We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.
For more information visit our privacy policy.Flessibilità In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Alberghiere, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intenden- dosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più setti- mane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente artico- lo 70e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata supe- riore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’ora- rio di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimen- to del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di congua- glio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa. La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità pro- duttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di minor prestazione lavorativa. Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore. Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei program- mi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di pro- cedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comu- nicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che com- provino fondati e giustificati impedimenti. Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.
Controlli e Revisioni contabili Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
Contabilità dei lavori Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore e la contabilità delle opere verrà svolta secondo le prescrizioni del titolo XI del Regolamento Generale LLPP, artt. da 152 a 185, che qui si intendono richiamati. La valutazione dei lavori “a corpo” è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione, ottenuto mediante offerta a prezzi unitari effettuata sulla base della “lista” (questa senza efficacia negoziale) posta a base di gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell’apposita tabella “B” contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto, ciascuna delle quali va contabilizzata in quota parte, in proporzione al lavoro eseguito. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle specifiche norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto. La contabilizzazione dei lavori “in economia” è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le modalità previste dalle norme vigenti. In particolare: - la manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore. - il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 3, riga 4) della tabella 1, sono valutati in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, separatamente dall'importo dei lavori, per la parte valutata a corpo, in percentuale secondo gli stati di avanzamento, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito, e per la parte a misura, dovranno essere valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. Le singole lavorazioni verranno misurate con i criteri esposti nella parte II del presente capitolato speciale.
INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
Reperibilità I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, e 184 del Regolamento generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi dell’ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE di cui al D.Lgs. 50/2016 e Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere generali e specializzate sono individuati secondo gli importi nella tabella seguente: Gruppi di lavorazioni omogenee Cat. Importo lavorazioni Aliquota % Classificazione lavori Qualificazione obbligatoria SI/NO Subappalto/avvalimento Opere Edili OG 1 Cl. III € 828.199,72 43,96% Prevalente Si Subappaltabile al 49,99% (ex art.105, co.1 del D.Lgs. 50/2016) Si avvalimento Strutture OS21 Cl. III € 770.901,39 40,92% Scorporabile Si Subappaltabile al 100% ex art.105, co.2. Divieto di avvalimento (ex art.89, co.11 del D.Lgs. 50/2016) Impianti OG11 Cl. I € 284.689,42 15,11% Scorporabile Si Subappaltabile al 100% ex art.105 co.2. Divieto di avvalimento (ex art.89, co.11 del D.Lgs. 50/2016) 2. Per quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle indicazioni degli elaborati progettuali del PFTE ed ai documenti quantificativi. 3. Le indicazioni del presente capitolato e del PFTE, i disegni, i calcoli e le specifiche tecniche, incluse le descrizioni delle relazioni e delle lavorazioni, del computo metrico nel loro insieme forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere da realizzare oggetto del contratto. 4. Sono in ogni caso comprese nell’oggetto dell’appalto tutte le opere e forniture, ancorché non esplicitamente individuate negli elaborati di progetto, in quantità e qualità tali da consentire la consegna completa delle opere finite e collaudabili. 5. Nell’esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto del presente capitolato devono essere rispettate tutte le norme obbligatorie delle Leggi e Decreti dello Stato, dei Regolamenti e delle Direttive dell’Unione Europea, dei Regolamenti e Circolari di Ministeri ed Enti di controllo nonché le Norme volontarie del CNL, UNI, CEI ed ISO in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali edili ed impiantistici e in materia di installazione di macchinari e di esecuzione di qualsiasi opera. 6. Si precisa al riguardo che le citate norme costituiscono prescrizioni e specifiche progettuali in mancanza di disposizioni esplicite contenute nei documenti progettuali. 7. Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi comprese nel prezzo di aggiudicazione, tutte le opere ausiliarie relative all’esecuzione degli allacciamenti elettrici, di gas, idrici, fognari e telefonici o, in generale, di trasmissione dati, alle reti gestite dalle Aziende dei Pubblici Servizi nonché l’assistenza, la mano d’opera, i materiali, i mezzi d’opera necessari in aiuto alle aziende erogatrici dei servizi medesimi ed alle ditte da esse incaricate per l’esecuzione dei lavori di allacciamento. 8. Il rispetto delle predette leggi e norme deve essere perseguito con le opportune integrazioni o, anche, variazioni delle forniture e installazioni desumibili dalle descrizioni di prezzo, dai calcoli, dalle norme tecniche e specifiche e dai disegni di progetto, rimanendo gli eventuali maggiori oneri dell’Appaltatore comunque compensati nell’importo forfettario di aggiudicazione e di contratto. 9. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e che dovrà tenerne conto nella redazione del progetto esecutivo. 10.L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per: