Common use of (Accantonamenti presso l'ENASARCO) Clause in Contracts

(Accantonamenti presso l'ENASARCO). L’indennità di scioglimento del contratto di cui al precedente articolo è versata, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 1958, presso l’ENASARCO (Ente Naziona- le Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), in virtù delle norme conte- nute negli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 dell’Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938. Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in materia di indennità di scioglimento del contratto in relazione agli Accordi Economici sopra citati per il periodo antece- dente al 1 gennaio 1959. Per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1964 l’accantonamento dell’in- dennità di scioglimento del contratto presso l’ENASARCO è facoltativa da parte delle ditte, e subordinata alla condizione che l’Ente corrisponda alle ditte stesse un interesse annuo non inferiore al 4% (quattro per cento). Per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 1965 l’accantonamento dell’in- dennità di scioglimento del contratto sarà effettuato presso l’ENASARCO, sempre- chè detto Ente corrisponda alle ditte un interesse annuo come definito nell’Accordo fra le parti sociali del 20 dicembre 2007 e devolva gli utili di esercizio della gestione «Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)» al Fondo di Assistenza a favore degli iscritti dell’Ente. I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati obbligatoriamente presso la Fondazione ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) entro il 31 marzo successivo. Le ditte sono tenute a segnalare all’ENASARCO l’inizio e la cessazione dei rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Le somme versate all’ENASARCO in attuazione di quanto sopra sono definitiva- mente acquisite al fondo corrispondente a favore dell’agente di commercio, in rela- zione al quale sono state versate. Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposi- to regolamento per l’accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell’inden- nità per la risoluzione del rapporto.

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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale

(Accantonamenti presso l'ENASARCO). L’indennità L'indennità di scioglimento del contratto di cui al precedente articolo è versata, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 1958, presso l’ENASARCO l'ENASARCO (Ente Naziona- le Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), in virtù delle norme conte- nute contenute negli arttart. 8, 9, 10, 11 e 12 dell’Accordo dell'Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938. Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in materia di indennità di scioglimento del contratto in relazione agli Accordi Economici accordi economici sopra citati per il periodo antece- dente antecedente al 1 gennaio 1959. Per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1964 l’accantonamento dell’in- dennità l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto presso l’ENASARCO l'ENASARCO è facoltativa da parte delle ditte, e subordinata alla condizione che l’Ente l'Ente corrisponda alle ditte stesse un interesse annuo non inferiore al 4% (quattro per cento). Per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 1965 l’accantonamento dell’in- dennità l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto sarà effettuato presso l’ENASARCOl'ENASARCO, sempre- chè sempreché detto Ente corrisponda alle ditte un interesse annuo come definito nell’Accordo fra le parti sociali del 20 dicembre 2007 e devolva gli utili di esercizio della gestione «Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)» al Fondo di Assistenza a favore degli iscritti dell’Entedell'Ente. I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati obbligatoriamente presso la Fondazione ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno civile solare (10 gennaio - 31 dicembre) entro il 31 marzo successivo. Le ditte sono tenute a segnalare all’ENASARCO l’inizio all'ENASARCO l'inizio e la cessazione dei rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Entedell'Ente. Le somme versate all’ENASARCO all’Enasarco in attuazione di quanto sopra sono definitiva- mente definitivamente acquisite al fondo corrispondente a favore dell’agente di commercio, in rela- zione relazione al quale sono state versate. Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposi- to apposito regolamento per l’accantonamento l'accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell’inden- nità dell'indennità per la risoluzione del rapporto.

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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo

(Accantonamenti presso l'ENASARCO). L’indennità di scioglimento del contratto di cui al precedente articolo è versata, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 1958, presso l’ENASARCO (Ente Naziona- le Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), in virtù delle norme conte- nute contenute negli arttart. 8, 9, 10, 11 e 12 dell’Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938. Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in materia di indennità di scioglimento del contratto in relazione agli Accordi Economici accordi economici sopra citati per il periodo antece- dente antecedente al 1 gennaio 1959. Per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1964 l’accantonamento dell’in- dennità dell’indennità di scioglimento del contratto presso l’ENASARCO è facoltativa da parte delle ditte, e subordinata alla condizione che l’Ente corrisponda alle ditte stesse un interesse annuo non inferiore al 4% (quattro per cento). Per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 1965 l’accantonamento dell’in- dennità dell’indennità di scioglimento del contratto sarà effettuato presso l’ENASARCO, sempre- chè sempreché detto Ente corrisponda alle ditte un interesse annuo come definito nell’Accordo fra le parti sociali del 20 dicembre 2007 e devolva gli utili di esercizio della gestione «Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)» al Fondo di Assistenza a favore degli iscritti dell’Ente. I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati obbligatoriamente presso la Fondazione ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno civile solare (10 gennaio - 31 dicembre) entro il 31 marzo successivo. Le ditte sono tenute a segnalare all’ENASARCO l’inizio e la cessazione dei rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Le somme versate all’ENASARCO all’Enasarco in attuazione di quanto sopra sono definitiva- mente definitivamente acquisite al fondo corrispondente a favore dell’agente di commercio, in rela- zione relazione al quale sono state versate. Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposi- to apposito regolamento per l’accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell’inden- nità dell’indennità per la risoluzione del rapporto.

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(Accantonamenti presso l'ENASARCO). L’indennità L'indennità di scioglimento del contratto di cui al precedente articolo è versata, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 1958, presso l’ENASARCO l'ENASARCO (Ente Naziona- le Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), in virtù delle norme conte- nute contenute negli arttart. 8, 9, 10, 11 e 12 dell’Accordo dell'Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938. Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in materia di indennità di scioglimento del contratto in relazione agli Accordi Economici sopra citati per il periodo antece- dente antecedente al 1 gennaio 1959. Per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1964 l’accantonamento dell’in- dennità l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto presso l’ENASARCO l'ENASARCO è facoltativa da parte delle ditte, e subordinata alla condizione che l’Ente l'Ente corrisponda alle ditte stesse un interesse annuo non inferiore al 4% (quattro per cento). Per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 1965 l’accantonamento dell’in- dennità l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto sarà effettuato effettuato presso l’ENASARCOl'ENASARCO, sempre- chè semprechè detto Ente corrisponda alle ditte un interesse annuo come definito nell’Accordo fra le parti sociali del 20 dicembre 2007 e devolva gli utili di esercizio della gestione «Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)» al Fondo di Assistenza a favore degli iscritti dell’Entedell'Ente. I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati effettuati obbligatoriamente presso la Fondazione ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno civile solare (1° gennaio - 31 dicembre) entro il 31 marzo successivo. Le ditte sono tenute a segnalare all’ENASARCO l’inizio e la cessazione dei rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Le somme versate all’ENASARCO in attuazione di quanto sopra sono definitiva- mente acquisite al fondo corrispondente a favore dell’agente di commercio, in rela- zione al quale sono state versate. Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposi- to regolamento per l’accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell’inden- nità per la risoluzione del rapporto.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

(Accantonamenti presso l'ENASARCO). L’indennità 1. L'indennità di scioglimento del contratto di cui al precedente articolo è versataaccantonata, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 1958, presso l’ENASARCO l'ENASARCO (Ente Naziona- le Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), in virtù delle norme conte- nute contenute negli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 dell’Accordo dell'Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938. 2. Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in materia di indennità di scioglimento del contratto in relazione agli Accordi Economici accordi economici sopra citati per il periodo antece- dente antecedente al 1 gennaio 1959. 3. Per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1964 l’accantonamento dell’in- dennità l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto presso l’ENASARCO l'ENASARCO è facoltativa da parte delle ditte, e subordinata alla condizione che l’Ente l'Ente corrisponda alle ditte stesse un interesse annuo non inferiore al 4% (quattro per cento). 4. Per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 1965 l’accantonamento dell’in- dennità l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto sarà effettuato presso l’ENASARCOl'ENASARCO, sempre- chè sempreché detto Ente corrisponda alle ditte un interesse annuo come definito nell’Accordo fra le parti sociali del 20 dicembre 2007 da definire con l’Enasarco stesso e devolva gli utili di esercizio della gestione «Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)» al Fondo di Assistenza a favore degli iscritti dell’Entedell'Ente. 5. I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati obbligatoriamente presso la Fondazione ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno civile solare (10 gennaio - 31 dicembre) entro il 31 marzo successivo. 6. Le ditte sono tenute a segnalare all’ENASARCO l’inizio all'ENASARCO l'inizio e la cessazione dei rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Le somme versate all’ENASARCO in attuazione di quanto sopra sono definitiva- mente acquisite al fondo corrispondente a favore dell’agente di commercio, in rela- zione al quale sono state versatedell'Ente. 7. Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposi- to apposito regolamento per l’accantonamento l'accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell’inden- nità dell'indennità per la risoluzione del rapporto.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

