CONSEGNE Clausole campione
CONSEGNE. Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo. La merce dovrà essere conforme all’ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l’ordine dovrà essere evaso in difetto. La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all’interno dei magazzini indicati negli ordini. La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, salvo casi d’urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto. I prodotti sterili, all’atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l’esecuzione degli ordini. In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un’etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Xxxxxxx e confezioni dovranno essere a perdere. I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare: - luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull’ordinativo emesso; - n° di riferimento dell’ordine; - data dell’ordine; - il quantitativo inviato - n° di lotto di produzione dei singoli prodotti; - data di scadenza. Il Fornitore dovrà altresì garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti. Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il fornitore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente emissione di nota di accredito. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e a Soresa, senza attendere eventuali ordini. Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di...
CONSEGNE. 5.1 - Salvo patto contrario le forniture si intendono per merce resa Xxxxxx Fabbrica, senza imballaggio.
5.2 - Con la rimessione dei materiali al Cliente o al vettore il Fornitore si libera dell’obbligo di consegna e tutti i rischi sui materiali stessi passano al Cliente anche nel caso in cui il Fornitore sia incaricato della spedizione o del montaggio in opera.
5.3 - I termini di consegna hanno carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi.
5.4 - Se non diversamente pattuito dalle parti, essi iniziano a decorrere dal momento della conclusione del contratto, a meno che il Cliente non debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto, perché allora la decorrenza dei termini è sospesa fintantoché non vi abbia provveduto.
5.5 - I termini di consegna si intendono prolungati di diritto:
1) qualora il Cliente non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura o richieda delle varianti in corso di esecuzione o, ancora, ritardi nel rispondere alla richiesta di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi;
2) qualora cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza del Fornitore, ivi compresi ritardi di subfornitori, impediscano o rendano eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti.
5.6 - Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini è sospesa ed il Fornitore può ritardare le consegne fintantoché il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute.
5.7 - I termini di consegna si intendono stabiliti a favore del Fornitore; pertanto il Cliente non potrà rifiutare di prendere in consegna i prodotti prima della data stabilita.
5.8 - Salvo quanto previsto nel successivo art. 11, nel caso di mancata presa in consegna dei prodotti da parte del Cliente per fatto a lui imputabile o, comunque, per causa indipendente dalla volontà del Fornitore, il Cliente sopporterà i rischi e le spese per la loro custodia.
5.9 - Qualora le parti abbiano pattuito che, in caso di ritardata consegna, il Fornitore sia tenuto a pagare una somma a titolo di penale, il Cliente non potrà chiedere somme superiori alla penale come risarcimento per i danni patiti a causa del ritardo.
CONSEGNE. La consegna della merce ordinata, dovrà essere effettuata presso il Magazzino Aziendale Plurima – sito in Xxxxxxxx (XX) - Xxx X. Xxxxx 00/X/X, entro 7 giorni dalla data di emissione dell’ordine, salvo nei casi di imprevista e urgente necessità nei quali la consegna dovrà avvenire entro 48 ore dalla data dell’ordine contenente espressa indicazione in merito all’urgenza. I Documenti di Trasporto (DDT), che accompagnano la merce all’atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell’ordine dell’Azienda X.X.XX. e - per ogni prodotto fornito - dovranno obbligatoriamente specificare: o quantità dei beni consegnati o descrizione dei beni consegnati o nome commerciale o codice ditta o n° lotto o data di scadenza. La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati all’Azienda Sanitaria. Nel caso in cui la Ditta non fosse in grado di procedere all’evasione dell’ordine in un’unica soluzione nei tempi stabiliti - previo preavviso ed accordi con l’U.O. interessata potrà provvedere alla consegna parziale e procedere successivamente al completamento della fornitura, sempre nel rispetto degli aspetti organizzativi dell’U.O. e senza causare l’interruzione del servizio. L’Azienda provvederà, a seconda dei casi, all’applicazione delle relative penali di cui all’art. 28 “INADEMPIMENTI E PENALI”. Il fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio. Il materiale dovrà essere consegnato a terra xxxxxx xxxxxxxxx con i relativi documenti di trasporto e nessun onere aggiunto sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto – e per spese di qualsiasi altra natura - quand’anche effettuato per consegne urgenti. Dovrà essere garantito lo scarico a terra dei bancali. Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da: esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche. Gli imballi e i confezionamenti, all’esterno, dovranno riportare, in lingua italiana: - i dati relativi all’identificazione del prodotto, il lotto di fabbricazione, la data di scadenza, il nome/ragione sociale del produttore - le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti. Dovrà inoltre essere garantita facilità nell’immagazzinamento per sovrapposizione. I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi ...
CONSEGNE. È data facoltà agli Operatori economici di offrire un servizio di consegna a domicilio del paziente, la cui valutazione di opportunità resta di competenza della singola Amministrazione contraente. Qualora tale servizio sia offerto dovrà essere allegata alla documentazione tecnica del primo lotto offerto una breve relazione esplicitante le caratteristiche di tale servizio. Ciascuna Amministrazione contraente, potrà decidere discrezionalmente, al momento della decorrenza dell’accordo quadro, quale modalità di consegna attivare, ossia:
CONSEGNE. 4.1. La consegna dei Prodotti dovrà essere effettuata alla data di Consegna e si intenderà sempre, salvo pattuizioni contrarie contenute nell’Ordine, Porto Franco (Delivered Duty Paid) presso il luogo di consegna indicato nell’Ordine.
