Sicurezza Clausole campione

Sicurezza. La Ditta aggiudicataria è tenuta, nell’effettuazione di lavori, servizi e forniture, all’osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto e all’adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto, e comunque di tutte le persone che accedono ai locali oggetto del servizio, nonché ad evitare danni a terzi o a cose. La Ditta aggiudicataria si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente. Il contraente si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla L.R.T. 38/2007 a: - utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione del servizio; - fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego; - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale; - predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte; - mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell’ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nell’allegato DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti). Le macchine e le attrezzature utilizzate dalla Ditta nell’espletamento di lavori, servizi e forniture dovranno essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Dovranno inoltre essere contraddistinte da targhette riportanti il nome o il contrassegno della Ditta stessa. La Ditta aggiudicataria è tenuta a produrre il proprio documento di Valutazione dei Rischi, redatto sulla base del DUVRI allegato al presente capitolato speciale d’appalto entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
Sicurezza. Il lavoratore sarà comunque informato sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della postazione di lavoro. Secondo la normativa vigente (DLgs n.626/94) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile della sicurezza dell’Azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili. E’ facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In ogni caso, ai sensi dell'art.5 del DLgs n.626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
Sicurezza. L’affidatario si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi comunque dannosi. L’affidatario dovrà farsi carico di trasmettere in modo documentato all’azienda/lavoratore autonomo eventualmente incaricata del trasporto e consegna dei prodotti, le informazioni e le misure di sicurezza riportate nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle operazioni, di seguito citato. Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alLa Stazione Appaltante, come datore di lavoro committente. Il affidatario dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'accordo. La Stazione Appaltante e l’affidatario dell’accordo quadro, prima dell’avvio delle attività previste, sottoscriveranno a seguito di riunione preliminare l’Allegato 3.x - Documento di Coordinamento e Pianificazione Concordata delle Operazioni – Lotto x. Tale documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’affidatario sarà chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate oltre al documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in cui sono indicate le misure di sicurezza concordate per eliminare ovvero limitare tali rischi. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, La Stazione Appaltante e l’affidatario si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività. Sono stimati in Euro 0,00 i costi delle misure finalizzate a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle attività.
Sicurezza. 2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Xxxxx restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vi- gente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, Anas, qualora i luo- ghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sem- pre che sussistano interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto, elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sarà aggiornato da Anas in caso di subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle mo- dalità realizzative del Contratto. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo dell’Ap- paltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ove applicabile, l’Appaltatore è obbligato ad osservare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed alle- gato al Contratto. L’Appaltatore, prima di procedere all’esecuzione dell’appalto, sulla base della pro- pria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potrà proporre ulteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI. Tali proposte di in- tegrazione, una volta valutate da Anas, saranno inserite nel PSC o nel DUVRI defini- tivo che verrà allegato al Contratto d’appalto/Accordo Quadro e considerato alla stregua delle specifiche tecniche. Il PSC o il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti per accet- tazione ed inviati a Anas dal datore di lavoro dell’Appaltatore, dall’impresa affidata- ria in caso di Consorzio o RTC. L’Appaltatore si obbliga, ai fini della verifica dell’idoneità Tecnico professionale, a trasmettere ad Anas la documentazione di cui all’allegato XVII del Dlg. 81/08, e a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in ma- teria di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L’Appaltatore si impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere...
Sicurezza. 1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Sicurezza. L’ETS garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei Volontari e degli altri soggetto ad esso afferenti ai sensi di quanto previsto dal CTS e nel rispetto delle norme sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) che l’ETS dichiara espressamente di conoscere ed applicare, compatibilmente con la propria natura giuridica e la propria organizzazione. In particolare l’ETS si impegna a garantire: - l’adozione di tutte le misure atte alla verifica della idoneità del volontario ai sensi del D.lgs 81/08 e, in particolare, l’idoneità al rischio biologico, ai fini dell’espletamento dell’attività; - l'utilizzo di attrezzature di lavoro (eventuali) e personali (DPI) idonee e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente; - la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici. L’Azienda fornisce ai Volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza, per il tramite del referente/Coordinatore/Direttore della struttura/U.O./Servizio, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i Volontari sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, adottate in relazione alla loro attività. L’Azienda adotta le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei Volontari/altri soggetti e le attività che si svolgono nell’ambito della medesima struttura, ai sensi dell’art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. n. 81/2008.
Sicurezza. Il Fornitore è tenuto a provvedere alle coperture assicurative di legge per tutto il personale reso disponibile. Tale personale dovrà uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della fornitura, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 di tale Decreto nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza), che potrà richiedere il soddisfacimento di obblighi formativi specifici. Il soddisfacimento di tali obblighi sarà a totale carico del Fornitore e costituirà prerequisito per l'avvio delle attività da parte di ciascuna delle unità di personale da esso rese disponibili. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria per tali unità di personale sono a carico del Fornitore, che si attiverà integrando ove necessario i protocolli in base agli eventuali rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Non essendo a priori possibile valutare in che tempi e luoghi saranno svolti gli interventi relativi ai servizi richiesti dal presente disciplinare, non si può escludere l'insorgenza di rischi dovuti ad interferenza nell’operatività presso le server farm di Ateneo. In considerazione della natura della presente fornitura, si valuta che tali rischi siano eliminabili attraverso la delimitazione delle aree di lavoro. Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, si rimanda a quanto specificato all’Art.2.
Sicurezza. (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) Noleggi di mezzi e servizi di protezione collettiva Noleggi per organizzazione del cantiere Prodotti per opere provvisionali previste nel PSC Prodotti per organizzazione del cantiere
Sicurezza. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare: • ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze; • il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto; • l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS; • l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti; • l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento; • ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui ...
Sicurezza. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.