La motivazione Clausole campione

La motivazione. Con il primo motivo L.M. lamenta la falsa applicazione di norme di diritto (art. 1385 e 1453 c.c.). Avrebbe errato la Corte di Appello di Vene- zia per aver ricondotto il recesso ex art. 1385 cod. civ. nell’ambito della categoria normativa della risoluzione.
La motivazione. Ritiene il Collegio che il presente ricorso vada respinto per le argo- mentazioni di seguito specificate.
La motivazione. La Cassazione ritiene che i giudici di merito abbiano disatteso le norme sulla interpretazione del contratto e in particolare l’art. 1370 c.c. in base al quale in caso di dubbio nella interpretazione di condizioni generali di contratto, queste devo interpretarsi contro il predisponente. La clausola, del cui significato si discute, nell'individuare i soggetti che non sono considerati terzi e il cui danneggiamento è escluso dalla copertura della genitori, i figli delle persone di cui al punto a), gli altri parenti ed affini con loro conviventi, nonché gli addetti ai servizi domestici". La Cassazione intende l’esclusione estesa ai conviventi in genere e non solo per ragioni sintattiche ma anche per la ratio della esclusione rinvenibile, secondo i giudici, nel fatto che la convivenza rende più frequente il rischio di danni. Che questa motivazione possa sostenersi lo si ricava dalla esclusione, tra i terzi danneggiati, dei domestici. La loro esclusione è evidentemente dovuta non al loro rapporto di parentela con il danneggiante, ma, per l'appunto, alla convivenza con quest'ultimo.
La motivazione. 3.1 Il primo elemento motivazionale è legato a sé quando comincia a sentire il peso di questa situazione “faccio cose di cui nessuno mi ringrazia”. 3.2 Il secondo elemento motivazionale è inteso sempre come fatica, è il suo rimorso da cui non riesce a distaccarsi, è quello che sente di più. 3.3 Il terzo elemento motivazionale emerge dalla sua consapevo- lezza: “perché devo andarmi a imbrigliare, perché non posso stare bene, perché mi vado sempre a prendere legnate?”. Un elemento motivazionale che riguarda il passato e che già nel passato l’aveva mossa, l’aveva fatta agire, è legato alla protezione della figlia.
La motivazione. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1231 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. La Corte territoriale aveva ritenuto che l’ultimo contratto intervenuto tra le parti costituisse rinnovazione di un unico rapporto locatizio, ini- ziato nel 1975 ed ha considerato, pertanto, irrilevante l’epoca nella quale erano stati effettuati gli interventi sull’immobile, espressamente vietati al conduttore senza il consenso del locatore (ritenendo pertanto irrile- vante la circostanza che nell’ultimo contratto figurasse la clausola dalla quale risultava che l’immobile fosse «locato nello stato di fatto in cui si trova»). In tal modo, i giudici di appello avevano violato le regole ermeneutiche dettate dagli articoli richiamati, incorrendo nella falsa applicazione del- le norme relative alla novazione. Il senso letterale delle parole contenute nel contratto del 1987 non consentiva di giungere a conclusioni diverse da quelle indicate dalla ricorrente. Numerosi elementi (quali la misura del canone) dovevano portare alla conclusione che il nuovo contratto non conteneva solo una diversa misura del canone ma intendeva ‘‘azzerare’’ il contratto pregresso, por- tando ad una diversa regolazione del rapporto. Tra l’altro, sottolineava la ricorrente, le parti non avrebbero avuto bisogno di pattuire una durata ulteriore del contratto, considerato che quello immediatamente precedente (1981) si sarebbe rinnovato automaticamente in mancanza di disdetta. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, xxxxxx, insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in re- lazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La prova testimoniale, gia` formulata in primo grado e reiterata nel giudizio di appello, diretta ad accertare l’epoca degli interventi effet- tuati dalla conduttrice sull’immobile, era necessaria al fine di escludere l’inadempimento grave lamentato dalla societa` locatrice. La prova per testi tendeva ad accertare che nessun intervento era stato eseguito dopo la stipulazione del nuovo contratto del 1987. I testi indi- cati, tutti dipendenti della societa` C. S. fino dal 1975, erano perfetta- mente a conoscenza dei singoli interventi edili realizzati nell’immobile locato e dell’epoca di realizzazione degli stessi. I giudici di appello, sull’...
