PERSONE FISICHE. Nell’ambito della dinamica contrattuale, è necessario qualificare le parti, ossia identificare i soggetti destinati a divenire parte del definitivo. Il requisito dell’indicazione delle parti deve già esistere al momento della stipula del contratto preliminare. Parte non necessariamente è sinonimo di persona fisica, ma riguarda quello che è definito come centro di interessi (GAZZONI). Il contratto prevede, nella definizione legislativa, una pluralità di parti; in tal modo ci si riferisce a diversi centri di interessi. Di conseguenza, il concetto di parte del contratto non si identifica necessariamente con il «soggetto» persona fisica; anche una pluralità di persone può costituire un solo centro di interessi e quindi una sola parte87. Non essendoci una uguaglianza tra parte e persona fisica, è necessario distinguere tra parte semplice e parte plurisoggettiva; nel caso di parte plurisoggettiva, più persone costituiscono il medesimo centro di interessi. Fatte queste giuste precisazioni e distinzioni, già nel preliminare si procede con l’indicazione delle parti. Nonostante in dottrina e in giurisprudenza si rinvengano pochissime indicazioni sul punto, si ritiene che i dati necessari ad una identificazione dei soggetti che stipulano il contratto preliminare (dati richiesti dalla normativa per il contratto definitivo) siano necessari anche in previsione di una sua registrazione. In concreto, il contratto preliminare non è citato, esplicitamente, nella normativa di cui si fa cenno, nonostante sia palese che ciò che viene contemplato riguardo ai contratti in genere vale anche per il preliminare. La normativa in questione è riconducibile alla legge n. 89/191388, meglio nota come legge notarile, che all’art. 51, punto 3, prevede: «il nome, il cognome, la paternità, il 87 Fava P., Il contratto, Milano, Xxxxxxx, 2012, pp. 357 e ss. 88 “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”, GU n.55 del 7-3-1913. È da sempre oggetto di dibattito, tra gli autori se, per la stipula di contratti da parte di legali rappresentanti di soggetti incapaci, sia richiesta un’autorizzazione e, in tal caso, quale sia il giudice competente. Generalmente, nel caso in cui l’incapace pervenga alla stipula di un preliminare, il rappresentante legale dovrà chiedere l’autorizzazione al giudice. In caso di minori in potestate, l’autorizzazione deve essere rilasciata dal giudice tutelare, il quale dovrà valutare l’utilità e la necessità dell’operazione per il minore. In caso di minore sotto tut...
PERSONE FISICHE. Sistema Cooperante di riferimento: Anagrafe Unica Regionale per il recupero delle informazioni certificate del dato anagrafico. Le attività svolte dai servizi del D.P. sono spesso rivolte a cittadini, nella quasi totalità dei casi residenti nel territorio di competenza del Servizio che eroga la prestazione. Risulta quindi fondamentale collegare l'anagrafe del sistema in oggetto con l'anagrafe unica regionale degli assistibili da cui dovrà ricevere gli aggiornamenti in tempo reale secondo le specifiche standard regionali (messaggistica HL7), in modo che gran parte delle utenze possano essere reperite con tutte le informazioni tipicamente collegate (nascita, residenza e domicilio, ecc.), dovrà essere prevista un’interfaccia che consenta l’inserimento/aggiornamento delle persone non censite dall’anagrafe unica regionale con validazione, tramite algoritmi interni alla procedura (a titolo di esempio il calcolo del codice fiscale) e proposta una possibile verifica della correttezza formale e sostanziale del dato, attraverso sistemi di incrocio con basi dati qualificate esterne disponibili. Dovranno essere garantite interrogazioni del sistema che consentano di reperire tutti gli atti registrati a carico di una stessa entità anagrafica e le eventuali posizioni anagrafiche al momento della registrazione. Dovranno essere gestiti sottogruppi di persone fisiche con informazioni specifiche aggiuntive, a titolo di esempio: magistrati, medici competenti, coordinatori, ecc. Sempre a titolo di esempio, le informazioni principali da archiviare relative alle persone fisiche sono di seguito elencate: - Attributi relativi alla persona (Nome, Cognome, Data di Nascita ecc...); - Attributi di identificazione fiscale; - Attributi di Residenza; - Attributi di Domicilio; - Attributi di recapito corrispondenza e domiciliazione elettronica.
