Arbitrato e Mediazione Clausole campione

Arbitrato e Mediazione. In caso di controversia tra le Parti relativa a questioni mediche è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. L’arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Si rinvia all’art. 5.9 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. L’istanza di attivazione dell’arbitrato dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx Per la sezione Tutela Legale in caso di disaccordo tra l’Assicurato e DAS relativamente all’opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro. Si rinvia all’art. 6 (Gestione del sinistro) della relativa Sezione. In tal caso l’istanza di attivazione dell’arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata a: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxx 9/B –00000 Xxxxxx- Fax (000) 0000000 – posta elettronica certificata: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx
Arbitrato e Mediazione. Per la copertura relativa alla perdita di autosufficienza, in caso di controversia tra le parti sulla liquidabilità della prestazio- ne è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. Per le altre coperture non è previsto l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria. Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del pro- cedimento di mediazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98. Le istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A. – Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) Via Xxxxxx x’Xxxxx, 40 – 00000 XXXX –fax 00.00.000.000 e-mail:xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Arbitrato e Mediazione. Per la soluzione di controversie relative a questioni mediche in merito a sinistri infortuni e malattie è facoltà di entrambe le Parti di avvalersi di quanto previsto dalle clausole di arbitrato. Luogo dell'arbitrato sarà la città sede dell'Istituto di me- dicina legale più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato. Si rinvia all'articolo 3.3 delle condizioni di assicurazione. L'istanza di attivazione dell'arbitrato dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all'Autorità giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la me- diazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negozia- zione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) Xxx Xxxxxx x'Xxxxx, 40 – 00145 Roma Fax 00.00.000.000 e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx * * * GeneraIi ItaIia S.p.A. è responsabiIe deIIa veridicità e deIIa compIetezza dei dati e deIIe notizie contenuti neIIa presente Nota informativa. GeneraIi ItaIia S.p.A. Amministratore XxXxxxxx e Direttore GeneraIe Xxxxx Xxxxxx Condizioni di Assicurazione Contratto di assicurazione malattie per aziende Rimborso Spese Mediche Mod. M85/854.B7 - ed. 07/2017 – Xxxxxx 0 xx 00 XXXXXXXxXxxx XXX Edizione 07.2017 GENERASaIute RSM
Arbitrato e Mediazione. Per la soluzione di controversie relative a questioni mediche in merito a sinistri infortuni e malattie è facoltà di entrambe le Parti di avvalersi di quanto previsto dalle clausole di arbitrato. Luogo dell’arbitrato sarà la città sede dell’Istituto di me- dicina legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Si rinvia all’articolo 3.3 delle condizioni di assicurazione. L’istanza di attivazione dell’arbitrato dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) Via Xxxxxx x’Xxxxx, 40 – 00000 Xxxx Fax 00.00.000.000 e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx Condizioni di Assicurazione Contratto di assicurazione malattie per aziende Rimborso Spese Mediche Mod. M85/854.Mediobanca - ed. 05/2015 – Pagina 1 di 23
Arbitrato e Mediazione. La Polizza non prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98. Le istanze di mediazione nei confronti dell’Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx x'Xxxxx, 00 00000 Roma Fax 00.00.000.000 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx.
Arbitrato e Mediazione. Argomenti Si rileva che, anche se tradizionalmente il TPF è uti- lizzato come forma di finanziamento dei costi della parte attrice, è sempre meno raro che le parti conve- nute, anche quando non propongano domande in xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx strumen- to. In ogni caso, la Parte che vuole ottenere il finan- ziamento dovrà fornire al potenziale finanziatore numerose informazioni, comprese quelle di natura riservata. All’esito di approfondite verifiche, se il funder deciderà di concedere il finanziamento, ini- zierà la fase di negoziazione del contratto. A livello mondiale esistono numerose società di fi- nanziamento (3). I potenziali funders, interessati a Il momento in cui occorre decidere se proseguire con l’arbitrato o transigere la lite è particolarmente delicato, tanto che non è raro che in questa fase sor- gano dei contrasti tra la Parte che riceve il finanzia- mento e il funder. Infatti, gli interessi della Parte e quelli del funder possono essere in conflitto: può per esempio accadere che per la Parte sia più vantaggio- so definire la controversia in via transattiva mentre per la società di finanziamento sia preferibile giun- xxxx sino al lodo. È pertanto opportuno che i con- tratti di TPF contengano specifiche previsioni ri- guardo alla risoluzione di eventuali controversie in- sorte tra le parti (8). trarre il massimo profitto dal proprio investimento, svolgono dettagliate due diligence e analisi dei rischi per decidere se concedere o meno il finanziamento e a quali condizioni. Alcune società descrivono sul proprio sito web come si articola il processo di sele- zione dei casi: generalmente viene svolto un control- lo iniziale su tutti gli elementi che caratterizzano il caso (come il valore della controversia, la sede del- l’arbitrato, la composizione e le modalità di nomina del Tribunale Arbitrale, ecc.), eventualmente segui- to da indagini via via più approfondite (4). Nei casi più complessi, la fase della due diligence può durare anche diversi mesi ed essere molto costosa. Alla luce dell’esperienza maturata in tema di TPF, i funders ri- feriscono di accogliere solo una piccola percentuale delle richieste di finanziamento ricevute (5). Un elemento determinante nelle valutazioni prelimi- nari svolte dalle società è quello della scelta degli av- vocati difensori della Parte: in alcuni casi i funders condizionano la propria accettazione alla nomina di un nuovo team difensivo o all’inserimento, nel team già nominato, di altri profession...
Arbitrato e Mediazione. Argomenti detta attività. Di fatto, allo stato si tratta ancora di “questioni aperte”, vista la novità dell’istituto.
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  • Mediazione Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

  • Arbitrato 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Conciliazione La Società prende atto che le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità rientrano nella presente copertura assicurativa e ad esse saranno applicate tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180. Le parti riconoscono che nell’esecuzione del presente contratto ciascuna di esse sarà tenuta, per quanto di propria pertinenza, ad adottare ogni iniziativa necessaria alla stretta osservanza degli adempimenti, entro i termini utili ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell’assicurato dalle indicate norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo scelto per l’espletamento della procedura di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dal Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro nonché a garantire, salvo giustificato e documentato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. Nel rispetto di quanto previsto nel regolamento dell’Organismo prescelto, il Contraente garantisce la propria partecipazione con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto dalla Società, che si accolla i relativi costi; la Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società assume l’obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del citato Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione sono a carico della Società.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • DICHIARAZIONE Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Clausola arbitrale Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

  • DICHIARAZIONI Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KID”), del set informativo e dell’informativa precontrattuale ai sensi dell’Art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prima della sottoscrizione del contratto. Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo attraverso chiavetta USB (modalità non cartacea) o in modalità cartacea, sceglie la modalità: NON CARTACEA (consegna su chiavetta USB) CARTACEA Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole. Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione. Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore. Il sottoscritto: ▪ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile; ▪ dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; ▪ dichiara di autorizzare la Compagnia a richiedere l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ dichiara di autorizzare la banca del debitore a procedere con l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ in deroga alle disposizioni della normativa vigente che prevede la notifica del preavviso di addebito almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza, il sottoscritto dichiara che l’allegato A – consegnato contestualmente al mandato consegnato contestualmente alla lettera di conferma e nel quale sono indicati l’importo e la data di scadenza degli addebiti – vale come comunicazione di preavviso; ▪ dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate; ▪ accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile; ▪ dichiara si essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite all’Art. 2 delle Condizioni di assicurazione.