Sanzioni Clausole campione

Sanzioni. Qualora dal controllo di cui agli articoli precedenti, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della contestazione, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Organismo non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’ immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze contrattuali; - gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, oltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Sanzioni. Le parti firmatarie del presente CCNL sono vincolate alle norme sopra indicate, a tutti i livelli. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt.4 e 6 delle predette leggi.
Sanzioni. 1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.
Sanzioni. 1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1, nonché, per il solo utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all'articolo 33, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
Sanzioni. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e...
Sanzioni. In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente Contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Sanzioni. 1. L’EGA è tenuto a segnalare all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
Sanzioni l. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto potrà comportare, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni: - esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell' appalto; - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto; - risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.
Sanzioni. (modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437)
Sanzioni. L’operatore economico, sin d’ora, accetta che il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’ASL Rieti, potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni: − esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione della procedura; − revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione della gara ma precedente alla stipula del contratto; − risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dello stesso. In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni o di appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall’ASL di Rieti per i successivi 3 anni.