Common use of Accettazione del trasporto - Incomplete o inesatte dichiarazioni in LDV Clause in Contracts

Accettazione del trasporto - Incomplete o inesatte dichiarazioni in LDV. 17.5.1 Il trasporto si intende accettato dal vettore quando le condizioni sottoindicate siano integralmente soddisfatte: a. il mittente abbia, nel luogo, nel momento ed alle modalità convenute con il vettore, presentato la LDV ed eventuali documenti allegati, ed abbia consegnato la merce; b. il vettore abbia verificato: 1. il contenuto della LDV e la sua congruità con le condizioni concordate nell’accordo cliente; 2. per quanto riscontrabile mediante controlli visivi esterni la conformità e il rispetto delle condizioni di sicurezza del carico. L’attività di verifica di cui al presente punto 17.5.1.lett. b rileva ai soli richiamati fini dell’accettazione del trasporto da parte del vettore, senza alcuna limitazione, anche parziale, della responsabilità del mittente per danni cagionati al vettore, alla merce o a terzi, derivanti dall’aver fatto sì che il veicolo, comprensivo del carico, risultasse non conforme alle condizioni di impiego richieste, affinché potesse essere utilizzato dal vettore in modo sicuro. Il vettore ha il diritto di rifiutare il trasporto nel caso in cui non sia rispettata anche una sola delle suddette condizioni. In caso di rifiuto il cliente è tenuto a corrispondere al vettore le spese sostenute. In tutte le ipotesi in cui la merce sia stata stivata in carri, contenitori, semirimorchi o casse mobili ad opera del cliente o del mittente, la LDV costituisce la ricevuta per i carri, contenitori, semirimorchi o casse mobili. 17.5.2 Il vettore, anche in corso di trasporto, ha la facoltà di procedere all’accertamento del peso, della quantità, della natura e dello stato della merce caricata. Degli accertamenti eseguiti redige apposito verbale. Il mancato utilizzo della facoltà predetta non vale a sollevare in alcun modo il mittente da responsabilità riguardo alla completezza e/o esattezza delle proprie dichiarazioni. Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx. 17.5.3 In tutti i casi di incomplete o inesatte dichiarazioni in LDV, il mittente sarà tenuto ad indennizzare il vettore ai sensi dell’art. 8 delle Regole Uniformi CIM.

