Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse amministrazioni. 2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati: 3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione. 4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'art. 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle rappresentanze sindacali individuate dall'art. 9, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni diverse. 5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime: a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime; b) le amministrazioni cedenti ed i dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero; c) i requisiti nonchè le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi. d) il termine di scadenza del bando di mobilità; e) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti. 6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993. 7. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dirigenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum. 8. Il dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire. 9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni. 10. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 29/1993.
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Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/199329 del 1993, tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacalisindacali firmatarie del presente CCNL, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse amministrazioni.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
3. Al fine di avviare la stipulazione degli accordi di cui ai commi precedenti, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata ; il primo incontro avviene entro 30 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citatirichiesta, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità disponibilità eventualmente avviati dalle Amministrazioni nei confronti di propri dirigenti sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione.
4. Per la Ai fini della stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'artall' art. 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi dirigenti in rappresentanza degli uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle rappresentanze sindacali individuate dall'artdall' art. 9, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni diverse.
5. Gli accordi di mobilità mobilità, stipulati ai sensi dei commi precedenti, ed il conseguente bando devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le amministrazioni cedenti ed i il numero dei dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti nonchè requisiti, ivi comprese le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline tipologie di appartenenzalaurea, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimoed al bando. In ogni caso copia dell'accordo di mobilità e del bando deve essere affissa nelle Amministrazioni cedenti ed in quelle riceventi, in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgsd.lgs. n. 29 del 1993.
7. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dirigenti a seguito di della loro adesione scritta degli stessiscritta, da inviare entro quindici giorni all'amministrazione comunicare all’amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazionedestinazione entro quindici giorni dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma 5, lett. e), unitamente al proprio curriculumcurriculum professionale e di servizio.
8. Il dirigente dirigente, purché in possesso dei requisiti richiesti, è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè in possesso dei requisiti richiestisuccessivo a quello di ricezione della dichiarazione di adesione. In caso di Qualora concorrano più domande, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizionidisposizioni nell’ Amministrazione di appartenenza, se più favorevole.
10. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N.dell' A.RA.N., ai sensi dell'artdell' art. 50, comma 7 del d.lgsd. lgs. n. 29/199329 del 1993.
11. Ai sensi della legge n. 521 del 1988, non può essere assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base degli accordi di mobilità di cui al presente articolo, personale con qualifica dirigenziale appartenente ad altre amministrazioni.
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Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 35, Le parti di cui al comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, 3 possono essere stipulati accordi stipulare appositi accordi:
a) per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse amministrazionidipendenti allo scopo di prevenire la dichiarazione di eccedenza favorendo la mobilità volontaria;
b) per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità dopo la dichiarazione di eccedenza.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'art. 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle rappresentanze sindacali individuate dall'art. 9, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni diverse.
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minimeindicazioni:
a) le strutture e le pubbliche amministrazioni riceventi ed convenzionate ex articolo 33 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le strutture e/o le pubbliche amministrazioni cedenti ed e i dirigenti profili professionali del personale eventualmente interessati interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esuberomobilità;
c) i requisiti nonchè le abilitazioni necessarie per legge professionali e le eventuali discipline di appartenenza, appartenenza richiesti al dirigente personale per l'assegnazione l’assegnazione dei posti nelle amministrazioni Amministrazioni e strutture riceventi.;
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
f) le forme di pubblicità da dare all'accordo all’accordo medesimo. In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti., e relativa comunicazione al CO.RA.N.
63. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata dalla parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 RSU e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993XX.XX ammesse alla contrattazione collettiva regionale.
74. La mobilità diviene efficace è disposta nei confronti dei dirigenti dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, stessi da inviare entro quindici 15 giorni all'amministrazione dalla data di appartenenza ed a quella pubblicazione del bando di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè in possesso dei requisiti richiestimobilità. In caso di più domande, l'amministrazione a parità di destinazione opera professionalità, costituirà titolo di preferenza:
a) le proprie scelte motivate sulla base situazioni tutelate dalla legge 5 febbraio 1992, n.104;
b) l’avvicinamento alla residenza del nucleo familiare e il carico di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprirefamiglia.
9c) l'anzianità di servizio;
d) l’età anagrafica.
5. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo alla data dell’accordo di mobilità.
