PERSONE FISICHE Clausole campione

PERSONE FISICHE. LICENZIATARIO……………. …………………………………..………………………………...………….…..... NATO IL ……/..….../……... CITTA’……………………… PROV. ………… NAZIONE ………..……….….…. CODICE FISCALE ………………………………..…... NAZIONALITA’……….……......………………………. INDIRIZZO…………………………………………………………………………...……………………….……... NAZIONE ………………..…. CITTA’……………………………………. PROV. ………..…. CAP……....….… INDIRIZZO……………………………………………………………………………...………...………….…….... NAZIONE ……………….…. CITTA’……………….……………………. PROV. ….………. CAP…….….…… TEL. ……….…………………………..…….…… e-mail …………………..……………………………...…….…
PERSONE FISICHE a) dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dall'interessato dalla quale risulti: - l'iscrizione all'albo professionale farmacisti con indicazione dell'ordine provinciale e del numero di iscrizione; - di non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 (indicando anche le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione e i casi di non assoggettamento); - di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero che si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; - l'indicazione del nominativo del soggetto cui sarà affidato il ruolo di Direttore della farmacia, il quale dovrà avere una esperienza professionale documentata di almeno tre anni nel settore; tale dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta, oltre che dal concorrente, anche dal soggetto nominato quale Direttore della Farmacia e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest’ultimo in corso di validità. - di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le clausole del presente bando e dei relativi allegati (schema Contratto di Concessione di Servizio e “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”); - di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; - di non partecipare alla gara simultaneamente in forma singola e in raggruppamento; - di aver esaminato gli atti di gara, di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato realizzabile il servizio stesso; - indicazione delle attività svolte incompatibili con la gestione di farmacia comunale; b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido; c) con riferimento al soggetto cui verrà affidato il ruolo di Direttore della farmacia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4.b del presente bando; d) la lettera di referenze di cui all'art. 4.a del bando; e) la cauzione provvisoria di cui all'art.8 del bando; f) attestazione di avvenuto versamen...
PERSONE FISICHE. Nell’ambito della dinamica contrattuale, è necessario qualificare le parti, ossia identificare i soggetti destinati a divenire parte del definitivo. Il requisito dell’indicazione delle parti deve già esistere al momento della stipula del contratto preliminare. Parte non necessariamente è sinonimo di persona fisica, ma riguarda quello che è definito come centro di interessi (GAZZONI). Il contratto prevede, nella definizione legislativa, una pluralità di parti; in tal modo ci si riferisce a diversi centri di interessi. Di conseguenza, il concetto di parte del contratto non si identifica necessariamente con il «soggetto» persona fisica; anche una pluralità di persone può costituire un solo centro di interessi e quindi una sola parte87. Non essendoci una uguaglianza tra parte e persona fisica, è necessario distinguere tra parte semplice e parte plurisoggettiva; nel caso di parte plurisoggettiva, più persone costituiscono il medesimo centro di interessi. Fatte queste giuste precisazioni e distinzioni, già nel preliminare si procede con l’indicazione delle parti. Nonostante in dottrina e in giurisprudenza si rinvengano pochissime indicazioni sul punto, si ritiene che i dati necessari ad una identificazione dei soggetti che stipulano il contratto preliminare (dati richiesti dalla normativa per il contratto definitivo) siano necessari anche in previsione di una sua registrazione. In concreto, il contratto preliminare non è citato, esplicitamente, nella normativa di cui si fa cenno, nonostante sia palese che ciò che viene contemplato riguardo ai contratti in genere vale anche per il preliminare. La normativa in questione è riconducibile alla legge n. 89/191388, meglio nota come legge notarile, che all’art. 51, punto 3, prevede: «il nome, il cognome, la paternità, il 87 Fava P., Il contratto, Milano, Xxxxxxx, 2012, pp. 357 e ss. 88 “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”, GU n.55 del 7-3-1913. È da sempre oggetto di dibattito, tra gli autori se, per la stipula di contratti da parte di legali rappresentanti di soggetti incapaci, sia richiesta un’autorizzazione e, in tal caso, quale sia il giudice competente. Generalmente, nel caso in cui l’incapace pervenga alla stipula di un preliminare, il rappresentante legale dovrà chiedere l’autorizzazione al giudice. In caso di minori in potestate, l’autorizzazione deve essere rilasciata dal giudice tutelare, il quale dovrà valutare l’utilità e la necessità dell’operazione per il minore. In caso di minore sotto tut...
