United States Person e sei a Cuba, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA. Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l’assistenza e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.
sponsor il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate. Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: - mancata marcatura; - non corrispondenza a quanto depositato; - illeggibilità, anche parziale, della marcatura. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.
CONSIDERATO CHE il predetto Protocollo del 14 marzo 2020 impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale; lo stesso Protocollo impegna, altresì, i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell’attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa; il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 ha operato in chiave di estensione delle tutele reddituali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo nel Titolo II l’operatività di strumenti, quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali, destinati ad intervenire in via ordinaria per la copertura di specifici settori non rientranti nella disciplina di cui al Titolo I del medesimo decreto; il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al COVID-1 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga. ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni “con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”; lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;
CONSIDERATO l’elevato livello di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con l’operatore economico aggiudicatario;
Rating è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody’s e Standard & Poor’s. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l’emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto investment grade) è pari a Baa3 (Moody’s) o BBB- (Standard & Poor’s).
Broker Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Controllo indica il controllo di oltre il 50% dei diritti di voto o del capitale di una delle parti.
Stile gestionale La strategia d'investimento si basa su una gestione attiva fondata sull'approccio sistematico e disciplinato alla selezione dei titoli, che coniuga l'attività di ricerca di natura finanziaria a quella extra finanziaria. La ricerca finanziaria si affida ai gruppi di analisti che valutano l'attrattiva finanziaria delle società legate al settore idrico (tecnologie, servizi e infrastrutture di trattamento, distribuzione, raccolta e depurazione delle acque) basandosi su una serie di criteri di crescita e sui livelli delle loro valutazioni. La ricerca extra-finanziaria si affida a gruppi di analisti dedicati che valutano il rispetto da parte delle società dei 10 principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite. Le società che si sono rese responsabili di violazioni accertate e ripetute di uno o più di tali principi vengono escluse dall'universo di investimento. L’obiettivo è conseguire una performance di gestione principalmente mediante la selezione dei titoli, senza fare ricorso a tecniche sintetiche di sovraesposizione. Peraltro, a titolo eccezionale e a discrezione del Gestore, il portafoglio potrà essere sottoposto a copertura, sia relativamente alla propria esposizione al mercato azionario sia rispetto al rischio di cambio. In quest'ultimo caso, i gestori potranno utilizzare, secondo l'opportunità, contratti future, opzioni o acquisti/vendite di valute. Inoltre, il fondo potrà utilizzare questi strumenti per completare la propria esposizione al mercato azionario senza tuttavia sovraesporsi.
Exchange Business Day means any day that is (or, but for the occurrence of a Market Disruption Event, would have been) a trading day on the relevant Exchange other than a day on which the trading on such exchange is scheduled to close prior to its regular weekday closing time;
QUANTITATIVO O ENTITÀ Valore stimato, IVA esclusa: 29 700 EUR.
Issuer BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
Partner fornitore certificato da Vodafone;
Gruppo di lavoro può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.
Scheda sintetica Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
Gestore CartaSi S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 - Xxxxxx, società appartenente al Gruppo Bancario Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A., a cui compete lo svolgimento di alcune attività connesse all’operatività della/e Carta/e e al funzionamento del relativo circuito di pagamento, nonché, in virtù di apposito accordo di licenza, la gestione dei rapporti con il/i Circuito/i Internazionale, come specificato all’art. 3;
SENTITO il Relatore Professor Xxxxxxx Xxxxx;
Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
FAC-SIMILE Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere alle Sue esigenze. Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere l’apposita “Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste”.
Propedeuticità Non sono previste propedeuticità Lo studente dovrà mostrare di avere acquisito le seguenti competenze (Descrittori di Dublino).
Stile di gestione Attivo Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell’investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
Shënim Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për xx xxxx asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në xxxxx 4.
Somma assicurata 20.000 euro Danni a seguito del sinistro: 2.000 euro Scoperto: 10% (euro 2.000*10%= 200 euro) con un minimo di 250 euro Parte di danno a carico di Genertel: 1.750 euro Parte di danno a carico dell’assicurato: 250 euro.
Foro competente Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.
Terna è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.