6. Il rapporto di lavoro continua, continua senza interruzioni, interruzioni con l’amministrazione l’Amministrazione di destinazione e al dirigente dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioniretributiva.
107. Le amministrazioni In caso di permanenza dell’eccedenza di personale o in caso di mancato accordo, l’Amministrazione procederà alle ulteriori e previste incombenze nell’ambito dei procedimenti già avviati.
8. Resta fermo che intendono stipulare accordi la mobilità può riguardare anche posti di mobilità possono avvalersi dell'attività profilo professionale diverso da quello di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N.appartenenza rispetto al quale il dipendente possieda i requisiti previsti per l’accesso mediante concorso ovvero posizioni funzionali inferiori.
9. Al dipendente si applica la disciplina retributiva della nuova posizione con riassorbimento del trattamento economico in godimento, ai sensi dell'art. 50ove superiore, comma 7 del d.lgs. n. 29/1993a seguito di futuri miglioramenti.
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Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'artdell' art. 35, comma 8 del d.lgsd. lgs. n. 29/1993, tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse amministrazioni.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:: ◻per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; ◻dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'artall' art. 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle rappresentanze sindacali individuate dall'artdall' art. 9, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni diverse.
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) a. le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) b. le amministrazioni cedenti ed i dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) c. i requisiti nonchè le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.;
d) d. il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) e. le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'artdell' art. 51, comma 3, del D.LgsD. Lgs. n. 29 del 19931933.
7. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dirigenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione l'amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'artdell' art. 50, comma 7 del d.lgsd. lgs. n. 29/1993.
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Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse amministrazioni.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:: - per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; - dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'art. 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle rappresentanze sindacali individuate dall'art. 9, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni diverse.
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le amministrazioni cedenti ed i dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti nonchè le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
7. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dirigenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 29/1993.
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Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 3533, comma 8 6, del d.lgsD. Lgs. n. 29/1993165/01, tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse pubbliche amministrazioni.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'art. al comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle rappresentanze sindacali individuate dall'art. 9, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni diverse14.
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le amministrazioni cedenti ed i dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti nonchè le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art. 51, comma 347, del D.Lgs. n. 29 del 1993165/01.
7. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dirigenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 29/1993dell'A.Re.Ra.N.
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Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, tra le amministrazioni del comparto Tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse amministrazionidipendenti verso amministrazioni di diverso comparto.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere sono stipulati:: • in occasione di processi di ristrutturazione, di esternalizzazione, di privatizzazione e di riordino dell'Amministrazione; • per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; • dopo la dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità di cui agli artt. 33 e 34 del D.lgs 165 del 2001.
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazionedell'Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'art. al comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè aderiscono, o loro delegati, nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione dell'Amministrazione è composta dalle rappresentanze organizzazioni sindacali individuate dall'art. 911, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni diverse.comma 1;
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) l'Amministrazione cedente e le amministrazioni cedenti ed i dirigenti posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessati interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti nonchè culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al dirigente personale per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.;
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le necessarie attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
f) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso caso, copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata Amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi organi, ai sensi dell'art. 5128, comma 3, 5 della L.r. 10 del D.Lgs. n. 29 del 19932000.
7. La mobilità diviene efficace è disposta nei confronti dei dirigenti dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'amministrazione dalla data di pubblicazione del bando di mobilità all’Amministrazione di appartenenza ed a quella all'Amministrazione di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dirigente dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, l'amministrazione per i dipendenti inquadrati nelle posizioni ricomprese nelle categorie “A” e “B”, la scelta avviene mediante compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti delle categorie “C” e “D”, l'Amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione l'Amministrazione di destinazione e al dirigente dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Ove si tratti di profili dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante concorso. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione.
11. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N.dell' A.RA.X. Xxxxxxx, ai sensi dell'art. 5025, comma 7 del d.lgs2 della L.r. n. 29/199310/2000.
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Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, tra le amministrazioni del comparto Tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità mo- bilità dei dirigenti tra le stesse amministrazionidipendenti verso amministrazioni di diverso comparto.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere sono stipulati:: — in occasione di processi di ristrutturazione, di esternalizzazione, di privatizzazione e di riordino dell’Am- ministrazione; — per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; — dopo la dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità di cui agli artt. 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione sti- pulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione all’a- dozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazionedell’Amministra- zione, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'art. al comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta com- posta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè aderiscono, o loro delegati, nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione dell’Ammi- nistrazione è composta dalle rappresentanze organizzazioni sindacali individuate dall'artdall’art. 911, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni diversecomma 1.