La motivazione. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1197, 1277, 1289 e 1385 cod. civ. e vizio di motivazione. Premesso che l'art. 1197 cod. civ., comma 1, consente al debitore di liberarsi dell'obbligazione eseguendo una prestazione diversa con il consenso del debitore e che se il contratto ha per oggetto un'obbli- gazione pecuniaria e il debitore, in luogo del pagamento del debito, versa un assegno bancario emesso in favore del creditore, il consen- so di quest'ultimo è desumibile dall'avere accettato un mezzo e un luogo di pagamento diversi da quelli dovuti per legge, il ricorrente ritiene che la Corte d'Xxxxxxx abbia violato le indicate disposizioni. Nel caso di specie, osserva il ricorrente, era infatti pacifico che con la Autogrù s.r.l., tramite lo Z., era intervenuto un contratto di ven- dita relativo ad un veicolo oggetto della proposta di acquisto, così come era pacifica l'accettazione, come caparra confirmatoria, di un assegno bancario che, per il deteriorarsi dei rapporti tra la Autogrù e lo Z. non era stato posto all'incasso. Peraltro, la mancata riscossione dell'assegno da parte del credito- re, per ragioni a lui imputabili, non impediva che l'acquirente do- vesse considerarsi adempiente alla propria obbligazione, sicché la caparra confirmatoria doveva ritenersi validamente data, con tut- te le conseguenze del caso per l'inadempimento del venditore. D'al- tra parte, se si consente che colui il quale riceve la caparra a mez- zo assegno bancario, ove non voglia più dare esecuzione al contrat- to, possa liberarsi dalle proprie obbligazioni semplicemente non po- nendo all'incasso l'assegno, risulterebbe evidente il deficit di tutela in favore della parte adempiente. In ogni caso, osserva il ricorrente, l'assegno, ancorché non posto al- l'incasso, era pur sempre rimasto nella disponibilità o della Autogrù s.r.l. o dello Z., non avendo del resto né l'una né l'altro denunciato lo smarrimento del titolo, sicché egli aveva diritto alla restituzione del doppio della caparra. Il ricorso è fondato. La Corte d'Xxxxxxx ha ritenuto di poter risolvere la controversia ar- gomentando sulla base del rilievo che, a parte ogni dubbio sulla va- lida conclusione del contratto principale, non vi era in atti la prova della avvenuta conclusione del contratto di caparra, non essendo la somma recata dall'assegno mai entrata nella disponibilità del ven- ditore, uscendo dalla sfera di disponibilità dell'acquirente. La caparra, ha osservato la Corte ...
La motivazione. Per quanto riguarda il carattere "effettivo e dissuasivo", nel corso dell'esecuzione stragiudiziale, il giudice nazionale competente sarebbe legittimato ad adottare "qualsiasi provvedimento provvisorio che vieti la prosecuzione dell'esecuzione di tale vendita. Con riferimento, invece, al carattere proporzionato della sanzione, la Corte sottolinea che occorre prestare particolare attenzione qualora il bene gravato dal diritto reale di garanzia sia il bene immobile che costituisce l'abitazione della famiglia del consumatore. Infatti, nel diritto dell'Unione il diritto all'abitazione è un diritto fondamentale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali che il giudice nazionale deve prendere in considerazione nell'attuazione della direttiva. Nella causa C-34/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Krajský súd v Presove (Slovacchia), con decisione del 20 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2013, nel procedimento Xxxxxx Xxxxxxxxx contro SMART Capital a.s., composta da X. Xxxxxx, presidente di sezione, C. G. Xxxxxxxx, X. X Xxxxxx, X. Xxxxxx (relatore) e X. Xxxxxxxxxx, giudici, avvocato generale: X. Xxxx xxxxxxxxxxx: X. Xxxxxxxxx, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 5 giugno 2014, considerate le osservazioni presentate: - per il governo slovacco, da X. Xxxxxxxx, in qualità di agente; - per il governo tedesco, da X. Xxxxx e X. Xxxxxx, in qualità di agenti;- per la Commissione europea, da X. Xxxxx e X. xxx Xxxx, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza
La motivazione. “La motivazione è la forza che spinge l’uomo ad agire per soddisfare i propri bisogni.” 4 “Sono arrivata ad un punto tale… che in casa per quindici giorni non sono riuscita a fare nemmeno le cose più sem- plici; mio marito si è spaventato e ha insistito perché facessi qualcosa per me”.

Related to La motivazione

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • STAZIONE APPALTANTE Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV, con sede legale in Xxxx, Xxx X. Xxxxxxxxx 31, – 00000 Xxxx – Partita IVA 13669721006, operante sulla base delle disposizioni previste dal D.lgs. n.178/2012 e dallo Statuto (disponibile sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “Chi siamo”) dell’Associazione (nel prosieguo “Stazione Appaltante”).

  • Valutazione I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato: Titoli fino a 60 punti per documentata attività scientifica come previsto dalle procedure per la determinazione della condizione di ricercatore attivo di Ateneo; sono escluse tesi di laurea e di dottorato; fino a 10 punti per altri titoli (master universitari di secondo livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).