CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO E PERDITE PECUNIARIE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO E PERDITE PECUNIARIE
denominata
Annullamento del viaggio, Impossibilità di usufruire di parte del pacchetto turistico e Assistenza in viaggio, in caso d’insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio
Ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contiene:
- NOTA INFORMATIVA (COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO);
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
Deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La Nota informativa si articola nelle seguenti parti:
- GLOSSARIO
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE;
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO;
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI;
D. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Glossario
Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.
Assicurato: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicuratore: La Società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Assicurazione: l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Contratto: il presente contratto di assicurazione.
Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale: l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto.
Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento: la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Surrogazione: la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.
SEZIONE A) DELLA NOTA INFOMATIVA INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con la Società IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all’Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Xxxxx Xxxxxxxxxx, 20 - 20099 Sesto San Xxxxxxxx (MI) (di seguito la Società o l’Impresa).
La Società IMA Italia Assistance S.p.A., Cap. Soc. € 2.507.000,00 i.v. Numero d’Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 09749030152, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 1° ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 1993 n. 239). Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Inter Mutuelles Assistance SA. Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00114.
Recapiti: 02/24128-1 /xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxx.xx
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Ammontare complessivo del patrimonio netto (in milioni di euro): 14.869.085,00 €;
Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 2.507.000,00 €;
Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 11.327.182,00 €;
Indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 160,65 %.
(I dati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’anno 2016).
SEZIONE B) DELLA NOTA INFOMATIVA INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
L’assicurazione decorre dalle ore e dal giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e cessa alla scadenza pattuita.
Avvertenza: la polizza non prevede il tacito rinnovo, conseguentemente non vi è alcun obbligo di disdetta.
Per maggior dettaglio si rinvia all’Art 1.5 “Periodo di assicurazione e operatività della Polizza” prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte
Le garanzie assicurative offerte dal presente Contratto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 79/2011 (il Codice del Turismo) a tutela di coloro che viaggiano, come meglio dettagliate nelle Condizioni di Assicurazione, sono le seguenti:
A. ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
In caso d’insolvenza o di fallimento del Contraente che determinino l’impossibilità totale per l’Assicurato/Beneficiario di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, l’Impresa si impegna ad indennizzare l’Assicurato/Beneficiario di una somma pari all’importo da questi versato al Contraente per l’acquisto del Pacchetto Turistico stesso.
Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: Art. 1.A. – “Annullamento del viaggio”.
B. IMPOSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI PARTE DEL PACCHETTO TURISTICO
1. In caso di Insolvenza o di Fallimento del Contraente che determinino l’impossibilità parziale per l’Assicurato/Beneficiario di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare l’Assicurato/Beneficiario di una somma pari all’importo da questi versato al Contraente per i servizi del Pacchetto Turistico stesso di cui non abbia usufruito.
2. Nel caso in cui l ’Insolvenza o il Fallimento del Contraente si verifichino a Viaggio iniziato, in alternativa a quanto previsto nella successiva Sezione C - sarà facoltà della Società provvedere al pagamento dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato e non ancora fruiti dall’Assicurato/Beneficiario, al fine di garantire a quest’ultimo l’integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.
C. ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE DI RIENTRO
In caso d’insolvenza o di fallimento del Contraente che si verifichino a Viaggio iniziato e che comportino per l’Assicurato/Beneficiario l’impossibilità di continuare ad utilizzare i servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata dall’ l’Assicurato/Beneficiario seguendo le specifiche istruzioni all’uopo indicate nelle Condizioni di Assicurazione, si impegna ad organizzare a proprie spese il rientro immediato dell'Assicurato/Beneficiario (con equivalente mezzo di trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico per il rientro) presso il luogo di rientro previsto dal Pacchetto Turistico acquistato dalla stesso Assicurato/Beneficiario nonché a rimborsare allo stesso qualsivoglia eventuale costo aggiuntivo (quale, a titolo esemplificativo, i costi di soggiorno diversi di quelli di cui al punto B.2 sopra) ragionevolmente sostenuto che si sia reso necessario ai fini dell’organizzazione del proprio rientro ed in conseguenza dell’Insolvenza o del Fallimento del Contraente.