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) l’Amministrazione cedente e le amministrazioni cedenti ed i dirigenti posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessati interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti nonchè culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al dirigente personale per l'assegnazione l’assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.;
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le necessarie attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
f) le forme di pubblicità da dare all'accordo all’accordo medesimo. In ogni caso caso, copia dell'accordo dell’accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata Amministra- zione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi organi, ai sensi dell'artdell’art. 5128, comma 35, della legge regionale n. 10 del D.Lgs. n. 29 del 19932000.
7. La mobilità diviene efficace è disposta nei confronti dei dirigenti dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro en- tro quindici giorni all'amministrazione dalla data di pubblicazione del bando di mobilità all’Amministrazione di appartenenza ed a quella al- l’Amministrazione di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dirigente dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè purché in possesso dei requisiti richiestixxxxxx- sti. In caso di più domande, l'amministrazione per i dipendenti inquadrati nelle posizioni ricomprese nelle categorie “A” e “B”, la scelta avviene mediante compilazione di graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio complessiva nella posi- zione di appartenenza nonché della situazione personale e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti delle categorie “C” e “D”, l’Amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e va- lutazione comparata del curriculum professionale e di anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in relazione re- lazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione l’Amministrazione di destinazione e al dirigente dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Ove si tratti di profili dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l’accesso mediante concorso. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione.
11. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività dell’attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N.dell’A.RA.X. Xxxxxxx, ai sensi dell'artdell’art. 5025, comma 7 del d.lgs. 2, della legge regionale n. 29/199310/2000.
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Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993Al fine di salvaguardare l’occupazione, tra le amministrazioni del comparto l’Amministrazione e le organizzazioni sindacaliOrganizzazioni Sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra dipendenti con le stesse amministrazionialtre amministrazioni dello Stato.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione all’adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazionedell’Amministrazione.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'artall’art. 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessatirappresentanza. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle rappresentanze sindacali Organizzazioni Sindacali individuate dall'artdall’art. 9, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni diverse3.
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le amministrazioni cedenti ed i dirigenti e le posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessati interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti nonchè culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al dirigente personale per l'assegnazione l’assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le forme necessarie attività di riqualificazione ed addestramento professionale;
f) leforme di pubblicità da dare all'accordo all’accordo medesimo. In ; in ogni caso caso, copia dell'accordo dell’accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali OO. SS. di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi organi, ai sensi dell'artdell’art. 51, comma 3, 3 del D.Lgsd.lgs. n. 29 del 1993, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla stessa norma.
7. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dirigenti dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici venti giorni all'amministrazione all’Amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculumcurriculum vitae.
8. Il dirigente dipendente è trasferito entro il quindicesimo ventesimo giorno successivo, purchè purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.In
9. Il rapporto di lavoro continua, del dipendente continua senza interruzioni, interruzione con l’amministrazione l’Amministrazione di destinazione e al dirigente destinazione. A tal fine sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 29/1993.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/199329 del 1993, tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacalisindacali firmatarie del presente CCNL, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse amministrazioni.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
3. Al fine di avviare la stipulazione degli accordi di cui ai commi precedenti, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata ; il primo incontro avviene entro 30 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citatirichiesta, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità disponibilità eventualmente avviati dalle Amministrazioni nei confronti di propri dirigenti sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione.
4. Per la Ai fini della stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'artall' art. 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi dirigenti in rappresentanza degli uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle rappresentanze sindacali individuate dall'artdall' art. 9, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni diverse.
5. Gli accordi di mobilità mobilità, stipulati ai sensi dei commi precedenti, ed il conseguente bando devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le amministrazioni cedenti ed i il numero dei dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti nonchè requisiti, ivi comprese le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline tipologie di appartenenzalaurea, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimoed al bando. In ogni caso copia dell'accordo di mobilità e del bando deve essere affissa nelle Amministrazioni cedenti ed in quelle riceventi, in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgsd.lgs. n. 29 del 1993.
7. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dirigenti a seguito di della loro adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'amministrazione comunicare all’amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazionedestinazione entro quindici giorni dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma 5, lett. e), unitamente al proprio curriculumcurriculum professionale e di servizio.
8. Il dirigente dirigente, purché in possesso dei requisiti richiesti, è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè in possesso dei requisiti richiestisuccessivo a quello di ricezione della dichiarazione di adesione. In caso di Qualora concorrano più domande, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun cia- scun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizionidisposizioni nell’ Amministrazione di appartenenza, se più favorevole.
10. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N.dell' A.RA.N., ai sensi dell'artdell' art. 50, comma 7 del d.lgsd. lgs. n. 29/199329 del 1993.
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Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'artAl fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti. Ove sia prevista l’appartenenza ad una disciplina, la ricol- locazione potrà avvenire, oltre che nell’ambito del- le discipline ad essa equipollenti secondo le vigenti disposizioni - anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. La ricolloca- zione può, altresì, operare mediante il conferimen- to degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 5 4, comma 1 lettera b) e 55 per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Tale ultima disposizione si appli- ca anche ai dirigenti di II livello con riguardo agli incarichi dell’art. 54, comma 1, lettera a).
2. Fatta in ogni caso salva l’applicazione del comma 1, ai sensi dell’art. 35, comma 8 del d.lgsD.Lgs. n. 29/199329 del 1993, al fine di salvaguardare l’occupazione, tra le amministrazioni aziende e gli enti del comparto Servi- zio Sanitario Nazionale e le organizzazioni sindacalisin- dacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse amministrazioni.di-
23. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
34. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 12, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione all’adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità disponibi- lità da parte dell'amministrazionedell’azienda o ente.
45. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'art. 1al comma 2, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè da aziende o enti nonché dai rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione azienda o ente è composta dalle rappresentanze organizzazioni sindacali individuate dall'art. 9, dall’art.11 anche se gli accordi di mobilità sono so- no stipulati tra Regioni o tra aziende ed enti di regioni diversediversa re- gione.
56. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti se- guenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni aziende e gli enti riceventi ed i posti di Di- rigente messi a disposizione dalle medesime, con l’indicazione della disciplina, ove previ- sta;
b) le amministrazioni aziende e gli enti cedenti ed i dirigenti e le qualifiche dei Dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato dichiarati in esubero;
c) i requisiti nonchè richiesti ai Dirigenti in relazione al posto da ricoprire nelle aziende ed enti riceventi, ivi compresa la disciplina ove prevista od altra ad essa equipollente se- condo le abilitazioni necessarie vigenti disposizioni. In caso di passaggio alle aziende sanitarie ed ospeda- liere di Dirigenti provenienti dalle I.P.A.B., è richiesto il possesso dei requisi- ti previsti per legge l’accesso ai pubblici con- corsi previsti dagli artt. 26 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e le eventuali discipline 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, eccettuato il limite di appartenenza, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.età;
d) il termine di scadenza del bando di mobilitàmobili- tà;
e) le forme di pubblicità da dare all'accordo all’accordo medesimo. In ogni caso copia dell'accordo dell’accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
67. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata delle a- ziende e degli enti interessati e dalle organizzazioni organiz- zazioni sindacali di cui al comma 4 5 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi compe- tenti organi, ai sensi dell'artdell’art. 51, comma 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, da effettuarsi nei ter- mini e con le modalità previste dalla stessa norma.
8. La mobilità diviene efficace nei confronti dei Dirigenti a seguito di adesione scritta de- gli stessi, da inviare entro quindici giorni all’azienda o ente di appartenenza ed a quelli di destinazione, unitamente al proprio curricu- lum.
9. Il Dirigente è trasferito entro il quindicesi- mo giorno successivo.
10. Il rapporto di lavoro continua senza interru- zioni con l’azienda o ente di destinazione e al Dirigente sono garantite la continuità della posi- zione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigen- ti disposizioni.
11. Ove si tratti di Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, dichiarati in esubero ai sensi
12. La mobilità disciplinata dalla presente norma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 31, non si applica nei confronti dei Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, in quanto per il passaggio dei medesimi ad altra azienda od ente occorre il conferimento dell’incarico di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992.
13. Le aziende ed enti che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell’attivi- tà di rappresentanza ed assistenza dell’A.Ra.N., ai sensi dell’art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
7. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dirigenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 29/1993.
