ogni altro imprenditore commerciale ma il suo fallimento non i estende ai suo componenti, anche se è prevista una responsabilità solidale illimitata. Gli organi del fallimento possono chiedere il versamento delle somme necessarie per estinguere i debiti, secondo la proporzione prevista nel contratto.
Fallimento. Contratto di factoring – Azione per la dichiarazione di inefficacia della cessione dei crediti ex art. 7 Legge n. 52/1991 – Presupposti oggettivi e soggettivi.
Fallimento. Contratto di factoring – Azione per la dichiarazione di inefficacia della cessione dei crediti ex art. 7 Legge n. 52/1991 – Conoscenza dello stato di insolvenza in capo al cessionario – Conoscenza effettiva – Necessità – Grado di indebitamento del cedente – Insufficienza.
Fallimento. Azione revocatoria fallimentare – Atti a titolo oneroso – Contratto di factoring – Cessione pro solvendo – Funzione di garanzia – Sussistenza – Mezzo anormale di pagamento – Configurabilità – Esclusione.
Fallimento. Azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare – Contratto di factoring