CONSEGNE Clausole campione

CONSEGNE. Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo. La merce dovrà essere conforme all’ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l’ordine dovrà essere evaso in difetto. La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all’interno dei magazzini indicati negli ordini. La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, salvo casi d’urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto. I prodotti sterili, all’atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l’esecuzione degli ordini. In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un’etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Xxxxxxx e confezioni dovranno essere a perdere. I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare: - luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull’ordinativo emesso; - n° di riferimento dell’ordine; - data dell’ordine; - il quantitativo inviato - n° di lotto di produzione dei singoli prodotti; - data di scadenza. Il Fornitore dovrà altresì garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti. Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il fornitore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente emissione di nota di accredito. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e a Soresa, senza attendere eventuali ordini. Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di...
CONSEGNE. 5.1 - Salvo patto contrario le forniture si intendono per merce resa Xxxxxx Fabbrica, senza imballaggio. 5.2 - Con la rimessione dei materiali al Cliente o al vettore il Fornitore si libera dell’obbligo di consegna e tutti i rischi sui materiali stessi passano al Cliente anche nel caso in cui il Fornitore sia incaricato della spedizione o del montaggio in opera. 5.3 - I termini di consegna hanno carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi. 5.4 - Se non diversamente pattuito dalle parti, essi iniziano a decorrere dal momento della conclusione del contratto, a meno che il Cliente non debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto, perché allora la decorrenza dei termini è sospesa fintantoché non vi abbia provveduto. 5.5 - I termini di consegna si intendono prolungati di diritto: 1) qualora il Cliente non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura o richieda delle varianti in corso di esecuzione o, ancora, ritardi nel rispondere alla richiesta di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi; 2) qualora cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza del Fornitore, ivi compresi ritardi di subfornitori, impediscano o rendano eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti. 5.6 - Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini è sospesa ed il Fornitore può ritardare le consegne fintantoché il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute. 5.7 - I termini di consegna si intendono stabiliti a favore del Fornitore; pertanto il Cliente non potrà rifiutare di prendere in consegna i prodotti prima della data stabilita. 5.8 - Salvo quanto previsto nel successivo art. 11, nel caso di mancata presa in consegna dei prodotti da parte del Cliente per fatto a lui imputabile o, comunque, per causa indipendente dalla volontà del Fornitore, il Cliente sopporterà i rischi e le spese per la loro custodia. 5.9 - Qualora le parti abbiano pattuito che, in caso di ritardata consegna, il Fornitore sia tenuto a pagare una somma a titolo di penale, il Cliente non potrà chiedere somme superiori alla penale come risarcimento per i danni patiti a causa del ritardo.
CONSEGNE. È data facoltà agli Operatori economici di offrire un servizio di consegna a domicilio del paziente, la cui valutazione di opportunità resta di competenza della singola Amministrazione contraente. Qualora tale servizio sia offerto dovrà essere allegata alla documentazione tecnica del primo lotto offerto una breve relazione esplicitante le caratteristiche di tale servizio. Ciascuna Amministrazione contraente, potrà decidere discrezionalmente, al momento della decorrenza dell’accordo quadro, quale modalità di consegna attivare, ossia:
CONSEGNE. La consegna delle derrate deve essere effettuata direttamente alle cucine di cui allʹelenco allegato, nelle quantità e nei tipi che saranno di volta in volta ordinati dalle cucine suddette. A tale scopo la Ditta aggiudicataria dovrà disporre di recapito telefonico e di fax per l ’ inoltro delle ordinazioni. Indicativamente la consegna dovrà essere effettuata nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 7: 00 alle ore 8: 30 e dalle ore 12: 45 alle ore 14: 00. La Ditta ha l ’obbligo tassativo di eseguire le consegne nei giorni e negli orari concordati con i responsabili dei centri cottura; le consegne in giorno o orari non concordati potranno essere rifiutate. In caso di scioperi o eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento della fornitura, l ’ A.C. e la Ditta fornitrice dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. Le grammature dei prodotti da fornire sono indicate nelle tabelle dietetiche che accompagnano i l Menù della Refezione Scolastica differenziato, nel corso dell’ anno solare, in menù invernale (in vigore indicativamente da ottobre a marzo compreso) e in menù estivo (in vigore indicativamente da aprile a settembre compreso). Gli imballaggi dovranno essere perfettamente idonei e conformi alle prescrizioni del Regolamento Comunale dʹIgiene e a tutte le vigenti disposizioni. La merce dovrà essere accompagnata da una bolletta di consegna dalla quale dovrà risultare il controllo quantitativo e la dichiarazione di ricevuta da parte degli incaricati. Ad ogni consegna la merce dovrà essere accompagnata da specifica modulistica che ne attesti, a norma di legge, l ’ avvenuto controllo igienico‑ qualitativo e le modalità di trasporto con riferimento ai seguenti parametri: • Condizioni di trasporto • Temperatura delle merci durante il trasporto • Data di scadenza • Integrità della confezi one • Assenza di muffe • Assenza parti congelate • Conformità dell’ etichett atura alle vigenti norme di legge • Corrispondenza tra merce ordinata e consegnata In caso di mancata consegna o non corretta compilazione della modulistica di accompagnamento della merce, l’ A. C. applicherà una penale f ino al 10% del valore della merce consegnata non correttamente, graduata in relazione alla gravità ed alla frequenza dell’irregolarità contestata. La bolla di accompagnamento dei prodotti dovrà indicare l ’ esatta denominazione merceologica del prodotto, la confezione, la provenienza, i l calibro (pe...
