We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

CONSEGNE Clausole campione

CONSEGNE. Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo. La merce dovrà essere conforme all’ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l’ordine dovrà essere evaso in difetto. La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all’interno dei magazzini indicati negli ordini. La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, salvo casi d’urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto. I prodotti sterili, all’atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l’esecuzione degli ordini. In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un’etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Xxxxxxx e confezioni dovranno essere a perdere. I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare: - luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull’ordinativo emesso; - n° di riferimento dell’ordine; - data dell’ordine; - il quantitativo inviato - n° di lotto di produzione dei singoli prodotti; - data di scadenza. Il Fornitore dovrà altresì garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti. Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il fornitore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente emissione di nota di accredito. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e a Soresa, senza attendere eventuali ordini. Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di...
CONSEGNE. 5.1 - Salvo patto contrario le forniture si intendono per merce resa Xxxxxx Fabbrica, senza imballaggio. 5.2 - Con la rimessione dei materiali al Cliente o al vettore il Fornitore si libera dell’obbligo di consegna e tutti i rischi sui materiali stessi passano al Cliente anche nel caso in cui il Fornitore sia incaricato della spedizione o del montaggio in opera. 5.3 - I termini di consegna hanno carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi. 5.4 - Se non diversamente pattuito dalle parti, essi iniziano a decorrere dal momento della conclusione del contratto, a meno che il Cliente non debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto, perché allora la decorrenza dei termini è sospesa fintantoché non vi abbia provveduto. 5.5 - I termini di consegna si intendono prolungati di diritto: 1) qualora il Cliente non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura o richieda delle varianti in corso di esecuzione o, ancora, ritardi nel rispondere alla richiesta di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi; 2) qualora cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza del Fornitore, ivi compresi ritardi di subfornitori, impediscano o rendano eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti. 5.6 - Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini è sospesa ed il Fornitore può ritardare le consegne fintantoché il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute. 5.7 - I termini di consegna si intendono stabiliti a favore del Fornitore; pertanto il Cliente non potrà rifiutare di prendere in consegna i prodotti prima della data stabilita. 5.8 - Salvo quanto previsto nel successivo art. 11, nel caso di mancata presa in consegna dei prodotti da parte del Cliente per fatto a lui imputabile o, comunque, per causa indipendente dalla volontà del Fornitore, il Cliente sopporterà i rischi e le spese per la loro custodia. 5.9 - Qualora le parti abbiano pattuito che, in caso di ritardata consegna, il Fornitore sia tenuto a pagare una somma a titolo di penale, il Cliente non potrà chiedere somme superiori alla penale come risarcimento per i danni patiti a causa del ritardo.
CONSEGNE. 9.1. La marcatura, l’imballaggio, l’etichettatura, l’identificazione, la spedizione e il trasporto dei materiali ordinati devono avvenire in conformità con le istruzioni della Committente. 9.2. La consegna dei materiali ordinati, ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio dal Fornitore alla Committente, ha luogo all’atto della consegna della merce presso i magazzini e/o gli stabilimenti di destinazione indicati nell’ordine qualora il trasporto avvenga a cura del Fornitore. 9.3. I termini di consegna convenuti con il Fornitore vengono precisati nelle singole ordinazioni e si intendono tassativi. 9.4. Nel caso in cui il Fornitore anticipi di sua iniziativa le consegne prescritte (resta fermo che, ad ogni modo, la consegna del materiale va concordata e autorizzata dalla Committente) resta convenuto che i relativi pagamenti vengono effettuati considerando come data di inizio dei termini di pagamento quella prevista per la consegna e indicata in ordine o sul programma consegne. 9.5. Nel caso in cui la puntuale esecuzione dell’ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati per la durata dell’evento di forza maggiore a condizione che il Fornitore informi tempestivamente per iscritto, a mezzo di fax o e-mail, la Committente dell’insorgere della circostanza e prenda tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti, salvo il risarcimento del danno. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo incompatibile con le esigenze produttive della Committente, quest’ultima ha la facoltà di risolvere in tutto o in parte l’ordine, mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, il quale non avrà comunque nulla a pretendere dalla Committente per l’avvenuta risoluzione. 9.6. In caso di ritardi non dovuti a circostanze di forza maggiore, nonché in caso di controversie sindacali che coinvolgano la Committente, interruzioni delle attività o altri eventi al di fuori del controllo della Committente, quest’ultima ha la possibilità di avvalersi di una delle seguenti facoltà: a) pretendere l’esecuzione dell’ordine, in tutto o in parte, applicando una penalità convenzionale del 1% per ogni settimana di ritardo sul valore della merce non consegnata, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno; b) approvvigionarsi presso terzi, in tutto o in parte, dei materiali ordinati dandone comunicazione al Fornitore con addebito allo stesso...