PERSONE FISICHE. 2011 XXXXXX00X00X000X X_XXX00X00 CODICE FISCALE REDDITI FAMILIARI A CARICO QUADRO RA - Redditi dei terreni QUADRO RB - Redditi dei fabbricati QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente PERIODO D'IMPOSTA 2010 Mod. N. 1 BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE 1 1 CX CONIUGE 4FRMRTI53D54B620N 5 F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO DISABILE 2 FX1 PRIMO FIGLIO 3 D FSCSRA87A52G482X 12 6 750,00 3 F 2 A D 7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI 8 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE FAMILIARI A CARICO Relazione di parentela
PERSONE FISICHE. 9.1.1. Informazioni generali sulla persona fisica
PERSONE FISICHE. (VERSIONE 03/OTTOBRE 2019)
PERSONE FISICHE. Le persone fisiche che detengono una partecipazione qualificata in un istituto possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema riportato nell’allegato D.
PERSONE FISICHE razionalizzatore della disciplina dell’arbitrato, prevedendo espressamente che “per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria vi sia un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso” (art. 1, comma 3, lett. b), legge citata). Venendo ora ad esaminare, alla luce della normativa vigente, la questione della capacità delle parti occorre rilevare che essa si riferisce non tanto alla capacità giuridica, intesa quale capacità di essere titolare di diritti ed obbligazioni, quanto alla capacità di agire ossia di poter disporre validamente dei propri diritti. Una parte della dottrina ritiene peraltro che accanto alla capacità di agire debba riguardarsi, quanto alla capacità di stipulare il patto compromissorio, anche alla legittimazione a compromettere intesa quale titolarità del diritto sostanziale dedotto nel patto21. Per quanto riguarda le persone fisiche, questioni relative alla capacità a stipulare validamente un patto compromissorio si porranno in relazione a coloro che difettano della capacità di agire ovvero posseggono una limitata capacità di agire (minori, interdetti, incapaci). Relativamente a tali soggetti la stipulazione del patto compromissorio che li riguardi dovrà avere luogo con l’osservanza delle specifiche disposizioni che li riguardano e così, a titolo esemplificativo, per i minori i genitori dovranno ottenere l’autorizzazione del Giudice Tutelare ma, per i soli giudizi relativi ad atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, i tutori dovranno munirsi dell’autorizzazione del Tribunale mentre i minori emancipati e gli inabilitati potranno stipulare compromessi con l’assistenza del curatore. Certamente privo della capacità di compromettere è il fallito, in quanto non legittimato a disporre dei beni e dei diritti caduti nel fallimento, mentre in sua vece può validamente stipulare un patto compromissorio il curatore qualora a ciò sia autorizzato dal Tribunale Fallimentare (art. 35 L.F.). Per le delicate questioni che riguardano la sorte del compromesso o della clausola compromissoria nell’ipotesi di sopravvenuto fallimento in una delle parti si fa rinvio alla specifica trattazione in altro capitolo di quest’opera. Relativamente alla capacità del rappresentante volontario di porre validamente in essere un patto compromissorio occorre rilevare che ai sensi dell’art. 1708, 2° comma, cod.civ., il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono...
PERSONE FISICHE. COD: CODICE RIVENDITORE
PERSONE FISICHE. PRESA CONOSCENZA DELL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE EX ART.18 REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 CD “GDPR”