CONSEGNE. 4.1. La consegna dei Prodotti dovrà essere effettuata alla data di Consegna e si intenderà sempre, salvo pattuizioni contrarie contenute nell’Ordine, Porto Franco (Delivered Duty Paid) presso il luogo di consegna indicato nell’Ordine. 4.2. I prodotti si intenderanno presi in consegna da AL solo nel momento in cui un rappresentante di AL debitamente autorizzato abbia sottoscritto la relativa Bolla di consegna, fermo restando che tale sottoscrizione non comporterà in alcun caso accettazione dei Prodotti consegnati anche ai fini di quanto indicato al successivo paragrafo “Garanzia”. 4.3. Prima della consegna il Fornitore verificherà le condizioni degli imballi, il numero dei colli, la quantità e l’identità dei Prodotti consegnati nonché la conformità rispetto rispetto all’Ordine. 4.4. All’atto della consegna la merce dovrà essere sempre accompagnata da bolla di consegna redatta in duplice copia che riporti il numero dell’Ordine ed ogni altra indicazione che sia richiesta nell’Ordine (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i codici prodotto AL, i codici prodotto del Fornitore, le quantità, gli eventuali lotti e/o matricole, etc). 4.5. In caso di trasporto a carico di AL, a merce pronta, il Fornitore dovrà spedire avviso all’attenzione della funzione AL richiedente, specificando dimensioni e peso dell’imballo, orari di apertura per il ritiro e l’indirizzo esatto dove dovrà essere effettuato il ritiro della merce.
CONSEGNE. Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo al dipendente di consegnare senza indugio quanto gli fosse stato affidato, ivi compresi i fascicoli delle pratiche in sospeso in suo possesso e di rilasciare a libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento. Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è data ricevuta a discarico. Se il dipendente non rilascia, anche per sua colpa o negligenza, a libera disposizione del Consorzio gli immobili avuti in godimento, è tenuta sospesa la liquidazione delle somme spettantigli fino all'avvenuto rilascio, senza pregiudizio di ogni altra azione nei suoi confronti.
CONSEGNE. 2.2.1 I beni devono essere nuovi di fabbrica ed essere forniti nel luogo di consegna riportato nell’ordine. 2.2.2 I beni s'intendono resi "franco destino" salvo diversa condizione specificatamente indicata in ordine. 2.2.3 I beni devono essere spediti con imballaggio idoneo a garantire l’arrivo a destino in perfette condizioni d’uso e viaggiano a completo rischio del Fornitore fino al momento della loro accettazione da parte di FG, nel luogo di consegna convenuto. Esternamente all’imballo, per ogni collo, deve essere indicato il codice articolo FG e la descrizione dei beni come riportata nell’ordine. 2.2.4 I beni consegnati devono essere accompagnati da un documento di trasporto (DDT), indicante il numero d’ordine e la descrizione dei beni come riportata nell’ordine, e nel caso di emissione di fattura immediata (come previsto al seguente articolo 4) copia del presente documento. 2.2.5 Le date di consegna sono vincolanti per il Fornitore e s'intendono quali termini ultimi per la consegna dei beni o per l'esecuzione dei servizi richiesti nell’ordine, in accordo alle condizioni di resa ivi riportate. 2.2.6 Il Fornitore deve comunicare tempestivamente a FG ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare i beni o di erogare i servizi nei tempi e con la qualità richiesta dando indicazione dei potenziali impatti e delle relative azioni di recupero. 2.2.7 Nel caso di ritardo rispetto alla data di consegna richiesta, FG avrà facoltà di applicare una penale giornaliera pari allo zero virgola uno per cento (0,1%) dell’importo complessivo dell’ordine fino a un massimo del dieci per cento (10%) dell’importo complessivo dell’ordine, fatto salvo e impregiudicato il diritto per FG al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2.2.8 Nel caso il ritardo si protragga per un periodo superiore a venti (20) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista, FG avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e chiedere, oltre alle penali, il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. 2.2.9 L’accettazione di beni forniti oltre il termine di consegna previsto, non costituisce rinuncia alla richiesta di penali e risarcimento danni. 2.2.10 Consegne anticipate e/o parziali sono escluse, salvo il preventivo consenso scritto di FG, la quale si riserva il diritto di addebitare eventuali maggiori costi sostenuti per spedizioni anticipate e/o parziali avvenute senza il necessario consenso di cui sopra. 2.2.11 Nel caso di...