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Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse amministrazioni.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione.per
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'art. 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle rappresentanze sindacali individuate dall'art. 9, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni diverse.
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le amministrazioni cedenti ed i dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti nonchè le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
7. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dirigenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 29/1993.
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Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgsD.Lgs. n. 29/199329 del 1993, al fine di salvaguardare l'occupazione, tra le amministrazioni del comparto l’Azienda e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti dipendenti tra le stesse amministrazionil’Azienda ed altre Amministrazioni.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:: - per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; - dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazionedell'Azienda.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'art. al comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessatidell’Azienda. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle rappresentanze organizzazioni sindacali individuate dall'art. 96, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni diversecomma 1, lettera b), punto 2.
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni aziende e gli enti riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le amministrazioni aziende e gli enti cedenti ed i dirigenti e le posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessati interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti nonchè culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al dirigente personale per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni aziende ed enti riceventi.. E’ richiesto il possesso dei requisiti professionali o di studio previsti per l'accesso ai pubblici concorsi, eccettuato il limite di età;
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
f) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata dell’Azienda e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi organi, ai sensi dell'art. 5160, comma 32, della L.P. n. 7 del D.Lgs. n. 29 del 19931997, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla stessa norma.
7. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dirigenti dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'amministrazione di appartenenza all'Azienda ed a quella agli enti di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dirigente dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, l'amministrazione l'Azienda o l'ente di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e B la scelta avviene mediante compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale e familiare e della residenza anagrafica.
9. Il rapporto di lavoro continua, del dipendente continua senza interruzioni, interruzione con l’amministrazione l'Azienda o ente di destinazione e al dirigente destinazione. A tal fine sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Le amministrazioni che intendono Ove si tratti di profili dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza - ma dello stesso livello retributivo di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante concorso ovvero posti di categoria inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione con riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore, a seguito dei futuri miglioramenti.
11. L’Azienda nello stipulare accordi di mobilità possono può avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 29/1993.dell'A.P.RA.N..
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Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 35, Le parti di cui al comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, 3 possono essere stipulati accordi stipulare appositi accordi:
a) per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse amministrazionidipendenti allo scopo di prevenire la dichiarazione di eccedenza favorendo la mobilità volontaria;
b) per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità dopo la dichiarazione di eccedenza.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'art. 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle rappresentanze sindacali individuate dall'art. 9, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni diverse.
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minimeindicazioni:
a) le strutture e le pubbliche amministrazioni riceventi ed convenzionate ex art. 33 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le strutture e/o le pubbliche amministrazioni cedenti ed e i dirigenti profili professionali del personale eventualmente interessati interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esuberomobilità;
c) i requisiti nonchè le abilitazioni necessarie per legge professionali e le eventuali discipline di appartenenza, appartenenza richiesti al dirigente personale per l'assegnazione l’assegnazione dei posti nelle amministrazioni Amministrazioni e strutture riceventi.;
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
f) le forme di pubblicità da dare all'accordo all’accordo medesimo. In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti., e relativa comunicazione al CO.RA.N.
63. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata dalla parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 RSU e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'artXX.XX. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993ammesse alla contrattazione collettiva regionale.
74. La mobilità diviene efficace è disposta nei confronti dei dirigenti dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, stessi da inviare entro quindici 15 giorni all'amministrazione dalla data di appartenenza ed a quella pubblicazione del bando di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè in possesso dei requisiti richiestimobilità. In caso di più domande, l'amministrazione a parità di destinazione opera professionalità, costituirà titolo di preferenza:
a) le proprie scelte motivate sulla base situazioni tutelate dalla legge 5 febbraio 1992, n.104;
b) l’avvicinamento alla residenza del nucleo familiare e il carico di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprirefamiglia.
9c) l'anzianità di servizio;
d) l’età anagrafica.
5. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo alla data dell’accordo di mobilità.
6. Il rapporto di lavoro continua, continua senza interruzioni, interruzioni con l’amministrazione l’Amministrazione di destinazione e al dirigente dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioniretributiva.
107. Le amministrazioni In caso di permanenza dell’eccedenza di personale o in caso di mancato accordo, l’Amministrazione procederà alle ulteriori e previste incombenze nell’ambito dei procedimenti già avviati.
8. Resta fermo che intendono stipulare accordi la mobilità può riguardare anche posti di mobilità possono avvalersi dell'attività profilo professionale diverso da quello di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N.appartenenza rispetto al quale il dipendente possieda i requisiti previsti per l’accesso mediante concorso ovvero posizioni funzionali inferiori.
9. Al dipendente si applica la disciplina retributiva della nuova posizione con riassorbimento del trattamento economico in godimento, ai sensi dell'art. 50ove superiore, comma 7 del d.lgs. n. 29/1993a seguito di futuri miglioramenti.
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Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, tra le amministrazioni del comparto Tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse amministrazionidipendenti verso amministrazioni di diverso comparto.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere sono stipulati:: • in occasione di processi di ristrutturazione, di esternalizzazione, di privatizzazione e di riordino dell'Amministrazione; • per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; • dopo la dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità di cui agli artt. 33 e 34 del D.lgs 165 del 2001.
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazionedell'Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'art. al comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè aderiscono, o loro delegati, nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione dell'Amministrazione è composta dalle rappresentanze organizzazioni sindacali individuate dall'art. 911, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni diverse.comma 1;
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) l'Amministrazione cedente e le amministrazioni cedenti ed i dirigenti posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessati interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti nonchè culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al dirigente personale per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.;
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le necessarie attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
f) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso caso, copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata Amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi organi, ai sensi dell'art. 5128, comma 3, 5 della L.r. 10 del D.Lgs. n. 29 del 19932000.
7. La mobilità diviene efficace è disposta nei confronti dei dirigenti dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'amministrazione dalla data di pubblicazione del bando di mobilità all’Amministrazione di appartenenza ed a quella all'Amministrazione di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dirigente dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, l'amministrazione per i dipendenti inquadrati nelle posizioni ricomprese nelle categorie “A” e “B”, la scelta avviene mediante compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti delle categorie “C” e “D”, l'Amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione l'Amministrazione di destinazione e al dirigente dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Ove si tratti di profili dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante concorso. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione.
11. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N.dell' A.RA.X. Xxxxxxx, ai sensi dell'art. 5025, comma 7 del d.lgs2 della L.r. n. 29/199310/2000.
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Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del d.lgsD.Lgs. n. 29/199329 del 1993 (44/c), e dei principi previsti dalla legge n. 59 del 1997 (44/d) e del Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico in data 12 marzo 1997 tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti dipendenti tra le stesse amministrazioni.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere sono stipulati:: - in occasione di processi di ristrutturazione e di riordino delle Amministrazioni; - per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; - dopo la dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'art. al comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè aderiscono, o loro delegati, nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle rappresentanze organizzazioni sindacali individuate dall'art. 9, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni diverse6 del CCNL Ministeri.
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le amministrazioni cedenti ed i dirigenti e le posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessati interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti nonchè culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al dirigente personale per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.;
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le necessarie attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
f) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso caso, copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi organi, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 19931993 (44/e).
7. La mobilità diviene efficace è disposta nei confronti dei dirigenti dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dirigente dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VI livello la scelta avviene mediante compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti di livello superiore, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione l'amministrazione di destinazione e al dirigente dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Ove si tratti di profili dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza - ma dello stesso livello retributivo di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante concorso ovvero posti di posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione senza riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore.
11. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgsD.Lgs. n. 29/199329 del 1993 (44/e).
12. Nel caso che gli accordi di mobilità ex art. 35 c. 8 riguardino Amministrazioni di comparti diversi, per il comparto Ministeri si applicano le norme di cui al presente articolo (44/f).
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Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 35caso di accorpamenti di aziende aderenti alla FEDERLAB ITALIA e al fine di salvaguardare l’occupazione, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993possono essere stipulati accordi, sia a livello nazionale che regionale ed anche aziendale, tra le amministrazioni del comparto aziende aderenti alla FEDERLAB ITALIA e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti dipendenti tra le stesse amministrazioniaziende , anche di diversa Regione.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
a) per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
b) dopo tale evento, per evitare il licenziamento.