4.2. I prodotti si intenderanno presi in consegna da AL solo nel momento in cui un rappresentante di AL debitamente autorizzato abbia sottoscritto la relativa Bolla di consegna, fermo restando che tale sottoscrizione non comporterà in alcun caso accettazione dei Prodotti consegnati anche ai fini di quanto indicato al successivo paragrafo “Garanzia”.
4.3. Prima della consegna il Fornitore verificherà le condizioni degli imballi, il numero dei colli, la quantità e l’identità dei Prodotti consegnati nonché la conformità rispetto rispetto all’Ordine.
4.4. All’atto della consegna la merce dovrà essere sempre accompagnata da bolla di consegna redatta in duplice copia che riporti il numero dell’Ordine ed ogni altra indicazione che sia richiesta nell’Ordine (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i codici prodotto AL, i codici prodotto del Fornitore, le quantità, gli eventuali lotti e/o matricole, etc).
4.5. In caso di trasporto a carico di AL, a merce pronta, il Fornitore dovrà spedire avviso all’attenzione della funzione AL richiedente, specificando dimensioni e peso dell’imballo, orari di apertura per il ritiro e l’indirizzo esatto dove dovrà essere effettuato il ritiro della merce.
CONSEGNE. Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo al dipendente di consegnare senza indugio quanto gli fosse stato affidato, ivi compresi i fascicoli delle pratiche in sospeso in suo possesso e di rilasciare a libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento. Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è data ricevuta a discarico. Se il dipendente non rilascia, anche per sua colpa o negligenza, a libera disposizione del Consorzio gli immobili avuti in godimento, è tenuta sospesa la liquidazione delle somme spettantigli fino all'avvenuto rilascio, senza pregiudizio di ogni altra azione nei suoi confronti.
CONSEGNE. 5.1 - Salvo patto contrario le forniture si intendono per merce resa Xxxxxx Fabbrica (EXW INCOTERMS® 2020), Xxx Xxxxxx Xxxxx 1006, 41123 Modena, senza imballaggio.
5.2 - Con la rimessione dei materiali al Cliente o al vettore il Fornitore si libera dell’obbligo di consegna e tutti i rischi sui materiali stessi passano al Cliente anche nel caso in cui il Fornitore sia incaricato della spedizione o del montaggio in opera. Salvo diverso accordo delle parti, il trasporto della merce si intende infatti sempre a carico del cliente, prescindendo dalle modalità di trasporto e di pagamento. Anche nel caso in cui il Fornitore provvedesse, a titolo di cortesia, ad organizzare direttamente il trasporto per conto del cliente, il rischio connesso sarà a carico di quest’ultimo, con espresso esonero di ogni responsabilità, salvo diverso accordo scritto. Se la Consegna non avviene per fatto imputabile all’Acquirente essa si intende eseguita, ad ogni effetto (compresa la decorrenza dei termini di pagamento e l’emissione della fattura), con semplice comunicazione all’Acquirente di messa a disposizione dei Prodotti; trascorsi 7 giorni dalla comunicazione decorrono le spese di magazzino e il Fornitore è esonerato da qualsiasi responsabilità per il perimento, il danneggiamento o, comunque, la perdita di valore dei Prodotti.
CONSEGNE. Le forniture devono essere consegnate al Poligrafico o agli enti destinatari nei termini stabiliti e nelle località indicate nel Contratto. Le consegne di forniture destinate alle Strutture, anche locali, delle Amministrazioni Pubbliche debbono essere eseguite garantendo gli adempimenti, le attestazioni e le dichiarazioni previsti dalla normativa vigente, secondo la modulistica di cui al Contratto.
CONSEGNE. La consegna della merce ordinata, dovrà essere effettuata presso il Magazzino Aziendale indicato nell’ordine, entro 7 giorni dalla sua data di emissione, salvo nei casi di imprevista e urgente necessità nei quali la consegna dovrà avvenire entro 48 ore dalla data dell’ordine contenente espressa indicazione in merito all’urgenza.
CONSEGNE. I prodotti consegnati dovranno avere il medesimo codice/AIC offerto in sede di gara. La merce deve essere consegnata nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all’interno dei magazzini delle Aziende richiedenti indicati negli ordini con i relativi documenti di trasporto. Nessun ulteriore onere aggiuntivo sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto, quand’anche effettuato per consegne urgenti. Relativamente alla data di consegna del materiale, le ditte devono impegnarsi ad effettuare le spedizioni in modo da far prevenire il prodotto: • (Lotti da 1-44 Radiofarmaci): tassativamente nella data e con la marcatura richieste al momento dell’ordine, • (Lotti da 45 - 62 Kits inattivi di marcatura): nella data stabilita al momento dell’ordine. I prodotti consegnati dovranno avere validità non inferiore a 3 mesi.