Accesso informale. 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Al fine di cui al primo comma, l’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli estremi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, far constare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante esibizione del documento, ovvero altra modalità idonea.
4. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale, come da successivo articolo.
Accesso informale. Il diritto di accesso in via informale si esercita mediante richiesta verbale al responsabile competente di cui all’art. 16. La richiesta de qua, esaminata immediatamente senza formalità, è accolta mediante esibizione dell’atto o documento richiesto, estrazione e/o rilascio di copia. Qualora gli atti o documenti oggetto della richiesta di accesso informale non siano immediatamente disponibili presso l’Ufficio, il RESPONSABILE provvede a comunicare all’interessato il giorno e l’ora in cui può essere esercitato il diritto. In quest’ultimo caso, il diritto deve essere garantito entro 30 giorni dalla richiesta. Il Responsabile prenderà nota, in apposito registro annuale, delle copie degli atti e documenti rilasciati, in ordine cronologico, nonché dei richiedenti e delle motivazioni giustificanti la richiesta.
Accesso informale. 1. Il diritto di accesso, se dalla natura del documento richiesto non risulta l’esistenza di controinteressati, può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, alla struttura organizzativa competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta e dimostrare la propria identità, con le modalità di cui al precedente articolo.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità.
4. La Provincia se riscontra l’esistenza di controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta formale.
Accesso informale. 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. L’Interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.
Accesso informale. Art. 26 Accesso formale
Accesso informale. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.
Accesso informale. L’accesso informale è ammissibile quando, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di contro interessati. . Ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 184/2006 cit., la richiesta di accesso informale è consentita, inoltre, qualora non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse della richiesta ed il documento sia immediatamente disponibile:
1. la richiesta, anche verbale, deve essere presentata al Responsabile della Struttura competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente;
2. il richiedente deve indicare gli estremi del documento, oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e - ove necessario - comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e - se necessario - i poteri di rappresentanza;
3. la richiesta può essere presentata anche per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
4. se il richiedente è una P.A., la richiesta è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell’art. 22, comma 5, della L. n. 241/90;
5. la richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità ed è accolta mediante esibizione del documento, estrazione di copie, indicazione della pubblicazione contenente le notizie, ovvero altra modalità idonea;
6. se, in base al contenuto del documento richiesto, il Responsabile della competente Struttura aziendale riscontra l’esistenza di controinteressati, invita il richiedente a proporre formale istanza di accesso.
Accesso informale. 1. Qualora sia possibile l'accoglimento immediato di richieste anche verbali, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale. A tal fine l'ufficio provvede ad annotare le generalità del richiedente e, nel caso di rappresentanti di persone fisiche o giuridiche, o di enti, il titolo dal quale deriva il potere rappresentativo, l'atto o gli atti nei confronti dei quali si esercita il diritto di accesso ovvero gli elementi che ne consentano la individuazione.
Accesso informale. ART. 46 -
Accesso informale. 1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di contro-interessati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, alla direzione comunale competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il richiedente deve indicare la motivazione della richiesta, gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione; deve inoltre comprovare, qualora vi siano dei contro-interessati, non sia chiara l’identità del richiedente o i poteri di rappresentanza e pertanto la legittimità alla richiesta, l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, se necessario, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie e/o esibizione del documento. La richiesta deve essere sommariamente verificata dal punto di vista delle condizioni di ammissibilità dal responsabile del procedimento.
4. La richiesta, ove provenga da una Pubblica Amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.
5. L’Amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di contro-interessati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.