PERSONE FISICHE. LICENZIATARIO……………. …………………………………..………………………………...………….…..... NATO IL ……/..….../……... CITTA’……………………… PROV. ………… NAZIONE ………..……….….…. CODICE FISCALE ………………………………..…... NAZIONALITA’……….……......………………………. INDIRIZZO…………………………………………………………………………...……………………….……... NAZIONE ………………..…. CITTA’……………………………………. PROV. ………..…. CAP……....….… INDIRIZZO……………………………………………………………………………...………...………….…….... NAZIONE ……………….…. CITTA’……………….……………………. PROV. ….………. CAP…….….…… TEL. ……….…………………………..…….…… e-mail …………………..……………………………...…….…
PERSONE FISICHE. PRESA CONOSCENZA DELL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE EX ART.18 REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 CD “GDPR”
PERSONE FISICHE. 21.1 Il presente contratto è stipulato in considerazione della persona del FRANCHISEE; resta pertanto inteso che non potrà essere ceduto o trasferito senza il consenso del FRANCHISOR. In caso di decesso del FRANCHISEE il contratto sarà risolto di diritto qualora nei 60 giorni successivi alla conoscenza da parte del FRANCHISOR del predetto evento, il FRANCHISOR non comunichi la propria volontà di proseguire il rapporto con gli aventi causa del FRANCHISEE che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
PERSONE FISICHE. 9.1.1. Informazioni generali sulla persona fisica
PERSONE FISICHE. 2011 XXXXXX00X00X000X X_XXX00X00 CODICE FISCALE REDDITI FAMILIARI A CARICO QUADRO RA - Redditi dei terreni QUADRO RB - Redditi dei fabbricati QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente PERIODO D'IMPOSTA 2010 Mod. N. 1 BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE 1 1 CX CONIUGE 4FRMRTI53D54B620N 5 F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO DISABILE 2 FX1 PRIMO FIGLIO 3 D FSCSRA87A52G482X 12 6 750,00 3 F 2 A D 7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI 8 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE FAMILIARI A CARICO Relazione di parentela
PERSONE FISICHE. Le persone fisiche che detengono una partecipazione qualificata in un istituto possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema riportato nell’allegato D.
PERSONE FISICHE razionalizzatore della disciplina dell’arbitrato, prevedendo espressamente che “per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria vi sia un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso” (art. 1, comma 3, lett. b), legge citata). Venendo ora ad esaminare, alla luce della normativa vigente, la questione della capacità delle parti occorre rilevare che essa si riferisce non tanto alla capacità giuridica, intesa quale capacità di essere titolare di diritti ed obbligazioni, quanto alla capacità di agire ossia di poter disporre validamente dei propri diritti. Una parte della dottrina ritiene peraltro che accanto alla capacità di agire debba riguardarsi, quanto alla capacità di stipulare il patto compromissorio, anche alla legittimazione a compromettere intesa quale titolarità del diritto sostanziale dedotto nel patto21. Per quanto riguarda le persone fisiche, questioni relative alla capacità a stipulare validamente un patto compromissorio si porranno in relazione a coloro che difettano della capacità di agire ovvero posseggono una limitata capacità di agire (minori, interdetti, incapaci). Relativamente a tali soggetti la stipulazione del patto compromissorio che li riguardi dovrà avere luogo con l’osservanza delle specifiche disposizioni che li riguardano e così, a titolo esemplificativo, per i minori i genitori dovranno ottenere l’autorizzazione del Giudice Tutelare ma, per i soli giudizi relativi ad atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, i tutori dovranno munirsi dell’autorizzazione del Tribunale mentre i minori emancipati e gli inabilitati potranno stipulare compromessi con l’assistenza del curatore. Certamente privo della capacità di compromettere è il fallito, in quanto non legittimato a disporre dei beni e dei diritti caduti nel fallimento, mentre in sua vece può validamente stipulare un patto compromissorio il curatore qualora a ciò sia autorizzato dal Tribunale Fallimentare (art. 35 L.F.). Per le delicate questioni che riguardano la sorte del compromesso o della clausola compromissoria nell’ipotesi di sopravvenuto fallimento in una delle parti si fa rinvio alla specifica trattazione in altro capitolo di quest’opera. Relativamente alla capacità del rappresentante volontario di porre validamente in essere un patto compromissorio occorre rilevare che ai sensi dell’art. 1708, 2° comma, cod.civ., il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono...
PERSONE FISICHE. COD: CODICE RIVENDITORE