In caso di mancato preventivo contatto dell'Assicurato/Beneficiario con la Struttura Organizzativa, la Società si impegna a rimborsare il costo sostenuto dall’Assicurato/Beneficiario per il proprio rientro immediato in conseguenza dell’Insolvenza o del Fallimento del Contraente, entro i limiti di un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico. Eventuali costi di soggiorno sostenuti dall’Assicurato/Beneficiario e resisi necessari per l’organizzazione autonoma del proprio rientro, saranno rimborsati entro i limiti di un livello di soggiorno equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.
Resta inteso che la copertura “Assistenza in Viaggio” di cui al precedente punto C sarà operante esclusivamente nel caso in cui i titoli di viaggio già in possesso dell’Assicurato/Beneficiario in forza del Pacchetto Turistico acquistato non siano più usufruibili per il rientro.
Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: - Art. 1.C – “Assistenza in Viaggio”.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente rese in sede di conclusione del Contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché l’annullamento dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui) del Codice Civile.
Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: Art. 2 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Avvertenza: Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, la pubblicazione di notizie stampa relative al possibile stato di Insolvenza del Contraente.
6. Premi
Il Premio da corrispondere per la conclusione del Contratto è quello indicato nel Contratto stesso e/o nell’eventuale preventivo consegnato al Contraente prima della conclusione del Contratto.
Il Premio è determinato in relazione alle garanzie assicurative prestate ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (così come descritte al precedente punto 3 – “Coperture assicurative offerte”) e alla durata contrattuale della Polizza. Dovrà essere corrisposto, in un’unica soluzione, per tutta la durata contrattuale alla Società da parte del Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Non sono previsti adeguamenti del premio.
8. Rivalse
Avvertenza: ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, la Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si impegna a fornire alla Società tutti i documenti e le informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: Art 9 – “Rinvio alle norme di legge - Diritto di surroga”.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, in linea con quanto disposto dall’art. 2952, comma 2, del Codice Civile.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del Codice Civile ai sensi il quale:
(a) nel caso in cui l’Assicurato dolosamente non adempia all’obbligo di avviso del sinistro, come meglio dettagliato nelle Condizioni di Assicurazione, lo stesso perderà il diritto all’indennizzo/risarcimento; e
(b) nel caso in cui l’Assicurato ometta colposamente di adempiere a tale obbligo l’Assicuratore avrà il diritto di
ridurre l’entità dell’indennizzo allo stesso dovuto in ragione del pregiudizio sofferto. Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio:
- Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 15 – “Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro”;
- Condizioni Particolari di Assicurazione: Art. 2 – “Cosa fare in caso di Sinistro”.
10. Legge applicabile
Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il Contratto prevede una pluralità di garanzie assicurative, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
(A) e (B) ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO / IMPOSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI PARTE DEL PACCHETTO TURISTICO (PERDITE PECUNIARIE): il 70% del premio assicurativo cui si applica l’imposta del 21,25%
(C) ASSISTENZA IN VIAGGIO (ASSISTENZA): il 30% del premio assicurativo cui si applica l’imposta del 10,00%
SEZIONE C) DELLA NOTA INFORMATIVA INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenze:
L’Assicurato dovrà dare avviso del sinistro alla Società entro la data di cessazione della Polizza. Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso le seguenti modalità:
• Per i sinistri relativi alla copertura “Annullamento del Viaggio”/”Impossibilità di usufruire di parte del
Pacchetto Turistico”:
La denuncia di sinistro da parte dell’Assicurato potrà avvenire secondo una delle modalità di seguito elencate:
- online, collegandosi direttamente al portale sinistri della Società all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; oppure, in alternativa
- via email, scrivendo al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx, ed allegando tutti i documenti necessari in formato PDF; oppure, in alternativa
- per iscritto, inviando apposita raccomandata AR, contenente la denuncia di sinistro in originale debitamente compilata nonché tutti i documenti necessari, al seguente indirizzo: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); oppure, in alternativa
- telefonando direttamente al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso della Società indicato qui di seguito: Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
• Per i sinistri relativi alla copertura “Assistenza in viaggio”:
L’Assicurato dovrà contattare prontamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero telefonico dedicato alla gestione delle richieste di rimborso relative alla copertura “Assistenza in
Viaggio” riportato qui di seguito: Tel. +39 00.000000.