CONSEGNE. 6.1. La consegna si intende, di regola, stabilita ex-works (EXW) presso lo stabilimento del Venditore. 6.2. In particolare, la consegna si intende eseguita, ad ogni effetto di legge, con la comunicazione (data anche con il semplice invio della fattura) che la merce è a disposizione del Compratore per il collaudo, ove previsto, o per il ritiro, oppure che la stessa è stata consegnata al vettore. 6.3. Una volta ricevuta la comunicazione di merce pronta, il Compratore dovrà indicare tempestivamente il nominativo del vettore, se da lui incaricato, che provvederà al ritiro; il Compratore dovrà altresì provvedere alle coperture assicurative per il trasporto. 6.4. In caso di ritardo nel ritiro della merce, comunque approntata, per una qualsiasi ragione non dipendente dalla volontà del Xxxxxxxxx, la consegna si intenderà comunque come eseguita decorsi otto giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, con le conseguenze di seguito riportate: a) il Venditore avrà il diritto di procedere alla fatturazione e di reclamare l’adempimento delle condizioni di pagamento pattuite; b) il Venditore potrà fare effettuare l’imballaggio, il trasporto o lo stoccaggio del materiale a spese del Compratore, salvo il risarcimento dei danni eventualmente patiti, anche per l’immagazzinamento, la custodia ed il deposito della merce.
CONSEGNE. Le forniture devono essere consegnate al Poligrafico o agli enti destinatari nei termini stabiliti e nelle località indicate nel Contratto. Le consegne di forniture destinate alle Strutture, anche locali, delle Amministrazioni Pubbliche debbono essere eseguite garantendo gli adempimenti, le attestazioni e le dichiarazioni previsti dalla normativa vigente, secondo la modulistica di cui al Contratto.
CONSEGNE. 4.1. La consegna dei Prodotti dovrà essere effettuata alla Data riportata nell’ordine e si intenderà sempre, salvo eventuali pattuizioni contrarie contenute nell’Ordine, Reso sdoganato presso lo stabilimento di Portogruaro. 4.2. Prima di effettuare la consegna il Venditore deve anticipare il DDT all’Ufficio Acquisti dell’Acquirente e farsi emettere autorizzazione alla consegna. Consegne non autorizzate, anche se effettuate tramite corriere espresso, non saranno accettate. 4.3. La Data di Consegna e la qualità dei Prodotti deve considerarsi termine essenziale. In caso di ritardo o disallineamento, si fa riferimento al Capitolato Generale Qualità forniture. 4.4. I prodotti si intenderanno presi in consegna dall’Acquirente solo nel momento in cui un rappresentante dell’Acquirente debitamente autorizzato abbia sottoscritto la relativa Bolla di Consegna (Presa in Consegna), con riserva di verifica dei punti espressi al 4.4. 4.5. All’atto della consegna, l’acquirente verificherà le condizioni qualitative di materiali ed imballi, il numero dei colli, la quantità e l’identità dei Prodotti consegnati. 4.6. Non verranno accettati materiali in quantità difformi rispetto a quanto riportato in ordine. In caso di quantità difformi: 4.6.1. in eccesso rispetto a quanto riportato nell’ordine 🡪 la merce non sarà scaricata dal mezzo e sarà rispedita al mittente. 4.6.2. in difetto rispetto a quanto riportato nell’ordine 🡪 la merce sarà scaricata e verrà emessa una NC, addebitando al Venditore eventuali costi legati a mancate consegne verso i nostri clienti.