(Accantonamenti presso l'ENASARCO). L’indennità L'indennità di scioglimento del contratto di cui al precedente articolo è versata, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 1958, presso l’ENASARCO l'ENASARCO (Ente Naziona- le Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), in virtù delle norme conte- nute negli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 dell’Accordo dell'Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938. Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in materia di indennità di scioglimento del contratto in relazione agli Accordi Economici sopra citati per il periodo antece- dente al 1 gennaio 1959. Per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1964 l’accantonamento dell’in- l'accantonamento dell'in- dennità di scioglimento del contratto presso l’ENASARCO l'ENASARCO è facoltativa da parte delle ditte, e subordinata alla condizione che l’Ente l'Ente corrisponda alle ditte stesse un interesse annuo non inferiore al 4% (quattro per cento). Per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 1965 l’accantonamento dell’in- l'accantonamento dell'in- dennità di scioglimento del contratto sarà effettuato presso l’ENASARCOl'ENASARCO, sempre- chè detto Ente corrisponda alle ditte un interesse annuo come definito nell’Accordo nell'Accordo fra le parti sociali del 20 dicembre 2007 e devolva gli utili di esercizio della gestione «Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)» al Fondo di Assistenza a favore degli iscritti dell’Entedell'Ente. I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati obbligatoriamente presso la Fondazione ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) entro il 31 marzo successivo. Le ditte sono tenute a segnalare all’ENASARCO l’inizio all'ENASARCO l'inizio e la cessazione dei rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Entedell'Ente. Le somme versate all’ENASARCO all'ENASARCO in attuazione di quanto sopra sono definitiva- mente acquisite al fondo corrispondente a favore dell’agente dell'agente di commercio, in rela- zione al quale sono state versate. Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposi- to regolamento per l’accantonamento l'accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell’inden- dell'inden- nità per la risoluzione del rapporto.

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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale

(Accantonamenti presso l'ENASARCO). L’indennità di scioglimento del contratto di cui al precedente articolo è versata, per gli importi im- porti maturati fino al 31 dicembre 1958, presso l’ENASARCO (Ente Naziona- le Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), in virtù delle norme conte- nute contenute negli arttart. 8, 9, 10, 11 e 12 dell’Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938. Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso è assolto ogni obbligo ob- bligo gravante sulle case mandanti in materia di indennità di scioglimento del contratto in relazione agli Accordi Economici sopra citati per il periodo antece- dente antecedente al 1 gennaio 1959. Per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1964 l’accantonamento dell’in- dennità dell’indennità di scioglimento del contratto presso l’ENASARCO è facoltativa da parte delle ditte, e subordinata subor- dinata alla condizione che l’Ente corrisponda alle ditte stesse un interesse annuo non inferiore in- feriore al 4% (quattro per cento). Per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 1965 l’accantonamento dell’in- dennità dell’indennità di scioglimento del contratto sarà effettuato presso l’ENASARCO, sempre- chè sempreché detto Ente corrisponda cor- risponda alle ditte un interesse annuo come definito nell’Accordo fra le parti sociali del 20 dicembre 2007 e devolva gli utili di esercizio della gestione «Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)» al Fondo di Assistenza a favore degli iscritti dell’Ente. I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati obbligatoriamente presso la Fondazione ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno civile solare (1° gennaio - 10 xxxxx- io – 31 dicembre) entro il 31 marzo successivo. Le ditte sono tenute a segnalare all’ENASARCO l’inizio e la cessazione dei rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari re- golamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Le somme versate all’ENASARCO in attuazione di quanto sopra sono definitiva- mente acquisite definitivamente acqui- site al fondo corrispondente a favore dell’agente di commercio, in rela- zione relazione al quale sono state versate. Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposi- to regolamento apposito rego- lamento per l’accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell’inden- nità dell’indennità per la risoluzione riso- luzione del rapporto.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

