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La motivazione Clausole campione

La motivazione. Ritiene il Collegio che il presente ricorso vada respinto per le argo- mentazioni di seguito specificate.
La motivazione. Con il primo motivo L.M. lamenta la falsa applicazione di norme di diritto (art. 1385 e 1453 c.c.). Avrebbe errato la Corte di Appello di Vene- zia per aver ricondotto il recesso ex art. 1385 cod. civ. nell’ambito della categoria normativa della risoluzione.
La motivazione. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1231 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. La Corte territoriale aveva ritenuto che l’ultimo contratto intervenuto tra le parti costituisse rinnovazione di un unico rapporto locatizio, ini- ziato nel 1975 ed ha considerato, pertanto, irrilevante l’epoca nella quale erano stati effettuati gli interventi sull’immobile, espressamente vietati al conduttore senza il consenso del locatore (ritenendo pertanto irrile- vante la circostanza che nell’ultimo contratto figurasse la clausola dalla quale risultava che l’immobile fosse «locato nello stato di fatto in cui si trova»). In tal modo, i giudici di appello avevano violato le regole ermeneutiche dettate dagli articoli richiamati, incorrendo nella falsa applicazione del- le norme relative alla novazione. Il senso letterale delle parole contenute nel contratto del 1987 non consentiva di giungere a conclusioni diverse da quelle indicate dalla ricorrente. Numerosi elementi (quali la misura del canone) dovevano portare alla conclusione che il nuovo contratto non conteneva solo una diversa misura del canone ma intendeva ‘‘azzerare’’ il contratto pregresso, por- tando ad una diversa regolazione del rapporto. Tra l’altro, sottolineava la ricorrente, le parti non avrebbero avuto bisogno di pattuire una durata ulteriore del contratto, considerato che quello immediatamente precedente (1981) si sarebbe rinnovato automaticamente in mancanza di disdetta. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, xxxxxx, insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in re- lazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La prova testimoniale, gia` formulata in primo grado e reiterata nel giudizio di appello, diretta ad accertare l’epoca degli interventi effet- tuati dalla conduttrice sull’immobile, era necessaria al fine di escludere l’inadempimento grave lamentato dalla societa` locatrice. La prova per testi tendeva ad accertare che nessun intervento era stato eseguito dopo la stipulazione del nuovo contratto del 1987. I testi indi- cati, tutti dipendenti della societa` C. S. fino dal 1975, erano perfetta- mente a conoscenza dei singoli interventi edili realizzati nell’immobile locato e dell’epoca di realizzazione degli stessi. I giudici di appello, sull’...
La motivazione. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1197, 1277, 1289 e 1385 cod. civ. e vizio di motivazione. Premesso che l'art. 1197 cod. civ., comma 1, consente al debitore di liberarsi dell'obbligazione eseguendo una prestazione diversa con il consenso del debitore e che se il contratto ha per oggetto un'obbli- gazione pecuniaria e il debitore, in luogo del pagamento del debito, versa un assegno bancario emesso in favore del creditore, il consen- so di quest'ultimo è desumibile dall'avere accettato un mezzo e un luogo di pagamento diversi da quelli dovuti per legge, il ricorrente ritiene che la Corte d'Xxxxxxx abbia violato le indicate disposizioni. Nel caso di specie, osserva il ricorrente, era infatti pacifico che con la Autogrù s.r.l., tramite lo Z., era intervenuto un contratto di ven- dita relativo ad un veicolo oggetto della proposta di acquisto, così come era pacifica l'accettazione, come caparra confirmatoria, di un assegno bancario che, per il deteriorarsi dei rapporti tra la Autogrù e lo Z. non era stato posto all'incasso. Peraltro, la mancata riscossione dell'assegno da parte del credito- re, per ragioni a lui imputabili, non impediva che l'acquirente do- vesse considerarsi adempiente alla propria obbligazione, sicché la caparra confirmatoria doveva ritenersi validamente data, con tut- te le conseguenze del caso per l'inadempimento del venditore. D'al- tra parte, se si consente che colui il quale riceve la caparra a mez- zo assegno bancario, ove non voglia più dare esecuzione al contrat- to, possa liberarsi dalle proprie obbligazioni semplicemente non po- nendo all'incasso l'assegno, risulterebbe evidente il deficit di tutela in favore della parte adempiente. In ogni caso, osserva il ricorrente, l'assegno, ancorché non posto al- l'incasso, era pur sempre rimasto nella disponibilità o della Autogrù s.r.l. o dello Z., non avendo del resto né l'una né l'altro denunciato lo smarrimento del titolo, sicché egli aveva diritto alla restituzione del doppio della caparra. Il ricorso è fondato. La Corte d'Xxxxxxx ha ritenuto di poter risolvere la controversia ar- gomentando sulla base del rilievo che, a parte ogni dubbio sulla va- lida conclusione del contratto principale, non vi era in atti la prova della avvenuta conclusione del contratto di caparra, non essendo la somma recata dall'assegno mai entrata nella disponibilità del ven- ditore, uscendo dalla sfera di disponibilità dell'acquirente. La caparra, ha osservato la Corte ...
La motivazione. 3.1 Il primo elemento motivazionale è legato a sé quando comincia a sentire il peso di questa situazione “faccio cose di cui nessuno mi ringrazia”. 3.2 Il secondo elemento motivazionale è inteso sempre come fatica, è il suo rimorso da cui non riesce a distaccarsi, è quello che sente di più. 3.3 Il terzo elemento motivazionale emerge dalla sua consapevo- lezza: “perché devo andarmi a imbrigliare, perché non posso stare bene, perché mi vado sempre a prendere legnate?”. Un elemento motivazionale che riguarda il passato e che già nel passato l’aveva mossa, l’aveva fatta agire, è legato alla protezione della figlia.
La motivazione. “La motivazione è la forza che spinge l’uomo ad agire per soddisfare i propri bisogni.” 4 “Sono arrivata ad un punto tale… che in casa per quindici giorni non sono riuscita a fare nemmeno le cose più sem- plici; mio marito si è spaventato e ha insistito perché facessi qualcosa per me”.
La motivazione. Per quanto riguarda il carattere "effettivo e dissuasivo", nel corso dell'esecuzione stragiudiziale, il giudice nazionale competente sarebbe legittimato ad adottare "qualsiasi provvedimento provvisorio che vieti la prosecuzione dell'esecuzione di tale vendita. Con riferimento, invece, al carattere proporzionato della sanzione, la Corte sottolinea che occorre prestare particolare attenzione qualora il bene gravato dal diritto reale di garanzia sia il bene immobile che costituisce l'abitazione della famiglia del consumatore. Infatti, nel diritto dell'Unione il diritto all'abitazione è un diritto fondamentale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali che il giudice nazionale deve prendere in considerazione nell'attuazione della direttiva. Nella causa C-34/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Krajský súd v Presove (Slovacchia), con decisione del 20 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2013, nel procedimento Xxxxxx Xxxxxxxxx contro SMART Capital a.s., composta da X. Xxxxxx, presidente di sezione, C. G. Xxxxxxxx, X. X Xxxxxx, X. Xxxxxx (relatore) e X. Xxxxxxxxxx, giudici, avvocato generale: X. Xxxx xxxxxxxxxxx: X. Xxxxxxxxx, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 5 giugno 2014, considerate le osservazioni presentate: - per il governo slovacco, da X. Xxxxxxxx, in qualità di agente; - per il governo tedesco, da X. Xxxxx e X. Xxxxxx, in qualità di agenti;- per la Commissione europea, da X. Xxxxx e X. xxx Xxxx, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza
La motivazione. La Cassazione ritiene che i giudici di merito abbiano disatteso le norme sulla interpretazione del contratto e in particolare l’art. 1370 c.c. in base al quale in caso di dubbio nella interpretazione di condizioni generali di contratto, queste devo interpretarsi contro il predisponente. La clausola, del cui significato si discute, nell'individuare i soggetti che non sono considerati terzi e il cui danneggiamento è escluso dalla copertura della genitori, i figli delle persone di cui al punto a), gli altri parenti ed affini con loro conviventi, nonché gli addetti ai servizi domestici". La Cassazione intende l’esclusione estesa ai conviventi in genere e non solo per ragioni sintattiche ma anche per la ratio della esclusione rinvenibile, secondo i giudici, nel fatto che la convivenza rende più frequente il rischio di danni. Che questa motivazione possa sostenersi lo si ricava dalla esclusione, tra i terzi danneggiati, dei domestici. La loro esclusione è evidentemente dovuta non al loro rapporto di parentela con il danneggiante, ma, per l'appunto, alla convivenza con quest'ultimo.