In tutti i casi l’Assicurato/Beneficiario dovrà altresì inviare alla Società, assieme a tutta la documentazione necessaria ai fini della denuncia di sinistro, gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato
il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).
Si rinvia in ogni caso ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio:
- Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 15 – “Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro”;
- Condizioni Particolari di Assicurazione: Art. 2 – “Cosa fare in caso di Sinistro”.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla Società all’indirizzo riportato qui di seguito: IMA Italia Assistance S.p.A., Servizio Reclami, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx - Xxxxxx; fax: x00 00 00000000 - e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro della Società nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, trasmettendo il reclamo xxx xxxxx xx seguente indirizzo: IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, oppure a mezzo fax al numero 00.00.000.000/745, oppure anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando il modulo di cui al seguente link xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, l’esponente, oltre a rivolgersi all’IVASS, può ricorrere ai seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie prima di adire l’Autorità Giudiziaria:
- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione che regolano il suo contratto.
14. Arbitrato
Il presente contratto assicurativo potrà prevedere - ove espressamente regolamentato all’interno del dettato normativo - la possibilità per l’Assicurato e/o per l’Impresa di ricorrere alla procedura arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
Avvertenza: sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
SEZIONE D) DELLA NOTA INFORMATIVA
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali comuni e, solo qualora necessario, sensibili e giudiziari che riguardano il Contraente/Assicurato/Beneficiario (di seguito Dati) e che formeranno oggetto di trattamento nell’ambito dei rapporti contrattuali esistenti, informiamo di quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è IMA Italia Assistance S.p.A. con sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
2. Finalità del trattamento dei dati
I Dati potranno essere trattati per finalità riguardanti:
a) la gestione e l’esecuzione del contratto (ad esempio per la fornitura dei servizi e delle prestazioni assicurative previste);
b) lo svolgimento delle connesse attività gestionali, amministrative e contabili;
c) adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici;
d) con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) per attività promo-pubblicitarie di prodotti del Gruppo IMA in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato; tali trattamenti potranno essere effettuati, anche per il tramite di terzi incaricati da IMA Italia Assistance S.p.A, anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax; in particolare, IMA Italia Assistance S.p.A. potrà effettuare promozione commerciale dei suoi prodotti e comunicare alle altre società del Gruppo IMA in Italia i dati sopra evidenziati che potranno essere trattati dalle stesse in qualità di autonomi Titolari del trattamento per le finalità e con le modalità sopra elencate;
e) rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
3.1 avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione;
conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
3.2 è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
3.3 è svolto anche mediante l’uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
4. Comunicazione dati a soggetti terzi
I dati potranno essere comunicati a:
4.1 prestatori di assistenza, società collegate o controllate da IMA Italia Assistance S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero, per la gestione e l’esecuzione delle obbligazioni di cui alla polizza assicurativa;
4.2 enti, organismi pubblici, associativi e consortili propri del settore assicurativo (ad es. IVASS, ANIA ), nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia imposta da Leggi, Regolamenti, Normative Comunitarie e/o disposizioni di organi pubblici.
4.3 a Società, Enti, Consorzi ed Associazioni operanti in Italia o all’estero (anche fuori dall’Unione Europea), aventi finalità di ricerca o statistiche, assicurative, di gestione dei sistemi informativi, ad Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla Legge.
4.5 altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa” quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
5. Consenso al trattamento
5.1 Il Codice Privacy prevede quale regola generale che l’interessato manifesti il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano. In particolare, nel caso di dati sensibili - come individuati dall’art. 4 del Codice - tale consenso deve essere manifestato in forma scritta.
5.2 Se i dati personali (intesi come dati comuni) risultano indispensabili all’erogazione di prestazioni contrattuali che coinvolgono l’interessato, il Codice Privacy ne consente il trattamento anche senza consenso - art. 24. Tale deroga non opera nel caso di dati sensibili, per i quali resta sempre essenziale la raccolta di un consenso scritto.