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Accettazione del trasporto - Incomplete o inesatte dichiarazioni in LDV. 17.5.1 Il trasporto si intende accettato dal vettore trasportatore quando le condizioni sottoindicate siano integralmente soddisfatte: a. il mittente abbia, nel luogo, nel momento ed alle modalità convenute con il vettoretrasportatore, presentato la LDV ed eventuali documenti allegati, ed abbia consegnato la merce; b. il vettore trasportatore abbia verificato: 1. il contenuto della LDV e la sua congruità con le condizioni concordate nell’accordo cliente; 2. per quanto riscontrabile mediante controlli visivi esterni la conformità e il rispetto delle condizioni di sicurezza del carico. L’attività di verifica di cui al presente punto 17.5.1.lett. b rileva ai soli richiamati fini dell’accettazione del trasporto da parte del vettore, senza alcuna limitazione, anche parziale, della responsabilità del mittente per danni cagionati al vettore, alla merce o a terzi, derivanti dall’aver fatto sì che il veicolo, comprensivo del carico, risultasse non conforme alle condizioni di impiego richieste, affinché potesse essere utilizzato dal vettore in modo sicuro. Il vettore ha il diritto di rifiutare il trasporto nel caso in cui non sia rispettata anche una sola delle suddette condizioni. In caso di rifiuto il cliente è tenuto a corrispondere al vettore le spese sostenute. In tutte le ipotesi in cui la merce sia stata stivata in carri, contenitori, semirimorchi o casse mobili ad opera del cliente o del mittente, la LDV costituisce la ricevuta per i carri, contenitori, semirimorchi o casse mobili. 17.5.2 Il vettore, anche in corso di trasporto, ha la facoltà di procedere all’accertamento del peso, della quantità, della natura e dello stato della merce caricata. Degli accertamenti eseguiti redige apposito verbale. Il mancato utilizzo della facoltà predetta non vale a sollevare in alcun modo il mittente da responsabilità riguardo alla completezza e/o esattezza delle proprie dichiarazioni. ; Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 900.000,00 600.000,00 i.v. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx. 2. per quanto riscontrabile mediante controlli visivi esterni la conformità e il rispetto delle condizioni di sicurezza del carico. L’attività di verifica di cui al presente punto 17.5.1.lett. b rileva ai soli richiamati fini dell’accettazione del trasporto da parte del trasportatore, senza alcuna limitazione, anche parziale, della responsabilità del mittente per danni cagionati al trasportatore, alla merce o a terzi, derivanti dall’aver fatto sì che il veicolo, comprensivo del carico, risultasse non conforme alle condizioni di impiego richieste, affinché potesse essere utilizzato dal trasportatore in modo sicuro. Il trasportatore ha il diritto di rifiutare il trasporto nel caso in cui non sia rispettata anche una sola delle suddette condizioni. In caso di rifiuto il cliente è tenuto a corrispondere al trasportatore le spese sostenute. In tutte le ipotesi in cui la merce sia stata stivata in carri, contenitori, semirimorchi o casse mobili ad opera del cliente o del mittente, così come in ogni altro caso in cui il trasportatore non abbia partecipato a tale xxxxxxxxx, la LDV costituisce la ricevuta solo di tali carri, contenitori, semirimorchi o casse mobili. 17.5.2 Il trasportatore, anche in corso di trasporto, ha la facoltà di procedere all’accertamento del peso, della quantità, della natura e dello stato della merce caricata. Degli accertamenti eseguiti redige apposito verbale. Il mancato utilizzo della facoltà predetta non vale a sollevare in alcun modo il mittente da responsabilità riguardo alla completezza e/o esattezza delle proprie dichiarazioni. 17.5.3 In tutti i casi di incomplete o inesatte dichiarazioni in LDV, il mittente sarà tenuto ad indennizzare il vettore trasportatore ai sensi dell’art. 8 delle Regole Uniformi CIM.

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Accettazione del trasporto - Incomplete o inesatte dichiarazioni in LDV. 17.5.1 Il trasporto si intende accettato dal vettore quando le condizioni sottoindicate siano integralmente soddisfatte: a. il mittente abbia, nel luogo, nel momento ed alle modalità convenute con il vettore, presentato la LDV ed eventuali documenti allegati, ed abbia consegnato la merce; b. il vettore abbia verificato: 1. il contenuto della LDV e la sua congruità con le condizioni concordate nell’accordo cliente; 2. per quanto riscontrabile mediante controlli visivi esterni la conformità e il rispetto delle condizioni di sicurezza del carico. L’attività di verifica di cui al presente punto 17.5.1.lett. b rileva ai soli richiamati fini dell’accettazione del trasporto da parte del vettore, senza alcuna limitazione, anche parziale, della responsabilità del mittente per danni cagionati al vettore, alla merce o a terzi, derivanti dall’aver fatto sì che il veicolo, comprensivo del carico, risultasse non conforme alle condizioni di impiego richieste, affinché potesse essere utilizzato dal vettore in modo sicuro. Il vettore ha il diritto di rifiutare il trasporto nel caso in cui non sia rispettata anche una sola delle suddette condizioni. In caso di rifiuto il cliente è tenuto a corrispondere al vettore le spese sostenute. In tutte le ipotesi in cui la merce sia stata stivata in carri, contenitori, semirimorchi o casse mobili ad opera del cliente o del mittente, la LDV costituisce la ricevuta per i carri, contenitori, semirimorchi o casse mobili. 17.5.2 Il vettore, anche in corso di trasporto, ha la facoltà di procedere all’accertamento del peso, della quantità, della natura e dello stato della merce caricata. Degli accertamenti eseguiti redige apposito verbale. Il mancato utilizzo della facoltà predetta non vale a sollevare in alcun modo il mittente da responsabilità riguardo alla completezza e/o esattezza delle proprie dichiarazioni. Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx. 17.5.3 In tutti i casi di incomplete o inesatte dichiarazioni in LDV, il mittente sarà tenuto ad indennizzare il vettore ai sensi dell’art. 8 delle Regole Uniformi CIM.

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