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  • Motivazione Con determinazione n. 98 del 18.04.2019, si era aderito medinate Consip all'Accordo Quadro Fuel Card per Pubbliche Amministrazioni affidando alla ditta Italiana Petroli S.p.A. Poiché alla scadenza della suddetta convenzione la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 per le Pubbliche Amministrazioni e dato che l'azienda Italiana Petroli S.p.A. è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordo, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli S.p.A. sede legale in Xxxx, Xxx xxxxxxx 0000, X. XXX 00000000000, per tutta la durata dell'accordo, 36 mesi a partire da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Per i motivi sopra esposti, si ritiene di procedere con l'assunzione degli impegni di spesa finalizzati alla fornitura di cui sopra per gli esercizi a copertura del periodo del servizio da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Si allega l'ordine di adesione all'Accordo Quadro in bozza, il quale verrà reso definitivo e inviato a seguito di apposizione del visto contabile al presente atto.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • Partecipazione Non applicabile

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • STAZIONE APPALTANTE Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV, con sede legale in Xxxx, Xxx X. Xxxxxxxxx 31, – 00000 Xxxx – Partita IVA 13669721006, operante sulla base delle disposizioni previste dal D.lgs. n.178/2012 e dallo Statuto (disponibile sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “Chi siamo”) dell’Associazione (nel prosieguo “Stazione Appaltante”).

