Penalità Clausole campione

Penalità. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dell’appalto si applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi oltre il termine fissato per l’ultimazione della fornitura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto per inadempimento dell'impresa senza bisogno di pronuncia giudiziale. L'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva viene effettuata mediante PEC. In tal caso la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione della fornitura o nell’erogazione della garanzia, l'impresa aggiudicataria non potrà mai attribuirne la causa in tutto od in parte alla stazione appaltante o ad altre ditte ed imprese da questo incaricate per altri lavori o forniture, se la stessa impresa aggiudicataria non avrà tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo ascrivibile ad altri, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura (collaudo) abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appalt...
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Per ingiustificata interruzione del servizio, potrà essere applicata una penale variabile tra € 1.000,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità dell’interruzione. In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 31. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verrann...
Penalità. In caso di mancata rispondenza dei beni alle specifiche qualitative prescritte, ciascuna Azienda Sa- nitaria li respingerà al fornitore, che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti. In caso di mancata rispondenza o di anomalie nelle prestazioni dei servizi, ciascuna Azienda Sanita- ria contesta per iscritto le inadempienze alla Ditta, che dovrà immediatamente (entro 24 ore) rime- diare a provvedere a quanto dovuto. Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tali obblighi, ciascuna Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti o servizi contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta inadempiente l’eventuale maggiore spesa. L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penalità quando: - non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate in con- tratto; - non effettua o effettua in ritardo la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi al momento del- la consegna o in corso di esecuzione; - non effettua o effettua in ritardo il rifacimento delle prestazioni contestate. - si verificano manchevolezze e/o deficienze dei presidi forniti; - si verifica un ritardo nelle consegne totali o parziali di presidi e/o loro accessori; - si verifica un ritardo nella messa in funzione delle attrezzature; - si verifica un ritardo nel ritiro dei presidi e/o accessori, dichiarati non conformi alle specifiche di capitolato; - si verificano ritardi e/o inadempienze in ordine a: interventi di manutenzione, presentazione di documenti, inosservanza di orari di interventi, fermi di attrezzature o di servizi; - si verificano ritardi e/o inadempienze in ordine a: interventi di sanificazione, mancata rintrac- ciabilità del processo e relativo codice identificativo, presentazione di documenti, inosservanza di orari di interventi o di servizi; - non vengono effettuati i corsi di addestramento clinico/tecnico previsti dal Capitolato speciale. La sanzione sarà applicata dopo contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del sogget- to aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di contestazione. Mancate o insufficienti controdeduzioni comporteranno l’applicazione, che sarà notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, delle seguenti penali: - per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all’Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di cui ai precedenti artt. 5.9 e 5.11: l’1‰ dell’importo complessivo del contratt...
Penalità. Per la contestazione di anomalie imputabili al Concessionario, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il Comune applicherà una penale da € 50,00 (cinquanta/00) a € 150,00 (centocinquanta/00), in relazione all’entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione fideiussoria definitiva, e di affidare la concessione alla Ditta seconda classificata nella gara per l’aggiudicazione della gestione del servizio, con l’unica formalità preliminare della contestazione scritta degli addebiti e dell’esame delle controdeduzioni della Ditta prima aggiudicataria. Le penali accumulate per ogni mese di servizio dovranno essere versate contestualmente all’importo dovuto all’ente per il servizio reso. Ingiustificata sospensione o interruzione del servizio o €. 100,00 al giorno Inadeguata copertura del controllo della sosta a mezzo degli ausiliari del traffico. €. 100,00 al giorno Ingiustificata sospensione o interruzione del servizio €. 100,00 al giorno Inosservanza del termine stabilito per la fornitura e/o sostituzione parcometri €. 100,00 per ogni giorno di ritardo Omissione, rifiuto o ritardo nell'espletamento della fornitura, posa €. 100,00 per ogni giorno di ritardo opera, manutenzione e riparazioni previste della segnaletica verticale di quella orizzontale, di quella di servizio e degli elementi di arredo. In caso di guasti delle apparecchiature, inosservanza del termine €. 50,00 per ogni ora di ritardo intervento per le verifiche del mal funzionamento.
