Accompagnatorie Clausole campione

Accompagnatorie. Nel caso l’Assicurato, ricoverato in istituto di cura, necessiti dell’assistenza di un accompagnatore la Società tiene indenne l’Assicurato delle spese necessarie per il vitto ed il pernottamento in istituto di cura, od in struttura alberghiera ove sia comprovata la non disponibilità ospedaliera, dell’accompagnatore. La garanzia opera fino ad un massimo di euro 100,00 giornalieri, per un periodo non superiore a quello di ricovero dell’Assicurato con il massimo di 60 giorni per annualità assicurativa; le spese di viaggio sostenute dall’accompagnatore e comprovate da documentazione giustificativa verranno rimborsate fino a concorrenza della somma di euro 1.500,00 per annualità assicurativa.

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  • CONSEGNE Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo. La merce dovrà essere conforme all’ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l’ordine dovrà essere evaso in difetto. La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all’interno dei magazzini indicati negli ordini. La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, salvo casi d’urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto. I prodotti sterili, all’atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l’esecuzione degli ordini. In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un’etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. ▇▇▇▇▇▇▇ e confezioni dovranno essere a perdere. I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare: - luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull’ordinativo emesso; - n° di riferimento dell’ordine; - data dell’ordine; - il quantitativo inviato - n° di lotto di produzione dei singoli prodotti; - data di scadenza. Il Fornitore dovrà altresì garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti. Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il fornitore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente emissione di nota di accredito. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e a Soresa, senza attendere eventuali ordini. Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile e le cause dell’indisponibilità. Si precisa che l’omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporterà, nel caso di non evasione dell’ordine l’applicazione delle penali previste all’art. 14 per mancata consegna relativa al ritardo della consegna. In ogni caso per i prodotti indisponibili l’Amministrazione contraente potrà procedere all’acquisto presso altro fornitore attingendo alla graduatoria di gara o, in mancanza di offerte valide nella stessa, rivolgendosi al mercato e addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior prezzo pagato.

  • Pagamenti Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, entro i termini e secondo le modalità contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. Qualora il Cliente non effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., fermo restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, ▇▇▇▇▇ restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

  • SOMMARIO SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

  • Caricamenti Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

  • Consegna Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:…………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………...… ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)