CONSEGNE. È data facoltà agli Operatori economici di offrire un servizio di consegna a domicilio del paziente, la cui valutazione di opportunità resta di competenza della singola Amministrazione contraente. Qualora tale servizio sia offerto dovrà essere allegata alla documentazione tecnica del primo lotto offerto una breve relazione esplicitante le caratteristiche di tale servizio. Ciascuna Amministrazione contraente, potrà decidere discrezionalmente, al momento della decorrenza dell’accordo quadro, quale modalità di consegna attivare, ossia:
CONSEGNE. 2.2.1 I beni devono essere nuovi di fabbrica ed essere forniti nel luogo di consegna riportato nell’ordine. 2.2.2 I beni s'intendono resi "franco destino" salvo diversa condizione specificatamente indicata in ordine. 2.2.3 I beni devono essere spediti con imballaggio idoneo a garantire l’arrivo a destino in perfette condizioni d’uso e viaggiano a completo rischio del Fornitore fino al momento della loro accettazione da parte di FG, nel luogo di consegna convenuto. Esternamente all’imballo, per ogni collo, deve essere indicato il codice articolo FG e la descrizione dei beni come riportata nell’ordine. 2.2.4 I beni consegnati devono essere accompagnati da un documento di trasporto (DDT), indicante il numero d’ordine e la descrizione dei beni come riportata nell’ordine, e nel caso di emissione di fattura immediata (come previsto al seguente articolo 4) copia del presente documento. 2.2.5 Le date di consegna sono vincolanti per il Fornitore e s'intendono quali termini ultimi per la consegna dei beni o per l'esecuzione dei servizi richiesti nell’ordine, in accordo alle condizioni di resa ivi riportate. 2.2.6 Il Fornitore deve comunicare tempestivamente a FG ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare i beni o di erogare i servizi nei tempi e con la qualità richiesta dando indicazione dei potenziali impatti e delle relative azioni di recupero. 2.2.7 Nel caso di ritardo rispetto alla data di consegna richiesta, FG avrà facoltà di applicare una penale giornaliera pari allo zero virgola uno per cento (0,1%) dell’importo complessivo dell’ordine fino a un massimo del dieci per cento (10%) dell’importo complessivo dell’ordine, fatto salvo e impregiudicato il diritto per FG al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2.2.8 Nel caso il ritardo si protragga per un periodo superiore a venti (20) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista, FG avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e chiedere, oltre alle penali, il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. 2.2.9 L’accettazione di beni forniti oltre il termine di consegna previsto, non costituisce rinuncia alla richiesta di penali e risarcimento danni. 2.2.10 Consegne anticipate e/o parziali sono escluse, salvo il preventivo consenso scritto di FG, la quale si riserva il diritto di addebitare eventuali maggiori costi sostenuti per spedizioni anticipate e/o parziali avvenute senza il necessario consenso di cui sopra. 2.2.11 Nel caso di...