5.3 Alcune polizze, pur comportando il trattamento di dati sensibili, non consentono un’adeguata raccolta del consenso secondo le modalità prescritte dalla legge, né in via preventiva e né successivamente in corso di prestazione. In tali casi, per poter contemperare l’esigenza di adempiere alle previsioni contrattuali con l’esigenza di protezione dei dati, si informa che il trattamento di eventuali informazioni di natura sensibile verrà comunque effettuato laddove indispensabile all’erogazione del servizio richiesto dall’interessato, ma che tali dati verranno immediatamente cancellati al termine della prestazione su richiesta espressa dell’interessato (vedi punto 6 Diritti dell’interessato).
Ciò premesso, il trattamento dei Dati è:
- necessario per l’esecuzione e per la gestione del contratto e per la gestione delle relative attività amministrative e contabili (2.a, b);
- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (2.c);
- facoltativo ed effettuabile solo in presenza di Suo consenso, per finalità promo-pubblicitarie e di indagini
di mercato (2.d); rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (2.e).
6. Diritti dell’interessato
L’articolo 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi a: IMA Italia Assistance S.p.A. - Ufficio Protezione Dati -, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), oppure, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
7. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
IMA Italia Assistance S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Contratto di assicurazione
Annullamento del viaggio, Impossibilità di usufruire di parte del pacchetto turistico e Assistenza in viaggio in caso d’insolvenza o fallimento
dell’agenzia di viaggio
Ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
Definizioni 2
Condizioni Generali di Assicurazione 3
Condizioni Particolari di Assicurazione 7
DEFINIZIONI
Di seguito sono elencate le definizioni utilizzate nel Contratto, ai fini di una miglior comprensione dello stesso:
Assicurato/Beneficiario: Il consumatore/turista/viaggiatore, cliente del Contraente, nel cui interesse è contratta la Polizza .
Certificato di assicurazione: Il documento emesso dalla Società, a fronte del pagamento di un premio, che prova l’assicurazione (di seguito indicata come Certificato).
Contraente: l’Agenzia di Viaggio che sottoscrive la Polizza nell’interesse dell’Assicurato
Contratto: il presente contratto di assicurazione denominato “Annullamento / Interruzione del viaggio e Assistenza in viaggio in caso d’insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio”.
Danno: la perdita pecuniaria non derivante da lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose, risultante da insolvenza e/o fallimento del Contraente del Certificato di Assicurazione.
Fallimento: Procedimento giudiziario attraverso cui il patrimonio di un imprenditore insolvente viene sottratto alla sua disponibilità e liquidato per soddisfare i creditori.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Insolvenza: (a) la situazione di insolvenza del Contraente che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; oppure (b) la presentazione di un’istanza per la dichiarazione dell’insolvenza o del fallimento del Contraente, in conformità al diritto italiano o a qualunque altra legge applicabile all’insolvenza o al fallimento del Contraente; oppure (c) la nomina di un curatore fallimentare per il Contraente, ai sensi della legge fallimentare italiana o ai sensi di qualunque altra legge applicabile all’insolvenza o al fallimento del Contraente.
Massimale: Somma massima liquidabile dalla Società a titolo di risarcimento del danno in seguito
Pacchetto Turistico: i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
Polizza: il documento che prova l'esistenza del Contratto.
Premio: la somma dovuta alla Società dal Contraente.
Richiesta di risarcimento: qualsiasi richiesta formale avanzata dall’Assicurato/Beneficiario alla Società, per la perdita pecuniaria (danno) dallo stesso patita a seguito dell’ Insolvenza e/o fallimento del Contraente, riferita al pagamento del corrispettivo per l’acquisto di un viaggio eseguito nel periodo di validità della Polizza di Assicurazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: la compagnia assicuratrice IMA Italia Assistance S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), (altrimenti definita IMA).
Struttura Organizzativa: la struttura organizzativa della società IMA Servizi S.c.a.r.l. - Piazza Xxxxx Xxxxxxxxxx, 20 - 20099 Sesto San Xxxxxxxx (MI), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, la quale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza ai sensi della copertura assicurativa “Assistenza in Viaggio” di cui all’art. 1.B delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Volume d’affari: l’ammontare complessivo dei ricavi realizzato dalla Contraente, comprensivo dei costi dei viaggi intermediati e organizzati e delle eventuali provvigioni.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Il presente Contratto di Assicurazione ha per oggetto, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 79/2011 (il Codice del Turismo), le seguenti garanzie assicurative, offerte a tutela degli Assicurati/Beneficiari nella loro qualità di consumatori/turisti/viaggiatori nonché clienti del Contraente:
A. Annullamento del Viaggio
In caso di Insolvenza o di Fallimento del Contraente che determinino l’impossibilità totale per l’Assicurato/Beneficiario di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare l’Assicurato/Beneficiario di una somma pari all’importo da questi versato al Contraente per l’acquisto del Pacchetto Turistico stesso.
B. Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico
1. In caso di Insolvenza o di Fallimento del Contraente che determinino l’impossibilità parziale per l’Assicurato/Beneficiario di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare l’Assicurato/Beneficiario di una somma pari all’importo da questi versato al Contraente per i servizi del Pacchetto Turistico stesso di cui non abbia usufruito.
2. Nel caso in cui l’Insolvenza o il Fallimento del Contraente si verifichino a Viaggio iniziato, in alternativa a quanto previsto nella successiva Sezione C - sarà facoltà della Società provvedere al pagamento dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato e non ancora fruiti dall’Assicurato/Beneficiario, al fine di garantire a quest’ultimo l’integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.
C. Assistenza in viaggio e spese di rientro
In caso di Insolvenza o di Fallimento del Contraente che si verifichino a Viaggio iniziato e che comportino per l’Assicurato/Beneficiario l’impossibilità di utilizzare i servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata dall’Assicurato seguendo le specifiche istruzioni all’uopo indicate nel presente Contratto (si veda in particolare l’art. 2 delle Condizioni Particolari di Assicurazione), si impegna ad organizzare a proprie spese il rientro immediato (con equivalente mezzo di trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico per il rientro)
dell'Assicurato/Beneficiario, presso il luogo di rientro previsto dal Pacchetto Turistico acquistato dalla stesso Assicurato/Beneficiario nonché a rimborsare allo stesso qualsivoglia eventuale costo aggiuntivo (quale, a titolo esemplificativo, i costi di soggiorno diversi di quelli di cui al punto B.2 sopra) ragionevolmente sostenuto che si sia reso necessario ai fini dell’organizzazione del proprio rientro ed in conseguenza dell’Insolvenza o del Fallimento del Contraente.
In caso di mancato preventivo contatto dell'Assicurato/Beneficiario con la Struttura Organizzativa, la Società si impegna a rimborsare il costo sostenuto dall’Assicurato/Beneficiario per il proprio rientro, entro i limiti di un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico. Eventuali costi di soggiorno sostenuti dall’Assicurato/Beneficiario e resisi necessari per l’organizzazione autonoma del proprio rientro in conseguenza dell’Insolvenza o del Fallimento del Contraente, saranno rimborsati entro i limiti di un livello di soggiorno equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.
Resta inteso che:
- con riferimento alle garanzie A. e B. - sarà onere dell’Assicurato/Beneficiario comprovare tramite apposita documentazione fiscale (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricevute, fatture, notule, distinte, debitamente quietanzate, ecc.) l’ammontare delle somme effettivamente versate al Contraente per l’acquisto del Pacchetto Turistico;
- la copertura “Assistenza in Viaggio” di cui al precedente punto C sarà operante esclusivamente nel caso in cui i titoli di viaggio già in possesso dell’Assicurato/Beneficiario in forza del Pacchetto Turistico acquistato non siano usufruibili per il rientro.
Art. 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In caso di dichiarazioni inesatte del Contraente, il Contratto resta valido per l’Assicurato a cui non si riferisce la dichiarazione inesatta o reticente. Qualunque pregiudizio di qualsivoglia natura derivante alla Società da omessa carente od errata informazione sarà tuttavia apponibile al Contraente dalla Società che avrà diritto di rivalersi sul Contraente nella misura del pregiudizio sofferto.
Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a patto che il Contraente, al momento della stipula del presente Contratto, abbia provveduto all’integrale pagamento del premio indicato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
I premi devono essere pagati all’Intermediario cui è assegnato la Polizza assicurativa oppure alla Società. Il premio è unico e non è soggetto a rateizzazione.
E’ fatto esplicito divieto al Contraente di addebitare in tutto o in parte il costo assicurativo all’Assicurato/Beneficiario.
Art. 4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Eventuali modifiche alle disposizioni di cui al presente Contratto devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio dovuto dal Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia espressamente al relativo diritto di recesso.
