We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Definizione di Flessibilità

Flessibilità. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore nell’anno, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo che segue. Tale meccanismo opera - d’intesa fra l’impresa ed il lavoratore/lavoratrice - anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all’orario di lavoro normale dell’interessato. Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale il lavoratore/lavoratrice, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro straordinario.
Flessibilità. Dal Lunedì al Giovedì: in entrata 7.40 – 9.30 da recuperare al minuto giornal- mente in uscita (16:25 – 18.15); il Venerdì in entrata 7.40 – 9.30 da recuperare al minuto giornalmente in uscita (12.40 – 14.30, per i commessi dalle 13.10 - 15.00).
Flessibilità. ‘Automatismi’ predefiniti per l’estensione automatica della copertura assicurativa senza emissione di Appendici alla Polizza e senza premi aggiuntivi da corrispondere. Spese di apertura dossier Premio Nessuna 100% up-front

Examples of Flessibilità in a sentence

  • Non verranno considerate ore straordinarie quelle eccedenti il normale orario di lavoro in regime di flessibilità di orario stesso e fino ad un massimo di 45 ore o di quanto risulti in applicazione dei commi 3 e 11 del punto A) Flessibilità della prestazione dell’art.

  • In tal caso l’obbligo di prestazione oraria giornaliera è sempre di 6 ore nella fascia mattutina secondo lo schema seguente: - Giornata lavorativa: 6 ore - Obblighi orari: 6 ore - Flessibilità: Entrata 08.00 – 09.00 Uscita 13.00 – 14.00 Possibilità di rientro pomeridiano per recupero flessibilità in due pomeriggi prefissati.

  • Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale ORARIO Flessibilità - ipotesi B - 1.

  • I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell'anno successivo Flessibilità orario contrattuale l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.

  • XXXXXXX, Flessibilità in entrata: nuovi e vecchi modelli di lavoro flessibile, cit., p.


More Definitions of Flessibilità

Flessibilità forme contrattuali flessibili III/5
Flessibilità orario di lavoro III/12 Fochino: autorizzazione di pubblica sicurezza IX/4 e repertorio specifico Fogli di congedo XIII/2
Flessibilità l’espansione delle attività della Compagnia, l’apertura a nuovi mercati e le innovazioni introdotte sui prodotti offerti alla clientela possono generare nuovi rischi, più efficacemente catturati dal Modello Interno. La Compagnia valuta il requisito Patrimoniale di Solvibilità attraverso l’utilizzo del modello interno sviluppato a livello di Gruppo AXA e adattato, laddove necessario, alle specificità ed esigenze locali. Nel dettaglio, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità rappresenta il value-at-risk della distribuzione delle perdite calibrato su un orizzonte temporale di un anno con un livello di confidenza del 99,5%.
Flessibilità. Dal Lunedì al Giovedì: in entrata 9.30 – 10.00 da recuperare al minuto giornal- mente in uscita (18.15 – 18.45); il Venerdì: in entrata 9.30 – 10.00 da recuperare al minuto giornalmente in uscita (14.30 - 15.00). Agli impiegati, in servizio alla data di decorrenza del presente Contratto e che la- vorano all’interno delle suddette strutture, la Compagnia potrà richiedere, a se- conda delle diverse esigenze organizzative, di effettuare una delle due suddette articolazioni. In caso il dipendente accetti tale richiesta, la diversa articolazione avrà durata annuale, eventualmente rinnovabile alle stesse condizioni, e a fronte della stessa la Compagnia riconoscerà un importo, per la durata di un anno, per diversa articolazione dell’orario di lavoro pari a € 600 lordi annuali; in caso la di- versa articolazione sarà inferiore a 12 mesi, tale misura verrà riconosciuta rispetto agli effettivi mesi (il mese intero viene considerato qualora il dipendente effettui tale diversa articolazione il 15 del mese stesso). Al personale che verrà assunto, a partire dalla decorrenza del presente Contratto, all’interno delle suindicate strutture, in caso di assegnazione, da parte della Com- pagnia, dell’Orario 1 o 2, a seconda delle diverse esigenze organizzative, l’Impresa riconoscerà, dalla data di assunzione, un importo pari a € 300 lordi annuali. A partire dalla decorrenza del presente Contratto, tale importo verrà riconosciuto anche a coloro che, assunti all’interno di tali strutture dopo il 1° settembre 2007, sono tenuti ad osservare l’Orario 1 o 2.
Flessibilità. Grado di flessibilità e capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi e normativi 10 3) AUTONOMIA E INIZIATIVA Grado di autonomia e capacità di iniziativa personale nello svolgimento delle proprie mansioni 10 4) PROPOSTE E MIGLIORAMENTI Capacità di proporre soluzioni migliorative nell’organizzazione del lavoro 10 5) RELAZIONE CON I COLLEGHI Capacità di lavorare in gruppo, collaborazione con i colleghi per il raggiungimento degli obiettivi, capacità di creare relazioni positive 10 TOTALE 50
FlessibilitàBanca ore; tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori; pari opportunità; individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta; regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente; formazione professionale; determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi; determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art.18 Legge n.300/1970; specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende; referendum. mensa o buoni pasto; tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale e o regionale; specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività dell’azienda; la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente; ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione; l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore; l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali; le modalità per l’assegnazione del carico di lavoro; l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità; la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o alle tele centri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazioni e al telelavoratore; Le parti convengono sulla importanza che la contrattazione collettiva nazionale costituisca la cornice fondamentale entro la quale le imprese ed i lavoratori determino le condizioni migliori di lavoro, vigenti su tutto il territorio nazionale. Al tempo stesso, riconoscono il rilievo strategico determinante che la contrattazione collettiva di prossimità, territoriale (regionale e provinciale) o aziendale, può avere per incrementare la produttività del lavoro, migliorare la capacità di concorrere delle imprese che applicano la presente disciplina e, infine, ...
Flessibilità prevedono 3 possibili modalità di intervento: • Incremento delle ore di flessibilità oltre le 96 previste dal CCNL • Possibilità di superamento delle 48 ore settimanali • Recupero della flessibilità con programmazione individuale e non collettiva