CONSEGNE. 4.1. La consegna dei Prodotti dovrà essere effettuata alla data di Consegna e si intenderà sempre, salvo pattuizioni contrarie contenute nell’Ordine, Porto Franco (Delivered Duty Paid) presso il luogo di consegna indicato nell’Ordine. 4.2. I prodotti si intenderanno presi in consegna da AL solo nel momento in cui un rappresentante di AL debitamente autorizzato abbia sottoscritto la relativa Bolla di consegna, fermo restando che tale sottoscrizione non comporterà in alcun caso accettazione dei Prodotti consegnati anche ai fini di quanto indicato al successivo paragrafo “Garanzia”. 4.3. Prima della consegna il Fornitore verificherà le condizioni degli imballi, il numero dei colli, la quantità e l’identità dei Prodotti consegnati nonché la conformità rispetto rispetto all’Ordine. 4.4. All’atto della consegna la merce dovrà essere sempre accompagnata da bolla di consegna redatta in duplice copia che riporti il numero dell’Ordine ed ogni altra indicazione che sia richiesta nell’Ordine (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i codici prodotto AL, i codici prodotto del Fornitore, le quantità, gli eventuali lotti e/o matricole, etc). 4.5. In caso di trasporto a carico di AL, a merce pronta, il Fornitore dovrà spedire avviso all’attenzione della funzione AL richiedente, specificando dimensioni e peso dell’imballo, orari di apertura per il ritiro e l’indirizzo esatto dove dovrà essere effettuato il ritiro della merce.
CONSEGNE. Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo al dipendente di consegnare senza indugio quanto gli fosse stato affidato, ivi compresi i fascicoli delle pratiche in sospeso in suo possesso e di rilasciare a libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento. Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è data ricevuta a discarico. Se il dipendente non rilascia, anche per sua colpa o negligenza, a libera disposizione del Consorzio gli immobili avuti in godimento, è tenuta sospesa la liquidazione delle somme spettantigli fino all'avvenuto rilascio, senza pregiudizio di ogni altra azione nei suoi confronti.
CONSEGNE. Le consegne dovranno essere effettuate nei modi e nei tempi indicati mediante buono d’ordine/contratto applicativo nella qualità, quantità e luoghi di volta in volta indicati DEC/RUP, come dettagliato nel capitolato prestazionale. Il fornitore deve effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all’atto della consegna, ecc.). Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato alla consegna, anche parziale dei prodotti richiesti, ancorchè per limitati periodi temporali, è tenuto a darne immediata comunicazione al DEC/RUP. I controlli delle quantità ordinate e la conformità contrattuale di quanto consegnato vengono effettuati dal DEC/RUP a suo insindacabile giudizio. L’accettazione della fornitura non solleva l’appaltatore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi appartenenti od occulti dei prodotti consegnati, e non rilevati all’atto della consegna. Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare quanto ordinato, qualunque sia l’importo del buono d’ordine, a pena di decadenza dell’aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.
CONSEGNE. Le forniture devono essere consegnate al Poligrafico o agli enti destinatari nei termini stabiliti e nelle località indicate nel Contratto. Le consegne di forniture destinate alle Strutture, anche locali, delle Amministrazioni Pubbliche debbono essere eseguite garantendo gli adempimenti, le attestazioni e le dichiarazioni previsti dalla normativa vigente, secondo la modulistica di cui al Contratto.
CONSEGNE. I prodotti consegnati dovranno avere il medesimo codice/AIC offerto in sede di gara. La merce deve essere consegnata nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all’interno dei magazzini delle Aziende richiedenti indicati negli ordini con i relativi documenti di trasporto. Nessun ulteriore onere aggiuntivo sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto, quand’anche effettuato per consegne urgenti. Relativamente alla data di consegna del materiale, le ditte devono impegnarsi ad effettuare le spedizioni in modo da far prevenire il prodotto: • (Lotti da 1-44 Radiofarmaci): tassativamente nella data e con la marcatura richieste al momento dell’ordine, • (Lotti da 45 - 62 Kits inattivi di marcatura): nella data stabilita al momento dell’ordine. I prodotti consegnati dovranno avere validità non inferiore a 3 mesi.