(Accantonamenti presso l'ENASARCO). L’indennità L'indennità di scioglimento del contratto di cui al precedente articolo è versataaccantonata, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 1958, presso l’ENASARCO l'ENASARCO (Ente Naziona- le Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), in virtù delle norme conte- nute contenute negli arttart. 8, 9, 10, 11 8,9,10,11 e 12 dell’Accordo dell'Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938. Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in materia di indennità di scioglimento del contratto in relazione agli Accordi Economici accordi economici sopra citati per il periodo antece- dente antecedente al 1 gennaio 1959. Per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1964 l’accantonamento dell’in- dennità l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto presso l’ENASARCO l'ENASARCO è facoltativa da parte delle ditte, e subordinata alla condizione che l’Ente l'Ente corrisponda alle ditte stesse un interesse annuo non inferiore al 4% (quattro per cento). Per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 1965 l’accantonamento dell’in- dennità l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto sarà effettuato presso l’ENASARCOl'ENASARCO, sempre- chè sempreché detto Ente corrisponda alle ditte un interesse annuo come definito nell’Accordo fra le parti sociali del 20 dicembre 2007 non inferiore al 4% (quattro per cento e devolva gli utili di esercizio della gestione «"Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)» " al Fondo di Assistenza a favore degli iscritti dell’Entedell'Ente. I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati obbligatoriamente presso la Fondazione ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno civile solare (10 gennaio - 31 dicembre) entro il 31 marzo successivo. Le ditte sono tenute a segnalare all’ENASARCO l’inizio all'ENASARCO l'inizio e la cessazione dei rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Le somme versate all’ENASARCO in attuazione di quanto sopra sono definitiva- mente acquisite al fondo corrispondente a favore dell’agente di commercio, in rela- zione al quale sono state versatedell'Ente. Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposi- to apposito regolamento per l’accantonamento l'accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell’inden- nità dell'indennità per la risoluzione del rapporto.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

(Accantonamenti presso l'ENASARCO). L’indennità L'indennità di scioglimento del contratto di cui al precedente articolo è versataaccantonata, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 1958, presso l’ENASARCO l'ENASARCO (Ente Naziona- le Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), in virtù delle norme conte- nute contenute negli arttart. 8, 9, 10, 11 e 12 dell’Accordo dell'Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938. Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in materia di indennità di scioglimento del contratto in relazione agli Accordi Economici accordi economici sopra citati per il periodo antece- dente antecedente al 1 gennaio 1959. Per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1964 l’accantonamento dell’in- dennità l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto presso l’ENASARCO l'ENASARCO è facoltativa da parte delle ditte, e subordinata alla condizione che l’Ente l'Ente corrisponda alle ditte stesse un interesse annuo non inferiore al 4% (quattro per cento). Per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 1965 l’accantonamento dell’in- dennità l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto sarà effettuato presso l’ENASARCOl'ENASARCO, sempre- chè sempreché detto Ente corrisponda alle ditte un interesse annuo come definito nell’Accordo fra le parti sociali del 20 dicembre 2007 non inferiore al 4% (quattro per cento) e devolva gli utili di esercizio della gestione «Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)» al Fondo di Assistenza a favore degli iscritti dell’Entedell'Ente. I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati obbligatoriamente presso la Fondazione ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno civile solare (10 gennaio - 31 dicembre) entro il 31 marzo successivo. Le ditte sono tenute a segnalare all’ENASARCO l’inizio all'ENASARCO l'inizio e la cessazione dei rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Le somme versate all’ENASARCO in attuazione di quanto sopra sono definitiva- mente acquisite al fondo corrispondente a favore dell’agente di commercio, in rela- zione al quale sono state versatedell'Ente. Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposi- to apposito regolamento per l’accantonamento l'accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell’inden- nità dell'indennità per la risoluzione del rapporto.

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Samples: Economic Collective Agreement