Art. 6 – DURATA DELLA POLIZZA
La Polizza ha durata di un anno a partire dalle ore 00 del giorno 01 Gennaio 2018 e cesserà inderogabilmente alle ore 24 del 31 Dicembre 2018, senza alcun obbligo di disdetta tra le Parti e senza tacito rinnovo.
Art. 7 – DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE PER GLI ASSICURATI
Le garanzie decorrono nei confronti degli Assicurati:
o La garanzia di cui alla sezione A dell’art. 1 “Annullamento del Viaggio” decorre dalle ore 00.00 del giorno di Prenotazione del Viaggio.
o Le garanzie di cui alle sezioni B e C dell’art. 1- “Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico” e “Assistenza in Viaggio” decorrono dal momento della partenza del viaggio e cessano al terminare dei servizi inclusi nel Pacchetto Turistico acquistato.
Le suddette garanzie operano a condizione che il Pacchetto Turistico sia stato prenotato o acquistato dall’Assicurato/Beneficiario presso il Contraente in corso di validità della Polizza.
Art. 8 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione di cui al presente Contratto sono a carico del Contraente.
Art. 9 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – DIRITTO DI SURROGA
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie relative al presente Contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dalla Società per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato. Resta espressamente confermato il diritto della Società ad esercitare il diritto di surroga anche nei confronti del Contraente per ciascun indennizzo pagato.
Art. 10 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Le garanzie di cui alla presente Polizza non sono operanti in caso di:
o stato di guerra (dichiarata o meno), rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo, scioperi;
o terremoti, inondazioni ed altri fenomeni naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente.
o dolo o frode del Contraente o dell'Assicurato/Beneficiario;
Si ricorda come, ai sensi del presente Polizza, non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.
Art. 11 – LIMITE ASSUNTIVO – FACOLTA’ DI RECESSO
Resta espressamente inteso, ai sensi della presente Polizza, che non potranno stipulare il presente Contratto in qualità di Contraenti le Agenzie di Viaggio il cui ultimo volume d’affari generato dall’intermediazione ed organizzazione diretta dei Pacchetti Turistici sia superiore ad euro 9.000.000,00 (novemilioni/00), così come risultante da idonea documentazione fiscale.
Art. 12 – ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato/Beneficiario non fruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
Art. 13 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Società secondo le modalità previste all’art. 2 delle Condizioni Particolari di Assicurazione di cui al presente Contratto - “Cosa fare in caso di Sinistro”.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 14 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione di cui al presente Contratto copre i sinistri avvenuti nel mondo intero.
Si ricorda come, ai sensi del presente Polizza, non possono essere assicurati i soggetti (persone fisiche) che non siano residenti in Italia.
Art. 15 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Resta inteso che il pagamento di quanto contrattualmente dovuto dalla Società all’Assicurato/Beneficiario a titolo di Indennizzo viene effettuato esclusivamente previa presentazione in originale della documentazione fiscale (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ricevute, fatture, notule, distinte, debitamente quietanzate ecc.) comprovante l’ammontare delle somme effettivamente versate dall’Assicurato/Beneficiario ai fini dell’acquisto del Pacchetto Turistico e/o della prosecuzione dei servizi inclusi nello stesso, oppure del rientro in patria (inclusi eventuali costi aggiuntivi connessi all’organizzazione di tale rientro), in linea con le garanzie assicurative prestate dal presente Contratto e meglio descritte all’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
A richiesta dell'Assicurato la Società restituirà allo stesso gli originali dei precitati documenti, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente Contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, mediante esibizione da parte dell’Assicurato/Beneficiario di copie degli stessi ovvero di ulteriore documentazione idonea a comprovare le spese sostenute.
I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.
La Società provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
Art. 16 - ALTRE ASSICURAZIONI
In linea con quanto disposto dall’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente Polizza indicandone le somme assicurate.
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri assicuratori ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Relativamente alle prestazioni assicurative di “Assistenza in Viaggio” di cui alla Sezione C dell’art. 1 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione resta inteso che, nel caso in cui l’Assicurato richiedesse l’intervento di altra impresa di assicurazione, le prestazioni previste dal presente Contratto saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.
Art. 17 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO, GIURISDIZIONE, FORO COMPETENTE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana. Tutte le controversie relative al presente Contratto sono soggette alla giurisdizione italiana. Foro competente nelle controversie tra la Società ed il Contraente è quello di Milano, mentre per le controversie insorte tra la Società e l’Assicurato sarà competente il foro di residenza dell’Assicurato.
In caso di disaccordo tra il Contraente e la Società, relativamente all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, laddove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia esclusivamente all'organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.
OBBLIGO DI INFORMATIVA DELL’AGENZIA VIAGGI CONTRAENTE NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI
L’Agenzia di Viaggi agente quale “Contraente” del presente Contratto si assume l’obbligo di consegnare agli Assicurati l’estratto delle presenti Condizioni di Assicurazione di cui all’Allegato 1 della presente Polizza, conformemente a quanto disposto dall’art. 56 del Regolamento IVASS n. 5/2006.
Il Contraente si obbliga a trasmettere preventivamente alla Società ogni testo e/o materiale pubblicitario, nessuno escluso, che direttamente o indirettamente faccia riferimento al logo/ marchio della Società essendo subordinata tale riproduzione ad espresso consenso della Società, che non potrà essere irragionevolmente negato.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – MASSIMALI
Il Massimale cui alla presente Polizza è prestato fino all’ammontare complessivo delle somme effettivamente versate dall’Assicurato alla Contraente, documentalmente provate, per i servizi inclusi nel Pacchetto Turistico acquistato che non siano stati fruiti da parte dell’Assicurato, fermi i seguenti limiti:
Limite per Singolo Contratto assicurativo (in aggregato per tutti gli Assicurati)
Massimale Assicurato | Massimale Assicurato per singolo Contratto assicurativo (in aggregato per tutti gli Assicurati) |
Per Sinistro, Evento, Anno | Il 25% dell’Ultimo Volume d’affari e con il limite massimo di €80.000,00 (ottanta mila) per Agenzie di viaggio con fatturato fino a 450.000€ (quattrocentocinquanta mila). Il 30% dell’Ultimo Volume d’affari e con il limite massimo di €120.000,00 (centoventi mila) per singola Agenzia di viaggio con fatturato compreso tra 450.000,00€ ed 1.000.000,00€ (un milione). Il 35% dell’Ultimo Volume d’affari e con il limite massimo di €150.000,00 (centocinquanta mila) per singola Agenzia di viaggio con fatturato superiore ad 1.000.000€ (un milione). |
Art. 2 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Resta inteso che le garanzie assicurative di cui al presente Contratto operano a condizione che il Pacchetto Turistico sia stato prenotato o acquistato dall’Assicurato/Beneficiario in corso di validità della Polizza e che il Sinistro sia denunciato entro la data di cessazione della Polizza.
Tutti i sinistri devono essere denunciati alla Società attraverso una delle seguenti modalità:
Per i sinistri relativi alla copertura “Annullamento del Viaggio”/ “Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico”:
La denuncia di Sinistro da parte dell’Assicurato potrà avvenire secondo una delle modalità di seguito elencate:
- online, collegandosi direttamente al portale sinistri della Società all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; oppure, in alternativa
- via email, scrivendo al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx, ed allegando tutti i documenti necessari in formato PDF; oppure, in alternativa
- per iscritto, inviando apposita raccomandata AR, contenente la denuncia di Sinistro in originale debitamente compilata nonché tutti i documenti necessari, al seguente indirizzo: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, XXXXX XXX XXXXXXXX (XX); in alternativa
- telefonando direttamente al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso della Società indicato qui di seguito: Tel. x00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro gli originali della documentazione fiscale (ricevute, fatture, notule, distinte, debitamente quietanzate ecc.) comprovante l’ammontare delle somme effettivamente versate all’Agenzia di Viaggio. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’Assicurato/Beneficiario invia alla Società gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).
Per i Sinistri relativi alla copertura “Assistenza in viaggio”:
L’Assicurato dovrà contattare prontamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero di assistenza della sede di Milano dedicato alla gestione delle richieste di rimborso relative a tale copertura e riportato qui di seguito:
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
+39 02.241281
La Struttura Operativa si impegnerà ad offrire all’Assicurato l’assistenza necessaria in virtù della specifica convenzione sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).