  • Valutazione I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato: Titoli fino a 60 punti per documentata attività scientifica come previsto dalle procedure per la determinazione della condizione di ricercatore attivo di Ateneo; sono escluse tesi di laurea e di dottorato; fino a 10 punti per altri titoli (master universitari di secondo livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).

  • Relazione Il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87, del 5 ottobre 1987, ha modificato lo statuto dei funzionari delle Comunità europee aggiungendovi l'allegato X, contenente disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo. In particolare, è stato instaurato un regime pecuniario specifico: gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X riguardano infatti le retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi suddetti. Secondo questo regime, la retribuzione è corrisposta in Belgio in euro, ma può anche essere corrisposta, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In quest’ultimo caso, alla parte della retribuzione corrisposta in moneta locale viene applicato un coefficiente correttore. Conformemente all’articolo 13, primo comma, del suddetto allegato, il Consiglio è tenuto a fissare ogni sei mesi i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi. Con regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88, del 18 luglio 1988, il Consiglio ha fissato i primi coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 10 ottobre 1987. Dall’entrata in vigore del nuovo statuto dei funzionari, a decorrere dal 1º maggio 2004 (regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, del 22 marzo 2004), tale regime pecuniario si applica anche agli agenti contrattuali. Conformemente all’articolo 13, primo comma, dell’allegato X del nuovo statuto, il Consiglio fissa una volta all’anno i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi. Gli ultimi coefficienti correttori, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009, sono stati fissati dal Consiglio con regolamento (UE) n. 768/2010, del 26 agosto 2010. La presente proposta riguarda la fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2010 alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi. Il sistema di retribuzioni per i paesi al di fuori dell’Unione si basa sul principio dell’equivalenza del potere d’acquisto fra le retribuzioni corrisposte in moneta locale e quelle di Bruxelles, conformemente all'articolo 64 dello statuto. L’applicazione di questo principio richiede il calcolo delle parità economiche, che viene effettuato da Eurostat. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. L’operazione principale per la fissazione dei coefficienti correttori consiste quindi nel calcolare le parità economiche mediante un confronto (dei prezzi) fra le diverse sedi di servizio e Bruxelles. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data d'applicazione dei coefficienti correttori. L'Allegato del regolamento proposto indica, per ogni sede di servizio e per il mese di luglio 2010, i coefficienti correttori risultanti dalle parità comunicate da Eurostat. Nella tabella in appresso (Summary of the Overall Change in the Parities) figura un confronto completo con il mese di luglio 2009. L'incidenza finanziaria è limitata (in percentuale): si veda la «Scheda finanziaria». 2011/0208 (NLE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1, in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:

  • Liquidazione dei corrispettivi La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. l pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il Municipio Roma II provvederà a liquidare mensilmente, dopo l'effettiva erogazione del servizio e dopo l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente (tra cui il rilascio del documento unico di regolarità contributiva), conteggiato a misura in base alle ore effettivamente rese, il prezzo dovuto all'esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'IVA in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190/2014, laddove applicabile, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000J35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento. È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Se la fattura o la richiesta di pagamento inviata non contiene la documentazione richiesta dall’Amministrazione a comprova della regolarità della prestazione necessaria alla liquidazione, il tempo di trenta giorni decorrerà dalla completa consegna della documentazione richiesta e validata dal RUP. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene daI certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice, previo accertamento dei crediti con le seguenti modalità: 1) mediante verifica della situazione debitoria insieme all’Affidatario del servizio che certificherà le proprie debenze nei riguardi dei dipendenti, se del caso coinvolgendo gli Uffici del Ministero del Lavoro; 2) mediante acquisizione di un titolo già formato ed esecutivo (come, ad esempio, un decreto ingiuntivo già emesso a favore dei lavoratori), ovvero, sempre attraverso il contraddittorio con le parti, attraverso l’intervento e l’ausilio dei competenti organi del Ministero del Lavoro. In ogni caso il Municipio interromperà il rapporto di lavoro con l’affidatario e provvederà ad affidare il servizio come previsto all’art.22 del presente Contratto. Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato. E’ sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

  • Aggiudicazione di appalto Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì