Definizione di Marchi Qlik

Marchi Qlik si intendono i marchi registrati, i marchi di servizio, i nomi commerciali, i loghi e i design di Qlik, correlati ai Prodotti Qlik, indipendentemente dal fatto che siano stati specificamente riconosciuti, registrati o perfezionati, inclusi, senza limitazioni, quelli elencati sul sito web di Qlik.
Marchi Qlik si intendono i marchi registrati, i marchi di servizio, i nomi commerciali, i loghi e i design, indipendentemente dal fatto che siano stati specificamente riconosciuti, registrati o perfezionati, inclusi, senza limitazioni, quelli elencati sul sito web di Qlik e sui Prodotti Qlik. 2.17. “Qlik Marks” means Qlik’s trademarks, service marks, trade names, logos, and designs, whether or not specifically recognized, registered or perfected, including without limitation, those listed on Qlik’s website and on the Qlik Products.

Examples of Marchi Qlik in a sentence

  • Durante il periodo d’accesso ed uso dei Prodotti Qlik, Qlik garantisce al Cliente il diritto non esclusivo, non trasferibile e limitato di utilizzare i Marchi Qlik, al fine esclusivo di promuovere un utilizzo lecito dei Prodotti Qlik.

  • Qualsiasi uso dei Marchi Qlik deve essere conforme alla Policy sui Marchi Registrati di Qlik disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.

  • Tutti i diritti di proprietà intellettuale non esplicitamente concessi al Cliente sono riservati e Qlik, le sue affiliate e i rispettivi fornitori o licenziatari, ove applicabile, conservano tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi ai Prodotti Qlik, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ivi incorporati ed i diritti relativi ai Marchi Qlik.

  • Durante il periodo d’accesso ed uso dei Prodotti Qlik, Qlik garantisce al Cliente il diritto non esclusivo, non trasferibile e limitato dei Marchi Qlik, al fine esclusivo di promuovere l’uso legittimo dei Prodotti Qlik.

  • Tutti i diritti di proprietà intellettuale non esplicitamente concessi al Cliente sono riservati e Qlik, le sue affiliate e i rispettivi fornitori o licenziatari, ove applicabile, conservano tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi ai Prodotti Qlik ai Serviz, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ivi incorporati ed i diritti relativi ai Marchi Qlik.

  • Salvo quanto espressamente concesso al Cliente in virtù del presente Accordo, Qlik, le sue affiliate e i rispettivi fornitori o licenziatari ove applicabile, si riservano e conservano tutti i diritti, e la titolaritàdei Prodotti Qlik e tutti i diritti di proprietà intellettuale ivi incorporati, nonché tutti i Marchi Qlik.

  • Il Cliente non può rimuovere o oscurare alcuna Marchi Qlik o altro nota di copyright, marchio registrato o altro avviso di proprietà visualizzato o incluso nei Prodotti Qlik.

Related to Marchi Qlik

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Danni Corporali il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Esempio L’Aderente/Assicurato ha diritto all’indennizzo nel caso in cui il Ricovero in Istituto di Cura perduri per un periodo superiore ai 7 pernottamenti: in questo caso gli verrà indennizzata la rata immediatamente successiva in scadenza. Nel caso pratico di Ricovero in Istituto di Cura che comporti 10 pernottamenti decorrente dal 1 gennaio con dimissioni dall’Istituto di Cura avvenute il giorno 11 gennaio, l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata la rata assicurata mensile evidenziata sul Modulo di Adesione che scade il 20 gennaio dello stesso anno (sono trascorsi i 7 pernottamenti di franchigia). In particolare se si pone che l’Aderente/Assicurato abbia sottoscritto l’assicurazione di durata pari a 10 anni, coincidente con la durata del Contratto di Mutuo, a partire da un capitale assicurato iniziale di 100.000 Euro l’Aderente/Assicurato si vedrà indennizzata una rata assicurata mensile di 1.036 Euro. In caso di Perdita del posto di lavoro, sempreché l’Aderente/Assicurato al momento del sinistro sia un Lavoratore Dipendente Privato (fatta eccezione per quanto indicato al punto 7.D delle Condizioni di Assicurazione - Persone Assicurate, 2° comma) che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi, Credemassicurazioni, trascorso il periodo di franchigia fissato in 60 giorni, corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita ad un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dalla data di scadenza della rata. Si rinvia all’art. 7.E delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia. Per quanto riguarda la garanzia Perdita del Posto di Lavoro sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 7.D e 7.E delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

  • Periodo di Carenza Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale, in cui l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.

  • Diritti di Proprietà Intellettuale indica tutti i diritti di brevetto, i diritti d’autore, i diritti sui marchi e altri segni distintivi, i diritti sui segreti commerciali (se esistenti), i diritti sul design, i diritti sui database, i diritti sui nomi di dominio, i diritti morali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale (registrato o non registrato) in tutto il mondo.

  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • Perdita l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’Assicurato sia tenuto per legge;

  • Danno qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

  • Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

  • Beni Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

  • Trasparenza Siamo personalmente responsabili nell’utilizzare le nostre risorse in modo efficiente e adottiamo il massimo livello di trasparenza nei confronti dei donatori, dei partner e, più di ogni altro, dei bambini.

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Malattia preesistente la malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla data di inizio della copertura.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Piattaforma l’infrastruttura di proprietà di Vodafone, o di un fornitore, costituita da risorse dedicate al Cliente e/o da risorse condivise con altri clienti di Vodafone, che consente l’erogazione del Servizio;

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Rapina il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

  • Kasko I danni diretti e materiali subiti dal Veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Circostanza qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato;

  • Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

  • Regolamento Emittenti Il regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.