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità disponibilità o licenziamento sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione all’adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazionedell’azienda.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'art. al comma 1, la delegazione di parte pubblica datoriale è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La aziende e la delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione azienda è composta dalle rappresentanze organizzazioni sindacali individuate dall'art. 9, firmatarie del presente contratto anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra aziende ed enti di regioni diversediversa regione.
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni aziende riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le amministrazioni aziende cedenti ed i dirigenti e le posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessati interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti nonchè culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al dirigente personale per l'assegnazione l’assegnazione dei posti nelle amministrazioni aziende riceventi.
d) . il termine di scadenza del bando di mobilità;
d) le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
e) le forme di pubblicità da dare all'accordo all’accordo medesimo.
6. In ogni caso copia dell'accordo dell’accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
7. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dirigenti dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'amministrazione all’azienda di appartenenza ed a quella quelli di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dirigente dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, l'amministrazione l’azienda di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, del dipendente continua senza interruzioni, interruzione con l’amministrazione l’azienda di destinazione e al dirigente destinazione. A tal fine sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi Ove si tratti di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., profili dichiarati in esubero ai sensi dell'artdelle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza – ma della stessa categoria professionale e retributiva – di cui il dipendente possieda i requisiti ovvero posti di posizione funzionale inferiore. 50Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione con riassorbimento del trattamento economico in godimento, comma 7 del d.lgs. n. 29/1993ove superiore, a seguito dei futuri miglioramenti.
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Samples: Collective Labor Agreement
Accordi di mobilità. 1. In applicazione dell'art. 35, Le parti di cui al comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, 3 possono essere stipulati accordi stipulare appositi accordi:
a) per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse amministrazionidipendenti allo scopo di prevenire la dichiarazione di eccedenza favorendo la mobilità volontaria;
b) per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità dopo la dichiarazione di eccedenza.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui all'art. 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono nonchè da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle rappresentanze sindacali individuate dall'art. 9, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra Regioni o tra enti di regioni diverse.
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minimeindicazioni:
a) le strutture e le pubbliche amministrazioni riceventi ed convenzionate ex articolo 33 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le strutture e/o le pubbliche amministrazioni cedenti ed e i dirigenti profili professionali del personale eventualmente interessati interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esuberomobilità;
c) i requisiti nonchè le abilitazioni necessarie per legge professionali e le eventuali discipline di appartenenza, appartenenza richiesti al dirigente personale per l'assegnazione l‟assegnazione dei posti nelle amministrazioni Amministrazioni e strutture riceventi.;
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
f) le forme di pubblicità da dare all'accordo all‟accordo medesimo. In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti, e relativa comunicazione al CORAN.
63. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata dalla parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 RSU e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'artOO. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993SS ammesse alla contrattazione collettiva regionale.
74. La mobilità diviene efficace è disposta nei confronti dei dirigenti dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, stessi da inviare entro quindici 15 giorni all'amministrazione dalla data di appartenenza ed a quella pubblicazione del bando di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè in possesso dei requisiti richiestimobilità. In caso di più domande, l'amministrazione a parità di destinazione opera professionalità, costituirà titolo di preferenza:
a) le proprie scelte motivate sulla base situazioni tutelate dalla legge 5 febbraio 1992, n.104;
b) l‟avvicinamento alla residenza del nucleo familiare e il carico di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprirefamiglia.
9c) l'anzianità di servizio;
d) l‟età anagrafica.
5. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo alla data dell‟accordo di mobilità.
6. Il rapporto di lavoro continua, continua senza interruzioni, interruzioni con l’amministrazione l‟Amministrazione di destinazione e al dirigente dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioniretributiva.
107. Le amministrazioni In caso di permanenza dell‟eccedenza di personale o in caso di mancato accordo, l‟Amministrazione procederà alle ulteriori e previste incombenze nell‟ambito dei procedimenti già avviati.
8. Resta fermo che intendono stipulare accordi la mobilità può riguardare anche posti di mobilità possono avvalersi dell'attività profilo professionale diverso da quello di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N.appartenenza rispetto al quale il dipendente possieda i requisiti previsti per l‟accesso mediante concorso ovvero posizioni funzionali inferiori.
9. Al dipendente si applica la disciplina retributiva della nuova posizione con riassorbimento del trattamento economico in godimento, ai sensi dell'art. 50ove superiore, comma 7 del d.lgs. n. 29/1993a seguito di futuri miglioramenti.
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