Penalità. Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà di procedere all’applicazione di penali a carico del Concessionario nei seguenti casi: - Euro 300,00 di penalità per ogni mancata risposta - dopo 3 (tre) mancate risposte sarà considerata grave inadempienza a sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006; - superiore a 15 minuti e inferiore a 60 minuti: Euro 300,00 di penalità per ogni ritardo; - superiore a 60 minuti e inferiore a 120 minuti: Euro 500,00 di penalità. Per ogni ritardo superiore alle due ore: Euro 1.000,00 di penalità per ogni ritardo; - dopo tre infrazioni per ritardi non giustificati sarà considerata grave inadempienza a sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006; - contestazione formale per le prime tre infrazioni rilevate; - oltre le tre infrazioni, sarà considerata grave inadempienza a sensi dell’art.136 del D.Lgs. 163/2006; - per ogni infrazione: Euro 1.000,00 di penalità; - tre mancate o incomplete pulizie della sede stradale interessata dal sinistro saranno considerate grave inadempienza a sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006; - contestazione formale per le prime tre infrazioni rilevate; - oltre le tre infrazioni, sarà considerata grave inadempienza a sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006; - dopo la terza segnalazione, sarà considerata grave inadempienza a sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006. Nelle ipotesi di cui ai punti d) la Provincia, oltre all’applicazione delle penali, provvederà autonomamente all’esecuzione o al ripristino degli interventi imputando i relativi oneri a carico della ditta aggiudicataria. Le penalità saranno applicate previa contestazione scritta dell’addebito da parte del Responsabile del procedimento da comunicare al concessionario, assegnandogli 7 giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorsi infruttuosamente tali termini senza che l’Aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del procedimento procederà senza indugio all’applicazione delle penalità, ed eventualmente all’esecuzione d’ufficio. In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l’espletamento del servizio, il contratto sarà rescisso e il Responsabile del procedimento provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, all’applicazione di una penale pari ad un quinto dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento dell’ulterio...
Penalità. Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile all’Affidatario il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme al presente Capitolato sarà applicata una penale da € 200,00 (duecento/00) fino ad un massimo di €. 1.000,00 (mille/00). Parimenti comporterà una penale da €. 200,00 (duecento/00) fino ad un massimo di €. 1.000,00 (mille/00) la violazione anche di un solo obbligo previsto dal presente Capitolato. In caso di inadempienze oltre all’applicazione delle penali l’Affidatario sarà obbligato al risarcimento dei danni subiti dal Comune e fatta salva, comunque la possibilità di rescissione del contratto per inadempimento da parte dell’Affidatario. E’ in ogni caso riconosciuta al Comune la facoltà di rescissione del contratto, a proprio insindacabile giudizio, dopo l’applicazione di n. 5 penalità. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il Comune renderà tempestivamente informato l’Affidatario mediante lettera raccomandata A.R. Il Comune procederà a trattenere l’importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata: in questo caso l’Affidatario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
Penalità. Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato comporta l'applicazione della penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dal Broker aggiudicatario in sede di gara. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme; di conseguenza, la predetta penale è applicata sino a quando i servizi non inizieranno a essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato. Al verificarsi dell'inadempimento soggetto a penale, l'Università, a mezzo PEC, intimerà al Broker aggiudicatario di provvedere entro il termine perentorio ivi indicato; le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 15 gg. dal ricevimento della contestazione. L'ammontare della penalità è addebitato sulla cauzione definitiva. L'applicazione della predetta penale non preclude il diritto dell'Università di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso il Broker aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Le penali applicate non potranno superare, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.113 bis comma 4 del Codice. Gli eventuali ritardati e/o mancati e/o parziali adempimenti delle obbligazioni contrattuali e l’applicazione della penale di cui sopra verranno contestati al Fornitore per iscritto (PEC) dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni al D.E.C. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della detta contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore di cui sopra ovvero non vi sia stata risposta o la medesima non sia pervenuta nel termine indicato, egli segnalerà tempestivamente i ritardi e/o le disfunzioni e/o gli inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali al R.U.P., trasmettendo a quest’ultimo la corrispondente documentazione, il quale applicherà al Fornitore le penali come sopra indicate. Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti del Fornitore oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, l’Università si rivarrà sulla garanzia fideiussoria. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo n...
Penalità. Nel caso in cui l’Aggiudicataria contravvenga ad uno degli obblighi contrattuali sarà soggetta ad una penale per ogni infrazione da € 50,00 a € 1.000,00 in base alla gravità dell’infrazione. In caso di recidiva nell'arco di validità del contratto sarà applicata una sanzione del valore doppio rispetto a quelli indicati in precedenza. Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale l’inadempienza che risolve il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, il Comune si riserva di adottare misure più severe con formale atto del responsabile dell’ufficio di piano. Gli addebiti devono essere contestati alla concessionaria entro i 10 giorni successivi dall’avvenuta conoscenza del fatto. La concessionaria stessa può far pervenire nei 7 giorni lavorativi successivi le controdeduzioni all’addebito. Qualora l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio: Anche a seguito dell’applicazione di penalità l’Amministrazione Comunale mantiene inalterato il diritto all’azione risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni.
Penalità. L’aggiudicatario, nell’esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento oppure ricorrerà alla escussione dell’importo dalla cauzione definitiva. Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la penalità dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento; si precisa che l’ammontare complessivo non potrà comunque essere superare, complessivamente, il 10 %(dieci percento) dell’ ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici vigente.